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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3240/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2023 proposto da (difeso dall' avv. Annunziato Antonino Denisi) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo e Controparte_1 dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara l'improcedibilità dell'azione esperita dinanzi al giudice del lavoro e annulla l'avviso di addebito opposto.
Spese compensate per intero tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
2) nel merito, accertare e dichiarare come non dovute la somma pari ad Euro 8.598,37 richiesta dalla resistente per il periodo dal 12/2020 al 04/2022 a titolo di "Gestione Aziende con CP_1 lavoratori dipendenti" così come risultanti dal provvedimento impugnato e, per l'effetto, annullare
1 l'avviso di addebito n. 394 2023 00006061 30 000, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data
31/05/2023, per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Ditta ricorrente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del DM 30 gennaio 2015, il rilascio da parte della resistente del CP_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
***
L' si costituiva in giudizio, per la sospensiva e per il merito ed in primis evidenziava CP_1
l'assoggettamento della società ricorrente alla misura del sequestro preventivo il che comportava l'applicazione della speciale disciplina di cui all'art. d.lgs. 159 del 2011.
*****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è improcedibile.
La presente azione giudiziale è svolta avverso un avviso di addebito n. 394 2023 00006061 30
000, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 31/05/2023, emesso dall' Sede di GG CP_1
RI, per contributi accertati a titolo di "Gestione Aziende con lavoratori dipendenti", oltre interessi ed accessori, periodo dal 12/2020 al 04/2022, per un totale di Euro 8.598,37.
L'avviso di addebito riporta come causale inadempienze.
Parte ricorrente eccepisce che :
è una ditta sottoposta dal 23 luglio 2018 a sequestro preventivo penale disposto dalla Procura della
Repubblica di GG RI;
von successivo provvedimento del 17/09/2018 veniva approvato, da parte del Gip, il programma di prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, con contestuale ripresa e prosecuzione, a partire dalla predetta data, della ordinaria attività aziendale;
le inadempienze contributive attengono a periodi di gestione anteriori al provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o dell'attività dell'impresa sequestrata adottato in data 17/09/2018 rispetto ai quali, alla luce del disposto di cui al citato art. 4 del D.Lgs. n. 72/2018 e del messaggio n. 2326 del 20/06/2019, alcun avviso di addebito avrebbe mai potuto e/o CP_1
dovuto essere emesso a carico della Amministrazione Giudiziaria della Ditta ricorrente. (Cfr Email
CP_ CP_ CP_ 10 maggio 2023 Dott UO Gestione Credito prova che i crediti Persona_1
2 indicati nell'avviso sono sorti sequestro e ante autorizzazione prosecuzione ex art. 41 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 ossia riferite a mesi ottobre e novembre 2010: inoltre l'accertamento del debito doveva avvenire secondo le procedure previste dal d.lgs 159/11 art 52 e ss e quindi da parte del giudice penale .
CP_ L' sostiene : che l'azione è improcedibile perché i crediti erano da sottoporre al giudice penale;
che le irregolarità riguardavano la posizione verso l'Inail che aveva comunicato l'esistenza per cui andava chiamato l'Inail.
****
Va rilevato che il giudizio di opposizione a cartella e ad avviso di addebito , si svolge sulla base di analoghi principi in materia di onere di prova dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta , formalmente resistente / convenuta ha , ove venga contestato il merito ,l'onere di comparire in giudizio , dimostrare l'interesse sostanziale alla pretesa fatta valere con la cartella / avviso di addebito opposti e dimostrare la legittimità dell'emissione dell'avviso di addebito e i fatti costitutivi della pretesa contributiva .
IMPROCEDIBILITA'
Occorre preliminarmente esaminare la questione di procedibilità della azione e la competenza di
CP_ questo giudice del lavoro ad accertare il credito vantato dall' con l'avviso di addebito .
E' pacifico che la parte destinataria dell'avviso di addebito e qui ricorrente sia un'azienda soggetta alla misura di sequestro penale del complesso aziendale , ed oggi è rappresentata dall'amministratore giudiziario nominato dall' Autorità giudiziaria penale.
Il sequestro penale preventivo dell'intera impresa individuale ai sensi dell'art Parte_1
321, commi 1 e 2 cpp è stato disposto dal GIP del Tribunale di GG RI con ordinanza del
23.7. 2018 .
La nomina dell'amministratore giudiziario è avvenuta ai sensi dell'art. 104 bis disp att cpp.
Orbene dispone l'art 104 bis , co. 1 bis, disp. att cpp <
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al
Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del
Libro I del citato decreto legislativo>
3 Il successivo comma 1 ter dispone <
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni>.
Alla luce di quanto sopra nel caso di specie è evidente che anche l'accertamento dei crediti successivi al sequestro ( nel caso di specie i crediti azionati sono dal 2020 al 2022 , quindi successivi al sequestro ancorchè nascano da inadempienze precedenti ) devono essere accertati con le forme e procedure previste dall'art. 52 e ss dlgs 159 del 2011 ossia da parte del giudice penale con l'apposita procedura di verifica dei crediti e l'iter di esame speciale previsto di natura concorsuale.
Ciò rende improcedibile l'azione di accertamento proposta dinanzi a questo giudice del lavoro e CP_ annullabile la procedura di accertamento avviata dall' a mezzo di emissione dell'avviso di addebito opposto dinanzi a questo giudice del lavoro ai sensi dell'art 24 d,lgs 46/1999 che pertanto
, per tali ragioni , va di conseguenza annullato .
Resta quindi precluso l'accertamento del diritto della Ditta ricorrente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del DM 30 gennaio 2015, il rilascio da parte della resistente del CP_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Resta assorbita la questione della chiamata in causa dell'Inail .
SPESE DEL GIUDIZIO
La decisione in rito e la peculiarità della questione determina la compensazione delle spese del giudizio .
GG RI, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3240/2023 R.G. sul ricorso depositato il 03/07/2023 proposto da (difeso dall' avv. Annunziato Antonino Denisi) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo e Controparte_1 dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara l'improcedibilità dell'azione esperita dinanzi al giudice del lavoro e annulla l'avviso di addebito opposto.
Spese compensate per intero tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
2) nel merito, accertare e dichiarare come non dovute la somma pari ad Euro 8.598,37 richiesta dalla resistente per il periodo dal 12/2020 al 04/2022 a titolo di "Gestione Aziende con CP_1 lavoratori dipendenti" così come risultanti dal provvedimento impugnato e, per l'effetto, annullare
1 l'avviso di addebito n. 394 2023 00006061 30 000, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data
31/05/2023, per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Ditta ricorrente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del DM 30 gennaio 2015, il rilascio da parte della resistente del CP_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
***
L' si costituiva in giudizio, per la sospensiva e per il merito ed in primis evidenziava CP_1
l'assoggettamento della società ricorrente alla misura del sequestro preventivo il che comportava l'applicazione della speciale disciplina di cui all'art. d.lgs. 159 del 2011.
*****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è improcedibile.
La presente azione giudiziale è svolta avverso un avviso di addebito n. 394 2023 00006061 30
000, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 31/05/2023, emesso dall' Sede di GG CP_1
RI, per contributi accertati a titolo di "Gestione Aziende con lavoratori dipendenti", oltre interessi ed accessori, periodo dal 12/2020 al 04/2022, per un totale di Euro 8.598,37.
L'avviso di addebito riporta come causale inadempienze.
Parte ricorrente eccepisce che :
è una ditta sottoposta dal 23 luglio 2018 a sequestro preventivo penale disposto dalla Procura della
Repubblica di GG RI;
von successivo provvedimento del 17/09/2018 veniva approvato, da parte del Gip, il programma di prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, con contestuale ripresa e prosecuzione, a partire dalla predetta data, della ordinaria attività aziendale;
le inadempienze contributive attengono a periodi di gestione anteriori al provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o dell'attività dell'impresa sequestrata adottato in data 17/09/2018 rispetto ai quali, alla luce del disposto di cui al citato art. 4 del D.Lgs. n. 72/2018 e del messaggio n. 2326 del 20/06/2019, alcun avviso di addebito avrebbe mai potuto e/o CP_1
dovuto essere emesso a carico della Amministrazione Giudiziaria della Ditta ricorrente. (Cfr Email
CP_ CP_ CP_ 10 maggio 2023 Dott UO Gestione Credito prova che i crediti Persona_1
2 indicati nell'avviso sono sorti sequestro e ante autorizzazione prosecuzione ex art. 41 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 ossia riferite a mesi ottobre e novembre 2010: inoltre l'accertamento del debito doveva avvenire secondo le procedure previste dal d.lgs 159/11 art 52 e ss e quindi da parte del giudice penale .
CP_ L' sostiene : che l'azione è improcedibile perché i crediti erano da sottoporre al giudice penale;
che le irregolarità riguardavano la posizione verso l'Inail che aveva comunicato l'esistenza per cui andava chiamato l'Inail.
****
Va rilevato che il giudizio di opposizione a cartella e ad avviso di addebito , si svolge sulla base di analoghi principi in materia di onere di prova dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta , formalmente resistente / convenuta ha , ove venga contestato il merito ,l'onere di comparire in giudizio , dimostrare l'interesse sostanziale alla pretesa fatta valere con la cartella / avviso di addebito opposti e dimostrare la legittimità dell'emissione dell'avviso di addebito e i fatti costitutivi della pretesa contributiva .
IMPROCEDIBILITA'
Occorre preliminarmente esaminare la questione di procedibilità della azione e la competenza di
CP_ questo giudice del lavoro ad accertare il credito vantato dall' con l'avviso di addebito .
E' pacifico che la parte destinataria dell'avviso di addebito e qui ricorrente sia un'azienda soggetta alla misura di sequestro penale del complesso aziendale , ed oggi è rappresentata dall'amministratore giudiziario nominato dall' Autorità giudiziaria penale.
Il sequestro penale preventivo dell'intera impresa individuale ai sensi dell'art Parte_1
321, commi 1 e 2 cpp è stato disposto dal GIP del Tribunale di GG RI con ordinanza del
23.7. 2018 .
La nomina dell'amministratore giudiziario è avvenuta ai sensi dell'art. 104 bis disp att cpp.
Orbene dispone l'art 104 bis , co. 1 bis, disp. att cpp <
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al
Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del
Libro I del citato decreto legislativo>
3 Il successivo comma 1 ter dispone <
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni>.
Alla luce di quanto sopra nel caso di specie è evidente che anche l'accertamento dei crediti successivi al sequestro ( nel caso di specie i crediti azionati sono dal 2020 al 2022 , quindi successivi al sequestro ancorchè nascano da inadempienze precedenti ) devono essere accertati con le forme e procedure previste dall'art. 52 e ss dlgs 159 del 2011 ossia da parte del giudice penale con l'apposita procedura di verifica dei crediti e l'iter di esame speciale previsto di natura concorsuale.
Ciò rende improcedibile l'azione di accertamento proposta dinanzi a questo giudice del lavoro e CP_ annullabile la procedura di accertamento avviata dall' a mezzo di emissione dell'avviso di addebito opposto dinanzi a questo giudice del lavoro ai sensi dell'art 24 d,lgs 46/1999 che pertanto
, per tali ragioni , va di conseguenza annullato .
Resta quindi precluso l'accertamento del diritto della Ditta ricorrente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del DM 30 gennaio 2015, il rilascio da parte della resistente del CP_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Resta assorbita la questione della chiamata in causa dell'Inail .
SPESE DEL GIUDIZIO
La decisione in rito e la peculiarità della questione determina la compensazione delle spese del giudizio .
GG RI, 18.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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