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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3703/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3703/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 resistente a Mira (VE), in via Giuliano da Maiano n. 2, e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e resistente a Mira (VE), in via C.F._2
Giuliano da Maiano n. 2, entrambi rappresentati, assistiti e difesi nella presente procedura dall'avv. FEDERICA SANTINON (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dello stesso difensore in Dolo (VE), via A. Guolo n. 15/3, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione personale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 25/09/2025:
1 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Pt_1
e 29.04.1995 in Mira (VE), regolarmente trascritto presso gli
[...] Controparte_1
Uffici dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) al n. 25, parte II, serie A, anno 1995, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) la signora ha ceduto il 50% Pt_1 della quota della proprietà dell'immobile già casa coniugale sito in Mira Giuliano da Maiano, n. 2 al signore che ne è divenuto unico proprietario;
3) il figlio CP_1 maggiorenne continuerà ad avere la residenza presso il padre;
entrambi i genitori Per_1 provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle spese straordinarie Per_1 relative allo stesso nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
4) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficiente e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento avendo già regolato a parte ogni questione”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 17/09/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/04/1995 nel Comune di Mira e dalla cui unione è nato il figlio
(nt. il 20/09/2002), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 25/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 10/03/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra
2 loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali Per_1 dello stesso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mira il 29/04/1995 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Mira (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, Parte 2,
Serie A, n. 25.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 25/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- prende atto che la signora ha ceduto il 50% della quota della proprietà Pt_1 dell'immobile già casa coniugale sito in Mira Giuliano da Maiano, n. 2 al signore CP_1 che ne è divenuto unico proprietario;
- il figlio maggiorenne continuerà ad avere la residenza presso il padre;
entrambi i Per_1 genitori provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle spese Per_1 straordinarie relative allo stesso nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
- prende atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e nulla dispone a titolo di assegno divorzile avendo i coniugi già regolato a parte ogni questione.
Nulla per le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mira, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3703/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 resistente a Mira (VE), in via Giuliano da Maiano n. 2, e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e resistente a Mira (VE), in via C.F._2
Giuliano da Maiano n. 2, entrambi rappresentati, assistiti e difesi nella presente procedura dall'avv. FEDERICA SANTINON (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dello stesso difensore in Dolo (VE), via A. Guolo n. 15/3, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione personale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 25/09/2025:
1 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Pt_1
e 29.04.1995 in Mira (VE), regolarmente trascritto presso gli
[...] Controparte_1
Uffici dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) al n. 25, parte II, serie A, anno 1995, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) la signora ha ceduto il 50% Pt_1 della quota della proprietà dell'immobile già casa coniugale sito in Mira Giuliano da Maiano, n. 2 al signore che ne è divenuto unico proprietario;
3) il figlio CP_1 maggiorenne continuerà ad avere la residenza presso il padre;
entrambi i genitori Per_1 provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle spese straordinarie Per_1 relative allo stesso nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
4) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficiente e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento avendo già regolato a parte ogni questione”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 17/09/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/04/1995 nel Comune di Mira e dalla cui unione è nato il figlio
(nt. il 20/09/2002), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 25/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 10/03/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra
2 loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali Per_1 dello stesso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mira il 29/04/1995 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Mira (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, Parte 2,
Serie A, n. 25.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 25/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- prende atto che la signora ha ceduto il 50% della quota della proprietà Pt_1 dell'immobile già casa coniugale sito in Mira Giuliano da Maiano, n. 2 al signore CP_1 che ne è divenuto unico proprietario;
- il figlio maggiorenne continuerà ad avere la residenza presso il padre;
entrambi i Per_1 genitori provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle spese Per_1 straordinarie relative allo stesso nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
- prende atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e nulla dispone a titolo di assegno divorzile avendo i coniugi già regolato a parte ogni questione.
Nulla per le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mira, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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