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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2778 / 2020
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
SUTERA GIORGIA e MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2020, il ricorrente indicato in epigrafe –
premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
dal 10.10.2016 al 21.10.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
[...]
parziale di 24 ore settimanali – allegava di essere stato inquadrato come addetto ai servizi per i bagnati, 6° livello art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del
Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e Palestre, pur avendo svolto le mansioni di bagnino, di istruttore di nuoto e di idroterapista dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 8.00 alle 14.00
e da settembre 2019 dalle 15.00 alle 22.00. Lamentava, quindi, lo svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle di inquadramento, a far data dall'ottobre 2016, nonché la mancata percezione della 14^mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, parte convenuta non si costituiva.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Ebbene, in ordine al caso di specie, in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza in materia delinea l'iter logico giuridico che deve seguire il giudice di merito ai fini del decidere, precisando che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se
limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della
qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve
dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione
delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i
criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi,
accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa
svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato
dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito
della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. n.
1677/1984).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato formalmente inquadrato al livello 6^ art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e
Palestre, ma chiede il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori di istruttore di nuoto (3° livello), o di bagnino (4° livello), o comunque di idroterapista, (2°
livello) dall'ottobre del 2016.
L'articolo 55 del Ccnl richiamato dispone che appartengono al secondo livello “i lavoratori
di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e
controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di
una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. - green keeper;
capo officina;
- coordinatore area o
settore; - contabile con mansioni di concetto;
- segretario di direzione con mansioni di concetto con
conoscenza di lingue estere;
- operatori sanitari: Infermieri, fisioterapisti, dietista ecc. -
massiofisiokinesiterapista con provata esperienza;
- altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella predetta elencazione”, al terzo Livello “i lavoratori che svolgono
mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o
comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS - Operatori Sanitari - Massaggiatori sportivi,
massofisiokinesiterapista, Antidoping Sample Collection Personnel;
- Operatori Gestionali ausiliari
dello sport (ad esempio Athletes / Users Personnel support, ecc.); - capo scuderia;
- operaio
specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento di campi sportivi;
-
contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata
determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando
procedure operative complesse, relative a sistema contabile e/o amministrativo, adottato nell'ambito
dello specifico campo di competenza e incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:
rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
-
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”; nel quarto Livello “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni
complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: - addetto al customer care con provata
esperienza; - addetto alla preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere,
ecc.); -- magazziniere;
- artiere di elevata professionanlità; - bagnino, se abilitato;
- addetto a mansioni
d'ordine di segreteria;
- hostess;
- contabile d'ordine; - addetto al punto ristoro;
- promoter;
- cassiere;
- estetista;
- conducente di automezzi e motobarche;
- addetto al rifacimento e alla manutenzione dei
giardini e/o dei campi sportivi”.
Orbene, nella contumacia di parte resistente è stata svolta la prova orale.
In particolare, l'unico teste escusso è stato , collega del ricorrente con Controparte_2
la qualifica di manutentore, il quale ha reso una deposizione in parte ambivalente ed in parte ben circostanziata.
Invero, quanto alle mansioni, egli ha affermato che “so che faceva il bagnino, devo dire che le
persone che lavoravano lì facevano un po' di tutto, a volte l'ho visto che dava indicazioni su come
nuotare, si creavano rapporti di amicizia e le persone gli chiedevano cose, vedevo che a volte c'erano
gruppi di persone e lui gli parlava e gli diceva cosa fare. L'ho visto anche entrare in piscina con i
disabili e aiutarli nei movimenti a fare qualche cosa. Era solo a fare questa attività di mattina. Di
mattina si faceva più che altro nuoto libero. Mentre il pomeriggio lui non c'era e c'erano gli istruttori”
e “nella prima fascia oraria puliva il fondo della vasca, poi quando entravano le persone alle 9.00
prendeva le presenze e comunicava alla segretaria quanta gente c'era per gestire le entrate. Le persone
entravano in acqua e lui gli dava suggerimenti o attrezzi se lo chiedevano”.
Pertanto, sembra certo che il ricorrente svolgesse l'attività di bagnino, occupandosi della gestione delle vasche. La circostanza per cui egli dava indicazioni agli avventori sull'attività
da svolgersi non può dirsi né costante né rientrante nelle mansioni del ricorrente, ma piuttosto sintomatica della sua buona propensione ad aiutare chi si trovasse sprovvisto di guida, in maniera liberale e volontaria. Ed invero, lo stesso teste lo motiva con “rapporti di amicizia” che ormai legavano i clienti della piscina e del ricorrente. Parimenti, deve dirsi per l'attività svolta in favore dei disabili, che è stata descritta in maniera piuttosto generica.
Quanto agli orari, il teste ha confermato la prassi di apporre la propria firma su un registro attestante lo svolgimento di un orario differente rispetto a quello svolto;
tuttavia, tale registro non è stato prodotto e, pertanto, non è possibile usarlo quale fonte di prova in merito agli orari lavorati.
In particolare, egli ha dedotto “lui veniva alle 7.30 perché doveva anche pulire la vasca e toglieva
dalla vasca il residuo e stava fino alle 12.30 e se c'era bisogno di restare magari stava una mezz'oretta
in più. Non mi ricordo di altri orari. Magari lui veniva e io non c'ero, io facevo dalle 7 alle 13.00 poi
pausa pranzo e poi dalle 15.00 alle 17.00, poi a volte andavo a comprare materiale e mi allontanavo”.
Sembra, dunque, provato che lo stesso svolgesse un orario di lavoro dalle 7.30 alle 13.00;
non vi è prova, invece, dello svolgimento di attività nel periodo pomeridiano.
Per tale ragione, è stato dato incarico al ctu di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente inquadrato al 4° livello retributivo, art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e Palestre, per il periodo dal 10.10.2016 al 21.10.2019, con un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 13.00
e pomeridiano solo se previsto dal contratto.
Il consulente ha confermato l'assenza del contratto tra gli atti depositati;
ha quantificato quanto dovuto al ricorrente, per lo svolgimento di 33 ore settimanali, in totali euro 26.587,54
così suddivisi: differenze retributive euro 16.804,36, T.F.R. euro 3.227,62, rivalutazione monetaria euro 3.922,12 e interessi legali euro 2.633,44.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'ammontare indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 26.587,54 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di quanto dovuto per le mansioni espletate per il periodo dal 10.10.2016 al 21.10.2019, inquadrato al 4° livello retributivo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.388,00
oltre iva e cpa come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2778 / 2020
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
SUTERA GIORGIA e MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2020, il ricorrente indicato in epigrafe –
premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
dal 10.10.2016 al 21.10.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
[...]
parziale di 24 ore settimanali – allegava di essere stato inquadrato come addetto ai servizi per i bagnati, 6° livello art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del
Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e Palestre, pur avendo svolto le mansioni di bagnino, di istruttore di nuoto e di idroterapista dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 8.00 alle 14.00
e da settembre 2019 dalle 15.00 alle 22.00. Lamentava, quindi, lo svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle di inquadramento, a far data dall'ottobre 2016, nonché la mancata percezione della 14^mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, parte convenuta non si costituiva.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Com'è noto, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità,
propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. sent. n.
22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Ebbene, in ordine al caso di specie, in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza in materia delinea l'iter logico giuridico che deve seguire il giudice di merito ai fini del decidere, precisando che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se
limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della
qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve
dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione
delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i
criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi,
accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa
svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato
dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito
della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. n.
1677/1984).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato formalmente inquadrato al livello 6^ art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e
Palestre, ma chiede il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori di istruttore di nuoto (3° livello), o di bagnino (4° livello), o comunque di idroterapista, (2°
livello) dall'ottobre del 2016.
L'articolo 55 del Ccnl richiamato dispone che appartengono al secondo livello “i lavoratori
di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e
controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di
una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. - green keeper;
capo officina;
- coordinatore area o
settore; - contabile con mansioni di concetto;
- segretario di direzione con mansioni di concetto con
conoscenza di lingue estere;
- operatori sanitari: Infermieri, fisioterapisti, dietista ecc. -
massiofisiokinesiterapista con provata esperienza;
- altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella predetta elencazione”, al terzo Livello “i lavoratori che svolgono
mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o
comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS - Operatori Sanitari - Massaggiatori sportivi,
massofisiokinesiterapista, Antidoping Sample Collection Personnel;
- Operatori Gestionali ausiliari
dello sport (ad esempio Athletes / Users Personnel support, ecc.); - capo scuderia;
- operaio
specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento di campi sportivi;
-
contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata
determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando
procedure operative complesse, relative a sistema contabile e/o amministrativo, adottato nell'ambito
dello specifico campo di competenza e incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:
rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
-
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”; nel quarto Livello “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni
complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: - addetto al customer care con provata
esperienza; - addetto alla preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere,
ecc.); -- magazziniere;
- artiere di elevata professionanlità; - bagnino, se abilitato;
- addetto a mansioni
d'ordine di segreteria;
- hostess;
- contabile d'ordine; - addetto al punto ristoro;
- promoter;
- cassiere;
- estetista;
- conducente di automezzi e motobarche;
- addetto al rifacimento e alla manutenzione dei
giardini e/o dei campi sportivi”.
Orbene, nella contumacia di parte resistente è stata svolta la prova orale.
In particolare, l'unico teste escusso è stato , collega del ricorrente con Controparte_2
la qualifica di manutentore, il quale ha reso una deposizione in parte ambivalente ed in parte ben circostanziata.
Invero, quanto alle mansioni, egli ha affermato che “so che faceva il bagnino, devo dire che le
persone che lavoravano lì facevano un po' di tutto, a volte l'ho visto che dava indicazioni su come
nuotare, si creavano rapporti di amicizia e le persone gli chiedevano cose, vedevo che a volte c'erano
gruppi di persone e lui gli parlava e gli diceva cosa fare. L'ho visto anche entrare in piscina con i
disabili e aiutarli nei movimenti a fare qualche cosa. Era solo a fare questa attività di mattina. Di
mattina si faceva più che altro nuoto libero. Mentre il pomeriggio lui non c'era e c'erano gli istruttori”
e “nella prima fascia oraria puliva il fondo della vasca, poi quando entravano le persone alle 9.00
prendeva le presenze e comunicava alla segretaria quanta gente c'era per gestire le entrate. Le persone
entravano in acqua e lui gli dava suggerimenti o attrezzi se lo chiedevano”.
Pertanto, sembra certo che il ricorrente svolgesse l'attività di bagnino, occupandosi della gestione delle vasche. La circostanza per cui egli dava indicazioni agli avventori sull'attività
da svolgersi non può dirsi né costante né rientrante nelle mansioni del ricorrente, ma piuttosto sintomatica della sua buona propensione ad aiutare chi si trovasse sprovvisto di guida, in maniera liberale e volontaria. Ed invero, lo stesso teste lo motiva con “rapporti di amicizia” che ormai legavano i clienti della piscina e del ricorrente. Parimenti, deve dirsi per l'attività svolta in favore dei disabili, che è stata descritta in maniera piuttosto generica.
Quanto agli orari, il teste ha confermato la prassi di apporre la propria firma su un registro attestante lo svolgimento di un orario differente rispetto a quello svolto;
tuttavia, tale registro non è stato prodotto e, pertanto, non è possibile usarlo quale fonte di prova in merito agli orari lavorati.
In particolare, egli ha dedotto “lui veniva alle 7.30 perché doveva anche pulire la vasca e toglieva
dalla vasca il residuo e stava fino alle 12.30 e se c'era bisogno di restare magari stava una mezz'oretta
in più. Non mi ricordo di altri orari. Magari lui veniva e io non c'ero, io facevo dalle 7 alle 13.00 poi
pausa pranzo e poi dalle 15.00 alle 17.00, poi a volte andavo a comprare materiale e mi allontanavo”.
Sembra, dunque, provato che lo stesso svolgesse un orario di lavoro dalle 7.30 alle 13.00;
non vi è prova, invece, dello svolgimento di attività nel periodo pomeridiano.
Per tale ragione, è stato dato incarico al ctu di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente inquadrato al 4° livello retributivo, art. 55 area professionale operatori complementari dello sport del Ccnl Dipendenti Impianti Sportivi e Palestre, per il periodo dal 10.10.2016 al 21.10.2019, con un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 13.00
e pomeridiano solo se previsto dal contratto.
Il consulente ha confermato l'assenza del contratto tra gli atti depositati;
ha quantificato quanto dovuto al ricorrente, per lo svolgimento di 33 ore settimanali, in totali euro 26.587,54
così suddivisi: differenze retributive euro 16.804,36, T.F.R. euro 3.227,62, rivalutazione monetaria euro 3.922,12 e interessi legali euro 2.633,44.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'ammontare indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 26.587,54 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di quanto dovuto per le mansioni espletate per il periodo dal 10.10.2016 al 21.10.2019, inquadrato al 4° livello retributivo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.388,00
oltre iva e cpa come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo