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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1972/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1972 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio Persona_1
n. 35875 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione, il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “le infermità presentate dal Sig. sono tali Parte_1 da determinare una percentuale di invalidità pari al 100% (cento percento) con decorrenza a partire dal 29/03/2022, tuttavia NON presenta i requisiti medico-legali per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto, sia non risulta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed inoltre seppur con limitazioni dovute alle infermità descritte e compatibilmente con la propria età, ad oggi, risulta essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.; - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 2 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1972/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1972 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio Persona_1
n. 35875 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione, il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “le infermità presentate dal Sig. sono tali Parte_1 da determinare una percentuale di invalidità pari al 100% (cento percento) con decorrenza a partire dal 29/03/2022, tuttavia NON presenta i requisiti medico-legali per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto, sia non risulta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed inoltre seppur con limitazioni dovute alle infermità descritte e compatibilmente con la propria età, ad oggi, risulta essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.; - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 2 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci