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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/09/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 118/2024, promossa con atto di citazione
DA
”, corrente in Piacenza, Parte_1
Galleria del Sole n. 28, P.I. , in persona delle socie legali rappresentanti, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Massimo Brigati
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), corrente in Peschiera del Garda (VR), viale CP_1 P.IVA_2
Dell'Artigianato n. 25 – Loc. Broglie, in persona del legale rapp.te pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per parte Attrice
a) in via preliminare cautelare, stanti gli evidenti gravi motivi costituiti dall' intervenuta estinzione dell'obbligazione anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, sospendere ex art. 615, co. 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto.
b) nel merito, dichiarare l'illegittimità o comunque la nullità dell'atto di precetto stante
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite
FATTO E DIRITTO
ha adito questo Tribunale, deducendo di Parte_1 aver ricevuto dalla controparte atto di precetto in data 08/01/2024 per la cifra totale di euro €
12.595,52 fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1702/2021 del
Tribunale di Verona, confermato dalla Sentenza del Tribunale di Verona 3266/2023 del
13/09/2023 e dichiarato esecutivo ex art. 654 c.p.c. il 28.11.2023.
Ha eccepito, sul punto, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo, avendo già provveduto al pagamento di quanto dovuto per la complessiva somma di €
16.314,21, a mezzo di bonifico bancario in data 17.10.2023.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, che fosse accertata la mancanza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC in data 16/01/2024 presso il difensore domiciliatario come da atto di precetto notificato, la non si è CP_1 costituita, ed è stata conseguentemente dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione e l'istruttoria, il Giudice ha sospeso l'esecutività del titolo ex art. 615 co 1 c.p.c. e, successivamente, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata. Parte attrice, infatti, ha documentato1 di aver eseguito in data 17/10/2023 in favore di controparte un bonifico di euro 16.320,24, indicando nella causale il riferimento al pagamento della sentenza del Tribunale di Verona che ha confermato il decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto. Il bonifico è stato eseguito indicando come beneficiario la società controparte, e l'IBAN utilizzato per il il pagamento corrisponde a quello indicato da procuratore di parte convenuta con comunicazione del 13/10/20232.
Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale della parte, la quale ha omesso di costituirsi e di svolgere difese di sorta. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire valido elemento di valutazione delle risultanze acquisite3.
Ne consegue, in diritto, che l'obbligazione sancita nel titolo esecutivo azionato con il precetto notificato risulta estinta, per intervenuto adempimento della stessa in data 17/10/2023, quindi 1 Cfr doc. 5. 2 Cfr doc.
8. Trattasi di IBAN gi indicato in una fattura previamente emessa dalla società CP_1 3 (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822; Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II,
13 luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n.
6320). successivamente alla conferma del titolo stesso per effetto della sentenza che ha rigettato l'opposizione.
In conclusione, quindi, la domanda di parte attrice è fondata, non avendo più controparte diritto ad agire in via esecutiva per il credito azionato con il precetto notificato in data
08/01/2024, essendo il credito ivi precettato estinto per intervenuto adempimento.
Le spese seguono la soccombenza integrale del convenuto contumace e sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forza in forza del precetto notificato in data 08/01/2024
2) Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 2.500,0, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 21/09/2024. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 118/2024, promossa con atto di citazione
DA
”, corrente in Piacenza, Parte_1
Galleria del Sole n. 28, P.I. , in persona delle socie legali rappresentanti, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Massimo Brigati
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), corrente in Peschiera del Garda (VR), viale CP_1 P.IVA_2
Dell'Artigianato n. 25 – Loc. Broglie, in persona del legale rapp.te pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per parte Attrice
a) in via preliminare cautelare, stanti gli evidenti gravi motivi costituiti dall' intervenuta estinzione dell'obbligazione anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, sospendere ex art. 615, co. 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto.
b) nel merito, dichiarare l'illegittimità o comunque la nullità dell'atto di precetto stante
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite
FATTO E DIRITTO
ha adito questo Tribunale, deducendo di Parte_1 aver ricevuto dalla controparte atto di precetto in data 08/01/2024 per la cifra totale di euro €
12.595,52 fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1702/2021 del
Tribunale di Verona, confermato dalla Sentenza del Tribunale di Verona 3266/2023 del
13/09/2023 e dichiarato esecutivo ex art. 654 c.p.c. il 28.11.2023.
Ha eccepito, sul punto, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo, avendo già provveduto al pagamento di quanto dovuto per la complessiva somma di €
16.314,21, a mezzo di bonifico bancario in data 17.10.2023.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, che fosse accertata la mancanza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC in data 16/01/2024 presso il difensore domiciliatario come da atto di precetto notificato, la non si è CP_1 costituita, ed è stata conseguentemente dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione e l'istruttoria, il Giudice ha sospeso l'esecutività del titolo ex art. 615 co 1 c.p.c. e, successivamente, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata. Parte attrice, infatti, ha documentato1 di aver eseguito in data 17/10/2023 in favore di controparte un bonifico di euro 16.320,24, indicando nella causale il riferimento al pagamento della sentenza del Tribunale di Verona che ha confermato il decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto. Il bonifico è stato eseguito indicando come beneficiario la società controparte, e l'IBAN utilizzato per il il pagamento corrisponde a quello indicato da procuratore di parte convenuta con comunicazione del 13/10/20232.
Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale della parte, la quale ha omesso di costituirsi e di svolgere difese di sorta. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire valido elemento di valutazione delle risultanze acquisite3.
Ne consegue, in diritto, che l'obbligazione sancita nel titolo esecutivo azionato con il precetto notificato risulta estinta, per intervenuto adempimento della stessa in data 17/10/2023, quindi 1 Cfr doc. 5. 2 Cfr doc.
8. Trattasi di IBAN gi indicato in una fattura previamente emessa dalla società CP_1 3 (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822; Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II,
13 luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n.
6320). successivamente alla conferma del titolo stesso per effetto della sentenza che ha rigettato l'opposizione.
In conclusione, quindi, la domanda di parte attrice è fondata, non avendo più controparte diritto ad agire in via esecutiva per il credito azionato con il precetto notificato in data
08/01/2024, essendo il credito ivi precettato estinto per intervenuto adempimento.
Le spese seguono la soccombenza integrale del convenuto contumace e sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forza in forza del precetto notificato in data 08/01/2024
2) Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 2.500,0, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 21/09/2024. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti