TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/12/2025, n. 8510
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016 e eccesso di potere per presupposti inesistenti

    La determinazione impugnata è stata disposta in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e delle linee interpretative giurisprudenziali. La proroga tecnica è ammessa in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, presupponendo che il contratto non sia ancora scaduto e che la nuova gara sia stata già indetta. Nel caso di specie, il contratto era scaduto da tempo e la nuova gara non era stata approvata né avviata. L'Amministrazione non ha dimostrato che i ritardi nell'avvio della nuova procedura non le fossero imputabili.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 e eccesso di potere per presupposti inesistenti

    La determinazione impugnata è stata disposta in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e delle linee interpretative giurisprudenziali. La proroga tecnica è ammessa in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, presupponendo che il contratto non sia ancora scaduto e che la nuova gara sia stata già indetta. Nel caso di specie, il contratto era scaduto da tempo e la nuova gara non era stata approvata né avviata. L'Amministrazione non ha dimostrato che i ritardi nell'avvio della nuova procedura non le fossero imputabili.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016 e eccesso di potere per presupposti inesistenti

    La determinazione impugnata è stata disposta in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e delle linee interpretative giurisprudenziali. La proroga tecnica è ammessa in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, presupponendo che il contratto non sia ancora scaduto e che la nuova gara sia stata già indetta. Nel caso di specie, il contratto era scaduto da tempo e la nuova gara non era stata approvata né avviata. L'Amministrazione non ha dimostrato che i ritardi nell'avvio della nuova procedura non le fossero imputabili.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 e eccesso di potere per presupposti errati

    La determinazione impugnata è stata disposta in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e delle linee interpretative giurisprudenziali. La proroga tecnica è ammessa in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, presupponendo che il contratto non sia ancora scaduto e che la nuova gara sia stata già indetta. Nel caso di specie, il contratto era scaduto da tempo e la nuova gara non era stata approvata né avviata. L'Amministrazione non ha dimostrato che i ritardi nell'avvio della nuova procedura non le fossero imputabili.

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Commentari3

  • 1Enti Locali News
    Stefano Usai · https://www.publika.it/

    Il giudice d'appello (Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza n 1438/2026) ribaltando la sentenza di primo grado (Tar Campania sez I, n 5075/2025) statuisce che la mancanza del DGUE obbliga – in ossequio ad un principio anche [...] Importante statuizione del Tar Sardegna, Cagliari, sez I, sentenza n 435/2026 in tema di concessione di servizi e sistema di affidamento Il caso Tra le varie doglianze, in relazione ad una concessione di servizi, il ricorrente rileva l'illegittima procedura utilizzata [...] Siamo una stazione appaltante non qualificata e dovendo rivolgerci ad un soggetto esterno per l'affidamento, ci si è posto il problema della corretta quantificazione dei costi da …

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  • 2Enti Locali News
    Stefano Usai · https://www.publika.it/

    Il giudice d'appello (Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza n 1438/2026) ribaltando la sentenza di primo grado (Tar Campania sez I, n 5075/2025) statuisce che la mancanza del DGUE obbliga – in ossequio ad un principio anche [...] Importante statuizione del Tar Sardegna, Cagliari, sez I, sentenza n 435/2026 in tema di concessione di servizi e sistema di affidamento Il caso Tra le varie doglianze, in relazione ad una concessione di servizi, il ricorrente rileva l'illegittima procedura utilizzata [...] Siamo una stazione appaltante non qualificata e dovendo rivolgerci ad un soggetto esterno per l'affidamento, ci si è posto il problema della corretta quantificazione dei costi da …

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  • 3Le opzioni dei contratti: le “proroghe” del contratto (Prima parte)
    Stefano Usai · https://www.publika.it/ · 20 gennaio 2026

    La recente sentenza del Tar Campania, Napoli n. 8510/2025 si sofferma sulla “proroga” del contratto ed in particolare sulla c.d. proroga come prevista nel pregresso codice all'articolo 106, comma 11 a mente del quale “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/12/2025, n. 8510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 8510
Data del deposito : 29 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

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