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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9964/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
ZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, Dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9964/2018 R.G., avente ad oggetto: “Morte”, vertente tra
, in proprio, e e , in proprio e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di , e , in proprio, tutti elettivamente domiciliati in Persona_1 Parte_2
Bitritto (Ba) alla via T. Tasso n. 32, presso lo studio dell'Avv. Caterina Grittani, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione del 27.06.2018, e mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 19.07.2025,
- ATTORI - contro
(oggi Controparte_3 Controparte_4
), in persona del Ministro pro tempore, e il LICEO CLASSICO “SOCRATE” di BARI, in
[...] persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Bari alla via Melo n. 97 presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, da cui sono rappresentati e difesi ope legis,
- CONVENUTI - nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Controparte_5 alla via Coni Zugna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del 17.04.2019,
- ZA HI -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c., avendo le parti già in precedenza depositato comparse conclusionali e memorie di replica, e tenuto conto, peraltro, delle
1 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. prioritarie esigenze di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR di cui al Piano straordinario ex art. 4
D.L. n. 117/2025, conv. con legge n. 148/2025, predisposto con Decreto del Presidente del Tribunale n. 202 del 7.11.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 27.06.2018, ritualmente notificato in data 27.06-2/4.07.2025, Parte_1
entrambi in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti di , e la medesima e queste ultime anche Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di convenivano innanzi a questo Tribunale il Persona_1 [...]
(oggi ) Controparte_6 Controparte_4 ed il LICEO CLASSICO “SOCRATE” di Bari, affinché, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, questi venissero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali – da lesione del rapporto parentale – patiti a seguito della morte dell'AL , verificatasi nel giugno del 2016 a seguito Persona_2 di una gita scolastica.
In particolare, a conforto della propria domanda, gli attori esponevano che il minore (nato Persona_2
a Bari il 21.04.2000) prendeva parte al viaggio d'istruzione in Sicilia occidentale, calendarizzato dal
23.05.2016 al 28.05.2016, unitamente alla propria sezione di appartenenza (la sezione E della classe Quinto
Ginnasio del Liceo Classico “Socrate” di Bari), e ad altre classi quinte ginnasiali dello stesso Istituto
(precisamente le sezioni A e C); le classi erano accompagnate da quattro docenti dell'Istituto, e più precisamente, dai professori ed , docenti della classe del ed Controparte_7 Persona_3 Per_2
e , docenti delle due altre classi partecipanti;
era altresì Persona_4 Persona_5 Persona_2 accompagnato dal padre, , la cui partecipazione era stata sollecitata dalla scuola in quanto il Parte_1 ragazzo era affetto da “epilessia frontale farmaco-resistente, in terapia con Inovelon 1000- Tegretol 100-
Petinimid- Frisium 10 mg (Tavor Oro 2,5 in caso di crisi)”.
In occasione della predetta gita scolastica, la struttura alberghiera scelta dalla scuola, dove i partecipanti al viaggio avrebbero alloggiato, era situata a Siracusa e denominata “Le Residenze di Archimede”; essa era dotata di una piscina di grandi dimensioni, nella quale si alternavano zone poco profonde a zone più profonde.
In data 27.05.2016, intorno alle ore 16:00, al termine del tour della città di Siracusa e del pranzo in un ristorante del luogo, gli alunni facevano rientro in pullman presso l'hotel; sebbene il programma del viaggio non prevedesse né il rientro delle classi nella struttura alberghiera al termine della visita di Siracusa né, tantomeno, il bagno nella piscina dell'hotel, all'arrivo nel parcheggio dello stesso, la prof.ssa Per_4 autorizzava tutti gli alunni a fare il bagno in piscina, prima di andare nelle rispettive camere a prepararsi per la tappa successiva della visita al teatro greco della città, dove dovevano recarsi alle 17:00 circa per assistere ad una rappresentazione teatrale.
L'AL faceva il bagno in piscina insieme a numerosi altri compagni e compagne, Persona_2 mentre a bordo vasca presenziavano soltanto la prof.ssa e il papà del ragazzo, , essendo Per_4 Parte_1 la struttura alberghiera sprovvista di presidi di sicurezza in generale e, in particolare, quanto all'uso della piscina, di bagnino e di defibrillatore;
durante il bagno in piscina, accadeva che scomparisse Persona_2
2 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. sott'acqua, senza riemergere e del fatto non si accorgeva la prof.ssa mentre se ne avvedevano gli Per_4 alunni e , anch'essi in piscina, e , che si tuffava immediatamente Persona_6 Persona_7 Parte_1 per cercare il figlio. I tre riuscivano a sollevare dal fondo della piscina il ragazzo, privo di sensi, ed a trasportarlo fuori;
quindi, lo adagiavano sul pavimento a bordo piscina;
il padre tentava la rianimazione Per_2 con la respirazione artificiale ed in quel frangente interveniva un ospite dell'hotel, che pure cercava di rianimare , il quale era privo di coscienza. Persona_2
A quel punto la docente prof.ssa contattava immediatamente il 118 alle ore 16:55, dopo essere Per_4 stata sollecitata dal padre, e, intervenuti i sanitari del 118 trasportavano il ragazzo dapprima all'ospedale Per_2
“Cannizzaro” di Catania e, successivamente, al reparto di rianimazione dell'ospedale “Garibaldi” di Nesima
(CT), ove l'AL restava ricoverato fino al 25.06.2016, in stato di coma e supportato dalla respirazione meccanica, prima di essere trasferito, sempre in stato di coma post anossico, presso il Policlinico di Bari;
in ragione del perdurante stato comatoso, il 28.06.2016, il dirigente della Rianimazione del Policlinico di Bari, dopo aver effettuato tutte le indagini prescritte per la verifica dell'attività cerebrale residua e dopo consulto con l'équipe medica, decretava la morte cerebrale di e disponeva il conseguente distacco Persona_2 delle macchine che lo tenevano in vita, con suo conseguente decesso.
Con lettera del 31.03.2017, gli odierni attori a mezzo del proprio difensore (altresì agendo iure hereditario essendo morto, nelle more, il nonno materno del ragazzo, ) inviavano all'Istituto Scolastico Persona_1
“Socrate” di Bari ed al (oggi richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio CP_8 CP_9 mortale de quo, che restava tuttavia inevasa. Pertanto, essi agivano nel presente giudizio invocando la responsabilità dell'Amministrazione scolastica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 Cost., 1218
e 2048 c.c. e 61 della legge n. 312/1980, deducendo, in particolare, la culpa in vigilando e la culpa in organizzando del personale scolastico e docente in gita scolastica, e stigmatizzando la scelta di una struttura alberghiera, dotata di piscina, ma non di personale esperto per la sicurezza dei bagnanti, atteso che, peraltro, il bagno in piscina veniva consentito dai docenti dopo un lauto pranzo degli alunni al ristorante, e stante la presenza di una sola docente a bordo vasca, insufficiente a consentire la vigilanza sugli alunni in piscina.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 25.10.2018, si costituivano in giudizio il (oggi Controparte_6 [...]
) ed il LICEO CLASSICO “SOCRATE” di Bari, i quali, preliminarmente, Controparte_4 instavano per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Liceo Classico “Socrate” di Bari, stante la legittimazione esclusiva del , ed eccepita l'irritualità della notifica della citazione eseguita presso CP_4
l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia ai fini della eventuale Controparte_5 manleva in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, e nel merito contestavano la domanda degli attori, siccome infondata in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, i convenuti precisavano come il rientro in albergo fosse avvenuto intorno alle 16:20, dopo la visita al Parco Archeologico di Siracusa, e non già successivamente al pranzo;
inoltre, il minore Per_2
3 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G.
era stato autorizzato ad immergersi in piscina direttamente dal padre, che accompagnava il figlio Per_2 necessitante di assistenza continua anche notturna (i due condividevano una camera doppia) durante la gita scolastica, e nonostante fosse stato considerato di valutare scrupolosamente la partecipazione del ragazzo alla gita scolastica vista la patologia che lo affliggeva.
Deducevano, inoltre, che era stato prontamente soccorso dai presenti, ivi inclusa la Persona_2 persona che si qualificava come “responsabile della sicurezza della struttura alberghiera”, non essendo mero ospite dell'hotel, come sostenuto in citazione, e peraltro la stessa prof.ssa aveva chiesto Per_4 nell'immediatezza l'intervento del 118, sicché l'accadimento nefasto correlato allo stato patologico del minore
, sarebbe stato repentino ed imprevedibile, privo di qualsiasi nesso di causalità rispetto al Persona_2 mero bagno in piscina, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo ai professori e allo stesso convenuto. CP_4
Autorizzata dal precedente giudice designato la chiamata in causa, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.04.2019, si costituiva in giudizio l' la Controparte_5 quale, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata, in fatto e in diritto, contestando, comunque,
i presupposti della domanda di manleva, da eventualmente contenersi nei limiti delle condizioni di polizza.
Concessi dal precedente giudice i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., col deposito della memoria di cui al n. 1), parte attorea ha esteso la richiesta risarcitoria alla corresponsione, altresì, dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza dell'evento.
Con successiva e ulteriore comparsa di intervento e di costituzione depositata telematicamente in data
19.07.2025, si è costituito in proprio , avendo nelle more raggiunto la maggiore età, riportandosi Parte_2 alle domande e alle conclusioni in precedenza rassegnate dai propri genitori nell'atto di citazione introduttivo, ove gli stessi si erano costituiti non soltanto in proprio, ma anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora figlio minore . Per_2
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, ed assunzione della prova testimoniale, e dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata, successivamente alla rimessione sul ruolo disposta in ragione della predetta costituzione in proprio di avvenuta il 19.07.2025 dopo la Parte_2 precedente udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2025, introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c., avendo le parti già in precedenza depositato comparse conclusionali e memorie di replica, e tenuto conto, peraltro, delle prioritarie esigenze di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR di cui al Piano straordinario ex art. 4 D.L. n. 117/2025, conv. con legge n. 148/2025, predisposto con Decreto del Presidente del Tribunale n. 202 del 7.11.2025.
In via preliminare, e in mero rito, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva del Liceo Classico
“Socrate” di Bari, vale la pena ribadire che secondo l'orientamento ormai granitico della giurisprudenza di
4 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. legittimità, “È principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto CP_4 questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e
l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del CP_8 personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. Infatti, come è stato chiarito in diversi precedenti di questa Corte, 'la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza', al che consegue che '[…] le istituzioni scolastiche (art. 14 D.P.R. 275/1999) […] agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo
Stato' nonché 'l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in essere dal CP_4 menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l'Istituto' (così, in motivazione, Cass. 19158/2012, massimata come CP_4 segue: 'l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R.
275/1999, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato;
ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi dell'art. 28 Cost. e dell'art. 2049 c.c., il
[...]
[…] conf. Cass. 9752/2005, secondo la quale 'anche dopo l'estensione della personalità Controparte_4 giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997, e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - nella specie, un liceo scientifico - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa;
pertanto, essendo riferibili direttamente al e Controparte_10 non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale CP_4 docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto'; sostanzialmente nel medesimo senso Cass.
10042/2006; Cass. 2839/2005; Cass. 27246/2008; Cass. 6372/2011)” (cfr., Cass. civ., n. 3275/2016).
Da quanto detto consegue che, nel caso di specie, il Liceo Classico “Socrate” di Bari, pur non potendo essere evocato in giudizio in proprio, poiché organo privo di soggettività, appartenente, piuttosto, al , CP_4 può stare in giudizio in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c. (cfr. Cass. CP_4 civ., n. 32938/2021; Cass. civ., n. 6372/2011; Cass. civ., n. 20521/2008).
Ad ogni buon conto, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva del suddetto Liceo
Classico “Socrate” di Bari, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, ispirato al principio di economia processuale e all'esigenza di celerità, in ragione del criterio della ragione più liquida può prescindersi
5 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. da ogni delibazione sul punto, ben potendo la domanda attorea essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli art. 276 c.p.c. e 118 disp. att c.p.c. (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia n. 1327/17; Cass. civ., 16.05.2006, n. 11356).
Tale orientamento è conforme al principio statuito dalla Suprema Corte, secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti” (così, Cass. civ., sez. 1,
9.06.2010, n. 13896).
La stessa giurisprudenza di legittimità prevalente ha ribadito anche di recente che «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» [cfr. Cass. civ., sez.
5, ord. 11.05.2018, n. 11458; in senso conforme, Cass. civ., sez. 5, ord. 9.01.2019, n. 363; nonché già Cass. civ., sez.
6- lav., 28.05.2014, n. 12002, per la quale «Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; Cass. S.U., 8.05.2014, n. 9936, secondo cui «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato
l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)»].
6 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. Ebbene, nel caso di specie, tale principio può trovare sicura applicazione in quanto, anche prescindendo da ogni ulteriore considerazione e delibazione in merito alla suddetta eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva, le doglianze di parte attrice risultano comunque infondate nel merito per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, gli odierni attori hanno instaurato il presente giudizio nei confronti dell'Amministrazione scolastica, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per la perdita del rapporto parentale, sofferto in seguito alla morte di , avvenuta il 28.06.2016, dopo all'incirca Persona_2 un mese dall'infortunio occorsogli durante la gita scolastica, allorquando, nel pomeriggio del 27.05.2016, durante un bagno, insieme ad altri compagni, nella piscina dell'albergo ospitante la scolaresca, veniva colto da improvviso malore e, trasportato immediatamente dal personale sanitario del 118 in struttura ospedaliera, ivi veniva ricoverato in stato comatoso post anossico senza mai più riprendere conoscenza e funzioni vitali.
Nello specifico, è circostanza pacifica ed incontestata che il Liceo Classico “Socrate” di Bari, presso cui era iscritto , aveva programmato e organizzato un viaggio di istruzione/gita scolastica in Persona_2
Sicilia occidentale per le classi quinte ginnasiali, sezioni A, C ed E, per la settimana dal 23.05.2016 al
28.05.2016; in particolare, venivano indicati, quali accompagnatori delle sezioni A e C, i proff.ri Per_4
e , mentre, quali accompagnatori della sez. E – cui apparteneva , le
[...] Persona_5 Persona_2 proff.sse ed negli atti del Dirigente scolastico di nomina degli Controparte_7 Persona_3 accompagnatori (cfr. allegati al fascicolo di parte convenuta), veniva specificato che “[…] l'AL
[...]
è affidato alle cure del genitore accompagnatore”: ciò in quanto il minore risultava affetto da Per_2
“epilessia frontale farmaco-resistente, in terapia con Inovelon 1000- Tegretol 100- Petinimid- Frisium 10 mg
(Tavor Oro 2,5 in caso di crisi)” (come da prodotta autorizzazione alla partecipazione alla gita scolastica, compilata e sottoscritta dai genitori del ragazzo, e ). Parte_1 Controparte_1
Sul punto, le prof.sse e , escusse all'udienza del 24.03.2022, della cui attendibilità e Per_4 Per_3 credibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, stante l'assenza nel narrato di entrambe di vuoti od omissioni, né di enfatizzazioni o contraddizioni narrative, hanno confermato la circostanza di cui al capitolo n. 4) della memoria istruttoria di parte convenuta, secondo cui “[…] al viaggio d'istruzione prendeva parte anche il Sig. in qualità di genitore dell'AL affetto da epilessia Parte_1 Persona_2 frontale farmaco-resistente, e, per questo, affidato alle cure paterne per l'intera durata del soggiorno”; inoltre, la prof. , precisava che “prima della partenza ebbi modo di incontrare la mamma di che Per_3 Per_2 mi riferiva che il figlio era stato ricoverato per 15 giorni a Milano e, a fronte di ciò, io invitai la mamma a valutare l'opportunità che il figlio prendesse parte alla gita scolastica, ritenendolo comunque imprudente”.
Il 27.05.2016, conclusa la visita al parco archeologico di Siracusa, prima di procedere nella tappa successiva del programma di viaggio (trasferimento al teatro greco di Siracusa per una rappresentazione scenica), veniva effettuata una breve sosta presso la struttura alberghiera ospitante, “Le Residenze di Archimede”, ove la prof.ssa consentiva agli studenti di rinfrescarsi mediante bagno in piscina;
tale pausa relax degli alunni si Per_4 verificava in un arco temporale ricompreso tra le ore 16:10 e le ore 16:40, alla presenza della stessa prof.ssa e con la sorveglianza di , padre di . Per_4 Parte_1 Persona_2
7 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. Sul punto, le prove testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio hanno consentito di rilevare una certa incongruenza rispetto alla successione temporale degli eventi, potendosi ricavare unicamente la circostanza per cui il bagno in piscina degli alunni avveniva alla presenza a bordo vasca della prof.ssa Per_4
e di . Parte_1
Invero, l'alunna ascoltata all'udienza del 7.10.2021, ha dichiarato genericamente che: Persona_6
“Ricordo che siamo rientrati in bus all'albergo nel pomeriggio dopo il pranzo, ma a causa della confusione presente sul bus, non ricordo cosa abbia detto la prof.ssa che ci accompagnava, di cui non ricordo il nome”;
“Essendo passato del tempo, non ricordo con precisione cosa prevedeva il programma di viaggio”; soggiungendo, però, che “il programma di viaggio non prevedeva il bagno in piscina ma, alcuni di noi alunni, sapendo che in hotel vi era una piscina, ci siamo portati il costume da bagno” (cfr. verbale di udienza in atti).
Similmente, anche l'AL ascoltato alla medesima udienza del 7.10.2021, si è Testimone_1 limitato a confermare che “dopo il pranzo al ristorante a Siracusa siamo rientrati in hotel in bus e prima di scendere dallo stesso ricordo che la professoressa che ci accompagnava in bus ci ha autorizzati a Per_4 fare il bagno in piscina per rinfrescarci prima della tappa successiva al teatro greco. Dovevano essere suppergiù le ore 16:00”; inoltre, lo stesso teste ha riferito che “Con riferimento al capitolo 4 confermo la circostanza che mi viene letta”, ossia che il programma di viaggio prevedeva il rientro delle classi nella struttura alberghiera al termine della visita di Siracusa, precisando, ancora, che “il programma di viaggio non prevedeva il bagno nella piscina dell'hotel” (cfr. verbale di udienza in atti).
Al contrario, la prof.ssa ascoltata all'udienza del 24.03.2022, ha confermato la circostanza di cui Per_4 al capitolo n. 2) della memoria istruttoria dell'Amministrazione e cioè che il rientro in albergo avveniva dopo la visita al Parco Archeologico di Siracusa [“(precisando, n.d.R.), inoltre, che dopo il pranzo siamo andati a vedere gli scavi archeologici e subito dopo siamo rientrati nella struttura alberghiera”] (cfr. verbale di udienza in atti).
Negli stessi termini, la circostanza è stata confermata dalla prof. , ascoltata anch'essa all'udienza Per_3 del 24.03.2022, la quale con riferimento alla circostanza n. 6 della memoria istruttoria dell'Amministrazione, ha ribadito che: “[…] eravamo appena rientrati dalla visita a Siracusa e dopo aver effettuato la visita al parco archeologico subito dopo pranzo […]” (cfr. verbale di udienza in atti).
La prof.ssa successivamente ha dichiarato di confermare la posizione n. 3) della memoria Per_4 istruttoria di parte convenuta;
quindi, che gli studenti rientravano presso la struttura alberghiera al solo fine di consentire agli stessi di rinfrescarsi e munirsi di un capo spalla, prima di trasferirsi al Teatro Greco di Siracusa.
Ulteriori profili di incertezza residuano in ordine a chi abbia autorizzato il ragazzo al bagno in piscina, essendo risultate irrilevanti sul punto, sia le dichiarazioni testimoniali degli alunni, sia quelle degli insegnanti ascoltati [cfr. le dichiarazioni rese dalla prof.ssa la quale ha dichiarato: “Sulla posizione n. 5 (della Per_4 memoria istruttoria di parte convenuta – “Vero che il minore è stato autorizzato direttamente Persona_2 dal Sig. ad immergersi in piscina, e faceva il bagno sotto la diretta vigilanza del padre?”), nulla Parte_1 posso dire a riguardo in quanto il ragazzo apparteneva ad una classe non affidata alla mia vigilanza”; mentre la prof. : “Sulla circostanza n. 5 della suddetta memoria preciso che non sono a conoscenza di chi Per_3
8 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. abbia autorizzato il ragazzo . Tuttavia, non ho autorizzato nessun AL”]; fermo restando Persona_2 che erano sicuramente presenti a bordo vasca, sia la prof.ssa (cfr. risposta del alla circostanza Per_4 Per_7
n. 10 della memoria di parte attorea sottopostagli – “non ricordo se fossero presenti altri docenti oltre
l'Addante che sicuramente c'era”), sia il padre di (cfr. verbale di udienza in atti). Persona_2
Durante il bagno in piscina, , colto verosimilmente da improvviso malore, perdeva Persona_2 conoscenza e non recuperava più la superficie della piscina, annegandovi, sicché accortisi della circostanza la compagna e - che cercava con lo sguardo il figlio, muovendosi a bordo vasca e Persona_6 Parte_1 poi tuffandosi in piscina, come da deposizione testimoniale dell'AL - il ragazzo Testimone_1 veniva subito soccorso e sottoposto, dal padre (cfr. deposizione testimoniale del , e da altra persona Per_7 presente sui luoghi, non meglio identificata anche all'esito dell'istruttoria orale esperita, a rianimazione con
AL (cfr. scheda medica redatta dai soccorritori del 118).
Ed invero, sul punto, come dichiarato dalla teste “Con riferimento al capitolo 12 [della memoria Per_6 istruttoria di parte attorea – “Del fatto si accorgeva subito la Prof.ssa e se ne avvedevano due Persona_4 compagni di classe di e, precisamente, ed ed il papà di , Per_2 Persona_6 Testimone_1 Per_2
Sig. ”], sono io ad accorgermi per prima che era sott'acqua in quanto nuotavo Parte_1 Per_2 sott'acqua proprio vicino a lui. Quindi riemergevo dall'acqua e avvisavo l'altro compagno, Testimone_1 vicino a me e ci immergevamo sott'acqua insieme e lo riportavamo insieme in superficie. In quel momento si tuffava in acqua il papà di , ed insieme portavamo fuori dall'acqua e lo
Per_2 Parte_1 Per_2 distendevamo sul pavimento a margine della piscina.”; “Con riferimento al capitolo 13 [della memoria di parte attorea – “Il Sig. si tuffava in piscina e, assieme ai compagni intervenuti, e portava
Per_2 Per_6 Per_7 fuori dall'acqua sul bordo della piscina stessa e tentava di rianimarlo con la respirazione
Per_2 artificiale”], confermo la circostanza sub 13, non ricordo chi abbia tentato di rianimare ”.
Per_2
Analogamente, il teste ha riferito che: “Con riferimento al capitolo 12, preciso che io ero in piscina Per_7 all'acqua bassa quando ad un certo punto mi rendevo conto che il papà di cercava qualcuno quindi
Per_2 ho pensato subito che stesse cercando con lo sguardo suo figlio e faceva avanti e dietro a bordo piscina. Così anche io ho iniziato a cercarlo e insieme ad , che era in prossimità, siamo andati a cercarlo Persona_6 spostandoci in piscina. Quindi una volta all'acqua alta ci siamo accorti che era sott'acqua e ci
Per_2 siamo tuffati perché abbiamo visto un corpo sott'acqua che poi abbiamo riconosciuto in . Il papà
Per_2 di vedendo la scena si è tuffato in soccorso di suo figlio. Non so dire con certezza se di quanto stava
Per_2 accadendo si fosse accorta la prof.ssa ma probabilmente sì.”; “Con riferimento al capitolo n. 13, Per_4 confermo la circostanza che mi viene letta” (cfr. verbale di udienza in atti).
La prof.ssa ha, altresì, dichiarato: “Sulla posizione n. 6 [“Vero che, improvvisamente, l'AL Per_4
è stato visto sott'acqua privo di sensi”] preciso che non sono stata io a scorgere sott'acqua Persona_2
l'AL bensì una compagna, come mi è stato al momento riferito”; “Sulla posizione n. 8 Persona_2
[“Vero che il ragazzo veniva prontamente soccorso dai presenti, dal padre e dal responsabile della sicurezza della struttura”] confermo tale posizione ma preciso che oltre al padre vi era un'altra persona che lo ha soccorso praticandogli la respirazione polmonare, tuttavia non sono in grado di dire se fosse o meno un
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n. 9964/2018 R.G. responsabile della sicurezza della struttura”; infine, la docente ha confermato di aver personalmente chiesto l'intervento del 118 (cfr. verbale di udienza in atti).
La prof.ssa , dal canto suo, ha riferito: “Sulla circostanza n. 6 della suddetta memoria nulla so Per_3 perché non ero presente in quel momento sul luogo della piscina ma ero in camera.”; “Sulla circostanza n. 8 della suddetta memoria, non ero al momento dell'accaduto presente in loco, ma sono intervenuta successivamente ad esso in quanto allertata telefonicamente dalla collega Addante. Giunta sul posto ho visto il ragazzo a bordo piscina che era stato soccorso e gli veniva praticata la respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco da una persona che stando a quanto mi è stato riferito fosse un responsabile della sicurezza della struttura alberghiera.”; “Sulla circostanza n. 9 [“Vero che Voi, immediatamente, chiedevate telefonicamente l'intervento dei medici del 118”] posso riferire che il 118 era stato già chiamato e l'ho richiamato personalmente per accertarmi che stesse arrivando”.
Contattato il 118 intorno alle ore 16:40 (cfr. scheda medica citata), veniva prontamente Persona_2 trasportato, in eliambulanza, all'ospedale “Cannizzaro” di Catania, dal quale veniva trasferito, nella stessa serata del 27.05.2016, presso il Reparto di Rianimazione dell'ospedale “Garibaldi - Nesima”, ove restava ricoverato, in costante stato comatoso, senza mia riprendere conoscenza a seguito dell'annegamento, fino al trasferimento, richiesto dai familiari ed avvenuto il 25.06.2016, presso il Policlinico di Bari;
infine, in data
28.06.2016, veniva accertato l'exitus.
Ciò posto in punto di fatto, per quanto concerne l'inquadramento giuridico della questione vale la pena osservare quanto segue.
In tema di responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso ad un AL durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048 co. 2 c.c., ai sensi del quale “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell'allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti.
Ed infatti, mentre nel primo caso per superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante occorre che questi provi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo in grado di cagionare danno all'AL, nel secondo caso, invece, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale: tale responsabilità ha le fondamenta nell'iscrizione dell'allievo e la conseguente ammissione nella scuola, ed è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 2413/2014; in senso conforme, già Cass. S.U., n.
9346/2002, che ha escluso l'applicabilità del regime extracontrattuale nel caso di danno inflitto dall'allievo a sé stesso, evidenziando che: “Nel caso di danno cagionato dall'AL a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico
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n. 9964/2018 R.G. dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”).
Come è stato, inoltre, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, in punto di onere della prova, “La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'AL a se stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che
l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 19.01.2024, n. 2114).
Negli stessi termini, peraltro, la stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare recentemente che “La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non
è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi
l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 27.03.2025,
n. 8167, in cui la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo;
in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 16.06.2005, n. 12966).
Inoltre, a prescindere dal titolo di responsabilità – contrattuale, per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, ovvero extracontrattuale, per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo affinché fosse salvaguardata l'incolumità dei minori discenti – presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'AL, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è in ogni caso l'affidamento dell'allievo all'insegnante, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel
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n. 9964/2018 R.G. tempo in cui l'AL era sottoposto alla vigilanza esclusiva dell'insegnante (cfr. tra le tante Cass. civ., n.
3081/2015; Cass. civ., n. 20475/2015; conf. a Cass. civ., n. 2272/2005).
Orbene, tornando al caso in esame, la fattispecie concreta deve essere sussunta nell'ambito applicativo di cui all'art. 1218 c.c.
Inoltre, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento ovvero per il risarcimento del danno, come nel caso di specie, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (v., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ., 12.04.2006,
n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ., 15.07.2011, n. 15659;
Cass. civ., 20.01.2015, n. 826).
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Più in particolare, per quel che interessa più da vicino, affinché sul debitore possa incombere l'onere della prova liberatoria da responsabilità, è necessario che il creditore dimostri, innanzitutto, che l'evento dannoso si sia verificato in occasione dell'affidamento del minore alle cure della scuola (cfr., recentemente, Cass. civ., sez. 3, 17.02.2023, n. 5118, in punto di scansione logica e temporale degli oneri probatori, secondo cui “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'AL
a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”, in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).
Ciò posto, nel caso di specie, difetta innanzitutto la prova del presupposto dell'affidamento.
Invero, risulta documentalmente prodotto l'atto dirigenziale di nomina degli accompagnatori che individuava quale accompagnatore del minore il di lui genitore, ; quest'ultimo, Persona_2 Parte_1 invero, condivideva la stanza con il figlio affetto da epilessia e, pertanto, bisognoso di assistenza h 24, il quale, come emerso dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, era altresì presente a bordo vasca al momento dell'annegamento del figlio.
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n. 9964/2018 R.G. La grave patologia di cui soffriva era stata oggetto, inoltre, di ampia e preventiva Persona_2 discussione con i genitori prima della partenza per la detta visita scolastica, tant'è che la prof.ssa Per_3
aveva sconsigliato ai genitori del ragazzo la partecipazione dello stesso alla gita scolastica, ma
[...] nonostante ciò, e a fronte della insistenza di e - verosimilmente Parte_1 Controparte_1 riconducibile al desiderio dei genitori di non far perdere al proprio figlio una esperienza scolastica aggregativa di fine scuola - la stessa docente acconsentiva alla partecipazione di alla predetta gita scolastica alla Per_2 condizione (posta dall'insegnante sin dalla prima manifestazione di consenso, da parte dei genitori, alla partecipazione dell'AL al viaggio) che il minore fosse accompagnato dal padre o dalla madre cui affidarlo in via esclusiva (cfr. relazione sul viaggio di istruzione sottoscritta dalla prof.ssa , in atti). Per_3
Tale ultima circostanza è stata confermata dalla testimone escussa, prof. , la quale Persona_3 ascoltata all'udienza del 24.03.2022, ha, tra l'altro riferito, che “Preciso che nella normativa dirigenziale come accompagnatrice del gruppo classe era scritto che il ragazzo era affidato alla vigilanza del genitore che lo accompagnava”, e che “…prima della partenza ebbi modo di incontrare la mamma di che mi Per_2 riferiva che il figlio era stato ricoverato per 15 giorni a Milano e a fronte di ciò io invitai la mamma a valutare
l'opportunità che il figlio prendesse parte alla gita ritenendolo comunque imprudente” (cfr. verbale di udienza in atti).
Pertanto, a fronte del formale e sostanziale affidamento in via esclusiva di alle cure, Persona_2 assistenza e sorveglianza del padre, partecipante alla gita scolastica e presente al momento dei fatti, non poteva certo dirsi sorto, in capo agli insegnanti accompagnatori, l'obbligo di vigilanza, la cui ratio è quella di evitare che, nel tempo in cui non si esplichi la vigilanza, effettiva o potenziale dei genitori, il minore – con uno sforzo, da parte del personale scolastico, proporzionale alla sua età ed al suo sviluppo psicofisico – venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità [cfr. Corte di Appello Lecce – sez. distaccata Taranto n. 169/2015, che ha escluso la responsabilità della scuola per l'infortunio occorso, in gita scolastica, ad una bambina di tenerissima età (3 anni), accompagnata dalla madre e dalla zia;
in senso conforme, Cass. civ., n. 5424/1986].
Da tale angolo visuale, risultano pertanto irrilevanti e prive di pregio le doglianze di parte attrice relative alla mancata programmazione della sosta con bagno in piscina, secondo quanto indicato nel programma consegnato alle famiglie degli studenti;
nonché quelle inerenti le contingenti condizioni del luogo, asseritamente non sufficientemente vagliate, in termini di pericolosità della struttura alberghiera ospitante e dell'assenza, nella stessa, di presidi di primo soccorso;
nonché al mancato rispetto di un numero minimo di professori responsabili della sorveglianza dei ragazzi proporzionato al numero complessivo di questi ultimi.
Devono, pertanto, ritenersi recessive le doglianze di parte attrice in merito all'asserita culpa in eligendo o in organizzando, stante l'assenza di specifici riscontri probatori da cui inferire l'inidoneità della struttura prescelta per la gita scolastica, e gli avvertimenti comunque rivolti alle famiglie e agli alunni idonei a garantire la tutela e l'incolumità dei discenti durate lo svolgimento del viaggio di istruzione, come si evince dalle determine del Dirigente Scolastico rivolte ai docenti accompagnatori, nonché come risulta dalla relazione sul
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n. 9964/2018 R.G. viaggio d'istruzione a firma della docente prof.ssa del 18.06.2016, e della docente prof.ssa CP_7 Per_3 del 18.06.2016, depositate nel fascicolo di parte convenuta.
Sul punto, invero, pur essendo noto l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 8.02.2012, n. 1769, in fattispecie relativa al danno alla persona riportato da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo occupata dal danneggiato), deve altresì evidenziarsi che nel caso in esame, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non sono emersi elementi sufficienti tali da far ritenere addebitabili all'istituto scolastico profili di carenze organizzative nella scelta della struttura alberghiera, non potendo ritenersi di per sé oggettivamente pericolosa la presenza di una piscina all'interno della struttura per gli eventuali rischi connessi al suo utilizzo anche da parte del medesimo , in assenza di specifici riscontri, di cui era onerata parte attrice, Persona_2 circa la pericolosità o meno di eventuali immersioni in piscina per un ragazzo affetto da tale patologia.
A ciò si aggiunga che anche la lamentata assenza delle proff.sse ed , accompagnatrici CP_7 Per_3 della sezione E, in cui era iscritto , a bordo vasca durante l'accaduto, appare, sulla scorta di Persona_2 quanto innanzi evidenziato, comunque irrilevante in quanto incoerente e contraddetta dalle stesse conclusioni rassegnate dalla difesa degli attori nella propria comparsa conclusionale in cui, a pag. 17, si evidenzia che: “In linea generale, la responsabilità del docente accompagnatore non si limita solo agli alunni della propria classe, ma si estende a tutti gli alunni del gruppo affidato al team di accompagnatori, configurandosi una vera
e propria responsabilità solidale tra gli insegnanti coinvolti. Questo perché il viaggio di istruzione è un'attività scolastica a tutti gli effetti ed il gruppo degli studenti è considerato nel suo complesso”; orbene, delle due l'una: o la mancata presenza delle docenti della sezione E a bordo piscina, secondo le prospettazioni attoree, deve ritenersi assorbente e dirimente per l'attribuzione della responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica, ovvero la presenza della sola prof.ssa e del padre dell'AL , dovrebbe Per_4 Parte_1 essere ritenuta circostanza di per sé sufficiente per il riconoscimento della detta responsabilità, rispondendo, in ogni caso, ogni accompagnatore della vigilanza sull'intera scolaresca, inclusi gli alunni non appartenenti alle classi del docente considerato.
Ad ogni buon conto, pur volendo prescindere da quanto innanzi rimarcato, deve evidenziarsi che nel caso in esame deve certamente escludersi qualsivoglia responsabilità del convenuto attesa la non CP_4 imputabilità del fatto al debitore, stante l'assoluta imprevedibilità e repentinità dell'evento dannoso, e l'assenza di circostanze che facessero ragionevolmente presumere e prevedere il suo verificarsi, e stante l'assenza di specifiche carenze organizzative dell'istituto scolastico - peraltro neppure chiaramente dedotte se non in termini meramente tautologici in ragione del tragico evento occorso - essendo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova liberatoria del debitore, secondo cui nel caso di danno subito dall'AL va esclusa la responsabilità degli insegnanti e dell'istituto allorché sia emersa l'assoluta repentinità
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n. 9964/2018 R.G. e imprevedibilità dell'evento, nonché l'insussistenza di una condotta negligente delle insegnanti e della mancata adozione di misure idonee preventive di tipo organizzativo o disciplinare (cfr. tra le tante, Cass. civ.,
n. 2114/2024 cit.; in termini, si veda Cass. civ., sez. 3, 13.11.2015, n. 23202, secondo cui “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6, ord. 24.06.2020, n. 12410).
In particolare, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, dalla dinamica degli eventi così come riferita dai testimoni escussi, da un lato, non sono emerse carenze delle più elementari misure organizzative idonee a mantenere la disciplina tra gli allievi nell'ambito della programmata gita scolastica, e dall'altro lato,
è emerso chiaramente che il malore dell'AL si verificò in maniera del tutto improvvisa e repentina, accidentale e fortuita, quindi, al di fuori della ragionevole prevedibilità e prevenibilità, non essendo ipotizzabile alcuna tempestiva condotta alternativa, idonea al fine di evitare l'imprevisto evento.
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio, vale la pena richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n.
5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
Da tutto quanto predetto discende, dunque, il rigetto dell'articolata domanda risarcitoria avanzata, in questa sede, dagli attori, restando assorbita, ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
15 Dott. Luca Sforza
n. 9964/2018 R.G. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi che la complessità degli accertamenti in fatto e delle questioni giuridiche esaminate, unitamente agli orientamenti non sempre univoci, anche in punto di legittimazione passiva degli istituti scolastici, della giurisprudenza in materia, consentano di ritenere sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo
13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da , in proprio, e e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proprio e in qualità di eredi di e , in proprio, nei confronti del Persona_1 Parte_2 [...]
e del nella causa civile di primo Controparte_4 Controparte_11 grado iscritta al n. R.G. 9964/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente, per le ragioni indicate in motivazione, tra tutte le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, 21.12.2025
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché́ del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
16 Dott. Luca Sforza