Ordinanza interlocutoria 23 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 23/07/2018, n. 19521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19521 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2018 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7896-2017 proposto da: HE AN AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo STUDIO LEGALE BONELLI EREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZANI
22, presso lo studio dell'avvocato VALERIO PESCATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BENUSSI;
- con troricorrente - DEXIA CREDIOP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo STUDIO LEGALE BONELLI EREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZANI
22, presso lo studio dell'avvocato VALERIO PESCATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO /4-1 BENUSSI;
- controricorrente al ricorrente incidentale - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21526/2016 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale RICCARDO FUZIO, il quale chiede che la Corte di cassazione, previo accertamento della avvenuta notifica dell'atto alle parti costituite anche ai fini della condanna delle spese, dichiari la estinzione del processo. La EU NK AG ha proposto regolamento di giurisdizione, con ricorso del 20 marzo 2017 notificato alla Provincia di Brescia ed alla spa Dexia Crediop, con riguardo al giudizio civile promosso dalla Ric. 2017 n. 07896 sez. SU - ud. 30-01-2018 -2- Provincia davanti al Tribunale di Roma nei confronti della EU NK e della Dexia. Con il regolamento la ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare il difetto di giurisdizione sulla controversia del giudice italiano, assumendo che essa appartenga alla competenza esclusiva delle Corti inglesi, ed analoghe conclusioni ha rassegnato la spa Dexia, costituitasi con controricorso contenente ricorso incidentale autonomo. La Provincia di Brescia resiste con controricorso, domandando il rigetto di entrambi i ricorsi per regolamento. Con successivo atto del 26 settembre 2017 - secondo quanto espone la società ricorrente -, la Provincia di Brescia, nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Brescia, ha "rinunciato a tutte le domande", chiedendo di dichiarare estinto quel giudizio nei confronti della DB. In data 12 ottobre 2017 la EU NK AG ha dichiarato di voler rinunciare, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso per regolamento di giurisdizione", ed ha chiesto che il procedimento sia dichiarato estinto. Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso della DB risulta essere stata depositata in cancelleria e non notificata alle parti del procedimento per regolamento, la Provincia di Brescia e la spa Dexia Crediop, qui anche ricorrente incidentale, sicché va disposto rinvio a nuovo ruolo perché si provveda all'adempimento.
P. Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l'eventuale perfezionamento della rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera si consi lio del 30 gennaio 2018. Presi DEPOSITATO W CANCELLERIA (S uf