Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 261 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALBONI CLAUDIA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. JANI Controparte_1 C.F._2
RENATO
con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente: Affidare in via esclusiva la minore nata a Ferrara in [...] Persona_1
10/05/2019, alla madre. 2) Disporre che gli incontri tra padre e figlia siano organizzati e disciplinati dal Servizio Sociale territorialmente competenti ed in forma protetta per la minore solamente se ciò non sia pregiudizievole per 3) Confermare il Per_1 contributo al mantenimento per la bambina da imporre al padre in favore della madre nella misura di € 300,00 mensili, ed anzi oggi pari ad € 305,40, importo ulteriormente da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo concordato con il Tribunale di
Ferrara.
il resistente: - In via istruttoria: disporsi l'integrazione della relazione depositata dal
Servizio Sociale del Comune di Vigarano Mainarda in data 19 maggio 2025, disponendo l'effettuazione di un colloquio con la minore da parte del Servizio Sociale nonché, alternativamente o cumulativamente, con la minore, i genitori ed il responsabile del Servizio Dott. oltre all'effettuazione dei test Persona_2 previsti in letteratura e clinica (quali il Battelle Develpomental Inventory - BDI, il
Bender Test ed il test di Roarschac) per valutare le condizioni della minore ed pagina 1 di 5
In via principale: - respingere la richiesta di affidamento esclusivo della figlia
[...] alla ricorrente;
- non ci si oppone agli incontri tra padre e Per_1 Parte_1 figlia in ambiente protetto, in via transitoria, determinandone modi e tempi, finalizzando tale modalità di incontro allo scopo di consentire che la piccola Per_1 impari a staccarsi dalla madre, riconoscendo la figura paterna come tale;
- confermare che l'importo di €. 300,00 versato mensilmente da a a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia è adeguato rispetto alla condizione Per_1 economica di entrambi i genitori, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie, da regolarsi come da Protocollo concordato con il Tribunale di Ferrara;
Con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del PM: visto, si esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 esponeva di aver intrapreso Parte_1 nell'anno 2014 una relazione sentimentale con in costanza della quale era CP_1 nata nell'anno 2019 la figlia di aver interrotto la relazione sentimentale nel mese Per_1
di aprile 2023 dopo che il aveva sferrato un pugno ad una zia che stava Per_1 tenendo in braccio la minore;
di essersi in seguito rivolta all'autorità giudiziaria penale a seguito delle molestie e vessazioni subite. Sulla scorta di tali premesse e dopo aver precisato di aver sospeso gli incontri fra il padre e la minore dopo un ulteriore episodio violento verificatosi nel mese di gennaio 2024, la ricorrente chiedeva l'affido esclusivo, una frequentazione regolamentata dal Servizio sociale ed un contributo di mantenimento nella somma ritenuta equa oltre la metà delle spese straordinarie.
Il nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla richiesta di affido esclusivo, Per_1
concordava per una frequentazione momentaneamente monitorata dal Servizio sociale e offriva di corrispondere un contributo di mantenimento di Euro 300 oltre la metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il presidente delegato affidava in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vederla con l'assistenza del Servizio sociale e determinava un contributo di mantenimento di Euro 300 oltre la metà delle spese straordinarie.
All'esito di istruttoria caratterizzata dal deposito di varie relazione del servizio sociale, all'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al
Collegio. pagina 2 di 5 ***
Dagli atti di causa risulta che in data 22 aprile 2023 il ha aggredito Per_1 Pt_2
zia della sferrandole un pugno all'occhio mentre teneva in braccio la
[...] Pt_1
piccola A causa di tale increscioso episodio la ha interrotto la relazione Per_1 Pt_1
sentimentale, interruzione cui il ha reagito con una serie di comportamenti Per_1
vessatori e molesti che ne hanno determinato il rinvio a giudizio di fronte a questo
Tribunale per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. Il come Per_1 dallo stesso ammesso all'udienza del 10 settembre 2024, è stato anche rinviato a giudizio per il reato di spaccio di sostanze stupefacente dopo essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel maggio 2024.
Dalla relazione redatta il 29 agosto 2024 dal Servizio sociale di Cento si apprende che la piccola dopo essere stata esposta all'episodio del 22 aprile e ad altro Per_1
verificatosi il 3 gennaio 2024 nel corso del quale il padre aveva preso a calci la macchina della madre, mostra timore ad uscire di casa chiedendo ogni volta “Ma c'è il papà? Ma il papà viene?” Lo psicologo del Piccolo Principe, struttura privata presso la quale la bambina è in cura, ha riferito di essere riuscito ad incontrarla senza la presenza della madre solo di recente ed ha diagnosticato una sintomatologia riconducibile ad un disturbo da stress post traumatico. Sulla base di tali presupposti e del persistente rifiuto della minore ad incontrare il padre, il Servizio ha espresso l'avviso che l'avvio degli incontri protetti dovesse essere proceduto da una valutazione da parte del servizio di neuropsichiatria infantile.
Nella relazione del 12 dicembre 2024 la psicologa dell' ha riferito che, quando CP_2
nel corso dei due incontri è stato introdotto il tema del padre, si è mostrata Per_1
improvvisamente meno loquace e scarsamente disponibile al dialogo;
ha riferito di non volerlo vedere, nemmeno in presenza delle operatrici, “per le cose che ha fatto”; ha incominciato a strapparsi i capelli chiedendo di andare a casa, mostrando evidente paura ed angoscia. In ordine alla valutazione del caso, la psicologa ha, da un lato, rilevato che la minore era stata esposta a richieste di vari operatori che l'avevano costretta a confrontarsi con eventi e ricordi traumatici senza un'attenzione protettiva sui tempi di elaborazione e, dall'altro, ha paventato il rischio che l'esposizione ad ulteriori sollecitazioni potrebbe avere un effetto iatrogeno.
Dall'ultima relazione trasmessa il 19 maggio 2025 si apprende che la madre della minore ha riferito che la figlia versa in uno stato di benessere e va regolarmente a scuola pagina 3 di 5 continuando a proseguire un percorso di sostegno presso la psicologa del Piccolo
Principe. La madre ha anche riferito che la figlia non vuole vedere il padre (nemmeno in foto), non chiede e neanche si interessa di lui;
le insegnanti hanno del pari confermato che a scuola la bambina non parla e non chiede nulla rispetto al padre.
Procedendo alla valutazione di tali risultanze nonché di quelle emerse dall'audizione del resistente e dei suoi genitori, il Servizio ha quindi constatato il permanere della frattura fra gli ambienti familiari del padre e della madre che potrebbe esporre la minore a rischio di triangolazione e di lealtà divisiva. Alla luce di tale circostanza il Servizio ha ritenuto fondamentale garantire la prosecuzione del percorso psicoterapeutico evitando sollecitazioni ambientali che possano interferire con la stabilizzazione emotiva della minore. Infatti si trova attualmente in una fase delicata del suo sviluppo Per_1
psicologico contraddistinta da segnali di miglioramento, ma anche da marcata vulnerabilità rispetto a eventi o figure percepite come potenzialmente minacciose. Il
Servizio ha dunque condiviso l'importanza di rispettare le indicazioni dei precedenti psicologi, evitando pressioni verso incontri con il padre finché non sarà Per_1
emotivamente pronta. L'obiettivo prioritario, a detta del Servizio, resta infatti la sicurezza emotiva e la salute psicologica della minore per cui, solo qualora nel corso del tempo si accertasse un miglioramento/stabilizzazione delle condizioni emotive della minore, si potrebbe valutare l'avvio di un percorso di incontro graduati, con mediazioni professionale, che rispetti i tempi, le reazioni, e i confini affettivi della bambina.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Deve essere innanzitutto confermato il regime di affido esclusivo della minore alla luce delle considerazioni svolte nell'ordinanza del 26 marzo 2024 rispetto alla quale nulla è cambiato se non la totale avversione della minore agli incontri con il padre. Non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie formulate dal resistente in considerazione della completezza degli accertamenti svolti dal Servizio sociale, compendiatisi in tre approfondite relazioni redatte in breve arco temporale con in allegato il report dell' Dagli atti di causa non emerge, d'altro canto, nessun elemento dal quale CP_2
desumere che la madre abbia inteso allontanare moralmente e materialmente dal Per_1 padre mentre la condotta tenuta da quest'ultimo, con particolare riguardo all'episodio violento del 22 aprile 2023, spiega il timore (se non addirittura il terrore) che la bambina manifesta ad incontrarlo.
pagina 4 di 5 Quanto alla frequentazione, il Tribunale non può che tener conto del giudizio reiteratamente espresso dal Servizio sociale e dagli specialisti in neuro-psichiatria infantile secondo il quale l'adozione di visite protette sarebbe altamente contraria all'interesse della minore con il rischio di sviluppo di effetti iatrogeni. A fronte di ciò deve prescriversi che il Servizio sociale continui a monitorare la minore interfacciandosi con la psicologa del Piccolo Principe e segnali al giudice tutelare, a mezzo di relazione semestrale, eventuali mutamenti che consentano di avviare incontri protetti fra la minore e il padre.
Quanto alle questioni economiche, deve essere confermato il contributo di mantenimento di Euro 300 a carico dei resistente il quale deve anche provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza con applicazione nel minimo dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Affida il via esclusiva alla madre la figlia minore.
Manda al servizio sociale di continuare a monitorare la situazione della minore e di riferire al giudice tutelare, con relazioni semestrali, le circostanze che possano consentire l'avvio di incontri protetti fra le minore stessa e il padre.
Dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, versi alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della minore, la somma di euro 300 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie nei termini e nei modi previsti dal protocollo in vigore presso questo tribunale
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.906 oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio sociale.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 5 di 5