Sentenza 3 settembre 2007
Massime • 1
Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, cod. civ., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.
Commentario • 1
- 1. Terzo datore d'ipotecahttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18522 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2007 |
Testo completo
18522/ 07 -- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione di regresso del terzo SEZIONE TERZA CIVILE datore di pegno nei confronti dei fideiussori del debitore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 26084/03 Dott. Roberto PREDEN Presidente 29599/03 Dott. Michele VARRONE Consigliere 18522 Cron. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 6145. Consigliere Dott. Giovanni ST PETTI Ud.19/06/07 FEDERICO Rel. Consigliere Dott. Giovanni contributo ha pronunciato la seguente unificato SENT ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALUMBO NICOLA, GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, difeso dall'avvocato MARIO AFELTRA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FEDERICO IN;
intimato e sul 2° ricorso n° 29599/03 proposto da: FEDERICO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato 2007 ANTONIO BRIGUGLIO, che lo difende unitamente agli 1209 1 avvocati ALBERTO VILLANI, GIOVANNI GUIDO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PALUMBO NICOLA;
intimato avverso la sentenza n. 2167/03 della Corte d'Appello di NAPOLI III Sezione Civile emessa il 25.06.03, depositata il 27/06/03; rg.3816/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/07 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito l'Avvocato Sergio SMEDILE per delega avv. Mario AFELTRA depositata in udienza;
udito l'Avvocato Alessandro SIRACUSANO per delega avv. Antonio BRIGUGLIO depositata in udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto notificato il 18.1.95 LU Nicola, pre- messo che nelle more dell'inquadramento quale direttore commerciale della M.P.L. AL s.r.
1. aveva costituito in pegno in favore del Banco Ambrosiano Veneto, Filiale 2 di Sorrento, un libretto di risparmio nominativo, re- cante la somma di cento milioni di lire, a garanzia dell'apertura di credito concessa da tale istituto alla società suddetta;
che questa apertura di credito era stata garantita, sino a concorrenza di £. 120 milioni ciascuna, da fideiussioni prestate da CO Antonino e CA IA;
che il 23.11.94 la banca suddetta aveva informato la PL della revoca dei fidi concessi, chiedendo il versamento del relativo importo entro il termine di cinque giorni, decorso il quale avrebbe agi- to nei confronti dei garanti;
che con ricorso 25.11.94 aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su di un immobile in Castellammare di Stabia di proprietà del CO;
che il 7.12.94 la banca aveva escusso il libretto di risparmio costituito in pegno per l'intera istante aveva diritto, somma ivi depositata;
che esso quale datore di pegno che aveva soddisfatto il credito- re, all'azione di regresso nei confronti dei fideiusso- ri in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2871 ult. comma cc in favore del terzo datore di ipoteca;
che, essendo la CA nullatenente, ave- va diritto a ripetere dal CO la somma complessiva di £. 62.490.000, ivi compresa la metà della somma do- vuta dalla CA stessa;
tanto premesso, conveniva in giudizio il CO per sentirlo condannare, previa 3 conferma del provvedimento di sequestro conservativo, al pagamento in suo favore della somma predetta. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, la declaratoria di sussistenza del diritto di regresso li- mitatamente alla somma di £. 33.333.000. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 5.3.2001, confermato il sequestro conservativo sull'immobile di proprietà del convenuto, condannava quest'ultimo al pagamento della simma di £. 62.490.000. Avverso tale sentenza il CO proponeva appel- lo, resistito dal LU che, costituitosi, proponeva a sua volta appello incidentale per la condanna del Fe- derico al pagamento della somma di cento milioni di lire. Con sentenza depositata il 27.6.03 la Corte di ap- pello di Napoli, accogliendo per quanto di ragione il gravame, riduceva la condanna del CO al pagamento in favore del LU della somma di £. 33.333.000, ol- tre interessi legali dal sequestro conservativo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il LU, con tre motivi, mentre il CO ha resistito con controricorso, con cui ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. 4 Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Ricorso n. 26084/03 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la viola- zione degli artt. 2871 e 1299 C.C. ed omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, nonché travisa- mento dei fatti, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie, in via analogi- ca, il dettato dell'art. 1299 c.c. disciplinante il di- verso caso del regresso tra condebitori. Con il secondo motivo lamenta invece omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata proposizione nelle precedenti fasi del giudizio della domanda di condanna del CO al pagamento in favore di esso ricorrente della somma di f. 100.000.000, non- ché travisamento dei fatti, avendo il LU sempre richiesto, quanto meno in via subordinata, la condanna del CO alla somma ritenuta di giustizia, maggiore o minore di quella specificata. Con il terzo motivo lamenta infine la violazione degli artt. 91-92-112 cpc, il travisamento dei fatti e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni concer- nenti le spese del doppio grado di giudizio. 5 --------- - Ricorso n. 29599/03 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale completamente trascurato di valu- tare quelle risultanze istruttorie da cui risultava la prova dell'esistenza di un fatto impeditivo del diritto del LU all'esercizio dell'azione di regresso e cioè un accordo interno tra gli originari soci della PL AL ed il LU stesso, in base al quale la costituzione del pegno del libretto di risparmio da parte di quest'ultimo costituiva in realtà una
contro
- prestazione dovuta ai soci quale parziale corrispettivo convenuto per il trasferimento in favore del medesimo -con effetto nei soli rapporti interni di una parteci- pazione sociale pari ad un terzo del capitale della so- cietà. Con il secondo motivo denuncia invece l'errata ap- plicazione dell'art. 2871 cc, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile in via analogica al terzo datore di pegno l'azione di regresso riconosciuta dalla norma suddetta al terzo datore di ipoteca. Nell'ordine delle questioni sollevate sia con il ricorso principale che con quello incidentale risulta -sul piano logico-giuridico l'esame del- preliminare - le censure addotte con il secondo ricorso. 6 Quanto al primo motivo denunciato con il ricorso incidentale, si rileva che esso non presenta alcun fon- damento. Ed invero, la Corte di merito ha spiegato, con mo- tivazione assolutamente logica ed esauriente, le ragio- ni per le quali ha escluso che l'eventuale accordo tra gli originari soci della PL AL ed il LU, in ordine all'effettiva funzione svolta dalla costituzione di pegno da parte di quest'ultimo, potesse integrare un impeditivo del diritto del LU stessofatto all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei fideiussori, evidenziando come il pegno, costituendo un contratto autonomo, la cui causa tipica consiste nella funzione di garanzia, "resta insensibile ad eventuali accordi tra il terzo datore e la società a favore della quale è costituita la garanzia reale" (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Infatti, come giustamente risulta sottolineato dai giudici di appello, il terzo può costituire il pegno per realizzare un sottostante interesse, della più sva- riata natura (solidarietà familiare o amicale, mandato, partecipazione sociale e così via), che attiene al rap- porto con il debitore, fermo restando però che tale fi- nalità resta sostanzialmente estranea ed irrilevante al rapporto giuridico tra debitore e terzo datore di pegno 7 ..... e non può in ogni caso ostacolare l'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione di regresso nei confronti dei fideiussori del debitore stesso.
2. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato. Ed invero, giustamente la Corte territoriale ha ri- tenuto che fosse applicabile in via analogica al terzo datore di pegno la disposizione dell'art. 2871 secondo comma CC, che riconosce al terzo datore di ipoteca, quando abbia pagato i creditori iscritti o abbia sof- ferto l'espropriazione, il regresso contro i fideiusso- ri del debitore, facendo correttamente riferimento, on- de legittimare tale applicazione, alla mancanza, da una parte, di una norma specifica che regoli espressamente la fattispecie in esame e, dall'altra, alla sussistenza di indubbi elementi di identità tra il caso del terzo datore d'ipoteca e quello del terzo datore di pegno, trattandosi comunque sia nell'uno che nell'altro caso di garanzia reale prestata al debitore da un terzo non debitore. D'altronde, è stata proprio questa Corte a statuire che al terzo datore di pegno che abbia soddisfatto il creditore debba riconoscersi l'azione di regresso con- tro il fideiussore, in applicazione analogica della norma predetta (v. Cass. n. 6073/85, correttamente men- 8 zionata nella sentenza impugnata). V'è da aggiungere, per completezza di motivazione, che all'applicazione in via analogica della disposizio- ne suddetta non osta affatto la norma dell'art. 14 del- le preleggi, atteso che al citato art. 2871 secondo com- ma cc non può certamente attribuirsi carattere di norma eccezionale, non suscettibile di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.
3. Passando ora all'esame dei motivi del ricorso principale, si rileva che tra quest'ultimi risulta pre- liminare la disamina del secondo mezzo, con il quale si contesta la decisione della Corte territoriale circa il rigetto dell'appello incidentale del Palombo, per esse- re stata richiesta con esso per la prima volta la con- danna del CO al pagamento della somma di £. 100 milioni sul presupposto che al terzo datore di pegno spettasse ex art. 2871 secondo comma cc l'azione di re- gresso nei confronti dei singoli fideiussori pro toto e non pro rata. Ciò premesso, si rileva che tale secondo motivo del ricorso principale non è fondato. Ed invero, essendo pacifico che la domanda di con- danna del CO al pagamento dell'intera somma Co- stituita in pegno (cento milioni di lire) risulta pro- posta tardivamente nel giudizio di primo grado, e pre- 9 cisamente in comparsa conclusionale (come riconosciuto esplicitamente dallo stesso ricorrente in via principa- le, V. pag. 10 del ricorso) e, quindi, riproposta dal LU con l'appello incidentale, giustamente la Corte di merito ne ha tratto la conclusione circa il rigetto di tale appello. Indubbiamente tale domanda deve considerarsi del tutto nuova rispetto a quella formulata nell'atto in- troduttivo del giudizio di primo grado, con la quale si postulava la condanna del CO al pagamento della somma di £. 62.490.000. Al riguardo va rilevato che deve ritenersi del tut- to irrilevante il fatto che quest'ultima richiesta di condanna, al pari di quella per £. 100 milioni formula- ta nella comparsa conclusionale del 12.4.99 e ripetuta nell'appello incidentale, contengano tutte la precisa- zione che la somma pretesa possa essere anche quella diversa da ritenersi “di giustizia”, in quanto in real- tà, avendo il LU esercitato la propria azione di regresso nei confronti del fideiussore CO dappri- ma "pro rata" e quindi "pro toto", si è conseguentemen- te verificata una radicale immutazione del fatto costi- tutivo azionato dall'attore, attraverso la quale si è introdotta nel processo un tema di indagine e, dunque, completamente nuovo, con inevitabile edi decisione, 10 non consentita "mutatio libelli".
4. Il carattere di novità della domanda formulata ( dal LU nell'appello incidentale sul presupposto che al terzo datore di pegno competa il regresso pro toto, giustamente e puntualmente rilevato dalla Corte napoletana, comporta necessariamente l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale. Ed invero, data la tardività ed inammissibilità della domanda di regresso "pro toto" del terzo datore resterebbe comunque del tutto irrilevantedi pegno, l'eventuale accertamento in accoglimento del motivo suddetto - che la Corte di merito abbia erroneamente applicato nel caso di specie il criterio dettato dal primo comma dell'art. 1299 cc, secondo cui il terzo da- tore di pegno, che abbia pagato, ha regresso nei con- fronti dei fideiussori del debitore soltanto per la parte di ciascuno di essi, e cioè pro rata.
5. Il terzo motivo del ricorso principale è manife- stamente infondato. Infatti, la facoltà del giudice di merito di com- pensare, anche totalmente, tra le parti le spese del 't giudizio ex art. 92 cpc rientra nel potere discreziona- le del giudice stesso e, come tale, è sottratta al sin- dacato di legittimità, trovando come unico limite quel- lo per cui non gli è consentito di condannare alle spe- 11 דיין se, sia pure in minima parte, la parte totalmente vit- toriosa. Né nel caso di specie l'insindacabilità del giudi- zio circa la compensazione delle spese trova un limite nella circostanza che la Corte di merito, nello speci- ficare quelli che ha ritenuto quali giusti motivi a giustificazione della sua pronunzia, li abbia identifi- cati in motivi illogici o erronei: ed infatti, avendo la Corte stessa identificato detti motivi nella "novità ed opinabilità delle questioni trattate", si deve deci- samente escludere che i medesimi possano andare incon- tro ad una censura di illogicità o di incoerenza o Co- munque di inadeguatezza. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, mentre con- corrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19.6.2007 Il Consigliete est. Il Presidente Giovanni Fachric DEPOSITATO IN CANCELLERIA CT 3 SET. 2007 IL CANCELLIBRE C1 Oggl OC ST 12 -