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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2841/2023
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g.
2841/2023 promossa da:
il 23.07.1963, C. F. nato a [...] 1
11, residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Palumbo del Foro di Ravenna, con studio in Ravenna, Via Mariani 22/E, elettivamente domiciliato studio (domicilio digitale: presso il proprio
Email 1
APPELLANTE
contro
P.IVA 1 in persona del C.F. Controparte_1 rappresentata e difesa Presidente pro-tempore Dott. CP 2 dagli Avv.ti Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari del Foro di Ravenna, con domicilio eletto presso la sede dell'Unione in del Popolo n. 31 (domicilio digitale:Faenza, Piazza
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha svolto opposizione al verbale n. Z517295
elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale dell' [...] Controparte 1 per violazione dell'art. 126-bis, comma 2,
Codice della Strada, per aver omesso di comunicare i dati del conducente del veicolo targato EA7218M in relazione al verbale prodromico n. 817497 del 31.08.2022, chiedendone l'annullamento.
In particolare, si doleva di non avere mai ricevuto la notifica del primo verbale con il quale, inter alia, veniva invitato a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della avvenuta violazione.
Il Giudice di Pace di Faenza, con la impugnata sentenza n. 79/2023
pubblicata in data 17.04.2023, ha respinto il ricorso, ritenendo validamente perfezionata la notifica del primo verbale per
"compiuta giacenza".
Parte 1 ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della notifica del verbale prodromico in assenza della produzione della C.A.D. e per non avere determinato l'importo della sanzione del verbale opposto, come previsto dall'art. 7, comma 11, D.Lgs. n.
150/2011. L' Controparte_1 si è costituita ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto dello ius novorum ex artt. 345 e 437 c.p.c.
e, nel merito, di confermare la sentenza di primo grado.
All'udienza del 24.09.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
L'appello è fondato e va accolto.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto l'appellante avrebbe introdotto per la prima volta in questa sede la questione relativa alla mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
Invero, già con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante si doleva di non avere mai ricevuto il verbale prodromico n.
817497/2022, contestando, in sostanza, il mancato perfezionamento della notifica di tale verbale nei suoi confronti. Il deposito della C.A.D. costituisce la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica per
“compiuta giacenza", senza l'acquisizione agli atti della C.A.D.
La doglianza dell'appellante svolta in questa sede allora non
costituisce domanda o eccezione nuova ma si risolve nella censura del ragionamento posto dal primo giudice a fondamento del rigetto della sua eccezione circa la mancata ricezione del verbale.
Nel merito.
L'appellante lamenta il fatto di non avere mai ricevuto il verbale n. CX817497/2022 del 27.08.2022, presupposto necessario per la legittimità della successiva sanzione per omessa comunicazione
dei dati del conducente (art. 126-bis, 2° co., CdS). Il giudice di prime cure ha ritenuto che il procedimento notificatorio del verbale sopra indicato si è perfezionato per compiuta giacenza.
A questo proposito, va rilevato che per poter ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio nell'ipotesi di
irreperibilità temporanea del destinatario, come è nel caso in esame, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd. C.A.D. (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5 Num.
5150 Anno 2023; Cass. 15/04/2021, n. 10012 "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio
postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al
destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza О inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
-
un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111,
1. n. 890 del 1982 comma 2, Cost.) dell'art. 8 della esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatala prova informativa").
L'Amministrazione ha prodotto in sede di appello un duplicato dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata C.A.D. n.
629088438644 datata 13/09/2022 (ciò in quanto l'originale è stato smarrito).
La giurisprudenza ammette che il duplicato dell'avviso di
ricevimento possa avere la stessa efficacia dell'originale, a condizione che contenga tutti gli elementi essenziali dell'originale del
- numero raccomandata, indicazione destinatario ed il suo domicilio, indicazione dell'immissione in cassetta da parte dell'ufficiale postale che sottoscrive
Part l'avviso, data di ricezione della (come si evince dalla lettura della motivazione di Cassazione civile sez. trib.,
15/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/10/2020), n.22348, punto
5.4.1).
di ricevimento deve recare l'indicazione e la L'avviso sottoscrizione dell'agente postale che ha compiuto la notifica.
(In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa
Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non
soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17373). Il duplicato riversato in atti dall'appellata nella sezione
"firma dell'addetto" reca la dicitura "portalettere zona 22",
senza ulteriori specificazioni.
Il duplicato in esame allora non consente di individuare con
certezza chi è l'agente postale che ha materialmente eseguito la notifica, non essendone precisate le generalità, ed è come tale inidoneo a costituire prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
In assenza della prova della avvenuta notifica del verbale con il quale si invitava l'odierno appellante a comunicare i dati del conducente, la conseguente sanzione per l'omessa comunicazione
dei dati ex art. 126-bis, comma 2, Cds, non può che essere illegittima.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, il verbale n° Z517295 elevato dalla Polizia Locale
Controparte 1 va annullato. Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2841/2023 R.G., ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
ACCOGLIE 1'appello proposto da Parte_1 avverso la
sentenza n. 79/2023 del Giudice di Pace di Faenza e per l'effetto ANNULLA il verbale n. Z517295 elevato dalla
Polizia Locale Controparte_1
Controparte 1 a rifondere CO 1'
all'appellante le spese di lite, che liquida in euro 250 per il primo grado e per il grado di appello in € 450 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA
come per legge, oltre anticipazioni;
motivazione nei termini di legge.
Ravenna, 24/09/2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g.
2841/2023 promossa da:
il 23.07.1963, C. F. nato a [...] 1
11, residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Palumbo del Foro di Ravenna, con studio in Ravenna, Via Mariani 22/E, elettivamente domiciliato studio (domicilio digitale: presso il proprio
Email 1
APPELLANTE
contro
P.IVA 1 in persona del C.F. Controparte_1 rappresentata e difesa Presidente pro-tempore Dott. CP 2 dagli Avv.ti Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari del Foro di Ravenna, con domicilio eletto presso la sede dell'Unione in del Popolo n. 31 (domicilio digitale:Faenza, Piazza
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha svolto opposizione al verbale n. Z517295
elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale dell' [...] Controparte 1 per violazione dell'art. 126-bis, comma 2,
Codice della Strada, per aver omesso di comunicare i dati del conducente del veicolo targato EA7218M in relazione al verbale prodromico n. 817497 del 31.08.2022, chiedendone l'annullamento.
In particolare, si doleva di non avere mai ricevuto la notifica del primo verbale con il quale, inter alia, veniva invitato a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della avvenuta violazione.
Il Giudice di Pace di Faenza, con la impugnata sentenza n. 79/2023
pubblicata in data 17.04.2023, ha respinto il ricorso, ritenendo validamente perfezionata la notifica del primo verbale per
"compiuta giacenza".
Parte 1 ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della notifica del verbale prodromico in assenza della produzione della C.A.D. e per non avere determinato l'importo della sanzione del verbale opposto, come previsto dall'art. 7, comma 11, D.Lgs. n.
150/2011. L' Controparte_1 si è costituita ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto dello ius novorum ex artt. 345 e 437 c.p.c.
e, nel merito, di confermare la sentenza di primo grado.
All'udienza del 24.09.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
L'appello è fondato e va accolto.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto l'appellante avrebbe introdotto per la prima volta in questa sede la questione relativa alla mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
Invero, già con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante si doleva di non avere mai ricevuto il verbale prodromico n.
817497/2022, contestando, in sostanza, il mancato perfezionamento della notifica di tale verbale nei suoi confronti. Il deposito della C.A.D. costituisce la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica per
“compiuta giacenza", senza l'acquisizione agli atti della C.A.D.
La doglianza dell'appellante svolta in questa sede allora non
costituisce domanda o eccezione nuova ma si risolve nella censura del ragionamento posto dal primo giudice a fondamento del rigetto della sua eccezione circa la mancata ricezione del verbale.
Nel merito.
L'appellante lamenta il fatto di non avere mai ricevuto il verbale n. CX817497/2022 del 27.08.2022, presupposto necessario per la legittimità della successiva sanzione per omessa comunicazione
dei dati del conducente (art. 126-bis, 2° co., CdS). Il giudice di prime cure ha ritenuto che il procedimento notificatorio del verbale sopra indicato si è perfezionato per compiuta giacenza.
A questo proposito, va rilevato che per poter ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio nell'ipotesi di
irreperibilità temporanea del destinatario, come è nel caso in esame, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd. C.A.D. (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5 Num.
5150 Anno 2023; Cass. 15/04/2021, n. 10012 "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio
postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al
destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza О inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
-
un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111,
1. n. 890 del 1982 comma 2, Cost.) dell'art. 8 della esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatala prova informativa").
L'Amministrazione ha prodotto in sede di appello un duplicato dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata C.A.D. n.
629088438644 datata 13/09/2022 (ciò in quanto l'originale è stato smarrito).
La giurisprudenza ammette che il duplicato dell'avviso di
ricevimento possa avere la stessa efficacia dell'originale, a condizione che contenga tutti gli elementi essenziali dell'originale del
- numero raccomandata, indicazione destinatario ed il suo domicilio, indicazione dell'immissione in cassetta da parte dell'ufficiale postale che sottoscrive
Part l'avviso, data di ricezione della (come si evince dalla lettura della motivazione di Cassazione civile sez. trib.,
15/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/10/2020), n.22348, punto
5.4.1).
di ricevimento deve recare l'indicazione e la L'avviso sottoscrizione dell'agente postale che ha compiuto la notifica.
(In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa
Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non
soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17373). Il duplicato riversato in atti dall'appellata nella sezione
"firma dell'addetto" reca la dicitura "portalettere zona 22",
senza ulteriori specificazioni.
Il duplicato in esame allora non consente di individuare con
certezza chi è l'agente postale che ha materialmente eseguito la notifica, non essendone precisate le generalità, ed è come tale inidoneo a costituire prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
In assenza della prova della avvenuta notifica del verbale con il quale si invitava l'odierno appellante a comunicare i dati del conducente, la conseguente sanzione per l'omessa comunicazione
dei dati ex art. 126-bis, comma 2, Cds, non può che essere illegittima.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, il verbale n° Z517295 elevato dalla Polizia Locale
Controparte 1 va annullato. Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2841/2023 R.G., ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
ACCOGLIE 1'appello proposto da Parte_1 avverso la
sentenza n. 79/2023 del Giudice di Pace di Faenza e per l'effetto ANNULLA il verbale n. Z517295 elevato dalla
Polizia Locale Controparte_1
Controparte 1 a rifondere CO 1'
all'appellante le spese di lite, che liquida in euro 250 per il primo grado e per il grado di appello in € 450 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA
come per legge, oltre anticipazioni;
motivazione nei termini di legge.
Ravenna, 24/09/2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni