Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 499/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 499/2016, vertente fra le parti:
E Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Eustachio
Sarra, giusta mandato in atti;
-attore/creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es.
274/2013- in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_3
Gabriele Maria Panini, giusta mandato in atti;
-interventore/successore a titolo particolare nel credito-
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv., dagli avv.ti
[...]
Stefano Padovani e Gianluca Massimei, giusta mandato in atti;
-interventore/successore a titolo particolare nel credito-
E
; Persona_1
-convenuto contumace/debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. Es. 274/2013-
, rappresentata e difesa dall'avv. Serafino Picerno;
Parte_4
-convenuto/condividente non esecutato-
1
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21 maggio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_5
-creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.
[...] Controparte_1
Es. 274/2013 promossa in danno del sig. in ottemperanza all'ordinanza Persona_1 resa dalla G.E. Roberta Picardi il 26 ottobre 2015 ai sensi degli artt. 600 s.s. c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ha promosso il presente giudizio di divisione endoesecutiva teso allo scioglimento del compendio immobiliare sito in Spinazzola, meglio descritto in atti.
Accertata la rituale notifica dell'atto introduttivo, è stata dichiarata la contumacia di entrambi i comproprietari dell'immobile staggito.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio con il arch. , che ha concluso per Persona_2 la indivisibilità del compendio immobiliare, con ordinanza del 18 ottobre 2017, su richiesta dell'attore/creditore procedente e in mancanza di richieste di attribuzione, è stato disposto lo scioglimento della comunione mediante vendita e le relative operazioni sono state delegate all'avv. Cecilia Tedone.
Si è costituita tardivamente la sig.ra giusta comparsa depositata in data Parte_4
25 gennaio 2018, la quale ha dato atto di essere già intervenuta nella procedura esecutiva
R.G. Es. 274/2013 e di vantare un credito nei confronti del sig. in forza del Per_1 provvedimento di omologazione di separazione consensuale n. 3579/2010 (R.G. 3/2010) emesso dal Tribunale di Trani il 13.08.2010 e munito di formula esecutiva il 25.08.2010.
In corso di causa sono intervenute prima nella qualità di cessionaria del Parte_3 credito di e poi Controparte_4 [...] che, a sua volta, ha acquistato il credito da CP_5 Parte_3
Aggiudicato il lotto unico al prezzo di € 20.600,00 ed emesso il decreto di pagamento in favore della professionista delegata per la liquidazione di spese e compensi da porsi a carico dell'attore, la professionista delegata ha redatto una bozza di progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita forzata che è stato ritualmente deposito nel fascicolo telematico e notificato al debitore esecutato, rimasto contumace.
2 All'udienza del 5 febbraio 2025, preso atto delle osservazioni formulate dalla comproprietaria non esecutata al progetto di distribuzione depositato dalla p.d., che ha contestato la legittimità dell'addebito dei costi della procedura anche sulla sua quota, anziché su quella sul solo comproprietario esecutato, è stata fissa l'udienza all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Le contestazioni formulate da non meritevoli di accoglimento. Parte_4
Viene in proposito in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui essendo l'attore/creditore procedente tenuto a introdurre il giudizio di divisione in forza dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. resa dal G.E., questi non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore;
è infatti evidente che il creditore è necessitato a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito.
Di contro, con riferimento alla posizione dei condividenti, non vi è alcuna distinzione rispetto alla divisione ordinaria, né vi è ragione di differenziare il regime delle spese deviando dalle regole dell'interesse comune alla divisione, sussistendo solidarietà tra il condividente – debitore e gli altri condividenti solo in proporzione della propria quota ed entro tale limite.
Se è quindi escluso che il condividente non debitore possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero, nei suoi confronti non vi è, tuttavia, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore (Trib. Novara,
23.6.2011).
Tale conclusione è in linea con quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha chiarito come nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i
3 principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte (Cass. civ. 12758/2001).
In particolare, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla determinazione delle quote, potendo valere il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse sorti nel corso del giudizio – insussistenti nel caso di specie (cfr. Cass. civ. 22903/2013; Cass. civ. 3083/2006).
Ancor più di recente la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 24550/2024 della
Terza Sezione Civile, ha ribadito che con riferimento al paradigmatico giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito (da cui la divisione endoesecutiva mutua, con il limite di compatibilità delle disposizioni alle peculiarità della stessa, lo statuto di disciplina), è fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le spese della lite vadano poste «a carico della massa», sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis
Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass.
13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass.
24/01/2020, n. 1635);
Alla luce delle predette osservazioni, ritiene il Tribunale che correttamente nel progetto di distribuzione siano state poste a carico della massa e, quindi, di entrambi i condividenti, le spese vive sostenute per la divisione.
Del pari, devono rimanere a carico del creditore procedente-attore nel presente giudizio le spese inerenti alla difesa tecnica, le quali potranno essere recuperate in danno del solo
4 debitore esecutato in seno alla procedura esecutiva immobiliare da riassumere nei termini di legge.
In definitiva, il progetto di distribuzione depositato in Cancelleria in data 11 settembre 2024 deve dichiararsi esecutivo.
Le spese di lite inerenti alla dedotta controversia distributiva seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i seguenti parametri: Tabella n. 2 allegata al
DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore della massa, parametri minimi per le fasi 1 e 4, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona della Giudice Diletta Calò
–pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 499/2016 del
Ruolo Generale, così provvede:
1. rigetta per quanto di ragione le contestazioni proposte da e per l'effetto la Parte_4 condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite relative alla controversia distributiva insorta, che liquida in complessivi € 1.311,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. ed Iva come e se per legge dovuti;
2. compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio;
3. assegna:
3.1 all'avv.ta Cecilia Tedone, in qualità di p.d., ex art. 2770 c.c., Euro 4.280,70;
3.2 all'attore e per esso alla cessionaria ex art. 2770 euro 9.600,00, Parte_3
3.3 alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. R.G. Es. 274/2013 Tribunale di Trani, promossa in danno del sig. , euro 3.260,12 (oltre alla proporzionale Persona_1 quota di interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente e al netto della proporzionale quota di spese eventuali relative alla tenuta del conto), corrispondente alla quota in denaro spettante al condividente esecutato , mediante Persona_1 versamento su libretto di deposito giudiziario intestato al debitore nella ridetta procedura per la successiva distribuzione fra i creditori;
3.4 a euro 3.848,12 (oltre alla proporzionale quota di interessi maturati alla Parte_4 data di estinzione del conto corrente e al netto della proporzionale quota di spese eventuali relative alla tenuta del conto);
4. liquida in favore dell'attore le spese per competenze legali della presente procedura, pari
5 a euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, se dovuti;
5. dichiara definito il presente giudizio;
6. riassunzione del giudizio di esecuzione R.G. Es. n 274/2013 nel termine di legge ex art. 627 c.p.c
Così deciso in Trani, il 21 maggio 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
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