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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2092/2024 promossa con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
, (C.F.: , rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Salvatore Davide STRANIERI (C.F.: ); CodiceFiscale_5 attori nei confronti di: MM OD (C.F.: ), CodiceFiscale_6 Parte_5
(C.F.: ), (C.F. CodiceFiscale_7 Parte_6 C.F._8
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano PIERI (C.F.: ) e
[...] CodiceFiscale_9
AL DR (C.F.: ); CodiceFiscale_10 convenuti
Conclusioni di parte attrice
“I. Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, in ragione di quanto meglio esposto in narrativa, il diritto degli Attori al rimborso delle spese sostenute per l'intervento edilizio realizzato nell'area comune ai convenuti che ammonta a complessivi € 82.151,23 od a quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, conseguentemente condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli Attori della somma pari ad € 82.151,23 od a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. II. In via istruttoria:
- disporre CTU avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei lavori eseguiti sui lotti comuni anche ai Convenuti e meglio descritti in atti, di cui ai mappali 376, 552 e 554;
- ammettere prova per testi ed interrogatorio formale dei punti da 1 a 13 dedotti in fatto e dei seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che": (…..). Con osservanza”.
pagina 1 di 6
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai NOi
, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 relazione a tutte le domande svolte dagli stessi con atto di citazione datato 1/9/2024 e, per l'effetto, dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, respingere le domande suddette. B) Disporre, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda sopra svolta sub. A, l'integrazione del contraddittorio, a cura degli attori, nei confronti dei NOi e CP_1 Controparte_2
C) Dichiarare, in via ulteriormente subordinata, l'improcedibilità di tutte le domande degli attori, per mancato rituale espletamento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, con ogni ulteriore declaratoria a ciò connessa. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: D) Dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande svolte dai NOi , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nei confronti della Dott.ssa , dell'Avv. Pt_3 Parte_4 Controparte_3
e della NOa con atto di citazione datato 1/9/2024, Parte_5 Parte_6 assolvendo, in ogni caso, i convenuti da ogni pretesa avanzata nei loro confronti dagli attori. IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio: E) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (….); IN OGNI CASO: G) Condannare i NOi , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e all'integrale refusione delle spese del giudizio, nonché al risarcimento Parte_4 del danno ex art. 96 c.p.c., a favore dei convenuti, da determinarsi, equitativamente, in importo non inferire ad € 10.000,00, e/o, comunque, in quel diverso importo, che, a tale titolo, sarà ritenuto di giustizia. Con sentenza esecutiva. Fatto salvo ogni diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
pagina 2 di 6
1. Oggetto Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, come sopra identificati, hanno convenuto avanti al Tribunale di Lodi la Sig.ra il Sig. e Controparte_3 Parte_5 la Sig.ra chiedendo la restituzione delle somme relative alle spese Parte_6 sostenute per l'intervento edilizio realizzato in un'area, in Mediglia - comune ai convenuti - ammontanti a complessivi Euro 82.151,23, e, conseguentemente, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al relativo pagamento in favore degli attori. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- che, in data 9.02.2015, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, avente ad oggetto il frazionamento di un'area in proprietà indivisa tra costoro, al fine di procedere con le opere di lottizzazione concordate;
- che, nelle more, le parti hanno costituito la VA Le Ville nel Verde, i cui soci iniziali, oltre al NO , erano i NOi e poi Persona_1 Parte_3 CP_4 sostituita dal NO;
Parte_4
- che la suddetta VA, in data 4.80.2016, ha stipulato una convenzione con il Comune di Mediglia, per il piano di lottizzazione dell'area oggetto di precedente frazionamento ed in comproprietà con gli odierni convenuti;
- in virtù di tale convenzione, le parti (tutte comproprietarie), hanno proceduto all'affidamento a varie imprese delle opere di lottizzazione dell'area esterna comune, per un totale complessivo di Euro 82.151,23, integralmente pagato ed anticipato dai soci della VA Le Ville nel Verde;
- che, nel 2020, terminati i lavori di lottizzazione dell'area esterna comune sul solo lotto di proprietà della VA, quest'ultima è stata sciolta, ed i singoli soci son rimasti in attesa del rimborso dei costi sostenuti per l'area comune ai convenuti;
- che i NOi e sono succeduti nel credito del Parte_2 Parte_1
NO mortis causa, in forza di apertura della successione ex lege, Persona_1 conseguente al decesso di quest'ultimo, avvenuta in data 8/1/2023;
- che qualsiasi tentativo di composizione stragiudiziale della lite, ivi compresa la mediazione, ha avuto esito negativo. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si sono costituiti i convenuti, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, nonché per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, in via subordinata, nel merito, l' inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande, chiedendo la condanna degli attori all'integrale refusione delle spese di giudizio, nonché al risarcimento danno ex art. 96 c. 1 c.p.c. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie domande ed eccezioni, i convenuti hanno dedotto:
- che sussiste carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, avendo gli stessi intrapreso dapprima la procedura di mediazione, ed in seguito la presente causa, come persone fisiche,
pagina 3 di 6 e non come VA (sola intestataria delle fatture dei lavori oggetto di causa);
- che i convenuti non avevano partecipato alla procedura di mediazione, avendo gli attori proposto la domanda in qualità di persone fisiche;
- che i convenuti hanno stipulato la convenzione tramite scrittura privata al solo ed esclusivo fine di permettere il frazionamento dei terreni oggetto di proprietà indivisa, per consentire al Sig. , anche in virtù del rapporto di amicizia che li legava, di costruire sul Pt_1 proprio lotto, non essendo mai stati interessati gli stessi agli interventi edilizi;
- che nessun obbligo a realizzare opere e/o a partecipare ad oneri era previsto, in detta Convenzione, a carico dei convenuti;
- che a VA ha dato avvio alle opere edificatorie – commissionando i relativi lavori
– sul proprio lotto di terreno, ed utilizzando, altresì, il terreno rimasto in proprietà indivisa, per l'installazione e la realizzazione di impianti e manufatti esclusivamente funzionali ed utili al lotto di proprietà esclusiva della VA medesima;
- che nessun intervento edilizio è stato realizzato, né sui terreni di proprietà dei convenuti, rimasti a destinazione boschiva, né sulla striscia di terreno rimasta parte comune a tutti i lotti e privi, ab origine, dei requisiti, anche urbanistici, per la realizzazione di qualsivoglia
“intervento edilizio”;
- che nessuna comunicazione, poi, in ordine alla scelta delle imprese incaricate, nonché in ordine ai lavori da eseguire anche sulla parte comune e/o alle relative spese, né, comunque, qualsivoglia altro tipo informazione e/o richiesta è mai stata data ai convenuti, da parte della VA e/o di chicchessia;
- che tutte le fatture relative ai lavori in questione sono state intestate alla VA, che le ha commissionate;
- che la VA, come emerge dalle visure, non risulta estinta, ma è tuttora esistente, seppur in stato di liquidazione, e che in ogni caso anche una eventuale cessazione non determinerebbe la legittimazione attiva in capo agli attori, essendo la stessa persona giuridica, entità del tutto separata dai soci persone fisiche;
- che i convenuti, con atto del 17/04/2023, hanno alienato ai NOi Controparte_5
e in regime di comunione legale dei beni, i propri diritti, sia sul terreno Controparte_2 identificato al foglio 19, particella 553, sia sulla quota della proprietà indivisa sui terreni identificati al medesimo foglio 19, particelle 554 e 376, in ragione di 1/3, in comproprietà, con gli attori;
- che, pertanto, se il Giudice non riterrà assorbente l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, dovrà disporre, a carico degli attori, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei NOi e proprietari e/o Controparte_5 Controparte_2 comproprietari dei beni de quibus;
- che gli attori hanno erroneamente iscritto la causa a ruolo con oggetto
“indebito/ingiustificato arricchimento”, ma in realtà si tratta di diritti reali, rendendosi pertanto necessaria la procedura obbligatoria di mediazione. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione preliminare sollevata da parte convenuta. Il difensore di parte convenuta ha pagina 4 di 6 insistito sulla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori persone fisiche, deducendo che l'unico soggetto astrattamente legittimato attivo è la VA, non essendo intervenuto atto di cancellazione dal registro delle imprese. Lo stesso ha evidenziato come la causa tratti di diritti reali e non di obbligazioni, come asserito da parte attrice, e ha ribadito la necessità dell'instaurazione della mediazione obbligatoria. Il difensore di parte attrice ha insistito sulle proprie domande, evidenziando che la Convenzione comporta il trasferimento di tutti i diritti in capo ai soci, pertanto unici veri legittimati attivi, proponendo a titolo conciliativo l'abbandono della lite e la compensazione delle spese;
il difensore di parte convenuta ha proposto a titolo conciliativo la refusione di Euro 50.000,00 a favore di parte convenuta. Il Giudice si è riservato di provvedere. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, aventi carattere assorbente rispetto al merito della causa, ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare dell'1.10.2025.
2. Eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori. Parte convenuta, preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, avendo gli stessi intrapreso dapprima la procedura di mediazione, ed in seguito la presente causa, come persone fisiche, e non come VA (sola intestataria delle fatture dei lavori oggetto di domanda restitutoria nella presente causa). Posto che un problema di legittimazione si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 14468/2008), nel caso di specie, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento. La prospettazione di parte convenuta, supportata dalla documentazione allegata dalla stessa (cfr. docc.
1-11 comparsa di costituzione), ma altresì da parte attrice (cfr. fatture doc. 5 citazione) infatti, dimostra che i rapporti contrattuali dai quali traggono origine i corrispettivi oggetto della domanda esclusivamente con la Società VA “Le Ville nel Verde”, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche odierne attrici. Nel contesto in esame risulta incontestato, perché provato documentalmente (cfr. doc. 5 citazione), che tutte le spese oggetto della presente domanda restitutoria sono state sostenute dalla VA “Le Ville nel Verde”, e non dagli attori stessi. Altresì, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, la suddetta VA non risulta estinta, emergendo per tabulas, che la stessa è, tuttora attiva, sebbene in stato di liquidazione (cfr. doc. 11 comparsa di costituzione). Come noto, le società di capitali e le cooperative nel nostro ordinamento godono di una perfetta autonomia patrimoniale, in virtù della personalità giuridica loro riconosciuta al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'alterità soggettiva esistente fra le persone dei soci e le società medesime comporta, pertanto, l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti a suo nome e suo conto.
pagina 5 di 6 Invero, tale pacifica qualificazione, oltre che per legge, è, nel caso di specie, anche espressamente avallata dall'atto costitutivo della VA Le Ville nel Verde (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), in cui all'art. 7 è precisato l'applicazione analogica (in quanto compatibile) della disciplina delle società a responsabilità limitata, nonché dall'art. 35 dello Statuto (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), che specifica i poteri di rappresentanza dell'ente medesimo in capo, esclusivamente, all'organo di gestione (amministratore e/o liquidatore). Da quanto esposto, pertanto, va accolta l'eccezione preliminare dei convenuti in ordine alla carenza di legittimazione attiva di parte attrice, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande.
3. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione ex art. 4 co. 9 D.M. 55/2014 per pronuncia in rito, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della non particolare complessità della questione), devono essere interamente poste a carico di parte attrice. Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.1 c.p.c., attesa la mancata prova dell'ulteriore danno da parte dei convenuti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice;
2) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2
, , in solido tra loro, a rimborsare in favore dei Parte_3 Parte_4 convenuti , e le Controparte_3 Parte_5 Parte_6 spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.526,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Lodi, 14 ottobre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
, (C.F.: , rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Salvatore Davide STRANIERI (C.F.: ); CodiceFiscale_5 attori nei confronti di: MM OD (C.F.: ), CodiceFiscale_6 Parte_5
(C.F.: ), (C.F. CodiceFiscale_7 Parte_6 C.F._8
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano PIERI (C.F.: ) e
[...] CodiceFiscale_9
AL DR (C.F.: ); CodiceFiscale_10 convenuti
Conclusioni di parte attrice
“I. Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, in ragione di quanto meglio esposto in narrativa, il diritto degli Attori al rimborso delle spese sostenute per l'intervento edilizio realizzato nell'area comune ai convenuti che ammonta a complessivi € 82.151,23 od a quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, conseguentemente condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli Attori della somma pari ad € 82.151,23 od a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. II. In via istruttoria:
- disporre CTU avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei lavori eseguiti sui lotti comuni anche ai Convenuti e meglio descritti in atti, di cui ai mappali 376, 552 e 554;
- ammettere prova per testi ed interrogatorio formale dei punti da 1 a 13 dedotti in fatto e dei seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che": (…..). Con osservanza”.
pagina 1 di 6
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai NOi
, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 relazione a tutte le domande svolte dagli stessi con atto di citazione datato 1/9/2024 e, per l'effetto, dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, respingere le domande suddette. B) Disporre, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda sopra svolta sub. A, l'integrazione del contraddittorio, a cura degli attori, nei confronti dei NOi e CP_1 Controparte_2
C) Dichiarare, in via ulteriormente subordinata, l'improcedibilità di tutte le domande degli attori, per mancato rituale espletamento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, con ogni ulteriore declaratoria a ciò connessa. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: D) Dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande svolte dai NOi , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nei confronti della Dott.ssa , dell'Avv. Pt_3 Parte_4 Controparte_3
e della NOa con atto di citazione datato 1/9/2024, Parte_5 Parte_6 assolvendo, in ogni caso, i convenuti da ogni pretesa avanzata nei loro confronti dagli attori. IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio: E) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli (….); IN OGNI CASO: G) Condannare i NOi , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e all'integrale refusione delle spese del giudizio, nonché al risarcimento Parte_4 del danno ex art. 96 c.p.c., a favore dei convenuti, da determinarsi, equitativamente, in importo non inferire ad € 10.000,00, e/o, comunque, in quel diverso importo, che, a tale titolo, sarà ritenuto di giustizia. Con sentenza esecutiva. Fatto salvo ogni diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
pagina 2 di 6
1. Oggetto Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, come sopra identificati, hanno convenuto avanti al Tribunale di Lodi la Sig.ra il Sig. e Controparte_3 Parte_5 la Sig.ra chiedendo la restituzione delle somme relative alle spese Parte_6 sostenute per l'intervento edilizio realizzato in un'area, in Mediglia - comune ai convenuti - ammontanti a complessivi Euro 82.151,23, e, conseguentemente, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al relativo pagamento in favore degli attori. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- che, in data 9.02.2015, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, avente ad oggetto il frazionamento di un'area in proprietà indivisa tra costoro, al fine di procedere con le opere di lottizzazione concordate;
- che, nelle more, le parti hanno costituito la VA Le Ville nel Verde, i cui soci iniziali, oltre al NO , erano i NOi e poi Persona_1 Parte_3 CP_4 sostituita dal NO;
Parte_4
- che la suddetta VA, in data 4.80.2016, ha stipulato una convenzione con il Comune di Mediglia, per il piano di lottizzazione dell'area oggetto di precedente frazionamento ed in comproprietà con gli odierni convenuti;
- in virtù di tale convenzione, le parti (tutte comproprietarie), hanno proceduto all'affidamento a varie imprese delle opere di lottizzazione dell'area esterna comune, per un totale complessivo di Euro 82.151,23, integralmente pagato ed anticipato dai soci della VA Le Ville nel Verde;
- che, nel 2020, terminati i lavori di lottizzazione dell'area esterna comune sul solo lotto di proprietà della VA, quest'ultima è stata sciolta, ed i singoli soci son rimasti in attesa del rimborso dei costi sostenuti per l'area comune ai convenuti;
- che i NOi e sono succeduti nel credito del Parte_2 Parte_1
NO mortis causa, in forza di apertura della successione ex lege, Persona_1 conseguente al decesso di quest'ultimo, avvenuta in data 8/1/2023;
- che qualsiasi tentativo di composizione stragiudiziale della lite, ivi compresa la mediazione, ha avuto esito negativo. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si sono costituiti i convenuti, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, nonché per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, in via subordinata, nel merito, l' inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande, chiedendo la condanna degli attori all'integrale refusione delle spese di giudizio, nonché al risarcimento danno ex art. 96 c. 1 c.p.c. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie domande ed eccezioni, i convenuti hanno dedotto:
- che sussiste carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, avendo gli stessi intrapreso dapprima la procedura di mediazione, ed in seguito la presente causa, come persone fisiche,
pagina 3 di 6 e non come VA (sola intestataria delle fatture dei lavori oggetto di causa);
- che i convenuti non avevano partecipato alla procedura di mediazione, avendo gli attori proposto la domanda in qualità di persone fisiche;
- che i convenuti hanno stipulato la convenzione tramite scrittura privata al solo ed esclusivo fine di permettere il frazionamento dei terreni oggetto di proprietà indivisa, per consentire al Sig. , anche in virtù del rapporto di amicizia che li legava, di costruire sul Pt_1 proprio lotto, non essendo mai stati interessati gli stessi agli interventi edilizi;
- che nessun obbligo a realizzare opere e/o a partecipare ad oneri era previsto, in detta Convenzione, a carico dei convenuti;
- che a VA ha dato avvio alle opere edificatorie – commissionando i relativi lavori
– sul proprio lotto di terreno, ed utilizzando, altresì, il terreno rimasto in proprietà indivisa, per l'installazione e la realizzazione di impianti e manufatti esclusivamente funzionali ed utili al lotto di proprietà esclusiva della VA medesima;
- che nessun intervento edilizio è stato realizzato, né sui terreni di proprietà dei convenuti, rimasti a destinazione boschiva, né sulla striscia di terreno rimasta parte comune a tutti i lotti e privi, ab origine, dei requisiti, anche urbanistici, per la realizzazione di qualsivoglia
“intervento edilizio”;
- che nessuna comunicazione, poi, in ordine alla scelta delle imprese incaricate, nonché in ordine ai lavori da eseguire anche sulla parte comune e/o alle relative spese, né, comunque, qualsivoglia altro tipo informazione e/o richiesta è mai stata data ai convenuti, da parte della VA e/o di chicchessia;
- che tutte le fatture relative ai lavori in questione sono state intestate alla VA, che le ha commissionate;
- che la VA, come emerge dalle visure, non risulta estinta, ma è tuttora esistente, seppur in stato di liquidazione, e che in ogni caso anche una eventuale cessazione non determinerebbe la legittimazione attiva in capo agli attori, essendo la stessa persona giuridica, entità del tutto separata dai soci persone fisiche;
- che i convenuti, con atto del 17/04/2023, hanno alienato ai NOi Controparte_5
e in regime di comunione legale dei beni, i propri diritti, sia sul terreno Controparte_2 identificato al foglio 19, particella 553, sia sulla quota della proprietà indivisa sui terreni identificati al medesimo foglio 19, particelle 554 e 376, in ragione di 1/3, in comproprietà, con gli attori;
- che, pertanto, se il Giudice non riterrà assorbente l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, dovrà disporre, a carico degli attori, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei NOi e proprietari e/o Controparte_5 Controparte_2 comproprietari dei beni de quibus;
- che gli attori hanno erroneamente iscritto la causa a ruolo con oggetto
“indebito/ingiustificato arricchimento”, ma in realtà si tratta di diritti reali, rendendosi pertanto necessaria la procedura obbligatoria di mediazione. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione preliminare sollevata da parte convenuta. Il difensore di parte convenuta ha pagina 4 di 6 insistito sulla carenza di legittimazione attiva in capo agli attori persone fisiche, deducendo che l'unico soggetto astrattamente legittimato attivo è la VA, non essendo intervenuto atto di cancellazione dal registro delle imprese. Lo stesso ha evidenziato come la causa tratti di diritti reali e non di obbligazioni, come asserito da parte attrice, e ha ribadito la necessità dell'instaurazione della mediazione obbligatoria. Il difensore di parte attrice ha insistito sulle proprie domande, evidenziando che la Convenzione comporta il trasferimento di tutti i diritti in capo ai soci, pertanto unici veri legittimati attivi, proponendo a titolo conciliativo l'abbandono della lite e la compensazione delle spese;
il difensore di parte convenuta ha proposto a titolo conciliativo la refusione di Euro 50.000,00 a favore di parte convenuta. Il Giudice si è riservato di provvedere. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, aventi carattere assorbente rispetto al merito della causa, ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare dell'1.10.2025.
2. Eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori. Parte convenuta, preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, avendo gli stessi intrapreso dapprima la procedura di mediazione, ed in seguito la presente causa, come persone fisiche, e non come VA (sola intestataria delle fatture dei lavori oggetto di domanda restitutoria nella presente causa). Posto che un problema di legittimazione si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 14468/2008), nel caso di specie, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento. La prospettazione di parte convenuta, supportata dalla documentazione allegata dalla stessa (cfr. docc.
1-11 comparsa di costituzione), ma altresì da parte attrice (cfr. fatture doc. 5 citazione) infatti, dimostra che i rapporti contrattuali dai quali traggono origine i corrispettivi oggetto della domanda esclusivamente con la Società VA “Le Ville nel Verde”, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche odierne attrici. Nel contesto in esame risulta incontestato, perché provato documentalmente (cfr. doc. 5 citazione), che tutte le spese oggetto della presente domanda restitutoria sono state sostenute dalla VA “Le Ville nel Verde”, e non dagli attori stessi. Altresì, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, la suddetta VA non risulta estinta, emergendo per tabulas, che la stessa è, tuttora attiva, sebbene in stato di liquidazione (cfr. doc. 11 comparsa di costituzione). Come noto, le società di capitali e le cooperative nel nostro ordinamento godono di una perfetta autonomia patrimoniale, in virtù della personalità giuridica loro riconosciuta al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'alterità soggettiva esistente fra le persone dei soci e le società medesime comporta, pertanto, l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti a suo nome e suo conto.
pagina 5 di 6 Invero, tale pacifica qualificazione, oltre che per legge, è, nel caso di specie, anche espressamente avallata dall'atto costitutivo della VA Le Ville nel Verde (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), in cui all'art. 7 è precisato l'applicazione analogica (in quanto compatibile) della disciplina delle società a responsabilità limitata, nonché dall'art. 35 dello Statuto (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), che specifica i poteri di rappresentanza dell'ente medesimo in capo, esclusivamente, all'organo di gestione (amministratore e/o liquidatore). Da quanto esposto, pertanto, va accolta l'eccezione preliminare dei convenuti in ordine alla carenza di legittimazione attiva di parte attrice, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande.
3. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione ex art. 4 co. 9 D.M. 55/2014 per pronuncia in rito, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della non particolare complessità della questione), devono essere interamente poste a carico di parte attrice. Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.1 c.p.c., attesa la mancata prova dell'ulteriore danno da parte dei convenuti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice;
2) condanna gli attori , Parte_1 Parte_2
, , in solido tra loro, a rimborsare in favore dei Parte_3 Parte_4 convenuti , e le Controparte_3 Parte_5 Parte_6 spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.526,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Lodi, 14 ottobre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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