Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 5161 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 _1
, deceduta in data 05.03.2018, rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti Alessandro Milo e Pasquale Spina, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola E5 scala b, giusta procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Caterina Miranda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla Via Croce Rossa n.111, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
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(dr.ssa Barbara DI TONTO)
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgimento del processo).
Parte attrice, in proprio e in qualità di erede legittimo di _1
, deceduta in data 05.03.2018, ha convenuto in giudizio
[...] dinnanzi al Tribunale di Napoli l
[...] in persona del legale rapp.nte Controparte_1
p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata gestione clinica, da parte del personale sanitario, della patologia di cui lo stesso era affetto.
Si costituiva l Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità
[...] dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, stante l'assenza di qualsiasi forma di responsabilità della struttura.
Espletata CTU medico- legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa alla udienza del 28.10.2024 è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dalla struttura sanitaria convenuta, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate. Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
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adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati alla controparte nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione per il quale: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, deONo anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di
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nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805), che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce dei principi su richiamati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non
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possono ritenersi acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento peritale compiuto.
Sul tema va evidenziato che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (cfr. Cass. Lav. 7701/2018); ed invero “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (cfr. Cass. 14638/2004).
La Corte di legittimità (cfr. Cass. 10688/08), cui aderisce questo Tribunale non essendovi, nel caso in esame, motivi che inducano ad argomentare diversamente, ha, altresì, ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico"; ed inoltre, (cfr. Cassazione n. 282/2009) "non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive".
Tali conclusioni sono state, di recente, recepite anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha sottolineato come il Giudice di merito non debba fornire la spiegazione del perché abbia aderito alle tesi del professionista incaricato, a meno che le contestazioni siano successive al deposito della consulenza (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 25 giugno 2015 n. 9312).
Da ultimo, è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, “il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente
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tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 7266/2015).
Le argomentazioni sopra citate della giurisprudenza di merito e di legittimità sono utili per comprendere come, soprattutto in ambiti dotati di alto tecnicismo, come nel caso di specie, il Giudice di merito possa ben limitarsi a recepire le conclusioni del suo ausiliario.
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti direttamente e/o dai loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
Date queste premesse, il Giudicante ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella relazione peritale d'ufficio; quest'ultima, a firma dei CCTTUU dott.ri e , ha Persona_2 Persona_3 evidenziato che: a) nel caso di specie, non sono ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria in relazione all'assistenza prestata alla paziente nel corso della degenza presso la struttura convenuta, attesa la correttezza e la congruità, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, dei trattamenti sanitari erogati;
b) il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, esitate nel decesso della stessa, non è pertanto riconducibile a difetti di assistenza sanitaria e terapeutica, ma all'insorgenza di una complicanza cerebrale (versamento ematico endoventricolare) che, sebbene prevedibile, in quanto eziologicamente correlata alla tipologia di trattamento erogato, non era concretamente prevenibile nel caso di specie.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CC.TT.UU hanno concluso affermando che, nel caso di specie, “non si riscontrano carenze cliniche, assistenziali e terapeutiche, della struttura di ricovero ( “ di Napoli, UO Neurologia)”. CP_2 CP_1
La relazione tecnica - che si intende condividere per logicità, specificità e congruenza – evidenzia, dunque, con chiarezza logica che il decesso della paziente non possa ascriversi all'operato dei sanitari della struttura convenuta e, in particolare, alle scelte diagnostico-terapeutiche effettuate per il trattamento della patologia di cui la stessa risultava affetta.
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Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Come si evince dalla documentazione clinica versata in atti, oggetto di attento esame da parte del Collegio Peritale, non è possibile, in primo luogo, ravvisare profili di responsabilità del personale sanitario in relazione al profilo diagnostico della patologia di cui risultava affetta la paziente, atteso che la diagnosi formulata dai sanitari in sede di accesso della stessa presso il P.S del nosocomio convenuto, nella specie, ictus acuto cerebrale ischemico, risultava congrua ed adeguata alla luce della natura della sintomatologia lamentata dalla paziente nonché delle condizioni cliniche generali della stessa evidenziate all'esito della consulenza specialistica neurologica e degli esami strumentali espletati in quella sede (in particolare, cfr. esiti dell'esame TC encefalo e angio-TC allegati alla cartella di Triage n.13767 i quali rilevavano la sussistenza di un
“piccolo esito lacunare talamico sn” senza evidenza di “aree di alterata densità parenchimale in atto” ovvero di “occlusioni di grossi vasi del circolo intracranico”.
Parimenti, non sono ravvisabili censure nell'operato dei sanitari della struttura convenuta in relazione al successivo protocollo terapeutico adottato per il trattamento della condizione patologica diagnosticata, il quale è risultato adeguato rispetto alla natura e alla tipologia della stessa nonché prontamente eseguito.
Ed invero, i sanitari successivamente al ricovero della paziente presso la U.O.C. di Neurologia della struttura convenuta, provvedevano tempestivamente e correttamente all'attuazione del protocollo trombolitico con rt-PA (alteplase) per il trattamento dell'ictus ischemico riscontrato, con periodiche infusioni del farmaco tPA, in conformità con le linee guida vigenti in materia.
Il suddetto trattamento, precisano gli ausiliari, costituisce infatti “il primo trattamento per l'ictus ischemico acuto a ricevere l'approvazione della Food and Drug Administration” la cui applicazione riveste importanza fondamentale ai fini terapeutici in quanto il tPa, somministrato ai pazienti per via endovenosa, in dosaggio stabilito, “agisce dissolvendo i coaguli di sangue che bloccano il flusso di sangue al cervello”.
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Allo stesso modo, non sono rilevabili censure nell'operato dei sanitari in relazione all'assistenza clinica prestata nel corso della degenza atteso che, dall'esame del diario clinico, si evince chiaramente che la paziente sia stata attentamente ed adeguatamente monitorata mediante aggiornamenti periodici delle condizioni di salute così come evincibile dalle annotazioni presenti nella cartella clinica cartacea ed elettronica versata in atti, non ravvisandosi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, alcuna lacuna temporale nel monitoraggio delle condizioni cliniche della paziente.
Pertanto, evidenziano gli ausiliari in relazione al complessivo protocollo diagnostico terapeutico attuato dai sanitari nel caso di specie che “dalle risultanze anamnestiche fornite dai parenti e desumibili dalla cartella clinica prodotta in giudizio si rileva che sia la diagnosi formulata (ictus acuto cerebrale ischemico) sia il trattamento sanitario conseguente sono stati tempestivi ed adeguati, in base alle regole della ordinaria diligenza professionale, non rilevandosi attività non corrette. In particolare, il (doveroso) trattamento di trombolisi è stato correttamente applicato, secondo le linee guida internazionali, come descritto nella numerosa letteratura medico-scientifica internazionale. La diagnosi iniziale di ictus ischemico cerebrale è da considerarsi perfettamente congrua con il quadro clinico e con la diagnostica eseguita e con i provvedimenti terapeutici applicati”.
Posta dunque la correttezza dell'iter diagnostico, terapeutico ed assistenziale attuato dai sanitari nell'immediatezza del ricovero, deve rilevarsi che il trattamento trombolitico somministrato alla paziente fu seguito, tuttavia, dall'insorgenza di una grave complicanza, segnatamente, di una emorragia cerebrale intraventricolare la cui sussistenza veniva evidenziata, in particolare, all'esito dell'esame TC di controllo eseguito in data 02.03.2018 dal cui referto si evinceva, invero, la sussistenza di un
“versamento ematico endoventricolare in assenza di lesioni focali tissutali e di segni di idrocefalo ipertensivo, linea mediana in asse” .
Orbene, la suddetta complicanza, come chiarito dall'elaborato peritale versato in atti, sebbene rappresenti un evento prevedibile- in quanto eziologicamente correlato alla natura e alla tipologia di trattamento praticato (trombolisi)- non era, alla luce delle circostanze del caso concreto, prevenibile dai sanitari nella fattispecie in esame. Precisa al riguardo il Collegio Peritale, infatti, che sebbene “la terapia trombolitica è associata ad un aumentato
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rischio di emorragia intracerebrale (ICH)”, (…) “il sopraggiunto versamento ematico endoventricolare, ancorchè genericamente prevedibile non era prevenibile, sicché va considerato come vera e propria incolpevole complicanza e non quale evento avverso evitabile ascrivibile ad errori di comportamento tecnico sanitario”.
Inoltre, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame la complicanza cerebrale occorsa sia stata tempestivamente rilevata nonché correttamente gestita dal personale sanitario, nel rispetto della diligenza e perizia richieste.
Ed invero, sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che la sussistenza della emorragia intracranica è stata rilevata dai sanitari all'esito dell'esame TC del 02.03.2018, eseguito a distanza di 24 ore dalla somministrazione del trattamento trombolitico, in conformità con le linee guida vigenti in materia, le quali invero prescriONo l'esecuzione del suddetto esame diagnostico entro un lasso di tempo più ampio, precisamente entro le 48 ore dalla terapia di riperfusione.
Chiarisce al riguardo il Collegio che “la classificazione delle emorragie di Heidelberg distingue le emorragie intracraniche che si verificano dopo l'ictus ischemico e la terapia di riperfusione. Nel caso della p. il versamento ematico endoventricolare si può classificare come “emorragia intracerebrale al di fuori del tessuto cerebrale infartuato o emorragia intracranico-extracerebrale, di tipo 3b (emorragia intraventricolare)”, secondo tale schema (vedi
“Rüdiger ON KU et Al The Heidelberg Bleeding Classification. Classification of Bleeding Events After Ischemic Stroke and Reperfusion Therapy Stroke. 2015; 46:2981–2986). Il gruppo di Heidelberg raccomanda, inoltre, l'imaging cerebrale entro 48 ore dalla terapia di riperfusione e successivamente durante il ricovero sulla base di nuovi sintomi neurologici”.
Sotto il profilo clinico assistenziale, invece, dalla documentazione clinica versata in atti, si evince chiaramente che successivamente al riscontro della suddetta complicanza, i sanitari hanno attuato tempestivamente tutte le misure volte ad arginarne la portata mediante sottoposizione della paziente agli accertamenti clinico- strumentali e all'assistenza terapeutica necessaria sino al 05.03.2018 allorquando la paziente decedeva per l'irreversibile peggioramento del quadro clinico.
Il rilievo formulato da parte attrice circa la tardività della diagnosi della complicanza occorsa derivante, in tesi, dalla sottovalutazione da parte dei sanitari della sintomatologia manifestatasi nella
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paziente successivamente alla somministrazione del trattamento trombolitico e dal mancato espletamento dei necessari esami diagnostici appare, pertanto, destituito di fondamento.
Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della correttezza dell'iter clinico- assistenziale adottato dai sanitari nel corso della degenza della paziente presso la struttura convenuta, nonché della non prevenibilità della complicanza occorsa successivamente al trattamento praticato, non può ritenersi che il decesso della paziente sia ascrivibile all'operato dei sanitari che la ebbero in cura.
Conclude al riguardo il Collegio, ritenendo che nella fattispecie “le prestazioni sanitarie e terapeutiche erogate alla paziente sono state tempestive e adeguate alla diagnosi iniziale, eseguite sulla base dei criteri ordinari della diligenza professionale. Il diario clinico riportato in cartella descrive correttamente il decorso della p., non mostrando carenza in termini di assistenza sia clinica che nel trattamento;
la stessa ha presentato stabilità neurologica con un lieve miglioramento delle condizioni neurologiche nelle successive ore anche dopo l'evidenza della imprevenibile complicanza emorragica intraventricolare descritta alla TC di controllo a 24 ore. Pertanto, in conclusione, non si riscontrano carenze cliniche, assistenziali e terapeutiche, della struttura di ricovero (AORN “A. Cardarelli” di Napoli, UO )”. CP_3
In ragione dell'accertata assenza, nel caso di specie, di profili di colpa medica del personale sanitario in relazione al proprio operato, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore va rigettata.
Non sono altresì ravvisabili, nella fattispecie, profili di responsabilità del personale sanitario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento del trattamento trombolitico con rt-PA somministrato alla paziente nel corso della degenza presso il nosocomio convenuto, risultando in atti la sottoscrizione di un valido atto di consenso informato. Dalla documentazione allegata emerge, infatti, chiaramente che la paziente sia stata preventivamente edotta in ordine alle conseguenze e ai rischi legati all'espletamento del trattamento terapeutico praticato e, in particolare, delle complicanze correlate alla relativa somministrazione e che i familiari abbiano prestato espresso consenso alla sottoposizione al trattamento prospettato.
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Pertanto, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta sussistere sicché la relativa pretesa risarcitoria va del pari rigettata.
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento al valore della controversia che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del suddetto decreto, si stima equo individuare nello scaglione (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), ai valori medi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda attorea perché infondata;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
• pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli 30.1.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Di Tonto
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