Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10426/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II di Napoli in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10426.21,
TRA
GIUDIZIALE di “ (P.IVA Parte_1 Parte_2
– sede Acerra Via Calabricito,12) R.G. n. 140/2023 apertura di- P.IVA_1
chiarata dal Tribunale di Nola con sentenza emessa in data 28.12.2023, in per- sona del Curatore Dott. , in proprio, Persona_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] C.F. , residente in [...]C.F._1
tile alla Via Gramsci,64; nato a [...] [...] C.F. CP_2
, residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. ivi CP_3 C.F._3
residente a[...]; tutti elett.te dom.ti in Napoli alla Via Co- stantino,52presso lo studio del loro difensore Avv. Gastone Spagna
( ), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._4
rilasciata su foglio separato, ai fini del presente giudizio elettivamente domici-
liati in Napoli, in via Ponti Rossi n. 188, lotto 2, presso e nello studio dell'Avv. Mario D'Argenio, (C.F. che lo rappresenta C.F._5
e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
- opponente-
E
1
capitale sociale € 18.200.000,00 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5663, ed alla di Napoli al n. 769906, p.iva , in persona del le- CP_5 P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore – direttore generale dr. CP_6
giusta procura speciale conferita con atto per notaio di
[...] Parte_3
Napoli (repertorio 51490 – raccolta 10962) elettivamente domiciliata in Napo- li alla via San Domenico 18 presso lo studio dell' Avv. Edoardo Stelo (cod. fisc. - PEC: fax: 081/7142812) CodiceFiscale_6 Email_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura come in atti
- opposta –
E di seguito, in sigla, Controparte_7
, con sede in Napoli, alla via Santa Brigida n. 39 e Direzione Generale CP_7
in Milano, alla via San Giovanni sul Muro n. 9, iscritta nel Registro delle Im- prese di Napoli con codice fiscale e partita IVA , in persona del P.IVA_3
suo procuratore, dott.ssa , nata a [...] il [...] (C.F. CP_8
), a tanto legittimata con procura del 21.1.2022 con- CodiceFiscale_7
feritale dall'Amministratore delegato di dott.ssa nata CP_7 CP_9
a Saronno il 13.5.1962, autenticata nei poteri e firma dal dott. Persona_2
notaio in Milano, rep. 53.130, racc. 24.635, registrata presso l'Agenzia delle Co Entrate di Milano in data 26.1.2022 al numero 5000, serie , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, da costituirne parte inte- grante e sostanziale dello stesso, dall'avv. Gianfranco Caggiano del Foro di
Napoli (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla via CodiceFiscale_8
Cervantes n. 55/5
-Terzo interventore-
CONCLUSIONI come da verbale del 28/02/2025
Per parte opposta e per delega dell'avvocato Gianfranco Caggia- CP_7
no, è presente l'avv. Gustavo Birio il quale impugna la Ctu perché non tiene conto delle condizioni regolatrici del rapporto.
2
L'avv. Birio conclude per il rigetto dell'opposizione con condanna degli oppo- nenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. Chiede asse-
gnarsi la causa a sentenza con termini ex art. 190 cpc.
E' altresì presente per delega dell'avv.to Spagna, l'avv d'Amico il quale impu- gna l'avversa deduzione e si riporta ai propri atti e richieste e documenti depo-
sitati di cui chiede integrale accoglimento e chiede che la causa sia introitata a sentenza con termini ex art 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
1967/2021 del 12/03/2021 (RG n. 5152/2021 emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso proposto dalla , notificato via pec alla Controparte_4 [...]
alla sig.ra e non notificato ai sigg. Parte_4 CP_3 CP_1
e con cui veniva ingiunto, di pagare, la somma di Euro
[...] CP_2
42779,21, oltre interessi al tasso contrattuale indicato in ricorso e sino al sod- disfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In fatto e diritto, gli opponenti , Parte_2 CP_3 [...]
e deducevano quanto segue: CP_11 CP_2
L'opponente è titolare del conto ordinario n. 1031 , acceso nel giugno del
2015 sul quale è stata regolata sin dall'accensione un'apertura di credito supe- riore a d €. 5.000,00, nonchè del conto anticipi N . 0 1 2 5 9 0 0 0 4 0 - 5 sul quale è stata regolata un affidamento sin dall' accensione superiori ad €. 1 00
.000,00 sino ad €. 250.000,00.
Sul conto ordinario sono confluite le competenze del predetto conto anticipi.
Nel corso dei suddetti rapporti, la banca ha richiesto e applicato, sui conti sopra richiamati:
- tassi di interessi debitori usurari;
- tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;
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- commissioni messa a disposizione fondi, mai legalmente pattuite e comun- que nulle;
- commissioni su fideiussioni, mai legalmente pattuite;
- commissioni su anticipi, mai legalmente pattuite;
- spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pat-
tuiti;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- capitalizzazione trimestrale delle commissioni indicate e delle spese;
- interessi creditori inferiori a quelli dovuti;
- applicazione erronea ed arbitraria delle valute;
- peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo, in violazione dell'art. 118 TUB.
Deducevano inoltre che i garanti dovevano considerarsi meri fideiussori e non garanti autonomi con la conseguenza di poter sollevare le eccezioni relative al rapporto principale.
Deducevano anche la nullità delle fideiussioni sia per la nullità del rapporto sottostante, sia perchè attuative di intese restrittive della concorrenza in viola- zione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n, 287 del 1990 nella parte in cui riscrivevano clausole dichiarate illegittime ai sensi della normativa antitrust dalla Banca d'IA nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate ed allegate al ricorso moni- torio perché contenenti la clausola che prevede l'obbligo a carico dei fideius- sori di “…tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca….” Quindi la predetta clausola, che determina una rinunzia pre- ventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione di cui al comma I dell'art. 1956 c.c., è nulla e/o inefficace perché vessatoria ed inficia l'intero rapporto fideiussorio.
Gli opponenti, inoltre, deducevano che le fideiussioni si sarebbero estinte ai sensi dell'art. 1956 c.c., anche perchè il creditore erogava crediti al debitore 4
principale pur conoscendo la situazione economica difficile della società cor- rentista;
ed in specie la banca ha fatto credito al debitore pur essendo consa- pevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e fi- nanziarie. In dipendenza della natura qualificata nel settore del credito della banca, la stessa non poteva non sapere del peggioramento delle condizioni economiche finanziarie della società debitrice principale.
Deducevano infine la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. in quanto il comportamen- to della banca beneficiaria della fideiussione che ha concesso credito al debi-
tore principale senza considerare le circostanze dei fatti che avrebbero importo maggior cautela e correttezza non è stato improntato, nei confronti del fideius- sore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede confronti del fideius-
sore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Deducevano infine la natura vessatoria delle clausole di cui alla fideiussione.
Ciò premesso, formulavano le seguenti conclusioni:
1) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi ed eccezione formulati nel presente atto e dichiarare insussistente qualunque obbligazione degli opponenti nei confronti della opposta convenuta per i titoli dedotti in ricorso;
2) in ogni caso accertare e dichiarare che la Banca opposta convenuta ha ri- chiesto, pattuito ed applica to, su tutti i rapporti di cui è causa conto ordinario n. 1031 ed al conto anticipi N . 0 1 2 5 9 0 0 0 4 0 - 5, tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
3) in ogni caso accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi ai rap-
porti nn . conto ordinario n. 1031 ed al conto anticipi N . 0 1 2 5 9 0 0 0 4 0 -
5, la mancata pattuizione in ordine agli interessi ultra legali, alle commissioni messa a disposizione fondi, alle commissioni su fideiussioni, alle commissioni su anticipi, alle spese, alle civ, alle commissioni variamente denominate e oneri vari capitalizzazione trimestrale degli interessi;
all'applicazione degli in- 5
teressi per cd. giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate nonché la mancata pattuizione degli interessi a cre-
dito;
4 ) in via gradata, accertare e dichiarare , in relazione ai predetti per i rilievi svolti in narrativa, la nullità delle clausole inerenti all'applicazione e alla de- terminazione di tassi debitori ultralegali, alle commissioni messa a disposi- zione fondi, alle commissioni su fideiussioni, alle commissioni su anticipi, al- le spese, alle civ, alle commissioni variamente denominate e oneri vari capita- lizzazione trimestrale degli interessi;
all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate per mancanza di forma scritta;
5) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, su tutti i suddetti conti, a titolo d i messa a disposizione fondi, alle commissioni su fideiussioni, alle commissioni su anticipi, alle spese, alle civ, alle commissioni variamente de- nominate e oneri, per i rilievi formulati in premessa;
, per i rilievi formulati in premessa;
6) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
rilievi formulati in premessa;
7) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente su tutti CP_4
ca ha capitalizzato trimestralmente su tutti i conti per cui è causa le competen- ze dei predetti conti per cui è causa le competenze dei predetti conti in viola- zione dell'art. in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
8) in ogni caso in ogni caso accertare e dichiarare che non sono stati applicati gli interessi a credito dovuti per legge su tutti i conti;
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9) in ogni caso accertare e determinare, per l'effetto, alla data del 21.10.2020 la reale situazione contabile del conto corrente ordinario n. 1031 comprensivo delle competenze de l cont o anticipi n. 0 1 2 5 9 0 0 0 4 0 – 5 in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa espone un saldo creditore pari ad €
71.685,23 a credito dell'istante, o alla diversa somma, maggiore o minore, che potrà essere determinata in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effet- tuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al presente atto o, in via an cora più gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'Ill.mo;
10) e per l'effetto condannare la opposta ad apportare ogni opportuna modifi- ca alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazio- ne di cui innanzi nonché condannare la opposta al pagamento della somma pa- ri ad € 71.685,23 che risulteranno a credito in favore della società opponente,
o de lla diversa somma, maggiore o minore, che potrà essere determinata in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i crite ri di cui al presente atto o, in via ancora più gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'Ill.mo G.I., oltre gli inte- ressi come per legge al tasso legale ex. art. 1284 IV° comma c.p.c..
In ordine alla posizione dei fideiussori, così concludevano:
11) accertare che gli altri opponenti, ovvero i sigg. CP_2 CP_1
e , non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura
[...] CP_3
fideiussoria per le obbligazioni della società debitrice principale dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società convenuta;
12 ) accertare che gli altri opponenti hanno sottoscritto una scrittura fideiusso- ria e non un contratto autonomo di garanzia per le obbligazioni della società
debitrice principale;
13 ) dichiarare la nullità tortale e/o parziale della fideiussione per i motivi de- dotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della società opposta;
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14 ) dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o ine-
sistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della so- cietà opposta;
15 ) dichiarare nulle le clausole finalizzate ad un'intesa restrittiva delle fi- deiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguente- mente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della società opposta o in via gradata dichiarare la nullità degli art. 2,6 e 8 ;
16 ) dichiarare la nullità e/o l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.1955 c.c. e per effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta;
17 ) dichiarare la nullità e/o l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art.1956 c.c. e per effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta;
18 ) dichiarare l a nullità e/o l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art.1957 c.c. e per effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione nei confronti dell'opposta;
19 ) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 5 delle fideiussioni in quanto clausola vessatoria ai sensi dell' art. 1341 c.c. e per effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione, ai sensi dell'art.1956 c.c, nei confronti della società opposta;
20 ) dichiarare altresì' la nullità e/o inefficacia della clausola art. 7 delle fi- deiussioni perchè vessatoria in considerazione della violazione dell'art. 33,34,35 e 36 D. Lgs. N.206 del 2005 ed ai sensi del codice del consumatore per i motivi dedotti e per l'effetto dichiarare che gli opponenti sono liberati da ogni loro obbligazione ai sensi de ll'art..1957 c.c, nei confronti dell'opposta;
21 ) dichiarare in ogni caso la nullità e/o inefficacia perché vessatorie delle clausole n. 4,6,7,9,10 comma 2 e 11 delle fideiussioni in considerazione della violazione 33,34,35 e 36 D. Lgs. N.206 del 2005 ed a i sensi del codice del consumatore per i motivi dedotti e per l'effetto dichiarare inesistente ogni ob- 8
bligazione degli opponenti nei confronti della società opponente per inesisten- za del credito e per i motivi dedotti;
2 2 ) in via gradata, in caso di operatività delle fidejussioni , ed in caso in cui venisse accertato comunque un debito, dichiarare che le stesse sono operative solo ed esclusivamente nei limiti del minor credito eventualmente accertato dal ctu nei confronti della società debitrice principale, perché invalide le ob- bligazioni garantite, senza interessi o, in via gradata, oltre interessi legali;
23 ) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi ed eccezione formulati nel presente atto e dichiarare insussistente qualunque obbligazione degli opponenti nei confronti della opposta per i titoli dedotti in ricorso;
24) in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto delle avverse pretese perché
infondate in fatto e diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ne' di pronta so- luzione;
2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente rigettare altresi' la spiegata domanda riconvenzionale.
3) gradatamente , salvo rispettoso gravame, condannare in ogni caso gli oppo- nenti al pagamento della eventuale minor somma che il Tribunale riterrà ac-
certata in favore della banca oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti.
4) con vittoria delle competenze del giudizio di opposizione.
In data 5.5.22, si costituiva Controparte_7
(di seguito, in sigla, deducendo che nelle more del giudizio, il
[...] CP_7
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credito già vantato dall'opposta è stato traslato in favore Controparte_4
di in forza del contratto di cessione del 16.12.2021, del quale, ai sensi CP_7
dell'art. 58 T.U.B., ne è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23.12.2021, al Foglio delle Inser- zioni n. 152.
Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.4.1999,
n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., dalla data della pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti in- dicati all'art. 1264 c.c. ed i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione, nel mentre non sono incluse nella cessione le passività derivanti da procedimenti o indagini penali, nonché da sanzioni e/o qualsiasi obbligazione e/o pretese risarcitorie derivanti da fatti ed attività antecedenti alla data della cessione.
In conseguenza dell'operata cessione, pertanto, è divenuta, ai sensi CP_7
dell'art. 111 c.p.c., esclusiva titolare dei rapporti e del credito già originaria- mente vantato da nei confronti degli opponenti ed essa ha Controparte_4
pieno diritto ed interesse ad intervenire in questo giudizio ed a fare propria la domanda monitoria di pagamento già fatta valere da Controparte_4
Per quanto innanzi, esposto, faceva proprie le difese e conclusioni della parte opposta cedente, evidenziando che, nel contratto della cessione, non sono in- cluse nella cessione le passività derivanti da obbligazione e/o pretese risarcitorie derivanti da fatti ed attività antecedenti alla data della cessione e la stessa, in ragione di ciò, nella denega-
ta e non ritenuta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
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In data 8.3.24, si costituiva la liquidazione giudiziale di “ Parte_2
(dichiarata dal Tribunale di Nola con sentenza emessa in data 28.12.2023
[...]
in persona del Curatore.
Acquisita la documentazione, nel corso del giudizio veniva disposta ctu per eseguire il seguente mandato:
” 1.Indichi, quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, e se sussistano in atti tutti gli estratti conto relativi ai predetti contratti.
Precisando, inoltre, se alla data di proposizione della domanda o eventualmen-
te a quella di redazione della perizia, i rapporti erano ancora in essere o risul- tavano estinti avendo cura di indicare la data di estinzione;
2. determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione, rico- struendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dal primo estratto conto se non originario,
in tal caso applicando il criterio del saldo zero se negativo per il cliente, fino alla data di chiusura del rapporto;
3. applicando il tasso d'interesse convenzionale, le spese contrattuali (solo quelle indicate in contratto) e le commissioni previste nei contratti e le valute ivi previste;
4.elimini la capitalizzazione dai contratti dall'inizio del rapporto;
5. elimini ogni addebito a carico del cliente durante lo svolgimento del rappor-
to dovuto a modifiche contrattuali di cui non vi sia prova della comunicazione al cliente in atti;
6. accerti se il TEG di detti rapporti superi i tassi soglia di cui ai DD.MM. at- tuativi della L. 108/96, applicando le direttive della banca d'IA, avendo cu- ra di verificare il rispetto del tasso soglia, alla data di stipulazione, ed al tempo in cui di volta in volta la banca abbia provveduto alla modifica unilaterale del tasso debitorio, confrontandolo con il dm vigente alla data della modifica uni-
laterale.
11
Depuri il saldo contabile dei rapporti, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., per i periodi di accertato superamento del tasso soglia, di qualunque interesse corri-
spettivo debitore, ove si tratti di usura originaria. Nei casi di usura sopravve- nuta (secondo quanto specificato in premessa), invece, il CTU, per i periodi di accertato superamento del tasso soglia, rideterminerà il saldo contabile dei rapporti, eliminando gli interessi sino a quando la banca non abbia nuovamen- te modificato gli interessi in termini non usurari.
Indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalco- lati, avendo cura di indicare le eventuali somme decurtate a seguito di ogni operazione svolta nei vari punti del presente mandato”.
In data 28.12.2023 veniva dichiarata aperta la Liquidazione Giudiziale Di
“ con sentenza del Tribunale di Nola del 28.12.2023 , e si Parte_2
costituiva con comparsa del 06.03.2024 facendo proprie tutte le domande, ec- cezioni, deduzioni, difese, conclusioni e richieste anche istruttorie formulate negli scritti difensivi proposte dalla Pt_2 Parte_2
Con ordinanza del 15.7.24, veniva rimessa la causa sul ruolo e disposto inca- rico suppletivo al ctu dal seguente tenore: “Attesa la necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di eseguire nuovamente tra l'altro, il calcolo ai fini del superamento del tasso soglia dei contratti di cui è causa, non essendosi il ctu attenuto alle istruzioni della banca d'IA per il calcolo del Teg ( da non equiparare al Taeg ai fini del presente mandato );
P.Q.M.
dispone che il ctu verifichi il tasso contrattuale applicato alla luce della circo- lare della Banca d'IA contenente le istruzioni per il calcolo del TEG vigente al momento della stipula di ciascun contratto e, segnatamente: Come da Istru- zioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (12 agosto 2009) - Gazzetta Ufficiale n. 200. Applichi tale formula per tutti i contratti di cui è causa fatta eccezione per
1) contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 del 21.11.2017;
2) contratto di concessione linee di credito – euro 260.000,00 - del
28.06.2018;
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3) contratto di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040 – del
28.06.2018
Per tali ultimi contratti applicherà le Istruzioni per la rilevazione dei tassi ef- fettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (luglio 2016) - Gazzetta Uf- ficiale n. 185 del 9/8/2016 che prevede la medesima formula su indicata, con la precisazione che solo per tali contratti, terrà conto anche della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua molti- plicando per 4 gli oneri trimestrali.
Inoltre, laddove rilevi l'eventuale usurarietà dei tassi, laddove extrafido, eli- mini solo tale categoria, laddove intrafido, elimini evidentemente sia il tasso intrafido che extrafido.
Si limiti ad eliminare solo il tasso d'interesse se usurario e la corrispondente commissione di istruttoria veloce se e soltanto nel caso in cui il tasso usurario abbia generato lo sforamento e la conseguente applicazione della predetta commissione. Si conferma il metodo corretto del ctu in ordine al vaglio dei tassi solo alla data di stipulazione e per quanto indicato in contratto, ed alla data di successiva sopravvenuta nuova negoziazione contrattuale.
In assenza di prova scritta di comunicazione al cliente di modifiche unilaterali appositamente si conferma il metodo del ctu che non ha tenuto conto di modi- fiche riduttive del tasso.
Si precisa che dovrà essere vagliato il tasso contrattuale anche se di fatto alla data della stipulazione è stato applicato un tasso inferiore alla data della stipu- lazione dei contratti di cui è causa, in quanto il reato di usura consegue anche alla semplice pattuizione.
Elimini ogni voce per la capitalizzazione dei n. 2 contratti di contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 e dei n. 2 contratti di conto corrente tecnico – an-
ticipazioni bancarie - 5900040 e ne indichi le somme decurtate. La elimina- zione della capitalizzazione cesserà unicamente laddove la banca abbia appo- sitamente modificato il contratto con comunicazione al correntista circa l'applicazione dei principi di cui all'art. 120 tub comma 2 ultima formulazio- ne.
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Inoltre, atteso che si legge in premessa del ricorso per decreto ingiuntivo che tra il debitore principale e la banca sono intercorsi i seguenti rapporti:
1) contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 - del 04.06.2015 e del
21.11.2017;
3) contratto di concessione linee di credito - euro 100.000,00 - del 16.06.2015
;
4) contratto di concessione linee di credito – euro 100.000,00 - del
25.06.2015;
5) contratto di concessione linee di credito – euro 140.000,00 - del
12.06.2015;
6) contratto di concessione linee di credito – euro 260.000,00 - del
28.06.2018;
7) contratto di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040 - del
12.06.2015;
8) contratto di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040 - del
28.06.2018;
Poiché il ctu, ha rinvenuto solo alcuni dei contratti in premessa, indichi se il ricorso per decreto ingiuntivo contenga errori materiali nella indicazione dei rapporti, oppure se per alcuni contratti indicati in ricorso manchi la documen- tazione.
In caso di completa assenza di taluni contratti, elimini completamente even- tuali competenze loro riferibili addebitate sul conto corrente o conto anticipi di cui è causa.
Ai fini della verifica della presenza del documento contrattuale, in ogni caso, ritenga come integralmente depositato il contratto del 04.06.2015 di n. 33 pa- gine (la mancanza delle prime due pagine è irrilevante), del 28.6.18 di conces-
sione di linee di credito, e di pari data di anticipazione bancaria.
Si conferma la corretta procedura seguita dal ctu in ordine alla eliminazione delle spese non pattuite come da precedente perizia.
Si conferma la corretta procedura del ctu in ordine al tasso soglia di riferimen- to per la verifica dell'usura degli interessi extra-fido “Apertura di credito in 14
conto corrente” per il conto corrente ordinario n. 1031-8 e “Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazioni” per il conto anticipi n.
5900040-5”.
Acquisita la documentazione e disposta la ctu, e la sua integrazione, deposita- ta in data 10.2.25, si osserva.
Il rapporto tra la e la ebbe inizio in Parte_2 Controparte_4
data 04.06.2015 con l'apertura del conto corrente n. 1031-8 e con la presso- ché contestuale concessione, in data 12.06.2015, di un affidamento di Euro
140.000,00, di cui Euro 10.000,00 nella forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente ed Euro 130.000,00 nella forma tecnica dell'anticipo docu- menti.
Per consentire l'utilizzo dell'affidamento nella forma tecnica dell'anticipo su documenti, la Banca accese, sempre in data 12.06.2015, il conto anticipi n.
5900040-5.
Tale affidamento venne aumentato ad Euro 250.000.00 in data 28.06.2018 con scadenza fissata al 31.12.2019, mentre quello relativo all'apertura di credito in conto corrente venne confermato nella misura di Euro 10.000,00 con la mede- sima scadenza.
Con raccomandata A.R. del 19.11.2019 la comunicò alla CP_4 Parte_2
la revoca degli affidamenti concessi con l'intimazione al pagamento
[...]
dell'esposizione presente su entrambi conti in essere a tale data.
Il rapporto tra la e la termina infine Controparte_4 Parte_2
in data 21.10.2020 con il passaggio a sofferenza da parte della banca del saldo negativo del conto corrente n. 1031 per l'importo di Euro 42.779,21, avvenuto dopo l'addebito su di esso del saldo negativo del conto anticipi n. 5900040-5 per azzeramento dell'importo relativo alle fatture anticipate scadute non rim- borsate ed a scadere, a seguito della revoca delle linee di credito concesse co- municata nel mese di novembre dell'anno 2019.
I rapporti azionati con ricorso per decreto ingiuntivo.
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Si legge in premessa del ricorso per decreto ingiuntivo che tra il debitore prin- cipale e la banca sono intercorsi i seguenti rapporti:
1) contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 - del 04.06.2015 e del
21.11.2017;
3) contratto di concessione linee di credito - euro 100.000,00 - del 16.06.2015
(contratto presente in atti, non contestato e quindi non oggetto d'indagine) ;
4) contratto di concessione linee di credito – euro 100.000,00 - del 25.06.2015
(contratto presente in atti, non contestato e quindi non oggetto d'indagine);
5) contratto di concessione linee di credito – euro 140.000,00 - del
12.06.2015;
6) contratto di concessione linee di credito – euro 260.000,00 - del
28.06.2018;
7) contratto di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040 - del
12.06.2015;
8) contratto di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040 - del
28.06.2018;
A sostegno della pretesa l'opposta depositava gli estratti del conto corrente n.
1031-8 e relativi scalari trimestrali (cd. staffe) dal 04.06.2015 al 21.10.2020.
Quanto agli estratti conto essi sono in serie continua dall'apertura alla chiusu- ra, dal 04.06.2015 al 21.10.2020 per il conto corrente 1031-8 e per il conto anticipi n. 5900040-5 dal 12.06.2015 al 30.09.2020.
Risulta documentalmente che il conto anticipi n. 5900040 (entrambi del
12.06.2015 e del 28.06.2018) era, anche se in maniera indiretta, funzional-
mente collegato al conto corrente ordinario n. 1031: le competenze liquidate ed addebitate sul conto anticipi, infatti, venivano
“neutralizzate” tramite l'accredito di un giroconto automatico di pari importo proveniente dal conto corrente ordinario, individuabile rispettivamente dalla partita denominata “giro competenze da conto 012/05900040” e “giro compe- tenze al conto 012/00001031”.
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Orbene, in ordine al contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 - del
04.06.2015 e del 21.11.2017, risulta oltre la sottoscrizione del correntista, an-
che la prova della consegna di copia allo stesso come da apposita dichiarazio- ne sottoscritta in calce ai due contratti.
Stessa conclusione si offre per i contratti di anticipazioni bancarie - 5900040 -
del 12.06.2015 e del 28.06.2018, per il contratto di concessione linee di credi- to – euro 140.000,00 - del 12.06.2015 e contratto di concessione linee di cre- dito – euro 260.000,00 - del 28.06.2018. Invero, la comune interpretazione dell'art. 117 tub è nel senso che ai fini del rispetto del principio di forma scrit- ta sia sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, con prova della conse- gna di copia del contratto, potendosi desumere la sottoscrizione e quindi il consenso della banca con l'esecuzione del contratto (cfr. S.U. n.898 del 2018).
Tutti i contratti azionati dalla banca risultano estinti in data 21.10.2020. Non si è reso necessario alcun azzeramento del saldo iniziale data la continuità de- gli estratti conto.
Nel premettere che nessuno dei contratti di cui è causa prevede l'addebito per commissione di massimo scoperto, invero abolita prima della stipulazione dei contratti in esame, occorre in primis rilevare la validità sia della commissione disponibilità accordata che della commissione per istruttoria veloce.
Commissione disponibilità accordata.
L'art. 117 bis del D.Lgs. 385/91, inserito dall'articolo 6-bis, del D.Legge 6 di- cembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, en-
trata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno), così stabilisce:
“I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera propor- zionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente… L'ammontare della commissione non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente“.
Tale percentuale risulta espressamente indicata in tutti i contratti ove essa è
stata applicata.
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Commissione istruttoria veloce.
L'art.
6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB) l'art. 117-bis, che rego- lamenta la “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”.
Questa commissione, di fatto, insieme alla Commissione Messa a Disposizio- ne Fondi (CDF), ha sostituito la vecchia Commissione di SI TO, dichiarata illegittima nel 2011.
La banca, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, può applicare una Commissione di Istruttoria Veloce determi- nata in [...] fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 117 bis del TUB è stata de- mandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644.
Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito con chiarezza le caratteristi- che della Commissione di Istruttoria Veloce:
E' determinata in misura fissa e non percentuale;
E' applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente.
Tali requisiti risultano rispettati in tutti i contratti ove essa è stata applicata.
Il Conto corrente ordinario n. 1031.
Risultano in modo determinato disciplinati gli interessi, sia attivi che passivi.
Correttamente il ctu, nella rideterminazione del saldo ha applicato le condi-
zioni contrattuali fatta eccezione degli addebiti per costi non espressamente regolamentati.
Le commissioni per spese relative al costo per operazione registrata e alla te- nuta conto è stata correttamente omessa dal saldo, fino alla data di stipula del
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nuovo contratto contenente, 21.11.17 ( nuova stipula del medesimo conto n.
1031 che invece prevede la loro pattuizione).
Nel primo contratto intercorso tra le parti, mancano regolamentazioni su tali importi.
La capitalizzazione.
Come correttamente osservato da parte opponente, il contratto nel disciplinare il tasso attivo, non ne indica gli effetti della capitalizzazione concordata come reciproca in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 2000, ed in viola- zione dell'art. 120, comma secondo, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, com- ma 629, della legge n. 147/13 (in vigore dall'1.01.2014), aveva introdotto un generalizzato “ divieto di anatocismo ”.
Tale norma, sebbene rimandi a specifiche determinazioni del CICR, risulta immediatamente precettiva, con la conseguenza che a decorrere dall'1.1.14 deve ritenersi abolita la capitalizzazione, anche se in condizioni di reciprocità.
Andrà quindi eliminata la capitalizzazione dal saldo per la capitalizzazione dei n. 2 contratti di contratto di conto corrente ordinario - N. 1031 e dei n. 2 con- tratti di conto corrente tecnico – anticipazioni bancarie - 5900040. Per quanto si dirà, l'eliminazione della capitalizzazione risulta assorbita dal riscontro po- sitivo in sede di analisi del tasso usurario.
Le modifiche unilaterali.
Non sono state riscontrate variazioni peggiorative comunicate al cliente delle condizioni pattuite ai sensi dell'art. 118 TUB. Ne consegue l'eliminazione delle modificazioni peggiorative dal saldo.
L'accertamento dell'usura.
Il ctu, nel verificare se sia stato o meno superato il tasso soglia all'atto della stipulazione del contratto in esame e di tutte le concessioni di affidamenti ad
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esso correlato, ha rilevato che, utilizzando la formula ed i criteri di cui alla circolare della Banca d'IA (come da chiarimento in sede di integrazione di- sposta), è stata riscontrata l'applicazione di interessi usurari sui contratti co- me di seguito indicati, relativamente ai tassi entro ed extra fido. Correttamente il ctu in ordine al vaglio del superamento della soglia, ha tenuto conto dei tassi solo alla data di stipulazione per quanto indicato in contratto. Invero, le suc- cessive variazioni contrattuali del tasso in senso riduttivo, operate unilateral- mente dalla banca, non sono state comunicate al cliente in violazione dell'art. 118 tub, con la conseguenza che sono nulle e quindi inefficaci.
Il CTU ai fini della verifica dell'usura dei contratti conto corrente ordinario n.
1031-8 e conto anticipi n. 5900040-5, ha fatto riferimento alle rilevazioni per i contratti tipo “Apertura di credito in conto corrente” per il conto corrente or- dinario n. 1031-8 e “Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazioni” per il conto anticipi n. 5900040-5, sia per il tasso intra fido che extra fido.
Parte opponente ha contestato tale operazione per la verifica del tasso soglia di riferimento per gli interessi extra-fido chiedendo applicarsi il tasso di rife- rimento relativo alla categoria di operazioni “Scoperti senza affidamento”. Ta- le rilievo a parere del tribunale non può essere accolto perchè relativo ai con- tratti ab origine privi di affidamento e non, come nel caso in esame, ai contrat- ti che regolando il fido, disciplinano il tasso dell'affidamento e l'ipotesi dello sforamento da esso.
Appare infine corretto l'operato del ctu che ai fini del calcolo dell'usura, ha tenuto conto delle commissioni sostitutive della cms, come nel caso in esame, della Commissione di messa a disposizione fondi, così come previsto dalle circolari della Banca d'IA con decorrenza dal 31.12.09 (i contratti risultano stipulati nel 2015) a seguire.
Le conseguenze dell'accertamento dell'usura, accertata impongono l'eliminazione degli addebiti a titolo di tasso d'interesse.
Tale è l'interpretazione letterale dell'art. 1815 c.c. comma secondo il quale indica la non debenza esclusivamente degli interessi, e la ratio quale norma
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eccezionale rispetto la generale ipotesi di nullità della clausola contrattuale degli interessi che come conseguenza ordinaria, al di fuori dell'usura, prevede la corresponsione degli interessi legali.
A ciò si aggiunga che le altre spese affrontate ad esempio in occasione della stipula del contratto, quale ad esempio nei contratti di mutuo quelle per la pe-
rizia tecnica di stima di un immobile a garanzia, conservano la giustificazione causale anche nell'ipotesi di mutuo gratuito (interesse della banca ad adeguato valore della garanzia immobiliare).
Consegue che, le conclusioni del ctu andranno richiamate ma solo relativa-
mente alle decurtazioni dai saldi dei tasis moratori e spese non contrattualizza- te, mentre vanno confermate le spese addebitate dalla banca per commissione disponibilità fondi, come esaminata in precedenza, pienamente legittima.
Quindi, quanto al conto corrente ordinario n. 1031-8, riprendendo lo schema finale del ctu di cui alla perizia integrativa l'importo di euro € 10.761,56 non deve essere decurtato,
Conto corrente ordinario n. 1031-8 saldo a debito da estratto conto prima del
- € 42.779,21 passaggio a sofferenza enucleazione interessi debitori per usura
€ 46.832,60 originaria (cfr. tab. 1 pag. 12) enucleazione DIF per usura originaria (cfr.
€ 10.761,56 tab. 1 pag. 12) enucleazione spese dal 04.06.2015 al
€ 4.554,46 21.11.2017 (cfr. prima relazione CTU) SALDO FINALE A CREDITO DELLA € 19.369,41 Parte_2
Con la conseguenza che il saldo finale alla data del 21.10.2020, risulta a credi- to per il correntista ed ammonta ad euro € 19.369,41- € 10.761,56 ovvero eu- ro 8607,85.
Conto anticipi n. 5900040-5 saldo a debito da estratto conto prima del
€ 0,00 passaggio a sofferenza
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enucleazione interessi debitori per usura
€ 46.901,36 originaria (cfr. tab. 2 pag. 13) SALDO FINALE A CREDITO DELLA € 46.901,36 Parte_2
Mentre, in relazione al conto anticipi n.5900040-5 (saldo finale dei due con-
tratti con medesimo codice), ammonta, richiamando integralmente lo schema di cui alla perizia integrata ad euro € 46.901,36 a credito per il correntista, per un totale di euro 55509,21. Va quindi revocato il decreto opposto e condanna- ta la banca alla restituzione delle somme come sopra individuate.
Le fideiussioni di . CP_3 CP_2 Controparte_1
Preliminarmente occorre evidenziare che nei contratti stipulati manca la con- temporanea rinunzia alla proposizione di eccezioni unitamente alla clausola di pagamento a prima richiesta. Con ciò va esclusa la natura di garanzia autono- ma riconducendo nell'alveo della garanzia fideiussoria i contratti.
Gli opponenti quali fideiussori, chiedono accertarsi la nullità delle fideiussioni perché :
invalido il rapporto principale garantito;
frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n, 287 del 1990.
Tali eccezioni sono infondate atteso che si è accertata la validità del rapporto garantito, così come, essendo le fideiussioni del periodo 2015-2018, privo di valore indiziario risulta il provvedimento della Banca d'IA n. 55 del 2 maggio 2005 (all'epoca Autorità garante della Concorrenza tra istituti Creditizi), invocato dagli opponenti e depositato in atti, che ha accertato la sussistenza di intese anticoncorrenziali in ordine al- la creazione di alcune clausole di cui ai modelli fideiussori adottate dall'ABI.
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L'istruttoria risulta infatti operata su modelli fideiussori di un periodo di poco anteriore al 2005, non potendo estendersi gli effetti ad oltre anni dieci di di-
stanza.
Gli opponenti deducono inoltre l'inefficacia dell'obbligo di garanzia per de- cadenza del creditore, comportamento contrario alla buona buona fede, inef-
ficacia-nullità della clausola di rinunzia del creditore all'informazione del ga- rante sulle condizioni patrimoniali del debitore principale con conseguente obbligo del garante di “…tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca….”.
Tali eccezioni sono assorbite dall'aver accertato l'inesistenza di un debito a carico del debitore principale.
Le spese di lite sono compensate relativamente alla posizione dei garanti, atte- sa la soccombenza reciproca. Medesima soccombenza reciproca, ma con compensazione solo del 20% e restante 80% a carico di parte opposta rispetto la posizione del debitore principale e controparte.
Ai fini del calcolo dei compensi, si terrà conto della complessità delle que- stioni e dell'istruttoria con applicazione di parametri superiori al valore medio
(scaglione 26000-52000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta che, alla data del 21.10.20, il saldo del Conto corrente ordinario n.
1031-8 ammonta a credito di liquidazione giudiziale di “ Parte_2
per euro 8607,85, ed il saldo del Conto anticipi n. 5900040-5, ammonta
[...]
a credito di liquidazione giudiziale di “ di € Parte_2
46.901,36;
3) condanna parte opposta al pagamento in favore di liquidazione giudiziale di
“ della somma di euro 55509,21 oltre interessi legali Parte_2
ex. art. 1284 IV° comma c.p.c. dalla data della notificazione dell'opposizione;
4) rigetta le altre domande degli opponenti;
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5) condanna parte opposta ed interventore in solido al pagamento in favore del legale della parte liquidazione giudiziale di “ antici- Parte_2
patario, delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in € 9140,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ed in € 600,00 per esborsi;
6) compensa le spese di lite tra gli opponenti garanti e le altre parti;
7) pone a carico dell'opposta ed interventore, l'80% delle spese di ctu, ed a ca- rico di liquidazione giudiziale di il restante 20%. Parte_2
Napoli 22/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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