Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 71/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agozzino, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.01.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannarsi l' CP_1
alla relativa corresponsione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
A seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo e della pedissequa sospensione del giudizio, parte ricorrente – stante il mancato
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'assegno sociale, previsto e disciplinato dall'art. 3, comma 6, della legge n.
335/1995, è una prestazione economica erogata dall' in favore di soggetti in condizioni CP_1
economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
segnatamente, per ottenere l'assegno per cui vi è causa, il soggetto richiedente deve avere un'età almeno pari a sessantasette anni, trovarsi in stato di bisogno economico, avere la cittadinanza italiana nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Tanto premesso, giova evidenziarsi come, nel caso di specie, l' ponga a fondamento del rigetto CP_1
della domanda di assegno sociale la mancata integrazione della documentazione nel termine indicato dall' nel provvedimento datato 18.01.2022 nonché l'insussistenza dello stato di CP_1
bisogno economico, di cui la ricorrente non avrebbe fornito adeguata prova.
Orbene, va osservato che se da un lato l' non ha prodotto in giudizio documentazione CP_1 attestante il perfezionamento della notifica del provvedimento del 18.01.2022, con cui l'Istituto comunicava alla ricorrente di aver “esaminato la sua richiesta di Assegno sociale per titolari carta di soggiorno, presentata il 13/12/2021, ma al momento non possiamo definirla perché carente della documentazione riportata: Stato di famiglia, Stato Civile. Tale documentazione dovrà essere prodotta, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della presente. La sua mancata collaborazione
(omessa restituzione del/i modello/i e/o segnalazione di notizie incomplete o inesatte) comporterà o la liquidazione sulla base della sola documentazione presente o la reiezione della richiesta”, dall'altro – sebbene, sulla scorta del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., spetti all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (ex multis, Cass. 19 novembre
2010 n. 23477) – l'odierna ricorrente non ha offerto prova idonea a dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale, essendosi limitata a produrre certificazione di redditi esteri e attestazione ISEE, che alcun valore probatorio riveste in sede processuale. Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo