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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Romano (C.F.: C.F._2
per procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. E P.IVA: , con sede in Torino alla Piazza San Controparte_1 P.IVA_1
Carlo n. 156, in persona del suo procuratore speciale (atto per Notaio dott.ssa Controparte_2
di Milano del 20.2.2019, rep. n. 42433, racc. n. 13755), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Luca Cirillo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 30/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Par Con citazione notificata in data 8.9.2010 e evocavano Parte_1 Parte_2
davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Controparte_1
Carinola, esponendo che: in data 20.11.2001 avevano acquistato presso la filiale di Sessa Aurunca
del il titolo obbligazionario corporate TI Finance SA 6,5% con scadenza al Controparte_3
24.7.2004, investendo l'ammontare complessivo di euro 39.300,58, mediante ordine n. 1631819 sul conto corrente n. 11741 di cui erano intestatari;
la proposta dell'acquisto del suddetto titolo obbligazionario effettuata dall'addetto della banca era stata caratterizzata da omissioni informative e procedurali relativamente alla pericolosità del titolo: invero, quanto al primo profilo, il titolo era privo di prospetto informativo e di rating, era emesso da una società lussemburghese, sottoposto alla legislazione inglese e destinato esclusivamente al mercato degli investitori istituzionali, mentre,
sotto l'altro profilo (quello procedurale), non era stato sottoscritto il contratto quadro di negoziazione, che non era stato neppure consegnato, al pari del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e della scheda informativa del profilo investitore;
nel prosieguo del rapporto, il , preoccupato dalla progressiva diminuzione del controvalore Parte_1
dell'obbligazione rispetto al capitale investito, emergente dagli estratti conto, era stato rassicurato dagli operatori della Banca che alla scadenza avrebbe, comunque, ottenuto la restituzione del capitale investito con gli interessi;
in realtà, alla scadenza dell'obbligazione, il capitale investito risultava completamente azzerato, atteso che era stato dichiarato il default delle obbligazioni TI
e la società emittente, Fin Part S.p.A., veniva dichiarata fallita dopo pochi mesi;
successivamente,
essi attori erano venuti a sapere che il titolo in questione era stato collocato sul mercato dalla
Caboto, società del gruppo per cui , filiale di Sessa Aurunca, aveva Controparte_4 CP_4 omesso di informarli dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi in cui essa aveva operato, in violazione dell'art. 27 reg. Consob n. 11522, e di far loro sottoscrivere la prescritta liberatoria;
infine, dalla traduzione in italiano della Offering Circular relativa alle obbligazioni
TI Finance SA 6,5% risultava che l'offerta delle dette obbligazioni era stata ritenuta non conforme alla legislazione italiana, per cui esse non potevano essere vendute al pubblico risparmio,
né, conseguentemente, poteva essere consegnato il relativo prospetto informativo.
Gli attori deducevano di aver subito un danno che ammontava ad euro 30.648,93: invero, posto che in data 9.2.2006 il Trustee del prestito 6,5% aveva provveduto all'insinuazione al Persona_2
passivo per tutti i sottoscrittori del prestito, all'esito del primo riparto essi istanti avevano ottenuto l'importo di euro 5.725,65, pari al 15% del credito ammesso al passivo, e con il secondo riparto la somma di euro 2.926,00, pari al 7,5% del credito ammesso al passivo.
Concludevano, pertanto, chiedendo che, accertata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della convenuta, quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno da essi subito, oltre CP_4
rivalutazione ed interessi. Vinte le spese.
La costituendosi, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, deducendo che: gli attori CP_4
avevano sottoscritto in data 26.6.1998, presso la filiale di Roccamonfina del , il Controparte_3
contratto di intermediazione mobiliare per la negoziazione, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e la scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
al contrario di quanto sostenuto dagli attori,
l'apertura di un conto corrente e la sottoscrizione di un deposito di titoli a custodia presso altra filiale dello stesso istituto di credito non comportava la necessità di sottoscrivere un ulteriore contratto di intermediazione mobiliare, in quanto tale contratto era legato al nominativo, e non alla filiale;
era stato a manifestare la volontà di investire nel titolo obbligazionario in Parte_1
questione e, in occasione dell'acquisto, erano state ampiamente illustrate le caratteristiche specifiche di investimento e di rischiosità del detto titolo, caratteristiche che vennero comparate anche con altri possibili investimenti di analogo tenore;
nell'ordine di acquisto l'investimento compiuto risultava esattamente individuato, sia nella quantità che nella individuazione del titolo,
con il cod. ISIN XS1322465138, dove la sigla XS indicava l'emissione lussemburghese del titolo,
circostanza nota agli attori per essere stati dipendenti dell'istituto bancario in questione e,
comunque, rappresentata al momento del conferimento dell'ordine di acquisto;
nella comunicazione di avvenuta esecuzione dell'operazione inviata agli attori in data 20.11.2001 era stato espressamente indicato che l'acquisto era stato eseguito, per loro conto e in contanti, al mercato Caboto –
telematico, su cui era negoziato il titolo;
essa convenuta non possedeva obbligazioni TI
Finance SA 6,5% nel proprio portafoglio e all'epoca dell'operazione di acquisto del titolo in questione non era consapevole del reale stato di crisi in cui versava l'emittente e della futura insolvenza;
l'assenza del prospetto informativo impediva agli intermediari esclusivamente di sollecitare il pubblico a comprare titoli, ma non di svolgere la negoziazione per conto di terzi, come accaduto nel caso di specie, e la sola assenza di rating non giustificava l'automatica valutazione negativa dell'emittente.
La convenuta concludeva: in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda;
in subordine e salvo gravame, per la riduzione dell'importo della pretesa, detraendo le somme percepite dagli attori a titolo di cedole fino al 2004 e considerando il valore attuale dei titoli, gli ulteriori rimborsi percepiti a seguito dell'ammissione al passivo del fallimento della società emittente e, infine, il concorso di responsabilità degli attori nella causazione del danno;
in via riconvenzionale, nel caso in cui fosse stato annullato l'ordine di acquisto, per la restituzione dei titoli in questione, degli importi delle cedole riscosse e di tutti i rimborsi sul capitale ottenuti dal fallimento della società
emittente.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., istruita la causa con le prove orali e la produzione di documenti, con sentenza n. 30 depositata il 7.1.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(stante la soppressione della Sezione distaccata di Carinola) rigettava la domanda principale, dichiara assorbita la domanda riconvenzionale e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la aveva rispettato gli obblighi CP_4
informativi su di essa gravanti, in quanto:
l'acquisto del titolo TI era stato preceduto dalla sottoscrizione in data 26.6.1998 del contratto quadro per servizi di negoziazione n TG000494152, accompagnato dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e dalla scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
era irrilevante che detta sottoscrizione fosse avvenuta presso la filiale di Roccamonfina, e non presso quella di Sessa Aurunca del medesimo istituto di credito, ove era stato aperto il conto corrente e sottoscritto un deposito di titoli a custodia, ai quali afferiva il titolo in questione, stante l'identità delle parti;
nel documento relativo all'acquisto del titolo l'acquirente aveva dichiarato di essere stato avvisato che non esisteva la garanzia di mantenere inalterato il valore dell'investimento effettuato;
il teste dipendente della Banca ed al quale gli attori si rivolgevano per le operazioni di Tes_1
investimento, aveva riferito che era stato il a richiedere l'acquisto del titolo, a fornire le Parte_1
informazioni ad esso relative e ad indicare le differenze con altri titoli, e le sue dichiarazioni erano più attendibili di quelle del teste indotto da parte attrice, e secondo il quale il Tes_2 Tes_1
avrebbe detto che l'investimento era sicuro perché era garantito il capitale, siccome contrastanti con quanto dichiarato dall'investitore nel documento relativo all'acquisto del titolo;
gli attori erano dipendenti dell'istituto di credito ove avevano svolto l'operazione in questione,
come da loro ammesso in sede di interrogatorio formale, e, pur non prestando attività nel settore degli investimenti (il era responsabile della cassa centrale, mentre la ricopriva Parte_1 Pt_2
un ruolo operativo nel servizio di tesoreria), avevano familiarità con le attività bancarie e, inoltre, avevano già investito in titoli azionari ed obbligazionari aventi un livello di rischio maggiore, o quanto meno analogo, a quello del titolo in questione;
l'operazione compiuta il 20.11.2001 era adeguata al profilo di rischio emergente dalle informazioni fornite dagli attori nel documento depositato agli atti, dal quale risultava un obiettivo di impiego dinamico del risparmio con orizzonte temporale di medio/lungo termine ed una propensione al rischio media, nonché una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari;
infine, in considerazione della loro esperienza, gli attori non potevano non sapere che il rischio degli investimenti è maggiore se si investe in titoli con un buon rendimento, tenendo impegnato il capitale per una durata limitata, come nel caso di specie;
la non aveva violato l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi, CP_4
non detenendo nel proprio portafoglio le obbligazioni in questione;
in ogni caso la vendita in contropartita diretta non comportava di per sé un conflitto di interessi che,
invece, andava valutato in concreto, verificando il perseguimento, da parte dell'intermediario, di un interesso diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dal corrispettivo percepito per l'attività
svolta, circostanza, questa, né dedotta né provata;
erano irrilevanti le doglianze riguardanti la carenza del prospetto informativo e la destinazione dei titoli in questione esclusivamente agli investitori istituzionali, atteso che la non aveva svolto CP_4
attività di sollecitazione al pubblico risparmio, ma esclusivamente di negoziazione;
era del pari irrilevante l'assenza di un rating ufficiale del titolo, in quanto tale circostanza non incideva necessariamente in modo negativo sulla valutazione dell'emittente;
il rigetto della domanda comportava l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata all'accoglimento della domanda principale.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 18.2.2021 ed iscritta a ruolo il 26.2.2021 e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, notificata il 19.1.2021, chiedendo, Parte_2 in sua riforma: “I) - accertare e dichiarare la grave responsabilità precontrattuale ovvero in
subordine la responsabilità contrattuale e/o il grave inadempimento della convenuta per le CP_4
motivazioni tutte di cui in atti;
II) - per l'effetto e conseguentemente accogliere la domanda ed indi
condannare in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dagli istanti nella misura di Euro € 22.159,92; III) -riconoscere sulla somma liquidata la
rivalutazione monetaria e gli interessi a far data da quella di scadenza (26.07.2004) del titolo per
cui è causa, condannando all'uopo la convenuta alla loro corresponsione in favore degli CP_4
istanti; -IV) Rigettare la domanda di parte convenuta relativa alla richiesta di compensazione
parziale in relazione alle presunte somme percepite a titolo di cedole fino al 2004 nonché la
domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e condizionata all'ipotesi in cui dovesse
essere ritenuta la risoluzione e/o la nullità del contratto di investimento, volta ad ottenere la
restituzione dei titoli oggetto del presente giudizio, siccome palesemente inammissibili ovvero
infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le deduzioni
sollevate dall'appellata nel giudizio di primo grado. V)- Con vittoria di spese e compensi
professionali del giudizio di primo grado oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, nonché
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, oltre spese generali,
Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La Banca appellata, costituendosi, contestava la fondatezza del gravame, per cui concludeva per il suo rigetto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva di ridurre la misura dell'importo richiesto sia detraendo gli importi già percepiti da controparte a titolo di cedole, sia in considerazione del valore attuale dei titoli in questione, sia in ragione di ulteriori rimborsi percepiti dal fallimento della società emittente le obbligazioni e/o dalla garante, sia, infine,
valutando la corresponsabilità degli attori ai fini della causazione del danno patito, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Vinte le spese del grado.
All'udienza del 2.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a due motivi attinenti, il primo, all'assolvimento degli obblighi informativi e, l'altro, alla ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un conflitto di interesse.
Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice non aveva correttamente applicato la norma sul riparto dell'onere probatorio contenuta nell'art. 23, comma 6, T.U.F, secondo cui “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di
investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati 1'onere della prova di aver agito con
la diligenza richiesta". Invero, malgrado essi istanti avessero allegato l'inadempimento degli obblighi informativi, la banca non aveva provato di aver fornito tutte le informazioni utili a valutare le caratteristiche del titolo in questione, ma il primo giudice - con un evidente errore di impostazione - aveva enfatizzato la loro esperienza lavorativa ed i precedenti investimenti in strumenti finanziari per affermare la chiara consapevolezza del rischio insito nell'acquisto di titoli,
soprattutto se aventi un buon rendimento, senza verificare l'adempimento di tutte le obbligazioni poste dal T.U.F. e dalla normativa secondaria a carico dell'intermediario finanziario.
Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione in data 26.6.1998, accompagnata dalla consegna del documento di sintesi sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e della scheda informativa relativa al profilo di rischio, fosse sufficiente a far ritenere assolti i relativi obblighi informativi gravanti sull'intermediario, tenuto a rispettare le norme di comportamento fissate dall'art 21 T.U.F. - e,
quindi, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati ed acquisire tutte le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati - nonché dagli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/1998. In particolare, l'art. 28 cit. obbliga l'intermediario a chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento, nonché sulla sua propensione al rischio e vieta di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
l'art. 29 cit. impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, anche se espressamente impartite dal cliente, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, doveva escludersi che la banca avesse rispettato il combinato disposto degli artt. 28 e 29 reg. n. 11522/1998. CP_5
Invero, l'acquisto di obbligazioni “TI” era avvenuta in assenza delle necessarie e dovute informazioni sulla natura dei titoli, che avrebbero consentito agli appellanti di avere contezza specifica della loro elevata rischiosità. Al riguardo, il primo giudice aveva ritenuto che la documentazione sottoscritta nel 1998 fosse di per sé idonea a ritenere integrati gli obblighi informativi della banca, omettendo di considerare che essi non possono ritenersi codificati nella sola sottoscrizione della prescritta documentazione, essendo l'intermediario di specifici ulteriori obblighi che gli impongono, in ossequio ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, di conoscere tutte le informazioni relative ad una specifica operazione (e quindi tutte le informazioni relative a quello specifico titolo) e, conseguentemente, di rappresentarle e spiegarle all'investitore affinché
quest'ultimo possa fare una scelta consapevole. Da tale anzidetta omissione conseguiva che non era stato correttamente applicata la regola sul riparto dell'onere probatorio stabilita dall'art. 23 T.U.F,
in quanto nel giudizio di primo grado, a fronte delle specifiche contestazioni di inadempimento formulate dagli attori, la non aveva provato di aver assolto compiutamente ai propri obblighi CP_4 informativi relativi alla specificazione di tutte le informazioni utili a valutare le caratteristiche del titolo in questione. In particolare, tale onere probatorio non poteva dirsi assolto richiamando le dichiarazioni rese dal teste siccome assolutamente generiche. Invero, il predetto teste, Tes_1
dopo aver genericamente affermato di aver fornito le informazioni relative al titolo, aveva precisato di averlo fatto mostrando la schermata del computer, per cui era evidente che la modalità prescelta non poteva consentire al di conoscere le caratteristiche dei diversi titoli ed il loro livello Parte_1
di rischio, atteso che il medesimo aveva solo riferito che il sistema al computer Tes_1
evidenziava tutti i titoli obbligazionari in ordine alfabetico con i prezzi indicati unitamente ai corrispondenti tassi, ma non aveva assolutamente dichiarato che dal suddetto sistema erano evincibili le specifiche caratteristiche dei titoli ed il loro livello di rischio.
Secondo gli appellanti, andavano valorizzate le dichiarazioni rese da , teste di parte Testimone_3
attrice, il quale aveva dichiarato che il avrebbe voluto acquistare BOT o BTP, ma il Parte_1
funzionario della banca gli aveva espressamente consigliato l'acquisto dei titoli TI Finance
6,5%, fornendo rassicurazioni sulla sicurezza dell'operazione perché non intaccava il capitale investito. Del resto, la credibilità del trovava riscontro nel fatto che lo stesso teste Tes_2 Tes_1
aveva espressamente riconosciuto che quando voleva effettuare degli Parte_1
investimenti, si recava in filiale accompagnato dal nipote . Testimone_3
Gli appellanti aggiungevano che era apodittico l'assunto del primo giudice secondo cui l'esperienza lavorativa degli attori, pur non riguardando il servizio degli investimenti, denotava una certa familiarità con le attività bancarie: invero, non sussisteva alcun automatismo tra i loro pregressi rapporti di lavoro e la buona conoscenza degli strumenti di investimento finanziario, né poteva affermarsi che, stante la pregressa esperienza lavorativa, essi non potevano non conoscere la maggiore rischiosità degli investimenti in titoli con un buon rendimento, né era sostenibile che i precedenti acquisti di titoli azionari ed obbligazionari, il cui tasso di rischio era maggiore, o quanto meno analogo a quello dei titoli TI, comprovavano la propensione di essi attori per investimenti con maggior tasso di rischio a fronte di un maggior rendimento. Invero: a) i titoli
TI, per caratteristiche e criticità evidenti, non potevano essere assimilati ai titoli azionari ed obbligazionari già detenuti, per cui era censurabile l'affermazione che l'operazione di acquisto di titoli TI fosse adeguata al profilo di rischio emergente dalle informazioni fornite dagli attori nel documento depositato in atti (propensione al rischio media); b) i precedenti investimenti effettuati dagli attori riguardavano titoli azionari ed obbligazionari emessi da società italiane, notoriamente solide ed affidabili, sicuramente compatibili con la propensione al rischio media rinvenibile nell'iniziale scheda sul profilo di rischio sottoscritta dagli attori in data 26.6.1998; c) in ogni caso, il giudice non era chiamato ad accertare se gli attori avessero consapevolezza della rischiosità in generale degli investimenti finanziari (rischiosità insita in ogni investimento in strumenti finanziari), ma se essi fossero stati messi concretamente in grado di compiere una scelta di investimento realmente consapevole in relazione allo specifico acquisto di obbligazioni TI,
cosa questa che non era avvenuta. In ogni caso, l'investimento in obbligazioni TI non risultava adeguato al profilo di rischio, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento degli appellanti, essendo compatibile solo con una propensione al rischio molto elevata, considerando la tipologia di titolo e la situazione debitoria del gruppo emittente, nonché la sua sede all'estero e la sua sottoposizione ad una legislazione straniera. La banca era, dunque, onerata di precisi obblighi informativi in considerazione del fatto che l'investimento in obbligazioni TI Finance SA 6,5%
era altamente rischioso sia per l'eventualità di default o di fallimento della società emittente (come poi avvenuto con il Fallimento di Fin Part che controllava al 99,9%, e quindi pressoché per intero la
TI Finance SA), sia per l'andamento sfavorevole dei tassi di interesse di mercato, sia sul versante della possibile non liquidità dell'investimento per l'impossibilità dell'investitore, in caso di necessità, di smobilizzare il proprio investimento rivolgendosi ad un mercato secondario regolamentato per la vendita dello strumento. Nello specifico, le caratteristiche del prestito obbligazionario in questione risultavano dalla Offering Circular del 25.7.2001 (di cui gli attori avevano avuto contezza solo successivamente all'investimento), che forniva informazioni sulla società emittente, sul gruppo di appartenenza e sul soggetto garante e dalla quale emergeva che l'offerta delle obbligazioni in questione era stata ritenuta non conforme alla legislazione italiana. In
tale quadro, quindi, le caratteristiche del prodotto in questione erano tali da imporre alla banca di valutarle adeguatamente in sede di esame dell'offerta (o richiesta) di strumenti finanziari da parte degli investitori e di riferire agli stessi tali caratteristiche, al contempo consigliandoli ed orientandoli. Del resto il tasso di interesse di circa il 5% annuo netto (6,5% lordo) corrisposto dai bond (in quel periodo superiore ai titoli di stato) era così elevato da poter essere Persona_2
corrisposto soltanto in presenza di elevate situazioni di rischio note alla banca, mentre rispetto alla percezione ed alle relative valutazioni da parte del cliente investitore esso era più o meno in linea con i rendimenti dati negli anni precedenti dai titoli di stato, sicché un normale accorto investitore non era in grado di percepire la pericolosità dell'obbligazione, tanto più che la denominazione
“TI” suggeriva che il titolo fosse stato emesso in Italia, e non all'estero.
Inoltre, l'investimento effettuato dagli attori, già reduci da perdite, non rispondeva ai loro effettivi interessi per dimensioni e per modalità (mediante sottoscrizione di un unico ordinativo), per la natura dei titoli e per mancata diversificazione su obbligazioni diverse e di diverso genere, per cui non poteva dubitarsi che la Banca aveva violato l'art. 21 T.U.F. e le disposizioni contenute nel reg.
Consob n. 11522/1998. Invero, all'atto dell'acquisto delle obbligazioni TI, la convenuta non aveva provveduto ad aggiornare le informazioni acquisite, malgrado la stipula del contratto di negoziazione fosse avvenuta tre anni prima, e tanto al fine di effettuare una valutazione attuale e congrua sull'adeguatezza dell'investimento.
Gli appellanti evidenziavano, altresì, che gli obblighi di informazione gravanti sulla banca ed attinenti allo specifico investimento non potevano dirsi assolti invocando la dichiarazione sottoscritta dal nell'ordine di acquisto dei titoli (“il sottoscritto dichiara di essere stato Parte_1
avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato”), stante la completa assenza di informazione e costituendo detta dichiarazione una clausola di stile, priva di valenza confessoria, riportata nell'identica forma in tutti gli stampati.
Quanto al rating, affermavano che non era condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la sua assenza non necessariamente incideva in modo negativo sulla valutazione dell'emittente,
atteso che il rating costituisce un indice fondamentale per valutare l'affidabilità del soggetto che ha emesso i titoli.
Concludevano, pertanto, ribadendo che l'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, senza poter venir meno a detto obbligo per effetto del precedente acquisto di altro titolo a rischio, perché ciò non basta a rendere il cliente operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CP_5
Tale essendo l'articolato contenuto del motivo, ritiene la Corte che esso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, muovendo dal presupposto di uno squilibrio informativo tra le parti, obbliga l'intermediario finanziario a fornire all'investitore informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione” di investimento o disinvestimento, a fine di assicurare il compimento di scelte consapevoli da parte del cliente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario hanno la funzione di riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, l'intermediario diligente è gravato dall'onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui in nessun modo egli può essere esentato (v. in motivazione, Cass. civ, sez. I, ord. 31.8.2020, n. 18153), ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta gli obblighi informativi non siano integrali, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (cfr. in motivazione Cass.
civ, sez. I, ord. 22.10.2020, n. 23131; v. anche ord. 18.6.2018, n. 15936). In altre parole,
l'intermediario, anche se ritiene l'operazione adeguata, deve comunque fornire all'investitore (che non sia un operatore qualificato) le informazioni previste dall'art. 28, comma 2, cit, le quali comprendono tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale dell'intermediario.
I cennati obblighi informativi comportano, a carico dell'intermediario finanziario, anche la puntuale indicazione di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno nei titoli selezionati
(v. Cass. civ, sez. I, 18.5.2017, n. 12544, ripresa da sez. I, ord. 6.7.2023, n 19104, secondo cui l'intermediario, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione,
eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating).
Deve ovviamente trattarsi di informazioni relative alla “specifica operazione o del servizio”, e cioè
non di informazioni relative ai generali rischi degli investimenti in titoli compresi nella categoria di appartenenza di quelli oggetto dell'investimento, ma di informazioni riferite a quel determinato titolo che l'investitore si appresta ad acquistare e in relazione a quello specifico momento in cui l'operazione viene effettuata. Infatti, le avvertenze generali sui rischi di investimento in strumenti finanziari, compresi quelli rappresentati dai titoli di debito (cui appartengono le obbligazioni
TI) sono già assicurate dalla consegna del documento previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a),
reg. Consob n. 11522 cit., mentre l'obbligo informativo previsto dal comma 2 richiede informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”.
Va evidenziato che gli obblighi informativi dell'intermediario non vengono meno per l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale: invero, tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (v. Cass. civ, sez. I, ord
27.4.2018, n 10286). Pertanto, gli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario non vengono meno neppure nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa (v. Cass civ., sez. I, ord. 6.12.2022, n. 35789), perché
anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (v. Cass. civ., sez. I, 11.11.2021,
n. 33596).
Infine, la giurisprudenza ha ritenuto che non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito la cd.
offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di "rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a)
e b), D. Lgs. 58/1998 e dagli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto;
la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente,
della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo
"standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (v. Cass. civ., sez. I, 31.10.2019,
n. 28175). Tali essendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, ritiene la Corte che il primo giudice non ne abbia fatto corretta applicazione nella sentenza impugnata, ove è stato affermato il rispetto dei succitati obblighi gravanti sulla avuto riguardo ai seguenti elementi: 1) la stipula del CP_4
contratto quadro in data 26.6.1998, accompagnato dal documento sui rischi generali degli investimenti e dalla scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
2) la circostanza che nel documento relativo all'acquisto dei titoli obbligazionari in questione fosse espressamente indicato che l'acquirente dichiara di essere stato avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere inalterato il valore dell'investimento effettuato;
3) le dichiarazioni testimoniali di , dipendente che ha eseguito Testimone_4
l'operazione di investimento per cui è causa, secondo cui fu l'attore a richiedere l'acquisto dei titoli in questione, dopo aver visionato il computer ove erano indicati tutti i titoli, e che fornì all'attore tutte le informazioni inerenti il titolo in questione, nonché indicazioni in merito alle differenze con altri titoli;
4) l'esperienza lavorativa maturata dagli attori nell'ambito bancario, seppure in settore diverso da quello degli investimenti;
5) i pregressi investimenti da loro effettuati, denotanti la propensione ad investimenti più rischiosi a fronte di un maggiore rendimento.
Gli elementi su cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento non reggono ad un vaglio critico, in quanto: il contratto quadro, il documento sui rischi generali degli investimenti e la scheda informativa di cui al punto sub 1) non sono attinenti all'obbligo informativo di cui all'art. 28,
comma 2, cit.; la dichiarazione di avvenuto avviso dell'assenza di garanzia del valore dell'investimento effettuato è una clausola di stile apposta su un modulo prestampato, senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione;
le dichiarazioni testimoniali dell'operatore che ha eseguito l'operazione non sono dirimenti, non avendo egli indicato quali fossero le effettive specifiche informazioni fornite agli investitori;
l'attività lavorativa svolta dagli attori nell'ambito bancario non elideva gli obblighi informativi, in quanto, in disparte il fatto che i coniugi Parte_1
non avevano mai operato nel settore dei servizi di investimento, essi non erano operatori qualificati;
gli investimenti già compiuti in passato non elidevano gli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario, tanto più trattandosi di acquisto di obbligazioni emesse da società
lussemburghese, effettuato in un'unica soluzione da parte di soggetti che avevano già subito pesanti perdite da altro investimento.
Inoltre, trattandosi di titoli privi di prospetto informativo e di "rating", l'intermediario avrebbe dovuto allegare e provare di aver acquisito l'Offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, ma non risulta che tanto sia avvenuto.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si osserva che, pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, per cui incombe all'intermediario fornire la prova contraria.
Detta prova non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (v. Cass. civ., sez. I, 11.11.2021, n. 33596).
Pertanto, nell'ipotesi di accertato inadempimento, il fatto lesivo consiste nell'essere stato posto a carico del medesimo cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, ove ne fosse stato informato, ed il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (v. Cass.
civ., sez. I, ord. 27.4.2018, n. 10286), differenza che va decurtata ulteriormente degli eventuali importi percepiti dall'investitore quali cedole.
Ebbene, avendo gli attori hanno allegato e provato di aver ricevuto, nel corso del giudizio di primo grado, la somma di euro 4.232,25 in data 21.11.2011, in virtù del terzo riparto, e quella di euro
4.220,76 in data 3.12.2013, all'esito del quarto ed ultimo riparto, ed essendo pacifico che essi abbiano percepito il complessivo importo di euro 4.940,00 per cedole, il danno da essi patito va quantificato nella misura di euro 17.219,92 [39.300,58 – (5.725,65 + 2.926,00 + 4.232,25 +
4.220,76) – 4.940,00], su cui vanno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata alla data del
20.11.2001 e maggiorata degli interessi progressivamente maturati anno per anno ad un saggio che si stima equo commisurare a quello legale, costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale un debito di valore (v. Cass. civ., sez. II, ord. 19.1.2022, n. 1627).
Il secondo motivo resta assorbito dalle superiori considerazioni.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento avuto riguardo al principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord.
13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase di trattazione/istruttoria del presente giudizio, in cui l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, per la quale si reputano congrui i parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 30/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiara la responsabilità della per l'inadempimento degli obblighi CP_4
informativi in relazione all'acquisto in data 20.11.2001, presso la filiale di Sessa Aurunca del
[...]
, del titolo obbligazionario corporate TI Finance SA 6,5% con scadenza al CP_3
24.7.2004, e, per l'effetto, la condanna a pagare in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 17.219,92, oltre agli interessi al tasso
[...]
legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del 20.11.2001 e maggiorata degli interessi legali maturati anno per anno;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 382,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, 20 marzo 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Romano (C.F.: C.F._2
per procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. E P.IVA: , con sede in Torino alla Piazza San Controparte_1 P.IVA_1
Carlo n. 156, in persona del suo procuratore speciale (atto per Notaio dott.ssa Controparte_2
di Milano del 20.2.2019, rep. n. 42433, racc. n. 13755), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Luca Cirillo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 30/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Par Con citazione notificata in data 8.9.2010 e evocavano Parte_1 Parte_2
davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Controparte_1
Carinola, esponendo che: in data 20.11.2001 avevano acquistato presso la filiale di Sessa Aurunca
del il titolo obbligazionario corporate TI Finance SA 6,5% con scadenza al Controparte_3
24.7.2004, investendo l'ammontare complessivo di euro 39.300,58, mediante ordine n. 1631819 sul conto corrente n. 11741 di cui erano intestatari;
la proposta dell'acquisto del suddetto titolo obbligazionario effettuata dall'addetto della banca era stata caratterizzata da omissioni informative e procedurali relativamente alla pericolosità del titolo: invero, quanto al primo profilo, il titolo era privo di prospetto informativo e di rating, era emesso da una società lussemburghese, sottoposto alla legislazione inglese e destinato esclusivamente al mercato degli investitori istituzionali, mentre,
sotto l'altro profilo (quello procedurale), non era stato sottoscritto il contratto quadro di negoziazione, che non era stato neppure consegnato, al pari del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e della scheda informativa del profilo investitore;
nel prosieguo del rapporto, il , preoccupato dalla progressiva diminuzione del controvalore Parte_1
dell'obbligazione rispetto al capitale investito, emergente dagli estratti conto, era stato rassicurato dagli operatori della Banca che alla scadenza avrebbe, comunque, ottenuto la restituzione del capitale investito con gli interessi;
in realtà, alla scadenza dell'obbligazione, il capitale investito risultava completamente azzerato, atteso che era stato dichiarato il default delle obbligazioni TI
e la società emittente, Fin Part S.p.A., veniva dichiarata fallita dopo pochi mesi;
successivamente,
essi attori erano venuti a sapere che il titolo in questione era stato collocato sul mercato dalla
Caboto, società del gruppo per cui , filiale di Sessa Aurunca, aveva Controparte_4 CP_4 omesso di informarli dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi in cui essa aveva operato, in violazione dell'art. 27 reg. Consob n. 11522, e di far loro sottoscrivere la prescritta liberatoria;
infine, dalla traduzione in italiano della Offering Circular relativa alle obbligazioni
TI Finance SA 6,5% risultava che l'offerta delle dette obbligazioni era stata ritenuta non conforme alla legislazione italiana, per cui esse non potevano essere vendute al pubblico risparmio,
né, conseguentemente, poteva essere consegnato il relativo prospetto informativo.
Gli attori deducevano di aver subito un danno che ammontava ad euro 30.648,93: invero, posto che in data 9.2.2006 il Trustee del prestito 6,5% aveva provveduto all'insinuazione al Persona_2
passivo per tutti i sottoscrittori del prestito, all'esito del primo riparto essi istanti avevano ottenuto l'importo di euro 5.725,65, pari al 15% del credito ammesso al passivo, e con il secondo riparto la somma di euro 2.926,00, pari al 7,5% del credito ammesso al passivo.
Concludevano, pertanto, chiedendo che, accertata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della convenuta, quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno da essi subito, oltre CP_4
rivalutazione ed interessi. Vinte le spese.
La costituendosi, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, deducendo che: gli attori CP_4
avevano sottoscritto in data 26.6.1998, presso la filiale di Roccamonfina del , il Controparte_3
contratto di intermediazione mobiliare per la negoziazione, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e la scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
al contrario di quanto sostenuto dagli attori,
l'apertura di un conto corrente e la sottoscrizione di un deposito di titoli a custodia presso altra filiale dello stesso istituto di credito non comportava la necessità di sottoscrivere un ulteriore contratto di intermediazione mobiliare, in quanto tale contratto era legato al nominativo, e non alla filiale;
era stato a manifestare la volontà di investire nel titolo obbligazionario in Parte_1
questione e, in occasione dell'acquisto, erano state ampiamente illustrate le caratteristiche specifiche di investimento e di rischiosità del detto titolo, caratteristiche che vennero comparate anche con altri possibili investimenti di analogo tenore;
nell'ordine di acquisto l'investimento compiuto risultava esattamente individuato, sia nella quantità che nella individuazione del titolo,
con il cod. ISIN XS1322465138, dove la sigla XS indicava l'emissione lussemburghese del titolo,
circostanza nota agli attori per essere stati dipendenti dell'istituto bancario in questione e,
comunque, rappresentata al momento del conferimento dell'ordine di acquisto;
nella comunicazione di avvenuta esecuzione dell'operazione inviata agli attori in data 20.11.2001 era stato espressamente indicato che l'acquisto era stato eseguito, per loro conto e in contanti, al mercato Caboto –
telematico, su cui era negoziato il titolo;
essa convenuta non possedeva obbligazioni TI
Finance SA 6,5% nel proprio portafoglio e all'epoca dell'operazione di acquisto del titolo in questione non era consapevole del reale stato di crisi in cui versava l'emittente e della futura insolvenza;
l'assenza del prospetto informativo impediva agli intermediari esclusivamente di sollecitare il pubblico a comprare titoli, ma non di svolgere la negoziazione per conto di terzi, come accaduto nel caso di specie, e la sola assenza di rating non giustificava l'automatica valutazione negativa dell'emittente.
La convenuta concludeva: in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda;
in subordine e salvo gravame, per la riduzione dell'importo della pretesa, detraendo le somme percepite dagli attori a titolo di cedole fino al 2004 e considerando il valore attuale dei titoli, gli ulteriori rimborsi percepiti a seguito dell'ammissione al passivo del fallimento della società emittente e, infine, il concorso di responsabilità degli attori nella causazione del danno;
in via riconvenzionale, nel caso in cui fosse stato annullato l'ordine di acquisto, per la restituzione dei titoli in questione, degli importi delle cedole riscosse e di tutti i rimborsi sul capitale ottenuti dal fallimento della società
emittente.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., istruita la causa con le prove orali e la produzione di documenti, con sentenza n. 30 depositata il 7.1.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(stante la soppressione della Sezione distaccata di Carinola) rigettava la domanda principale, dichiara assorbita la domanda riconvenzionale e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la aveva rispettato gli obblighi CP_4
informativi su di essa gravanti, in quanto:
l'acquisto del titolo TI era stato preceduto dalla sottoscrizione in data 26.6.1998 del contratto quadro per servizi di negoziazione n TG000494152, accompagnato dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e dalla scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
era irrilevante che detta sottoscrizione fosse avvenuta presso la filiale di Roccamonfina, e non presso quella di Sessa Aurunca del medesimo istituto di credito, ove era stato aperto il conto corrente e sottoscritto un deposito di titoli a custodia, ai quali afferiva il titolo in questione, stante l'identità delle parti;
nel documento relativo all'acquisto del titolo l'acquirente aveva dichiarato di essere stato avvisato che non esisteva la garanzia di mantenere inalterato il valore dell'investimento effettuato;
il teste dipendente della Banca ed al quale gli attori si rivolgevano per le operazioni di Tes_1
investimento, aveva riferito che era stato il a richiedere l'acquisto del titolo, a fornire le Parte_1
informazioni ad esso relative e ad indicare le differenze con altri titoli, e le sue dichiarazioni erano più attendibili di quelle del teste indotto da parte attrice, e secondo il quale il Tes_2 Tes_1
avrebbe detto che l'investimento era sicuro perché era garantito il capitale, siccome contrastanti con quanto dichiarato dall'investitore nel documento relativo all'acquisto del titolo;
gli attori erano dipendenti dell'istituto di credito ove avevano svolto l'operazione in questione,
come da loro ammesso in sede di interrogatorio formale, e, pur non prestando attività nel settore degli investimenti (il era responsabile della cassa centrale, mentre la ricopriva Parte_1 Pt_2
un ruolo operativo nel servizio di tesoreria), avevano familiarità con le attività bancarie e, inoltre, avevano già investito in titoli azionari ed obbligazionari aventi un livello di rischio maggiore, o quanto meno analogo, a quello del titolo in questione;
l'operazione compiuta il 20.11.2001 era adeguata al profilo di rischio emergente dalle informazioni fornite dagli attori nel documento depositato agli atti, dal quale risultava un obiettivo di impiego dinamico del risparmio con orizzonte temporale di medio/lungo termine ed una propensione al rischio media, nonché una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari;
infine, in considerazione della loro esperienza, gli attori non potevano non sapere che il rischio degli investimenti è maggiore se si investe in titoli con un buon rendimento, tenendo impegnato il capitale per una durata limitata, come nel caso di specie;
la non aveva violato l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi, CP_4
non detenendo nel proprio portafoglio le obbligazioni in questione;
in ogni caso la vendita in contropartita diretta non comportava di per sé un conflitto di interessi che,
invece, andava valutato in concreto, verificando il perseguimento, da parte dell'intermediario, di un interesso diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dal corrispettivo percepito per l'attività
svolta, circostanza, questa, né dedotta né provata;
erano irrilevanti le doglianze riguardanti la carenza del prospetto informativo e la destinazione dei titoli in questione esclusivamente agli investitori istituzionali, atteso che la non aveva svolto CP_4
attività di sollecitazione al pubblico risparmio, ma esclusivamente di negoziazione;
era del pari irrilevante l'assenza di un rating ufficiale del titolo, in quanto tale circostanza non incideva necessariamente in modo negativo sulla valutazione dell'emittente;
il rigetto della domanda comportava l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata all'accoglimento della domanda principale.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 18.2.2021 ed iscritta a ruolo il 26.2.2021 e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, notificata il 19.1.2021, chiedendo, Parte_2 in sua riforma: “I) - accertare e dichiarare la grave responsabilità precontrattuale ovvero in
subordine la responsabilità contrattuale e/o il grave inadempimento della convenuta per le CP_4
motivazioni tutte di cui in atti;
II) - per l'effetto e conseguentemente accogliere la domanda ed indi
condannare in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dagli istanti nella misura di Euro € 22.159,92; III) -riconoscere sulla somma liquidata la
rivalutazione monetaria e gli interessi a far data da quella di scadenza (26.07.2004) del titolo per
cui è causa, condannando all'uopo la convenuta alla loro corresponsione in favore degli CP_4
istanti; -IV) Rigettare la domanda di parte convenuta relativa alla richiesta di compensazione
parziale in relazione alle presunte somme percepite a titolo di cedole fino al 2004 nonché la
domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e condizionata all'ipotesi in cui dovesse
essere ritenuta la risoluzione e/o la nullità del contratto di investimento, volta ad ottenere la
restituzione dei titoli oggetto del presente giudizio, siccome palesemente inammissibili ovvero
infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le deduzioni
sollevate dall'appellata nel giudizio di primo grado. V)- Con vittoria di spese e compensi
professionali del giudizio di primo grado oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, nonché
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, oltre spese generali,
Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La Banca appellata, costituendosi, contestava la fondatezza del gravame, per cui concludeva per il suo rigetto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva di ridurre la misura dell'importo richiesto sia detraendo gli importi già percepiti da controparte a titolo di cedole, sia in considerazione del valore attuale dei titoli in questione, sia in ragione di ulteriori rimborsi percepiti dal fallimento della società emittente le obbligazioni e/o dalla garante, sia, infine,
valutando la corresponsabilità degli attori ai fini della causazione del danno patito, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Vinte le spese del grado.
All'udienza del 2.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a due motivi attinenti, il primo, all'assolvimento degli obblighi informativi e, l'altro, alla ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un conflitto di interesse.
Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice non aveva correttamente applicato la norma sul riparto dell'onere probatorio contenuta nell'art. 23, comma 6, T.U.F, secondo cui “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di
investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati 1'onere della prova di aver agito con
la diligenza richiesta". Invero, malgrado essi istanti avessero allegato l'inadempimento degli obblighi informativi, la banca non aveva provato di aver fornito tutte le informazioni utili a valutare le caratteristiche del titolo in questione, ma il primo giudice - con un evidente errore di impostazione - aveva enfatizzato la loro esperienza lavorativa ed i precedenti investimenti in strumenti finanziari per affermare la chiara consapevolezza del rischio insito nell'acquisto di titoli,
soprattutto se aventi un buon rendimento, senza verificare l'adempimento di tutte le obbligazioni poste dal T.U.F. e dalla normativa secondaria a carico dell'intermediario finanziario.
Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione in data 26.6.1998, accompagnata dalla consegna del documento di sintesi sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e della scheda informativa relativa al profilo di rischio, fosse sufficiente a far ritenere assolti i relativi obblighi informativi gravanti sull'intermediario, tenuto a rispettare le norme di comportamento fissate dall'art 21 T.U.F. - e,
quindi, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati ed acquisire tutte le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati - nonché dagli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/1998. In particolare, l'art. 28 cit. obbliga l'intermediario a chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento, nonché sulla sua propensione al rischio e vieta di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
l'art. 29 cit. impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, anche se espressamente impartite dal cliente, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, doveva escludersi che la banca avesse rispettato il combinato disposto degli artt. 28 e 29 reg. n. 11522/1998. CP_5
Invero, l'acquisto di obbligazioni “TI” era avvenuta in assenza delle necessarie e dovute informazioni sulla natura dei titoli, che avrebbero consentito agli appellanti di avere contezza specifica della loro elevata rischiosità. Al riguardo, il primo giudice aveva ritenuto che la documentazione sottoscritta nel 1998 fosse di per sé idonea a ritenere integrati gli obblighi informativi della banca, omettendo di considerare che essi non possono ritenersi codificati nella sola sottoscrizione della prescritta documentazione, essendo l'intermediario di specifici ulteriori obblighi che gli impongono, in ossequio ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, di conoscere tutte le informazioni relative ad una specifica operazione (e quindi tutte le informazioni relative a quello specifico titolo) e, conseguentemente, di rappresentarle e spiegarle all'investitore affinché
quest'ultimo possa fare una scelta consapevole. Da tale anzidetta omissione conseguiva che non era stato correttamente applicata la regola sul riparto dell'onere probatorio stabilita dall'art. 23 T.U.F,
in quanto nel giudizio di primo grado, a fronte delle specifiche contestazioni di inadempimento formulate dagli attori, la non aveva provato di aver assolto compiutamente ai propri obblighi CP_4 informativi relativi alla specificazione di tutte le informazioni utili a valutare le caratteristiche del titolo in questione. In particolare, tale onere probatorio non poteva dirsi assolto richiamando le dichiarazioni rese dal teste siccome assolutamente generiche. Invero, il predetto teste, Tes_1
dopo aver genericamente affermato di aver fornito le informazioni relative al titolo, aveva precisato di averlo fatto mostrando la schermata del computer, per cui era evidente che la modalità prescelta non poteva consentire al di conoscere le caratteristiche dei diversi titoli ed il loro livello Parte_1
di rischio, atteso che il medesimo aveva solo riferito che il sistema al computer Tes_1
evidenziava tutti i titoli obbligazionari in ordine alfabetico con i prezzi indicati unitamente ai corrispondenti tassi, ma non aveva assolutamente dichiarato che dal suddetto sistema erano evincibili le specifiche caratteristiche dei titoli ed il loro livello di rischio.
Secondo gli appellanti, andavano valorizzate le dichiarazioni rese da , teste di parte Testimone_3
attrice, il quale aveva dichiarato che il avrebbe voluto acquistare BOT o BTP, ma il Parte_1
funzionario della banca gli aveva espressamente consigliato l'acquisto dei titoli TI Finance
6,5%, fornendo rassicurazioni sulla sicurezza dell'operazione perché non intaccava il capitale investito. Del resto, la credibilità del trovava riscontro nel fatto che lo stesso teste Tes_2 Tes_1
aveva espressamente riconosciuto che quando voleva effettuare degli Parte_1
investimenti, si recava in filiale accompagnato dal nipote . Testimone_3
Gli appellanti aggiungevano che era apodittico l'assunto del primo giudice secondo cui l'esperienza lavorativa degli attori, pur non riguardando il servizio degli investimenti, denotava una certa familiarità con le attività bancarie: invero, non sussisteva alcun automatismo tra i loro pregressi rapporti di lavoro e la buona conoscenza degli strumenti di investimento finanziario, né poteva affermarsi che, stante la pregressa esperienza lavorativa, essi non potevano non conoscere la maggiore rischiosità degli investimenti in titoli con un buon rendimento, né era sostenibile che i precedenti acquisti di titoli azionari ed obbligazionari, il cui tasso di rischio era maggiore, o quanto meno analogo a quello dei titoli TI, comprovavano la propensione di essi attori per investimenti con maggior tasso di rischio a fronte di un maggior rendimento. Invero: a) i titoli
TI, per caratteristiche e criticità evidenti, non potevano essere assimilati ai titoli azionari ed obbligazionari già detenuti, per cui era censurabile l'affermazione che l'operazione di acquisto di titoli TI fosse adeguata al profilo di rischio emergente dalle informazioni fornite dagli attori nel documento depositato in atti (propensione al rischio media); b) i precedenti investimenti effettuati dagli attori riguardavano titoli azionari ed obbligazionari emessi da società italiane, notoriamente solide ed affidabili, sicuramente compatibili con la propensione al rischio media rinvenibile nell'iniziale scheda sul profilo di rischio sottoscritta dagli attori in data 26.6.1998; c) in ogni caso, il giudice non era chiamato ad accertare se gli attori avessero consapevolezza della rischiosità in generale degli investimenti finanziari (rischiosità insita in ogni investimento in strumenti finanziari), ma se essi fossero stati messi concretamente in grado di compiere una scelta di investimento realmente consapevole in relazione allo specifico acquisto di obbligazioni TI,
cosa questa che non era avvenuta. In ogni caso, l'investimento in obbligazioni TI non risultava adeguato al profilo di rischio, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento degli appellanti, essendo compatibile solo con una propensione al rischio molto elevata, considerando la tipologia di titolo e la situazione debitoria del gruppo emittente, nonché la sua sede all'estero e la sua sottoposizione ad una legislazione straniera. La banca era, dunque, onerata di precisi obblighi informativi in considerazione del fatto che l'investimento in obbligazioni TI Finance SA 6,5%
era altamente rischioso sia per l'eventualità di default o di fallimento della società emittente (come poi avvenuto con il Fallimento di Fin Part che controllava al 99,9%, e quindi pressoché per intero la
TI Finance SA), sia per l'andamento sfavorevole dei tassi di interesse di mercato, sia sul versante della possibile non liquidità dell'investimento per l'impossibilità dell'investitore, in caso di necessità, di smobilizzare il proprio investimento rivolgendosi ad un mercato secondario regolamentato per la vendita dello strumento. Nello specifico, le caratteristiche del prestito obbligazionario in questione risultavano dalla Offering Circular del 25.7.2001 (di cui gli attori avevano avuto contezza solo successivamente all'investimento), che forniva informazioni sulla società emittente, sul gruppo di appartenenza e sul soggetto garante e dalla quale emergeva che l'offerta delle obbligazioni in questione era stata ritenuta non conforme alla legislazione italiana. In
tale quadro, quindi, le caratteristiche del prodotto in questione erano tali da imporre alla banca di valutarle adeguatamente in sede di esame dell'offerta (o richiesta) di strumenti finanziari da parte degli investitori e di riferire agli stessi tali caratteristiche, al contempo consigliandoli ed orientandoli. Del resto il tasso di interesse di circa il 5% annuo netto (6,5% lordo) corrisposto dai bond (in quel periodo superiore ai titoli di stato) era così elevato da poter essere Persona_2
corrisposto soltanto in presenza di elevate situazioni di rischio note alla banca, mentre rispetto alla percezione ed alle relative valutazioni da parte del cliente investitore esso era più o meno in linea con i rendimenti dati negli anni precedenti dai titoli di stato, sicché un normale accorto investitore non era in grado di percepire la pericolosità dell'obbligazione, tanto più che la denominazione
“TI” suggeriva che il titolo fosse stato emesso in Italia, e non all'estero.
Inoltre, l'investimento effettuato dagli attori, già reduci da perdite, non rispondeva ai loro effettivi interessi per dimensioni e per modalità (mediante sottoscrizione di un unico ordinativo), per la natura dei titoli e per mancata diversificazione su obbligazioni diverse e di diverso genere, per cui non poteva dubitarsi che la Banca aveva violato l'art. 21 T.U.F. e le disposizioni contenute nel reg.
Consob n. 11522/1998. Invero, all'atto dell'acquisto delle obbligazioni TI, la convenuta non aveva provveduto ad aggiornare le informazioni acquisite, malgrado la stipula del contratto di negoziazione fosse avvenuta tre anni prima, e tanto al fine di effettuare una valutazione attuale e congrua sull'adeguatezza dell'investimento.
Gli appellanti evidenziavano, altresì, che gli obblighi di informazione gravanti sulla banca ed attinenti allo specifico investimento non potevano dirsi assolti invocando la dichiarazione sottoscritta dal nell'ordine di acquisto dei titoli (“il sottoscritto dichiara di essere stato Parte_1
avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato”), stante la completa assenza di informazione e costituendo detta dichiarazione una clausola di stile, priva di valenza confessoria, riportata nell'identica forma in tutti gli stampati.
Quanto al rating, affermavano che non era condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la sua assenza non necessariamente incideva in modo negativo sulla valutazione dell'emittente,
atteso che il rating costituisce un indice fondamentale per valutare l'affidabilità del soggetto che ha emesso i titoli.
Concludevano, pertanto, ribadendo che l'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, senza poter venir meno a detto obbligo per effetto del precedente acquisto di altro titolo a rischio, perché ciò non basta a rendere il cliente operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CP_5
Tale essendo l'articolato contenuto del motivo, ritiene la Corte che esso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, muovendo dal presupposto di uno squilibrio informativo tra le parti, obbliga l'intermediario finanziario a fornire all'investitore informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione” di investimento o disinvestimento, a fine di assicurare il compimento di scelte consapevoli da parte del cliente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario hanno la funzione di riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, l'intermediario diligente è gravato dall'onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui in nessun modo egli può essere esentato (v. in motivazione, Cass. civ, sez. I, ord. 31.8.2020, n. 18153), ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta gli obblighi informativi non siano integrali, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (cfr. in motivazione Cass.
civ, sez. I, ord. 22.10.2020, n. 23131; v. anche ord. 18.6.2018, n. 15936). In altre parole,
l'intermediario, anche se ritiene l'operazione adeguata, deve comunque fornire all'investitore (che non sia un operatore qualificato) le informazioni previste dall'art. 28, comma 2, cit, le quali comprendono tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale dell'intermediario.
I cennati obblighi informativi comportano, a carico dell'intermediario finanziario, anche la puntuale indicazione di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno nei titoli selezionati
(v. Cass. civ, sez. I, 18.5.2017, n. 12544, ripresa da sez. I, ord. 6.7.2023, n 19104, secondo cui l'intermediario, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione,
eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating).
Deve ovviamente trattarsi di informazioni relative alla “specifica operazione o del servizio”, e cioè
non di informazioni relative ai generali rischi degli investimenti in titoli compresi nella categoria di appartenenza di quelli oggetto dell'investimento, ma di informazioni riferite a quel determinato titolo che l'investitore si appresta ad acquistare e in relazione a quello specifico momento in cui l'operazione viene effettuata. Infatti, le avvertenze generali sui rischi di investimento in strumenti finanziari, compresi quelli rappresentati dai titoli di debito (cui appartengono le obbligazioni
TI) sono già assicurate dalla consegna del documento previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a),
reg. Consob n. 11522 cit., mentre l'obbligo informativo previsto dal comma 2 richiede informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”.
Va evidenziato che gli obblighi informativi dell'intermediario non vengono meno per l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale: invero, tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (v. Cass. civ, sez. I, ord
27.4.2018, n 10286). Pertanto, gli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario non vengono meno neppure nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa (v. Cass civ., sez. I, ord. 6.12.2022, n. 35789), perché
anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (v. Cass. civ., sez. I, 11.11.2021,
n. 33596).
Infine, la giurisprudenza ha ritenuto che non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito la cd.
offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di "rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a)
e b), D. Lgs. 58/1998 e dagli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto;
la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente,
della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo
"standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (v. Cass. civ., sez. I, 31.10.2019,
n. 28175). Tali essendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, ritiene la Corte che il primo giudice non ne abbia fatto corretta applicazione nella sentenza impugnata, ove è stato affermato il rispetto dei succitati obblighi gravanti sulla avuto riguardo ai seguenti elementi: 1) la stipula del CP_4
contratto quadro in data 26.6.1998, accompagnato dal documento sui rischi generali degli investimenti e dalla scheda informativa relativa al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
2) la circostanza che nel documento relativo all'acquisto dei titoli obbligazionari in questione fosse espressamente indicato che l'acquirente dichiara di essere stato avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere inalterato il valore dell'investimento effettuato;
3) le dichiarazioni testimoniali di , dipendente che ha eseguito Testimone_4
l'operazione di investimento per cui è causa, secondo cui fu l'attore a richiedere l'acquisto dei titoli in questione, dopo aver visionato il computer ove erano indicati tutti i titoli, e che fornì all'attore tutte le informazioni inerenti il titolo in questione, nonché indicazioni in merito alle differenze con altri titoli;
4) l'esperienza lavorativa maturata dagli attori nell'ambito bancario, seppure in settore diverso da quello degli investimenti;
5) i pregressi investimenti da loro effettuati, denotanti la propensione ad investimenti più rischiosi a fronte di un maggiore rendimento.
Gli elementi su cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento non reggono ad un vaglio critico, in quanto: il contratto quadro, il documento sui rischi generali degli investimenti e la scheda informativa di cui al punto sub 1) non sono attinenti all'obbligo informativo di cui all'art. 28,
comma 2, cit.; la dichiarazione di avvenuto avviso dell'assenza di garanzia del valore dell'investimento effettuato è una clausola di stile apposta su un modulo prestampato, senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione;
le dichiarazioni testimoniali dell'operatore che ha eseguito l'operazione non sono dirimenti, non avendo egli indicato quali fossero le effettive specifiche informazioni fornite agli investitori;
l'attività lavorativa svolta dagli attori nell'ambito bancario non elideva gli obblighi informativi, in quanto, in disparte il fatto che i coniugi Parte_1
non avevano mai operato nel settore dei servizi di investimento, essi non erano operatori qualificati;
gli investimenti già compiuti in passato non elidevano gli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario, tanto più trattandosi di acquisto di obbligazioni emesse da società
lussemburghese, effettuato in un'unica soluzione da parte di soggetti che avevano già subito pesanti perdite da altro investimento.
Inoltre, trattandosi di titoli privi di prospetto informativo e di "rating", l'intermediario avrebbe dovuto allegare e provare di aver acquisito l'Offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, ma non risulta che tanto sia avvenuto.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si osserva che, pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, per cui incombe all'intermediario fornire la prova contraria.
Detta prova non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (v. Cass. civ., sez. I, 11.11.2021, n. 33596).
Pertanto, nell'ipotesi di accertato inadempimento, il fatto lesivo consiste nell'essere stato posto a carico del medesimo cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, ove ne fosse stato informato, ed il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (v. Cass.
civ., sez. I, ord. 27.4.2018, n. 10286), differenza che va decurtata ulteriormente degli eventuali importi percepiti dall'investitore quali cedole.
Ebbene, avendo gli attori hanno allegato e provato di aver ricevuto, nel corso del giudizio di primo grado, la somma di euro 4.232,25 in data 21.11.2011, in virtù del terzo riparto, e quella di euro
4.220,76 in data 3.12.2013, all'esito del quarto ed ultimo riparto, ed essendo pacifico che essi abbiano percepito il complessivo importo di euro 4.940,00 per cedole, il danno da essi patito va quantificato nella misura di euro 17.219,92 [39.300,58 – (5.725,65 + 2.926,00 + 4.232,25 +
4.220,76) – 4.940,00], su cui vanno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata alla data del
20.11.2001 e maggiorata degli interessi progressivamente maturati anno per anno ad un saggio che si stima equo commisurare a quello legale, costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale un debito di valore (v. Cass. civ., sez. II, ord. 19.1.2022, n. 1627).
Il secondo motivo resta assorbito dalle superiori considerazioni.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento avuto riguardo al principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord.
13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase di trattazione/istruttoria del presente giudizio, in cui l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, per la quale si reputano congrui i parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 30/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiara la responsabilità della per l'inadempimento degli obblighi CP_4
informativi in relazione all'acquisto in data 20.11.2001, presso la filiale di Sessa Aurunca del
[...]
, del titolo obbligazionario corporate TI Finance SA 6,5% con scadenza al CP_3
24.7.2004, e, per l'effetto, la condanna a pagare in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 17.219,92, oltre agli interessi al tasso
[...]
legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del 20.11.2001 e maggiorata degli interessi legali maturati anno per anno;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 382,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, 20 marzo 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola