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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23-1/2025 r.g. P.U. promosso da
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. Chiara Pagotto C.F._2
RICORRENTI
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da e ai sensi degli artt. 67 e Parte_1 Parte_2 ss. CCII, accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a
Santa LU di PI (Tv), accertato altresì che gli istanti sono uniti civilmente e conviventi e dunque legittimati alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII, accertata l'ammissibilità della domanda, verificato infatti che:
- i ricorrenti sono consumatori;
- si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che, quantunque non sia al momento conclamato l'inadempimento delle obbligazioni assunte, la precarietà della condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,
- i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U. - nemmeno essi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, posto che:
a) per un verso, deve ritenersi - contrariamente a quanto osservato da Prestitalia s.p.a. - che la precarietà finanziaria degli istanti sia dipesa dal documentato disturbo ludopatico che affligge il manifestatosi ben prima dell'anno 2021 (di concessione del Pt_1 finanziamento di Prestitalia);
b) per altro verso, nessuna frode è ipotizzabile nella specie, essendo ipotecario (e quindi agevolmente accertabile attraverso i pubblici registri) il mutuo contratto dai ricorrenti con Banca della Marca;
ritenuto poi che le ulteriori deduzioni di Prestitalia in merito alla maggiore convenienza della liquidazione controllata siano infondate, perché, per un verso, il diritto al trattamento di fine rapporto non è un diritto esigibile in costanza di rapporto di lavoro e rileva (solo) quale bene sopravvenuto nei termini di cui all'art. 272, comma 3 bis, CCII
e, per un altro verso, nella procedura liquidatoria andrebbe revocato l'ordine di versamento del quinto dello stipendio alla banca finanziatrice in ragione delle previsioni dell'art. 144 CCII, che è applicabile analogicamente alla liquidazione controllata (in termini Tribunale di Mantova, sentenza 20 aprile 2023); ritenuto quindi che la proposta dei ricorrenti, che prevede un soddisfacimento di
Prestitalia S.p.A. nella misura del 43,78% del proprio credito, sia indubbiamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione particolareggiata.
considerato che
sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII e che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori, ritenuto perciò che sussistano le condizioni per l'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 CCII,
p.q.m.
omologa il piano proposto da e e dichiara chiusa la Parte_1 Parte_2 procedura;
ordina la pubblicazione della sentenza, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.
Treviso, 19 luglio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U. Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23-1/2025 r.g. P.U. promosso da
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. Chiara Pagotto C.F._2
RICORRENTI
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da e ai sensi degli artt. 67 e Parte_1 Parte_2 ss. CCII, accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a
Santa LU di PI (Tv), accertato altresì che gli istanti sono uniti civilmente e conviventi e dunque legittimati alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII, accertata l'ammissibilità della domanda, verificato infatti che:
- i ricorrenti sono consumatori;
- si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che, quantunque non sia al momento conclamato l'inadempimento delle obbligazioni assunte, la precarietà della condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,
- i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U. - nemmeno essi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, posto che:
a) per un verso, deve ritenersi - contrariamente a quanto osservato da Prestitalia s.p.a. - che la precarietà finanziaria degli istanti sia dipesa dal documentato disturbo ludopatico che affligge il manifestatosi ben prima dell'anno 2021 (di concessione del Pt_1 finanziamento di Prestitalia);
b) per altro verso, nessuna frode è ipotizzabile nella specie, essendo ipotecario (e quindi agevolmente accertabile attraverso i pubblici registri) il mutuo contratto dai ricorrenti con Banca della Marca;
ritenuto poi che le ulteriori deduzioni di Prestitalia in merito alla maggiore convenienza della liquidazione controllata siano infondate, perché, per un verso, il diritto al trattamento di fine rapporto non è un diritto esigibile in costanza di rapporto di lavoro e rileva (solo) quale bene sopravvenuto nei termini di cui all'art. 272, comma 3 bis, CCII
e, per un altro verso, nella procedura liquidatoria andrebbe revocato l'ordine di versamento del quinto dello stipendio alla banca finanziatrice in ragione delle previsioni dell'art. 144 CCII, che è applicabile analogicamente alla liquidazione controllata (in termini Tribunale di Mantova, sentenza 20 aprile 2023); ritenuto quindi che la proposta dei ricorrenti, che prevede un soddisfacimento di
Prestitalia S.p.A. nella misura del 43,78% del proprio credito, sia indubbiamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione particolareggiata.
considerato che
sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII e che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori, ritenuto perciò che sussistano le condizioni per l'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 CCII,
p.q.m.
omologa il piano proposto da e e dichiara chiusa la Parte_1 Parte_2 procedura;
ordina la pubblicazione della sentenza, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.
Treviso, 19 luglio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U. Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 23-1/2025 R.G. P.U.