Art. 63.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe puo' essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 - ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe puo' essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 - ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.