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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3090/2024, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco BERTE' (C. F:
) presso il cui studio in Milano via Compagnoni n. 4 è elettivamente C.F._2 domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio di appello al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. con sede in Lugano (Svizzera) via Bagutti n. 14, in persona CP_1 C.F._3 del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 in atti, dall'Avv. Marco Alberto ZANETTI (C. F. ), presso il cui studio in C.F._4
Padova via G. Morgagni n. 22 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 12 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento la seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 8439/2024 pronunciata in data
30.09.2024 del Tribunale di Milano e depositata in data 30.09.2024, nell'ambito del giudizio n.
1654/2024 r.g., per l'effetto, accogliere per i motivi dedotti nel procedimento di primo grado e con il presente atto di appello, le conclusioni nei confronti di he qui si riportano: CP_1 in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto 4871 e nei documenti collegati in quanto vessatorie e/o abusive ex art. 33 e seguenti del codice del consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
nel merito:
- in riforma della sentenza n. 8439/2024 dichiarare inammissibile, illegittimo, nullo, annullato e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 (R.G. 18943/2023) opposto nel procedimento di primo grado per le ragioni di cui al primo grado e i motivi di cui in atti e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate (pari a euro 22.315,17) con riserva di ripetizione in ottemperanza dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio da versarsi al legale antistatario. in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico al punto di appello n. VII.
pagina 2 di 12 - per , appellata CP_1 voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'appello nonché la manifesta infondatezza anche sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c. nonché inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c. per cui questa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su tutte le domande ed eccezioni nuove introdotte in appello, il tutto come ampiamente motivato in comparsa di costituzione e nella presente memoria conclusiva;
- rigettare nel merito il gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa e del presente atto conclusivo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 8439/2024 pubblicata in data 30.09.2024 r.g. 1654/2024;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8439/2024 pubblicata il 30.09.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 r.g. n.
18943/29023 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali 15%; e oneri accessori come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
In accoglimento del ricorso monitorio presentato da , società estera con sede in Svizzera, CP_1 era emesso decreto ingiuntivo n. 16426/2023 con cui si ingiungeva a di pagare in Parte_1 favore della predetta ricorrente l'importo di euro 14.070,00 oltre interessi legali e spese di procedura in forza di quanto previsto dal contratto n. 4871 stipulato tra le parti in data 1.08.2019 a titolo di corrispettivo e di spese di gestione per gli anni 2021, 2022, e 2023.
pagina 3 di 12 - Avverso il predetto decreto ingiuntivo presentava opposizione chiedendone la Parte_1 revoca.
Esponeva che nell'agosto del 2019, mentre era in vacanza presso una struttura del “Club CH
Hotel & Resort”, era sollecitato a sottoscrivere un contratto che, a detta dei promotori, gli avrebbe consentito di poter fruire di servizi turistici presso indefinite località e ciò mediante l'adesione ad un sistema di “punti vacanza” venduti con l'iscrizione al “Club CH”. Solo dopo la sottoscrizione del contratto gli erano consegnati i documenti informativi, costituiti dal formulario e dallo statuto del club, mentre non gli era inviato il certificato di iscrizione al club e, essendogli stara rifiutata la richiesta di prenotazione presso una struttura di Londra, non aveva potuto usufruire dei servizi turistici promessi.
Tanto premesso, deducendo la presenza nel contratto di clausole vessatorie e la relativa nullità, eccepiva la nullità del contratto per indeterminatezza e/o impossibilità dell'oggetto oltre che per la mancata preventiva consegna dei documenti informativi previsti dagli artt. 71 e 72 del codice del consumo. Deduceva quindi la scorretta condotta commerciale posta in essere da con CP_1 violazione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e l'assenza di titolo legittimante il pagamento delle spese di gestione di competenza del club.
Su tali basi chiedeva in via preliminare la declaratoria della parziale carenza di legittimazione di
. Nel merito la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto CP_1
n. 4871 e nei documenti collegati, nonché in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva la convenuta la quale adduceva di essere proprietaria del nome commerciale CP_1
“Club CH” e unica titolare dei crediti azionati.
Premesso che l'opponente aveva ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto tutta la documentazione prevista dalla normativa consumeristica – e segnatamente il depliant delle destinazioni, il formulario informativo, il regolamento Club, le modalità di recesso ed il materiale illustrativo – e ricondotta la fattispecie in esame alla figura della multiproprietà ex art. 69 e ss. del codice del consumo, assumeva che l'opponente aveva dimostrato di conoscere il Parte_1 contenuto ed il funzionamento del sistema vacanze avendo già in precedenza usufruito dei servizi turistici affiliati al Club avente ad oggetto l'acquisto del diritto di godere, presso strutture turistiche affiliate al club, di una unità abitativa, della tipologie e per il numero di settimane stabilite. Erano quindi rispettati i requisiti di contenuto previsti dall'allegato II bis del citato codice di consumo, né
pagina 4 di 12 erano presenti nell'articolato contrattuale clausole vessatorie. Pertanto, assumendo il pieno adempimento degli obblighi contrattuali a proprio carico, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
La causa era istruita su base documentale e veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, assunta la validità delle clausola contrattuali, di carattere non vessatorio, e la piena validità del contratto in oggetto, ritenendone l'oggetto validamente determinato risultando idoneamente descritte le modalità di fruizione dei servizi turistici e risultando il diritto di godimento – collegato alla titolarità del certificato associativo al “Club
CH”, denominazione del prodotto commerciale commercializzato dalla società opposta, e alla “quota dotazione punti” in esso incorporata – esercitabile in qualsiasi periodo dell'anno salva la necessità di prenotazione tramite il servizio clienti, e, previo richiamo della disciplina del contratto di multiproprietà al quale la fattispecie in esame era riconducibile, ritenuti assolti gli obblighi informativi a carico della società opponente, ritenendo infondate le eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'appellante, con la sottoscrizione del contratto, era iscritto alla
CH, avente sede legale in Via Zurigo 5 Lugano>> nella convinzione di acquisire, quale associato del “Club CH” i diritti spettanti all'associato, quanto invece il “Club
CH” risultava soggetto giuridicamente inesistente, come peraltro confermato dalla stessa società appellante che aveva dedotto che il “Club CH” era un nome commerciale utilizzato per veicolare i propri servizi quale tour operator. Ribadiva inoltre l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto in quanto riferibile ad una associazione del tutto priva di soggettività e quindi non vendibile, e per l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in ragione della vaghezza del contenuto delle varie condizioni contrattuali che non consentono di comprendere quale natura e finalità possono raggiungersi con il contratto, quale rapporto venga a crearsi tra l'indefinito soggetto “Club CH” e l'aderente né come venga determinato il Parte_1
pagina 5 di 12 “sistema punti” e quale sia il ruolo di , non risultando chiaro se la stessa sia semplice gestore CP_1
o reale controparte dell'aderente.
Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata consegna dei documenti informativi prima della conclusione del contratto in oggetto e dunque il mancato assolvimento degli obblighi informativi.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato rispetto del contenuto informativo minimo degli obblighi informativi di cui all'art. 72 del codice del consumo, atteso che l'elenco delle strutture e dei complessi affiliati al “Club CH” era rinvenibile su sito web e dunque in via esterna al contratto. Al riguardo adduceva che il rinvio ad un sito web da parte del venditore di un prodotto non garantisce al contraente debole che le informazioni proposte rimangano inalterate ben potendo il venditore in qualsiasi momento modificarne un unilateralmente il contenuto a discapito del consumatore. Ne consegue che il rinvio ad un elemento esterno non consente di determinare il contenuto dei servizi collegati alla generica iscrizione a “Club CH” né sono precisate le località ove esercitare il diritto di soggiorno e le strutture non essendo precisati gli immobili con il risultato che risulta del tutto indeterminata la natura e il contenuto del diritto che l'appellante ha acquistato con la firma del contratto in oggetto.
Con il quarto motivo di appello richiamava le eccezioni già articolate nel corso del primo grado di giudizio nella parte in cui aveva eccepito la genericità dell'iscrizione al club nella parte cui il diritto di soggiorno viene subordinato alla previa disponibilità come riportato nel prospetto informativo.
Con il quinto motivo di appello lamentava la nullità delle clausole contrattuali, da ritenersi vessatorie approvate in blocco.
Con il sesto motivo di appello adduceva l'inadempimento della società convenuta non avendo la stessa consegnato il documento informativo prima della conclusione del contratto ed essendo le informazioni contenute nel contratto e negli altri allegati non veritiere, poco trasparenti e parziali e dunque non conformi a quanto prescritto dal codice del consumo.
Con il settimo motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e segnatamente della prova dichiarativa richiesta.
Con l'ottavo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in punto regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio contestando il gravame proposto e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 19.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
pagina 6 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolazione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame proposto.
***
Tanto premesso, nella disamina del gravame assumono valenza preliminare, con effetto assorbente sulle altre questioni proposte con i restanti motivi di gravame, i motivi con cui è stata eccepita la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, i quali, contrariamente a quanto assunto dalla società appellata con la memoria di costituzione nel presente giudizio di appello, sono pienamente ammissibili essendo le relative questioni già proposte nel primo grado di giudizio. Conseguentemente nessun profilo di inammissibilità può al riguardo rilevare.
*** Contr Va premesso che in data 1.08.2019 e sottoscrivevano con Parte_1 Parte_2 quale mandataria di il contratto n. 4871 con cui, secondo quanto previsto dall'art. 1, CP_1 [...]
CP_
nella propria qualità di mandataria della , raccoglieva CP_1
e all'associazione “Club CH” avente sede legale in Parte_1 Parte_3 via Zurigo 5 69100 Lugano – CH, il quale, a seguito di sottoscrizione del presente contratto, sarà considerato associato alla medesima con diritto di fruizione di tutti i servizi offerti da Club
CH, alle condizioni e con le modalità di seguito elencate ed analiticamente esplicate sui prospetti informativi e negli artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dello Statuto Club CH entrambi parte integrante della presente scrittura>>.
Secondo l'articolato contrattuale, e segnatamente secondo il dettato dell'art. 2, era previsto che l'acquirente poteva usufruire <<… dei Resort di tale circuito se in regola con i pagamenti della quota annuale al Club CH, nonché della quota di affiliazione al circuito Interval International da pagare annualmente direttamente all'operatore INTERVAL INTERNATIONAL>>. Come specificamente previsto dal predetto articolato tali somme sarebbero state <<… richieste dal medesimo operatore per l'esercizio della corrispondente opzione come previsto nei relativi regolamenti>> con la pagina 7 di 12 specificazione che <<… il servizio di affezione al cliente per tutte le comunicazioni e l'organizzazione di viaggi e vacanze (era) affidato alla TRAVEL edificio PARTADO DE CORREO 41 38687 CP_1
Playa San Juan Tenerife Espana>>. Inoltre era previsto che <<… l'utilizzo della “quota dotazione punti” presso il circuito INTERVAL INTERNATIONAL (doveva) ritenersi opzione meramente eventuale e secondaria rispetto all'utilizzo per la prenotazione di soggiorni preso le strutture del Club
CH …>>.
L'art.
3.3 dell'articolato contrattuale prevedeva che pagamento della quota di adesione, provvederà a trasmettere all'associato, all'indirizzo CP_4 sopra riportato, il Certificato di Associazione a Club CH. Qualora il cliente si avvalga di società Finanziaria anche per parte della quota di adesione, si obbliga ad inviare il CP_4 suddetto certificato nel termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. … nel caso di ritardi ovvero di mancato pagamento della quota di adesione al Club e/o della quota annuale riferibile si riterranno applicabili o le condizioni di cui all'art. 8 dello statuto della
Club CH, che qui si considerano integralmente conosciute ed esplicitamente accettate>>.
Infine, all'art.
4.1 specificava che strutture turistiche affiliate (e meglio specificate nel documento informativo e nel sito
WWW.clublite.net) garantiscono il perfetto e completo godimento da parte degli associati>>.
***
Pertanto, il contraente, con la sottoscrizione del contratto, acquisiva la qualità di associato dell'associazione “Club CH”, la quale avrebbe comportato, previa consegna nel termine di giorni 120 dall'avvenuta sottoscrizione del contratto del relativo certificato di associazione, il diritto di poter usufruire, se in regola con il versamento della quota annuale al Club CH e della quota di affiliazione al circuito Interval International da corrispondere annualmente, dei servizi turistici presso i resort affiliati al “Club CH”.
Sulla base dell'esaminato articolato contrattuale, la sottoscrizione del contratto determinava l'adesione ad una associazione del tutto indeterminata nella forma giuridica, nulla essendo al riguardo specificato nell'articolato contrattuale, restando le modalità gestorie e partecipative degli associati parimenti del tutto inespresse nell'articolato contrattuale né altrimenti rilevabili.
L'individuazione dell'associazione, denominata nell'articolato contrattuale “Club CH”, alla quale risulterebbe collegato il sistema di individuazione e fruizione della prestazione dedotta in contratto, appare assolutamente vaga, non essendone specificate la natura e le regole che la disciplinano pagina 8 di 12 e non apparendo chiaro il meccanismo di attribuzione dei “punti” che vengono accreditati e sulla cui base si ha accesso ai servizi turistici oggetto del contratto, né il loro valore in termini di esercizio del diritto di godimento dei beni.
Restano del tutto privi di qualsivoglia specificazione anche gli elementi identificativi del Club, la relativa natura giuridica, la sede, gli organi funzionali e l'oggetto sociale oltre che i rapporti tra la venditrice dell'asserito prodotto, e il contraente aderente, elementi non esplicati al momento della sottoscrizione né aliunde conoscibili.
Né emergono elementi descrittivi o semplicemente informativi del diritto che regola il rapporto associativo.
Inoltre non risulta che il predetto certificato di associazione sia stato consegnato all'attore.
***
Ne consegue che sul piano oggettuale, l'assoluta genericità delle clausole relative ai servizi promessi con il contratto, rende del tutto indeterminato l'oggetto del contratto, il che configura la tipica ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Vale rilevare che l'art. 69 del d.lgs. n. 206/2005 definisce il contratto di multiproprietà come un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
Come rilevato dal supremo consesso di giustizia l'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio (Cfr. Cass. Civ. n. 6750/2018).
L'analisi dell'articolato contrattuale innanzi rassegnato dà dimostrazione in primis di come non si sia nel caso di specie in presenza di un contratto di multiproprietà azionaria in quanto il diritto di fruire di una settimana di pernottamento sino al 2053 non riguarda uno o più specifici immobili specificamente determinati, ma una pluralità di sistemazioni turistico alberghiere non specificamente indicate nel contratto, neanche per relazione, non ravvisandosi al riguardo alcun elemento di collegamento che permetta anche aliunde di poter individuare le strutture in relazione alle quali sussista il diritto di godimento turnario.
Al contrario il contratto appare avere ad oggetto l'acquisto del diritto alla partecipazione in una associazione, incorporato in un titolo ma ha quale limite che non è possibile individuare sulla base di quanto riportato nei documenti contrattuali oggetto di sottoscrizione e forniti all'aderente, la natura del pagina 9 di 12 “Club CH” e dunque quale sia la relativa regolamentazione giuridica, con riguardo alle modalità di partecipazione e i rapporti tra i titolari dei singoli certificati di associazione, nel caso di specie non inviato e dunque non consegnato all'opponente.
L'oggetto promesso – e in primis la qualità di associato al “Club CH”, indicato nell'articolato contrattuale come associazione – ed il correlato diritto all'utilizzo di un sistema a punti non corrisponde ad alcuna realtà concretamente verificabile né è supportato da elementi concreti che rendano comprensibili le modalità di fruizione dei servizi contrattualmente promessi e indicati in modo assolutamente generico ed indeterminato.
Ne consegue che l'appellante, quale aderente al predetto “Club CH”, si torva a dover sostenere i costi e le spese di gestione per la mera partecipazione all'associazione senza che sia indicata o sia possibile individuarne neanche aliunde le modalità di ripartizione di tali oneri.
Nel contratto non viene specificato né è altrimenti anche solo genericamente indicato quale sia il certificato di associazione di titolarità dell'appellante, peraltro, secondo quanto dedotto dall'appellante, non consegnato alla scadenza del termine di 120 previsto dall'art. 3 dell'articolato contrattuale, né parte appellata ha prodotto in giudizio o ha reso al riguardo indicazioni in ordine alla consegna del certificato di associazione né ha offerto alcun elemento identificativo del certificato in oggetto, costituente l'elemento centrale regolante sia l'adesione all'associazione, sia la titolarità e la fruizione dei servizi turistici oggetto del contratto secondo il sistema di accumulo e/o conversione dei “punti”.
Come già innanzi evidenziato, sul piano oggettuale, nel contratto non vengono definiti il periodo di godimento, le modalità attraverso le quali gli associati avrebbero potuto scegliere il periodo a cui erano interessati per la fruizione dei servizi turistici oggetto del contratto, né erano esplicati i criteri di selezione degli associati in presenza della convergenza di più domande nel medesimo periodo relative al medesimo immobile.
Ne consegue una situazione di assoluta indeterminatezza del diritto di godimento sia sotto il profilo temporale sia in relazione all'oggettività delle prestazioni e dei servizi oggetto di contratto, non essendo oggettivamente individuati i beni in relazione ai quali i servizi turistici in oggetto erano riferibili o fruibili, il che determina da sé solo motivo di nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.
Tale indeterminatezza caratterizza altresì anche il profilo spaziale non essendo in alcun modo individuato l'immobile o gli immobili in relazione ai quali prenderebbero consistenza i diritti oggetto del contratto e riferibili alla posizione di associati al “Club CH”.
pagina 10 di 12 Del tutto incerta appare anche la natura del diritto di fruizione dei servizi turistici non meglio specificati nell'articolato contrattuale in esame.
Tali elementi sono stati completamente pretermessi nella valutazione dell'organo giudicante con la conseguenza che il contratto in oggetto risulta affetto da nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.
Il contenuto del contratto, pertanto, sul piano dell'oggetto e della individuazione delle prestazioni oggetto della statuizione, si presenta gravemente indeterminato non essendo possibile identificare il certificato di associazione di titolarità dell'appellante, né le modalità di conversione dei “punti dotazione”, né le modalità ed il periodo di godimento dei servizi turistici, il che costituisce grave vulnus di un elemento essenziale del contratto comportante la relativa nullità secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.
***
Pertanto, in accoglimento dei relativi motivi appello, in riforma della sentenza appellata va dichiarata la nullità del contratto n. 4871 stipulato dall'appellante con in data 1.08.2019 e CP_1 conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in oggetto per indeterminatezza dell'oggetto, va condannata alla restituzione all'appellante di ogni somma dal predetto CP_1 versatale in forza del predetto contratto, maggiorata degli interessi legali dal singolo versamento al saldo.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono conseguentemente la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellato va condannata alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 Pt_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della
[...] causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 145,50 per esborsi (contributo unificato e diritti di cancelleria) ed in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 355,50 per esborsi (contributo unificato) ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
pagina 11 di 12 I predetti importi vanno devoluti al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 8439/2024 pubblicata in data 30.09.2024 del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della sentenza Parte_1 appellata, dichiara la nullità del contratto n. 4872 concluso tra le parti in data 1.08.2019 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna alla restituzione in favore di di ogni somma dallo stesso CP_1 Parte_1 versatale in forza del predetto contratto, maggiorata degli interessi legali dal singolo versamento al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle relative al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 355,50 per esborsi ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da devolvere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3090/2024, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco BERTE' (C. F:
) presso il cui studio in Milano via Compagnoni n. 4 è elettivamente C.F._2 domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio di appello al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. con sede in Lugano (Svizzera) via Bagutti n. 14, in persona CP_1 C.F._3 del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 in atti, dall'Avv. Marco Alberto ZANETTI (C. F. ), presso il cui studio in C.F._4
Padova via G. Morgagni n. 22 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 12 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento la seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 8439/2024 pronunciata in data
30.09.2024 del Tribunale di Milano e depositata in data 30.09.2024, nell'ambito del giudizio n.
1654/2024 r.g., per l'effetto, accogliere per i motivi dedotti nel procedimento di primo grado e con il presente atto di appello, le conclusioni nei confronti di he qui si riportano: CP_1 in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto 4871 e nei documenti collegati in quanto vessatorie e/o abusive ex art. 33 e seguenti del codice del consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
nel merito:
- in riforma della sentenza n. 8439/2024 dichiarare inammissibile, illegittimo, nullo, annullato e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 (R.G. 18943/2023) opposto nel procedimento di primo grado per le ragioni di cui al primo grado e i motivi di cui in atti e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate (pari a euro 22.315,17) con riserva di ripetizione in ottemperanza dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio da versarsi al legale antistatario. in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico al punto di appello n. VII.
pagina 2 di 12 - per , appellata CP_1 voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'appello nonché la manifesta infondatezza anche sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c. nonché inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c. per cui questa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su tutte le domande ed eccezioni nuove introdotte in appello, il tutto come ampiamente motivato in comparsa di costituzione e nella presente memoria conclusiva;
- rigettare nel merito il gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa e del presente atto conclusivo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 8439/2024 pubblicata in data 30.09.2024 r.g. 1654/2024;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8439/2024 pubblicata il 30.09.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 r.g. n.
18943/29023 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali 15%; e oneri accessori come per legge.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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In accoglimento del ricorso monitorio presentato da , società estera con sede in Svizzera, CP_1 era emesso decreto ingiuntivo n. 16426/2023 con cui si ingiungeva a di pagare in Parte_1 favore della predetta ricorrente l'importo di euro 14.070,00 oltre interessi legali e spese di procedura in forza di quanto previsto dal contratto n. 4871 stipulato tra le parti in data 1.08.2019 a titolo di corrispettivo e di spese di gestione per gli anni 2021, 2022, e 2023.
pagina 3 di 12 - Avverso il predetto decreto ingiuntivo presentava opposizione chiedendone la Parte_1 revoca.
Esponeva che nell'agosto del 2019, mentre era in vacanza presso una struttura del “Club CH
Hotel & Resort”, era sollecitato a sottoscrivere un contratto che, a detta dei promotori, gli avrebbe consentito di poter fruire di servizi turistici presso indefinite località e ciò mediante l'adesione ad un sistema di “punti vacanza” venduti con l'iscrizione al “Club CH”. Solo dopo la sottoscrizione del contratto gli erano consegnati i documenti informativi, costituiti dal formulario e dallo statuto del club, mentre non gli era inviato il certificato di iscrizione al club e, essendogli stara rifiutata la richiesta di prenotazione presso una struttura di Londra, non aveva potuto usufruire dei servizi turistici promessi.
Tanto premesso, deducendo la presenza nel contratto di clausole vessatorie e la relativa nullità, eccepiva la nullità del contratto per indeterminatezza e/o impossibilità dell'oggetto oltre che per la mancata preventiva consegna dei documenti informativi previsti dagli artt. 71 e 72 del codice del consumo. Deduceva quindi la scorretta condotta commerciale posta in essere da con CP_1 violazione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e l'assenza di titolo legittimante il pagamento delle spese di gestione di competenza del club.
Su tali basi chiedeva in via preliminare la declaratoria della parziale carenza di legittimazione di
. Nel merito la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto CP_1
n. 4871 e nei documenti collegati, nonché in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva la convenuta la quale adduceva di essere proprietaria del nome commerciale CP_1
“Club CH” e unica titolare dei crediti azionati.
Premesso che l'opponente aveva ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto tutta la documentazione prevista dalla normativa consumeristica – e segnatamente il depliant delle destinazioni, il formulario informativo, il regolamento Club, le modalità di recesso ed il materiale illustrativo – e ricondotta la fattispecie in esame alla figura della multiproprietà ex art. 69 e ss. del codice del consumo, assumeva che l'opponente aveva dimostrato di conoscere il Parte_1 contenuto ed il funzionamento del sistema vacanze avendo già in precedenza usufruito dei servizi turistici affiliati al Club avente ad oggetto l'acquisto del diritto di godere, presso strutture turistiche affiliate al club, di una unità abitativa, della tipologie e per il numero di settimane stabilite. Erano quindi rispettati i requisiti di contenuto previsti dall'allegato II bis del citato codice di consumo, né
pagina 4 di 12 erano presenti nell'articolato contrattuale clausole vessatorie. Pertanto, assumendo il pieno adempimento degli obblighi contrattuali a proprio carico, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
La causa era istruita su base documentale e veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, assunta la validità delle clausola contrattuali, di carattere non vessatorio, e la piena validità del contratto in oggetto, ritenendone l'oggetto validamente determinato risultando idoneamente descritte le modalità di fruizione dei servizi turistici e risultando il diritto di godimento – collegato alla titolarità del certificato associativo al “Club
CH”, denominazione del prodotto commerciale commercializzato dalla società opposta, e alla “quota dotazione punti” in esso incorporata – esercitabile in qualsiasi periodo dell'anno salva la necessità di prenotazione tramite il servizio clienti, e, previo richiamo della disciplina del contratto di multiproprietà al quale la fattispecie in esame era riconducibile, ritenuti assolti gli obblighi informativi a carico della società opponente, ritenendo infondate le eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'appellante, con la sottoscrizione del contratto, era iscritto alla
CH, avente sede legale in Via Zurigo 5 Lugano>> nella convinzione di acquisire, quale associato del “Club CH” i diritti spettanti all'associato, quanto invece il “Club
CH” risultava soggetto giuridicamente inesistente, come peraltro confermato dalla stessa società appellante che aveva dedotto che il “Club CH” era un nome commerciale utilizzato per veicolare i propri servizi quale tour operator. Ribadiva inoltre l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto in quanto riferibile ad una associazione del tutto priva di soggettività e quindi non vendibile, e per l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in ragione della vaghezza del contenuto delle varie condizioni contrattuali che non consentono di comprendere quale natura e finalità possono raggiungersi con il contratto, quale rapporto venga a crearsi tra l'indefinito soggetto “Club CH” e l'aderente né come venga determinato il Parte_1
pagina 5 di 12 “sistema punti” e quale sia il ruolo di , non risultando chiaro se la stessa sia semplice gestore CP_1
o reale controparte dell'aderente.
Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata consegna dei documenti informativi prima della conclusione del contratto in oggetto e dunque il mancato assolvimento degli obblighi informativi.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato rispetto del contenuto informativo minimo degli obblighi informativi di cui all'art. 72 del codice del consumo, atteso che l'elenco delle strutture e dei complessi affiliati al “Club CH” era rinvenibile su sito web e dunque in via esterna al contratto. Al riguardo adduceva che il rinvio ad un sito web da parte del venditore di un prodotto non garantisce al contraente debole che le informazioni proposte rimangano inalterate ben potendo il venditore in qualsiasi momento modificarne un unilateralmente il contenuto a discapito del consumatore. Ne consegue che il rinvio ad un elemento esterno non consente di determinare il contenuto dei servizi collegati alla generica iscrizione a “Club CH” né sono precisate le località ove esercitare il diritto di soggiorno e le strutture non essendo precisati gli immobili con il risultato che risulta del tutto indeterminata la natura e il contenuto del diritto che l'appellante ha acquistato con la firma del contratto in oggetto.
Con il quarto motivo di appello richiamava le eccezioni già articolate nel corso del primo grado di giudizio nella parte in cui aveva eccepito la genericità dell'iscrizione al club nella parte cui il diritto di soggiorno viene subordinato alla previa disponibilità come riportato nel prospetto informativo.
Con il quinto motivo di appello lamentava la nullità delle clausole contrattuali, da ritenersi vessatorie approvate in blocco.
Con il sesto motivo di appello adduceva l'inadempimento della società convenuta non avendo la stessa consegnato il documento informativo prima della conclusione del contratto ed essendo le informazioni contenute nel contratto e negli altri allegati non veritiere, poco trasparenti e parziali e dunque non conformi a quanto prescritto dal codice del consumo.
Con il settimo motivo di appello lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e segnatamente della prova dichiarativa richiesta.
Con l'ottavo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in punto regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio contestando il gravame proposto e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 19.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolazione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame proposto.
***
Tanto premesso, nella disamina del gravame assumono valenza preliminare, con effetto assorbente sulle altre questioni proposte con i restanti motivi di gravame, i motivi con cui è stata eccepita la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, i quali, contrariamente a quanto assunto dalla società appellata con la memoria di costituzione nel presente giudizio di appello, sono pienamente ammissibili essendo le relative questioni già proposte nel primo grado di giudizio. Conseguentemente nessun profilo di inammissibilità può al riguardo rilevare.
*** Contr Va premesso che in data 1.08.2019 e sottoscrivevano con Parte_1 Parte_2 quale mandataria di il contratto n. 4871 con cui, secondo quanto previsto dall'art. 1, CP_1 [...]
CP_
nella propria qualità di mandataria della , raccoglieva CP_1
e all'associazione “Club CH” avente sede legale in Parte_1 Parte_3 via Zurigo 5 69100 Lugano – CH, il quale, a seguito di sottoscrizione del presente contratto, sarà considerato associato alla medesima con diritto di fruizione di tutti i servizi offerti da Club
CH, alle condizioni e con le modalità di seguito elencate ed analiticamente esplicate sui prospetti informativi e negli artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dello Statuto Club CH entrambi parte integrante della presente scrittura>>.
Secondo l'articolato contrattuale, e segnatamente secondo il dettato dell'art. 2, era previsto che l'acquirente poteva usufruire <<… dei Resort di tale circuito se in regola con i pagamenti della quota annuale al Club CH, nonché della quota di affiliazione al circuito Interval International da pagare annualmente direttamente all'operatore INTERVAL INTERNATIONAL>>. Come specificamente previsto dal predetto articolato tali somme sarebbero state <<… richieste dal medesimo operatore per l'esercizio della corrispondente opzione come previsto nei relativi regolamenti>> con la pagina 7 di 12 specificazione che <<… il servizio di affezione al cliente per tutte le comunicazioni e l'organizzazione di viaggi e vacanze (era) affidato alla TRAVEL edificio PARTADO DE CORREO 41 38687 CP_1
Playa San Juan Tenerife Espana>>. Inoltre era previsto che <<… l'utilizzo della “quota dotazione punti” presso il circuito INTERVAL INTERNATIONAL (doveva) ritenersi opzione meramente eventuale e secondaria rispetto all'utilizzo per la prenotazione di soggiorni preso le strutture del Club
CH …>>.
L'art.
3.3 dell'articolato contrattuale prevedeva che pagamento della quota di adesione, provvederà a trasmettere all'associato, all'indirizzo CP_4 sopra riportato, il Certificato di Associazione a Club CH. Qualora il cliente si avvalga di società Finanziaria anche per parte della quota di adesione, si obbliga ad inviare il CP_4 suddetto certificato nel termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. … nel caso di ritardi ovvero di mancato pagamento della quota di adesione al Club e/o della quota annuale riferibile si riterranno applicabili o le condizioni di cui all'art. 8 dello statuto della
Club CH, che qui si considerano integralmente conosciute ed esplicitamente accettate>>.
Infine, all'art.
4.1 specificava che strutture turistiche affiliate (e meglio specificate nel documento informativo e nel sito
WWW.clublite.net) garantiscono il perfetto e completo godimento da parte degli associati>>.
***
Pertanto, il contraente, con la sottoscrizione del contratto, acquisiva la qualità di associato dell'associazione “Club CH”, la quale avrebbe comportato, previa consegna nel termine di giorni 120 dall'avvenuta sottoscrizione del contratto del relativo certificato di associazione, il diritto di poter usufruire, se in regola con il versamento della quota annuale al Club CH e della quota di affiliazione al circuito Interval International da corrispondere annualmente, dei servizi turistici presso i resort affiliati al “Club CH”.
Sulla base dell'esaminato articolato contrattuale, la sottoscrizione del contratto determinava l'adesione ad una associazione del tutto indeterminata nella forma giuridica, nulla essendo al riguardo specificato nell'articolato contrattuale, restando le modalità gestorie e partecipative degli associati parimenti del tutto inespresse nell'articolato contrattuale né altrimenti rilevabili.
L'individuazione dell'associazione, denominata nell'articolato contrattuale “Club CH”, alla quale risulterebbe collegato il sistema di individuazione e fruizione della prestazione dedotta in contratto, appare assolutamente vaga, non essendone specificate la natura e le regole che la disciplinano pagina 8 di 12 e non apparendo chiaro il meccanismo di attribuzione dei “punti” che vengono accreditati e sulla cui base si ha accesso ai servizi turistici oggetto del contratto, né il loro valore in termini di esercizio del diritto di godimento dei beni.
Restano del tutto privi di qualsivoglia specificazione anche gli elementi identificativi del Club, la relativa natura giuridica, la sede, gli organi funzionali e l'oggetto sociale oltre che i rapporti tra la venditrice dell'asserito prodotto, e il contraente aderente, elementi non esplicati al momento della sottoscrizione né aliunde conoscibili.
Né emergono elementi descrittivi o semplicemente informativi del diritto che regola il rapporto associativo.
Inoltre non risulta che il predetto certificato di associazione sia stato consegnato all'attore.
***
Ne consegue che sul piano oggettuale, l'assoluta genericità delle clausole relative ai servizi promessi con il contratto, rende del tutto indeterminato l'oggetto del contratto, il che configura la tipica ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Vale rilevare che l'art. 69 del d.lgs. n. 206/2005 definisce il contratto di multiproprietà come un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
Come rilevato dal supremo consesso di giustizia l'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio (Cfr. Cass. Civ. n. 6750/2018).
L'analisi dell'articolato contrattuale innanzi rassegnato dà dimostrazione in primis di come non si sia nel caso di specie in presenza di un contratto di multiproprietà azionaria in quanto il diritto di fruire di una settimana di pernottamento sino al 2053 non riguarda uno o più specifici immobili specificamente determinati, ma una pluralità di sistemazioni turistico alberghiere non specificamente indicate nel contratto, neanche per relazione, non ravvisandosi al riguardo alcun elemento di collegamento che permetta anche aliunde di poter individuare le strutture in relazione alle quali sussista il diritto di godimento turnario.
Al contrario il contratto appare avere ad oggetto l'acquisto del diritto alla partecipazione in una associazione, incorporato in un titolo ma ha quale limite che non è possibile individuare sulla base di quanto riportato nei documenti contrattuali oggetto di sottoscrizione e forniti all'aderente, la natura del pagina 9 di 12 “Club CH” e dunque quale sia la relativa regolamentazione giuridica, con riguardo alle modalità di partecipazione e i rapporti tra i titolari dei singoli certificati di associazione, nel caso di specie non inviato e dunque non consegnato all'opponente.
L'oggetto promesso – e in primis la qualità di associato al “Club CH”, indicato nell'articolato contrattuale come associazione – ed il correlato diritto all'utilizzo di un sistema a punti non corrisponde ad alcuna realtà concretamente verificabile né è supportato da elementi concreti che rendano comprensibili le modalità di fruizione dei servizi contrattualmente promessi e indicati in modo assolutamente generico ed indeterminato.
Ne consegue che l'appellante, quale aderente al predetto “Club CH”, si torva a dover sostenere i costi e le spese di gestione per la mera partecipazione all'associazione senza che sia indicata o sia possibile individuarne neanche aliunde le modalità di ripartizione di tali oneri.
Nel contratto non viene specificato né è altrimenti anche solo genericamente indicato quale sia il certificato di associazione di titolarità dell'appellante, peraltro, secondo quanto dedotto dall'appellante, non consegnato alla scadenza del termine di 120 previsto dall'art. 3 dell'articolato contrattuale, né parte appellata ha prodotto in giudizio o ha reso al riguardo indicazioni in ordine alla consegna del certificato di associazione né ha offerto alcun elemento identificativo del certificato in oggetto, costituente l'elemento centrale regolante sia l'adesione all'associazione, sia la titolarità e la fruizione dei servizi turistici oggetto del contratto secondo il sistema di accumulo e/o conversione dei “punti”.
Come già innanzi evidenziato, sul piano oggettuale, nel contratto non vengono definiti il periodo di godimento, le modalità attraverso le quali gli associati avrebbero potuto scegliere il periodo a cui erano interessati per la fruizione dei servizi turistici oggetto del contratto, né erano esplicati i criteri di selezione degli associati in presenza della convergenza di più domande nel medesimo periodo relative al medesimo immobile.
Ne consegue una situazione di assoluta indeterminatezza del diritto di godimento sia sotto il profilo temporale sia in relazione all'oggettività delle prestazioni e dei servizi oggetto di contratto, non essendo oggettivamente individuati i beni in relazione ai quali i servizi turistici in oggetto erano riferibili o fruibili, il che determina da sé solo motivo di nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.
Tale indeterminatezza caratterizza altresì anche il profilo spaziale non essendo in alcun modo individuato l'immobile o gli immobili in relazione ai quali prenderebbero consistenza i diritti oggetto del contratto e riferibili alla posizione di associati al “Club CH”.
pagina 10 di 12 Del tutto incerta appare anche la natura del diritto di fruizione dei servizi turistici non meglio specificati nell'articolato contrattuale in esame.
Tali elementi sono stati completamente pretermessi nella valutazione dell'organo giudicante con la conseguenza che il contratto in oggetto risulta affetto da nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.
Il contenuto del contratto, pertanto, sul piano dell'oggetto e della individuazione delle prestazioni oggetto della statuizione, si presenta gravemente indeterminato non essendo possibile identificare il certificato di associazione di titolarità dell'appellante, né le modalità di conversione dei “punti dotazione”, né le modalità ed il periodo di godimento dei servizi turistici, il che costituisce grave vulnus di un elemento essenziale del contratto comportante la relativa nullità secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.
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Pertanto, in accoglimento dei relativi motivi appello, in riforma della sentenza appellata va dichiarata la nullità del contratto n. 4871 stipulato dall'appellante con in data 1.08.2019 e CP_1 conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto in oggetto per indeterminatezza dell'oggetto, va condannata alla restituzione all'appellante di ogni somma dal predetto CP_1 versatale in forza del predetto contratto, maggiorata degli interessi legali dal singolo versamento al saldo.
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Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono conseguentemente la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellato va condannata alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 Pt_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della
[...] causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 145,50 per esborsi (contributo unificato e diritti di cancelleria) ed in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 355,50 per esborsi (contributo unificato) ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
pagina 11 di 12 I predetti importi vanno devoluti al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 8439/2024 pubblicata in data 30.09.2024 del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della sentenza Parte_1 appellata, dichiara la nullità del contratto n. 4872 concluso tra le parti in data 1.08.2019 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16426/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna alla restituzione in favore di di ogni somma dallo stesso CP_1 Parte_1 versatale in forza del predetto contratto, maggiorata degli interessi legali dal singolo versamento al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle relative al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 355,50 per esborsi ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da devolvere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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