Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione fosse avvenuta ritualmente, rendendo inammissibili le eccezioni relative a vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non fossero decorsi i termini di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione fosse avvenuta ritualmente, rendendo inammissibili le eccezioni relative a vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non fossero decorsi i termini di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione fosse avvenuta ritualmente, rendendo inammissibili le eccezioni relative a vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non fossero decorsi i termini di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche.

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    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione fosse avvenuta ritualmente, rendendo inammissibili le eccezioni relative a vizi degli atti presupposti.

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    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000

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    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non fossero decorsi i termini di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per le tasse automobilistiche.

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    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

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    La Corte ha ritenuto che la menzione delle cartelle di pagamento nell'atto impugnato costituisse adeguata motivazione, senza necessità di allegare le cartelle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 213
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo