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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni,
- lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25/3/2025;
OSSERVA
Il sig. – premesso che pende davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il Parte_1 procedimento n. 1410/2015 R.G., promosso dai sigg. e Parte_2 Parte_3 nei suoi confronti e nei confronti dei sigg. ,
[...] Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
, nonché di – chiedeva di ordinare al CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 Controparte_7 sig. classe 1980, e alla sig.ra di provvedere Persona_1 Parte_3 all'immediata riduzione in pristino delle opere, che costituivano lesione del possesso da lui esercitato sull'appezzamento di terreno sito alla località Pozzillo in Comune di Roccagloriosa in catasto terreni al foglio 29 particella n. 315.
Il ricorrente – premesso che gli attori deducevano di aver posseduto da oltre trenta anni alcuni immobili in Roccagloriosa (SA), rivendicandone la proprietà, e che in particolare chiedevano che fosse dichiarata nei suoi confronti l'intervenuta usucapione del terreno sito alla località Pozzillo in Comune di Roccagloriosa dell'estensione di are 12,40 in catasto terreni al foglio 29 particella
315, nonché la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto del 20/3/2015 con il quale tale appezzamento di terreno era stato a lui donato dai suoi genitori e – Controparte_8 Controparte_7 rappresentava che la citata particella n. 315 era raggiungibile unicamente dall'ingresso di via
Pozzillo ed era stata ininterrottamente posseduta dapprima dal genitore e da Controparte_8 lui a decorrere dal 2015 e lamentava che il sig. figlio della sig.ra Persona_1 Parte_3
avesse in data 21/11/2023 apposto una catena metallica bloccata alle estremità da due
[...] lucchetti chiusi a chiave, precludendogli l'accesso alla particella n. 315.
Assumeva che il sig. fosse l'autore materiale dello spoglio e la sig.ra Persona_1 Parte_3
l'autrice morale.
[...]
Il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16/7/2024, rinviata al
29/10/2024 per verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. e Parte_5 CP_3
1 La sig.ra si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda. Parte_3
Si costituiva anche il quale chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, Persona_1 ovvero di rigettarlo nel merito e, solo in via subordinata, di ammettere l'esame degli informatori.
Rilevava che, per come evidenziato già dalla difesa della sig.ra nelle Parte_3 note di udienza del 16.7.2024 e rappresentato nella perizia redatta dal perito Persona_2 nel marzo del 2014 e già esibita nel giudizio petitorio con rilievi grafici e fotografici,
l'appezzamento di terreno alla località “Pozzillo”, particella n.315 del foglio 29, della estensione di are 12,40, era stata sempre divisa da una recinzione metallica e che parte era stata da sempre nel possesso dei coniugi e e altra parte in possesso Parte_2 Parte_3 del ricorrente. Aggiungeva che alla porzione di terreno rivendicato (315/b di are 6,30) si accedeva direttamente dall'abitazione di e e che in ogni caso l'azione Controparte_8 Controparte_7 possessoria era stata proposta dal ricorrente senza il rispetto del termine Parte_1 annuale, come poteva evincersi dal contenuto della denunzia – querela sporta nell'aprile del 2021 da nei confronti di nato a [...] il [...], per aver Parte_1 Persona_1 quest'ultimo provveduto alla potatura delle piante di ulivo radicate nell'appezzamento di terreno, che la sig.ra moglie di , ascoltata il 09.07.2021 presso la Parte_6 Parte_1 stazione carabinieri “Parco” di San Giovanni a Piro aveva dichiarato che Persona_1 occupava abusivamente il terreno da circa un anno, avendo ivi collocato una cisterna per la raccolta delle deiezioni dei suoi numerosi cani, che in parte venivano disperse sul terreno ed interposto una nuova rete metallica con altre cucce in legno e che il sig. era stato Persona_1 assolto dall'accusa per insussistenza del fatto con sentenza del 13 maggio 2024 del Giudice di
Pace di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile per essere stato legittimamente esercitato il possesso, come risultava anche dalla ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n.1276 del
16.marzo 2016 e dalla sanatoria presentata all'amministrazione comunale.
Rappresentava, infine, che quando nel novembre del 2023 il , approfittando Parte_1 del fatto che la catena con lucchetto delimitante la proprietà su via Pozzillo non era chiusa con lucchetto, vi si era introdotto arbitrariamente un mezzo meccanico, la sig.ra Parte_3 aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.
[...]
Si costituivano in giudizio anche e , che rappresentavano la loro Controparte_9 CP_5 estraneità alla vicenda e ribadivano quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio petitorio.
2 Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in data 29/10/2024, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del sig. classe 1980, individuato quale autore Persona_1 materiale dello spoglio, in quanto soggetto diverso da classe 1951, convenuto Persona_1 nel giudizio n. R.G. 1410/2015, disponendo la continuazione del procedimento per la definizione della domanda proposta nei confronti della sig.ra Parte_3
Tanto premesso, va rammentato il principio, pacifico in giurisprudenza, in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda soltanto la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio. Resta, dunque, irrilevante l'esame del titolo, consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, così come appare irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore (cfr. Cass. 5760/2004; Cass. n.
7067/1995; Cass. n. 4721/1995; Cass. n. 12790/1993; Cass. n. 4625/1987).
Al fine di valutare l'accoglibilità della domanda di interdetto possessorio occorre preliminarmente accertare se: 1) il ricorrente esercitava sul bene di cui chiede la reintegra il possesso o la detenzione qualificata, 2) se dal punto di vista oggettivo parte resistente ha perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità, ed infine 3) se lo spossessamento, dal punto di vista soggettivo, sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato, non avendo alcun rilievo, in questa sede, le questioni relative alla titolarità del diritto. Occorre, inoltre, sottolineare che l'azione di reintegra ex art. 1168 c.c., avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come preciso presupposto che il possessore, ovvero il detentore autonomo, siano privati del possesso o della detenzione, e che lo spoliator sostituisca il proprio possesso a quello altrui o ne renda, comunque, impossibile l'esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria ma di carattere duraturo.
Accanto a questo elemento della privazione totale o parziale del possesso, occorre, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo, ossia dell'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta. Deve osservarsi, poi, che "nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto" (cfr. Cass. Civ. nn.
3 6772/91, 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso e che la tutela possessoria trova la sua giustificazione in ragioni di ordine pubblico e nella necessità di salvaguardare la pace sociale, che sarebbe turbata se si consentisse a chi afferma di avere un diritto sulla cosa di farlo valere con la forza contro chi ha, per il momento, la cosa in suo potere. Peraltro "in tema di azione di spoglio, il possesso di un bene, concretandosi in un potere di fatto che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone la effettiva e continua utilizzazione del bene in ogni sua parte, ma solo una relazione con il bene medesimo unitariamente considerato. Tale relazione, dunque, può anche esprimersi in forme di godimento limitate ad una sola parte del bene, secondo le particolari esigenze del possessore (o compossessore), senza che ciò implichi abbandono del possesso delle altre parti prive di una propria autonomia. Pertanto, perché si riconosca l'esercizio del possesso (o del compossesso) sul bene medesimo, non è necessario che il soggetto compia atti di potere su ogni singola parte di esso, ma è sufficiente che mantenga come proprio il bene stesso nella sua individualità" (cfr. Cass. Civ. 12.9.2003, n.
13424).
In altri e più esplicativi termini, ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale - è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione. (Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271). Si ricordi, infine, che l'azione di reintegrazione può essere esercitata dal possessore entro l'anno dallo spoglio e che se il resistente eccepisce la violazione di tale termine l'onere di provare la tempestività dell'azione spetta al ricorrente;
il decorso del termine ex art. 1168 c.c., quindi, non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata la quale, peraltro, nel sollevare l'eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio (cfr. Cass. n. 1455/2018). A ciò si aggiunga che, in caso di spoglio clandestino del possesso, il termine di cui sopra inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cass. n. 13870/2021).
Infine, va rammentato che legittimato all'esercizio dell'azione di reintegrazione è il possessore o detentore autonomo al momento dello spoglio mentre legittimato passivamente è, oltre che l'autore materiale dello spoglio, anche l'autore morale, dovendo intendersi per tale “il mandante e colui che ex post abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il
4 proprio al possesso dello spogliato” (cfr. ex multis Cass. n. 24967/2018), e che l'azione può essere proposta indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione versata in atti e dell'istruttoria sommariamente espletata, non è emersa la prova del possesso esercitato dal ricorrente sicché la domanda proposta si presenta infondata e come tale va rigettata.
In particolare, venivano escussi per parte ricorrente gli informatori , titolare di Persona_3 una ditta che si occupa di materiale edile e movimento terra, e vicino di casa Persona_4 del ricorrente.
Il primo riferiva di essersi recato sui luoghi di causa nel novembre del 2023 in quanto incaricato dal ricorrente di effettuare i lavori di pulizia del terreno, di aver avuto accesso al fondo da una strada comunale e di non aver mai visto la catena raffigurata nella fotografia n. 4, pur passando su quella strada una o due volte al mese. Aggiungeva, poi, di aver incontrato sul fondo, allorquando si era ivi recato per la pulizia dello stesso, esclusivamente il . Parte_1
Il secondo riferiva che al fondo oggetto di causa si accede dalla strada comunale e che “fino ad un anno fa l'accesso era libero. Da circa un anno l'accesso è chiuso da una catena”; precisava di passare su quella strada almeno due volte al giorno per recarsi nella sua campagna e di aver visto a volte il ricorrente
“mentre entrava nel fondo o era lì” ma di non averlo comunque mai visto coltivare lo stesso, sul quale vi erano degli alberi da frutto.
Venivano escussi, per parte resistente, gli informatori consulente tecnico di Persona_2 parte, e amico di vecchia data della famiglia . Testimone_1 Parte_2
Il primo dichiarava di essere stato sui luoghi di causa l'ultima volta nel 2023, di non aver mai visto la catena rappresentata nella fotografia mostratagli e di aver incontrato sul fondo qualche familiare del , ma mai il . Parte_2 Parte_1
Il secondo dichiarava di frequentare i luoghi di causa con una certa assiduità, di aver anche raccolto, su disposizione dei familiari di , i frutti di BI (da ultimo nel Parte_2 giugno 2024) e di non aver mai incontrato sul fondo il . Riferiva che l'accesso Parte_1 al fondo “era in passato chiuso da una catena bassa, che è stata da me eliminata circa quindici anni orsono per ragioni di sicurezza (…) Attualmente c'è una catena che è stata messa dai proprietari che per me sono i parenti di . Parte_2
In definitiva, gli informatori di parte ricorrente e gli informatori di parte resistente hanno reso dichiarazioni contrastanti e non vi è alcun elemento tale da far ritenere che le une siano maggiormente attendibili delle altre. Siffatta insanabile divergenza determina una condizione di
5 equivalenza probatoria che non può non andare a discapito del ricorrente, sul quale incombeva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda proposta.
Le spese del presente procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass. n. 9785/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di;
Parte_1
- Spese al definitivo.
Vallo della Lucania, 10/4/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni,
- lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25/3/2025;
OSSERVA
Il sig. – premesso che pende davanti al Tribunale di Vallo della Lucania il Parte_1 procedimento n. 1410/2015 R.G., promosso dai sigg. e Parte_2 Parte_3 nei suoi confronti e nei confronti dei sigg. ,
[...] Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
, nonché di – chiedeva di ordinare al CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 Controparte_7 sig. classe 1980, e alla sig.ra di provvedere Persona_1 Parte_3 all'immediata riduzione in pristino delle opere, che costituivano lesione del possesso da lui esercitato sull'appezzamento di terreno sito alla località Pozzillo in Comune di Roccagloriosa in catasto terreni al foglio 29 particella n. 315.
Il ricorrente – premesso che gli attori deducevano di aver posseduto da oltre trenta anni alcuni immobili in Roccagloriosa (SA), rivendicandone la proprietà, e che in particolare chiedevano che fosse dichiarata nei suoi confronti l'intervenuta usucapione del terreno sito alla località Pozzillo in Comune di Roccagloriosa dell'estensione di are 12,40 in catasto terreni al foglio 29 particella
315, nonché la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto del 20/3/2015 con il quale tale appezzamento di terreno era stato a lui donato dai suoi genitori e – Controparte_8 Controparte_7 rappresentava che la citata particella n. 315 era raggiungibile unicamente dall'ingresso di via
Pozzillo ed era stata ininterrottamente posseduta dapprima dal genitore e da Controparte_8 lui a decorrere dal 2015 e lamentava che il sig. figlio della sig.ra Persona_1 Parte_3
avesse in data 21/11/2023 apposto una catena metallica bloccata alle estremità da due
[...] lucchetti chiusi a chiave, precludendogli l'accesso alla particella n. 315.
Assumeva che il sig. fosse l'autore materiale dello spoglio e la sig.ra Persona_1 Parte_3
l'autrice morale.
[...]
Il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16/7/2024, rinviata al
29/10/2024 per verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. e Parte_5 CP_3
1 La sig.ra si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda. Parte_3
Si costituiva anche il quale chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, Persona_1 ovvero di rigettarlo nel merito e, solo in via subordinata, di ammettere l'esame degli informatori.
Rilevava che, per come evidenziato già dalla difesa della sig.ra nelle Parte_3 note di udienza del 16.7.2024 e rappresentato nella perizia redatta dal perito Persona_2 nel marzo del 2014 e già esibita nel giudizio petitorio con rilievi grafici e fotografici,
l'appezzamento di terreno alla località “Pozzillo”, particella n.315 del foglio 29, della estensione di are 12,40, era stata sempre divisa da una recinzione metallica e che parte era stata da sempre nel possesso dei coniugi e e altra parte in possesso Parte_2 Parte_3 del ricorrente. Aggiungeva che alla porzione di terreno rivendicato (315/b di are 6,30) si accedeva direttamente dall'abitazione di e e che in ogni caso l'azione Controparte_8 Controparte_7 possessoria era stata proposta dal ricorrente senza il rispetto del termine Parte_1 annuale, come poteva evincersi dal contenuto della denunzia – querela sporta nell'aprile del 2021 da nei confronti di nato a [...] il [...], per aver Parte_1 Persona_1 quest'ultimo provveduto alla potatura delle piante di ulivo radicate nell'appezzamento di terreno, che la sig.ra moglie di , ascoltata il 09.07.2021 presso la Parte_6 Parte_1 stazione carabinieri “Parco” di San Giovanni a Piro aveva dichiarato che Persona_1 occupava abusivamente il terreno da circa un anno, avendo ivi collocato una cisterna per la raccolta delle deiezioni dei suoi numerosi cani, che in parte venivano disperse sul terreno ed interposto una nuova rete metallica con altre cucce in legno e che il sig. era stato Persona_1 assolto dall'accusa per insussistenza del fatto con sentenza del 13 maggio 2024 del Giudice di
Pace di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile per essere stato legittimamente esercitato il possesso, come risultava anche dalla ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n.1276 del
16.marzo 2016 e dalla sanatoria presentata all'amministrazione comunale.
Rappresentava, infine, che quando nel novembre del 2023 il , approfittando Parte_1 del fatto che la catena con lucchetto delimitante la proprietà su via Pozzillo non era chiusa con lucchetto, vi si era introdotto arbitrariamente un mezzo meccanico, la sig.ra Parte_3 aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.
[...]
Si costituivano in giudizio anche e , che rappresentavano la loro Controparte_9 CP_5 estraneità alla vicenda e ribadivano quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio petitorio.
2 Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in data 29/10/2024, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del sig. classe 1980, individuato quale autore Persona_1 materiale dello spoglio, in quanto soggetto diverso da classe 1951, convenuto Persona_1 nel giudizio n. R.G. 1410/2015, disponendo la continuazione del procedimento per la definizione della domanda proposta nei confronti della sig.ra Parte_3
Tanto premesso, va rammentato il principio, pacifico in giurisprudenza, in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda soltanto la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio. Resta, dunque, irrilevante l'esame del titolo, consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, così come appare irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore (cfr. Cass. 5760/2004; Cass. n.
7067/1995; Cass. n. 4721/1995; Cass. n. 12790/1993; Cass. n. 4625/1987).
Al fine di valutare l'accoglibilità della domanda di interdetto possessorio occorre preliminarmente accertare se: 1) il ricorrente esercitava sul bene di cui chiede la reintegra il possesso o la detenzione qualificata, 2) se dal punto di vista oggettivo parte resistente ha perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità, ed infine 3) se lo spossessamento, dal punto di vista soggettivo, sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato, non avendo alcun rilievo, in questa sede, le questioni relative alla titolarità del diritto. Occorre, inoltre, sottolineare che l'azione di reintegra ex art. 1168 c.c., avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come preciso presupposto che il possessore, ovvero il detentore autonomo, siano privati del possesso o della detenzione, e che lo spoliator sostituisca il proprio possesso a quello altrui o ne renda, comunque, impossibile l'esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria ma di carattere duraturo.
Accanto a questo elemento della privazione totale o parziale del possesso, occorre, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo, ossia dell'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta. Deve osservarsi, poi, che "nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto" (cfr. Cass. Civ. nn.
3 6772/91, 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso e che la tutela possessoria trova la sua giustificazione in ragioni di ordine pubblico e nella necessità di salvaguardare la pace sociale, che sarebbe turbata se si consentisse a chi afferma di avere un diritto sulla cosa di farlo valere con la forza contro chi ha, per il momento, la cosa in suo potere. Peraltro "in tema di azione di spoglio, il possesso di un bene, concretandosi in un potere di fatto che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone la effettiva e continua utilizzazione del bene in ogni sua parte, ma solo una relazione con il bene medesimo unitariamente considerato. Tale relazione, dunque, può anche esprimersi in forme di godimento limitate ad una sola parte del bene, secondo le particolari esigenze del possessore (o compossessore), senza che ciò implichi abbandono del possesso delle altre parti prive di una propria autonomia. Pertanto, perché si riconosca l'esercizio del possesso (o del compossesso) sul bene medesimo, non è necessario che il soggetto compia atti di potere su ogni singola parte di esso, ma è sufficiente che mantenga come proprio il bene stesso nella sua individualità" (cfr. Cass. Civ. 12.9.2003, n.
13424).
In altri e più esplicativi termini, ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale - è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione. (Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271). Si ricordi, infine, che l'azione di reintegrazione può essere esercitata dal possessore entro l'anno dallo spoglio e che se il resistente eccepisce la violazione di tale termine l'onere di provare la tempestività dell'azione spetta al ricorrente;
il decorso del termine ex art. 1168 c.c., quindi, non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata la quale, peraltro, nel sollevare l'eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio (cfr. Cass. n. 1455/2018). A ciò si aggiunga che, in caso di spoglio clandestino del possesso, il termine di cui sopra inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cass. n. 13870/2021).
Infine, va rammentato che legittimato all'esercizio dell'azione di reintegrazione è il possessore o detentore autonomo al momento dello spoglio mentre legittimato passivamente è, oltre che l'autore materiale dello spoglio, anche l'autore morale, dovendo intendersi per tale “il mandante e colui che ex post abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il
4 proprio al possesso dello spogliato” (cfr. ex multis Cass. n. 24967/2018), e che l'azione può essere proposta indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione versata in atti e dell'istruttoria sommariamente espletata, non è emersa la prova del possesso esercitato dal ricorrente sicché la domanda proposta si presenta infondata e come tale va rigettata.
In particolare, venivano escussi per parte ricorrente gli informatori , titolare di Persona_3 una ditta che si occupa di materiale edile e movimento terra, e vicino di casa Persona_4 del ricorrente.
Il primo riferiva di essersi recato sui luoghi di causa nel novembre del 2023 in quanto incaricato dal ricorrente di effettuare i lavori di pulizia del terreno, di aver avuto accesso al fondo da una strada comunale e di non aver mai visto la catena raffigurata nella fotografia n. 4, pur passando su quella strada una o due volte al mese. Aggiungeva, poi, di aver incontrato sul fondo, allorquando si era ivi recato per la pulizia dello stesso, esclusivamente il . Parte_1
Il secondo riferiva che al fondo oggetto di causa si accede dalla strada comunale e che “fino ad un anno fa l'accesso era libero. Da circa un anno l'accesso è chiuso da una catena”; precisava di passare su quella strada almeno due volte al giorno per recarsi nella sua campagna e di aver visto a volte il ricorrente
“mentre entrava nel fondo o era lì” ma di non averlo comunque mai visto coltivare lo stesso, sul quale vi erano degli alberi da frutto.
Venivano escussi, per parte resistente, gli informatori consulente tecnico di Persona_2 parte, e amico di vecchia data della famiglia . Testimone_1 Parte_2
Il primo dichiarava di essere stato sui luoghi di causa l'ultima volta nel 2023, di non aver mai visto la catena rappresentata nella fotografia mostratagli e di aver incontrato sul fondo qualche familiare del , ma mai il . Parte_2 Parte_1
Il secondo dichiarava di frequentare i luoghi di causa con una certa assiduità, di aver anche raccolto, su disposizione dei familiari di , i frutti di BI (da ultimo nel Parte_2 giugno 2024) e di non aver mai incontrato sul fondo il . Riferiva che l'accesso Parte_1 al fondo “era in passato chiuso da una catena bassa, che è stata da me eliminata circa quindici anni orsono per ragioni di sicurezza (…) Attualmente c'è una catena che è stata messa dai proprietari che per me sono i parenti di . Parte_2
In definitiva, gli informatori di parte ricorrente e gli informatori di parte resistente hanno reso dichiarazioni contrastanti e non vi è alcun elemento tale da far ritenere che le une siano maggiormente attendibili delle altre. Siffatta insanabile divergenza determina una condizione di
5 equivalenza probatoria che non può non andare a discapito del ricorrente, sul quale incombeva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda proposta.
Le spese del presente procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass. n. 9785/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di;
Parte_1
- Spese al definitivo.
Vallo della Lucania, 10/4/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
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