Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4965 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4965/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. ;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. F. Giampaolo;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
OGGETTO: impugnazione ordinanze di ingiunzione;
omessa notifica/accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso alle ordinanze di ingiunzione n. OI-002109538, avente ad oggetto pagamento della somma di € 23.204,33 nonché l'ordinanza n. OI-002252446, di € 16.399,71, entrambe notificate in data
23.09.2024 ed emesse a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali” per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, così come asseritamente accertate con rispettivi atti di accertamento prot. n.
.6700.17/08/2018.0276479 del 17.08.2018 e prot. n. .6700.08/10/2021.0448426 del CP_1 CP_1
08.10.2021.
In particolare, ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Ha altresì eccepito il difetto di motivazione asserente al profilo dell'entità delle sanzioni comminate.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, ha rappresentato che l'OI-002109538, emessa in virtù della notificazione del sotteso avviso di accertamento notificato in data 29.08.20218, era stata oggetto di annullamento.
Con riguardo all'OI-002252446, ha evidenziato la sussistenza della condotta omissiva contestata, pacificamente provata in forza dei flussi DMAG trasmessi dal datore di lavoro.
Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs. 8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83.
Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti. Ha rappresentato che il difetto di motivazione non comporta la nullità dell'atto impugnato né il venir meno del diritto di credito derivante dalla violazione commessa.
Ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con riguardo all'OI-002109538
e, nel resto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.02.2025, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con rispettive CP_ note di trattazione scritta tempestivamente depositate, l' ha rappresentato di avere emesso i provvedimenti di annullamento in autotutela delle Ordinanze d'ingiunzione impugnate, i quali sono stati notificati alla resistente.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, prendendo atto dell'annullamento citato, ha manifestato la sua adesione alla cessazione della materia del contendere con contestuale richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
Orbene essendo state annullate dall'istituto previdenziale le ordinanze di ingiunzione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere. CP_ Stante la condotta dell' che, attraverso il ricorso all'annullamento in autotutela, ha dato atto delle ragioni attoree, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo