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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1396/2023 R.G. Affari Civili
TRA cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Palombara Sabina, Piazza Mazzini 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Meddi, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione.
-attrice
E
C.F. e P.Iva rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Controparte_1 P.IVA_2
Scarchini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ET piazza del Popolo n. 21, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-convenuta
Oggetto: altri contratti atipici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 10 seguenti conclusioni: ” - accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla Controparte_1
al contratto di coltivazione di cui è causa;
- conseguentemente condannarla al pagamento della
[...] fattura n. 14/2021 dell'importo di €.13.725,00; - condannarla, altresì, al risarcimento del danno subito
e caratterizzato dalle spese aggiuntive sostenute a causa dell'inadempimento della controparte e quantificate in €.3.577,60 per manodopera (come da buste paga) o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio “. Parte attrice riferiva di essere una società agricola che nel febbraio 2021 aveva acquistato un terreno di circa 35 ettari denominato “Chiavaro I” con annessi fabbricati, sito nella località Poggente e facente parte del comune di ET (TR); che aveva nel mese di maggio 2021, stipulato un contratto di coltivazione con la società agricola società CP_1 operante nel settore della commercializzazione della canapa sativa light al dettaglio;
che l'accordo scritto aveva previsto, da un lato, la fornitura di alcune infiorescenze di canapa varietà “Silver Haze” somministrate dalla convenuta, dall'altro, la coltivazione, di queste infiorescenze per mano dell'attrice sui propri terreni con successiva vendita privilegiata del prodotto coltivato in favore della controparte;
che, le parti avevano informalmente stabilito che, i procedimenti successivi alla coltivazione
(essiccazione e conciatura) della biomassa coltivata, non avendo l'attrice idonei spazi e attrezzature, fossero in compito esclusivo alla convenuta, che avrebbe messo a disposizione la propria competenza, la manodopera, le strutture e i macchinari necessari;
che era stata contrattualmente stabilita una forbice di prezzo finale (€.200,00/€.300,00 al Kg) in relazione alla quantità e qualità della resa del prodotto coltivato, sottratti i costi dei procedimenti di essiccazione e conciatura in opera alla convenuta;
che aveva fornito per mezzo di un vivaio di sua conoscenza, n.
2.000 infiorescenze c.a. al CP_1 prezzo concordato di €.1,90 + Iva per un totale di €.4.180,00; che, una volta perfezionato l'acquisto delle infiorescenze, l'attrice aveva, dapprima, tramite terzista lavorato il terreno e successivamente iniziato la coltivazione dislocata complessivamente sopra 1 ettaro c.a.; che era stato costruito manualmente un impianto a goccia di pari estensione, per la corretta irrigazione delle piante, ed erano state acquistate sei cisterne con capienza di 5.000 lt. una, e 1,000 lt. le altre cinque, impiegati 10.000 lt.
c.a. al giorno per l'irrigazione ed utilizzati circa 2.000 pali per migliorare la resa sulla pianta secondo la tecnica “scrog” consigliata dalla convenuta;
che non era stato possibile applicare tale metodo, poiché le piante erano state consegnate da in ritardo, ed era stato, quindi, perso il loro ciclo CP_1
vegetativo iniziale oltre al fatto che 300 piantine erano difettose ed erano morte contestualmente alla messa a terra;
che tale fatto era stato immediatamente contestato alla convenuta, la quale aveva riconosciuto l'inconveniente, garantendo al termine della coltivazione il rimborso per le piante difettose;
che, nel mese di settembre 2021, l'attrice, avvalendosi di consulenza esterna, decideva di iniziare personalmente la raccolta del prodotto, sebbene avesse consigliato di attendere CP_1
pagina 2 di 10 ancora qualche settimana;
che, nonostante lo scarto di alcune infiorescenze attaccate dall'oidio, il raccolto complessivo della biomassa era stato soddisfacente ed erano stati, quindi, raccolti dei campioni ed eseguite le analisi di THC, secondo contratto, per verificare la conformità del prodotto alle vigenti leggi;
che era stata, pertanto, comunicata all'acquirente la resa totale di oltre 150kg di prodotto fresco, che avrebbe dovuto essere stoccato e successivamente lavorato dalla convenuta;
che, tuttavia, CP_1
aveva comunicato di non avere strutture immediatamente disponibili, con conseguente disagio in
[...] capo all'attrice che si era dovuta attrezzare autonomamente per evitare il deperimento di una parte del prodotto raccolto;
che aveva dato disponibilità per un fabbricato di sua proprietà al fine di CP_1 stoccarvi la biomassa raccolta ed aveva chiesto che la pulizia e l'organizzazione dello stesso fossero ad opera esclusiva dell'attrice; che quest'ultima si era adoperata nella pulizia del fabbricato, tuttavia, poi non utilizzato per immagazzinare la biomassa stanziata, invece, in altro deposito di proprietà della controparte;
che l'attrice aveva, quindi, fornito manodopera e materiali (per lo più ventilatori) per la fase di essiccazione del prodotto;
che, nelle settimane successive, una volta raggiunta la percentuale di umidità idonea alla lavorazione, era stato dato impulso alla fase di snocciolatura delle cime, dietro specifiche indicazioni del personale di e direttamente nei propri capannoni;
che, terminata CP_1
la fase di snocciolatura, il prodotto era stato spostato in altro capannone di proprietà della convenuta, dove aveva subito il procedimento di conciatura c.d. “trimmatura”, attraverso la diretta supervisione della convenuta e tramite i propri macchinari;
che, terminata la fase di conciatura, sempre su indicazione e supervisione del personale di si era proceduto alla rifinitura del prodotto a CP_1
mano, eliminando le imperfezioni e selezionando le parti di fiore predisposte alla misura decisa dalla convenuta per la successiva valutazione del prodotto trasformato finale, nei capannoni di CP_1
che, complessivamente erano stati scartati 30kg circa di prodotto inferiore ai 2 cm di diametro e, nel mese di novembre 2021, nei locali di era stato imbustato e valutato il prodotto finale per un CP_1
totale complessivo di 50kg; che, in questa sede, le parti avevano deciso di comune accordo di applicare il “range” di €.250,00 per kg, perché, da una parte lamentava il ristoro del 50% delle CP_1 bollette di affitto ed energia elettrica per l'utilizzo dei propri capannoni, oltre i macchinari utilizzati per la trasformazione della biomassa e, dall'altra, invece, l'attrice recriminava il ritardo nella consegna delle infiorescenze e il ristoro per quelle morte, la mancata consulenza promessa, i disagi subiti al momento della raccolta e l'attività non retribuita per la pulizia di un capannone di proprietà della convenuta, utilizzato da quest'ultima per stoccare altra merce;
che, tuttavia, ancora non CP_1 convinta della quantità finale imbustata, aveva manifestato l'intenzione di vagliare ulteriormente le misure dei fiori ed erano state, quindi, eliminate tutte le cime più piccole al di sotto dei 2 cm per uno scarto totale di 5kg e nel mese di dicembre 2021, terminata la lavorazione aggiuntiva richiesta, era stata pagina 3 di 10 consegnata ed accettata dalla convenuta la merce per un totale di 45 kg;
che, in data 31.12.2021 era stata, quindi, emessa fattura per un totale di €.13.725,00 comprensivi di Iva;
che, nel mese di marzo
2022, a seguito della sua richiesta di pagamento, aveva contestato la quantità della merce CP_1 nella misura di 7/8 kg in eccesso, e corrispondenti al valore di circa €.1.500,00; che, successivamente, la stessa aveva osservato di essere stata costretta a svolgere mediante i propri dipendenti un ulteriore passaggio di lavorazione e revisione riducendo considerevolmente il peso del prodotto finale arrivando, nel mese di maggio 2022, a contestare la qualità del prodotto finale proponendo il pagamento nella forbice di €.160,00 al kg per 44 kg, per un totale complessivo di €.7.040,00 più Iva entro settembre
2022; che l'attrice, trovandosi in un momento di estrema criticità, aveva deciso di accettare tale offerta, tuttavia, anche in questa circostanza la convenuta si resa inadempiente venendo meno all'intercorso accordo;
che, pertanto, in data 16.06.2022 la società Agricola a mezzo Pec, Parte_1
si era avvalsa della clausola di risoluzione contrattuale reiterando il pagamento per la fornitura della canapa.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e concludendo:” ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare ogni domanda e richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione ivi compresa la richiesta di risarcimento danni e dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice a Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 causa dell'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato tra le parti e per i vizi e difetti del prodotto fornito e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 14.316,17 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia oltre interessi e CP_1
spese al saldo;
in subordine dichiarare che nulla è dovuto da ad a seguito della CP_1 Parte_1
compensazione con il danno subito e con le spese e i costi sostenuti da Controparte_1
per consentire ad la lavorazione del prodotto e con i costi che ha dovuto sostenere Parte_1
per reperire altro stabile, e con compensazione dell'importo ricavato dalla vendita”. Riferiva, CP_1
parte convenuta, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era regolato dal contratto di vendita di prodotti agricoli stipulato in data 21.05.2021 e dal contratto di coltivazione e fornitura di prodotti agricoli, sottoscritto in pari data;
che in relazione al primo contratto, aveva fornito CP_1 all'odierna attrice di canapa applicando un prezzo di favore di € 1,90 ciascuna oltre iva, e Parte_2
le piante germinate da semi provenienti da un vivaio esterno e certificate come da relativo cartellino erano state consegnate nel rispetto della tempistica concordata in data 23.06.2021; che contestualmente alla messa a terra, 200 piantine erano risultate compromesse a causa del naturale deperimento ed erano state prontamente sostituite in data 06.07.2021; che in relazione, invece, al contratto di coltivazione e pagina 4 di 10 fornitura di prodotti agricoli del 21.05.2021, predisposto dal dr. socio accomandante Persona_1
di nonché praticante avvocato nello studio del padre avv. Graziano Parte_1
Brugnoli, legale di all'epoca dei fatti, aveva emesso la fattura CP_1 Parte_1
n. 14/2021 della quale richiedeva il pagamento;
che l'odierna attrice avrebbe dovuto provvedere a propria cura e spese non solo alla coltivazione della canapa ma anche ai procedimenti successivi di essiccatura e conciatura del prodotto;
che aveva consigliato alla odierna attrice di attendere CP_1
ancora qualche settimana prima di procedere alla raccolta, ciò in quanto la raccolta prematura del prodotto non ancora giunto a maturazione ne avrebbe compromesso la qualità e la sua appetibilità sul mercato, come in effetti era accaduto;
che ciononostante decideva di Parte_1
procedere anticipatamente alla raccolta del prodotto, comunicando alla convenuta di non poter più disporre per la lavorazione del prodotto del capannone di sua proprietà in ET, loc. Poggente e di avere pertanto necessità di reperire altro stabile dove procedere alla lavorazione e trasformazione del prodotto;
che le parti concordavano che i costi che avrebbe dovuto affrontare per reperire CP_1
un capannone ad per la lavorazione del suo prodotto sarebbero stati Parte_1 decurtati dall'importo finale indicato in fattura;
che concedeva a CP_1 Controparte_2
di lavorare il prodotto presso il proprio capannone sito in Castel Giorgio, loc. Torraccia, con
[...]
enormi disagi poichè non poteva più ospitare il prodotto lavorato da altre aziende per la sua successiva trasformazione, sostenendo tutti i relativi costi in termini di occupazione del capannone, fornitura dell'energia elettrica, del ponteggio per l'essiccazione del prodotto, del materiale per l'imbustamento, etichettatura e certificazione del prodotto;
che essendo il proprio capannone occupato da CP_1
aveva dovuto svolgere le attività di lavorazione del suo prodotto coltivato Parte_1
in un altro capannone in Torre Alfina, via Predio Belvedere, sostenendo i relativi costi;
che
[...]
aveva iniziato le operazioni di snocciolatura nel magazzino in Castel Giorgio, loc. Parte_1
Torraccia e poiché non aveva i macchinari per provvedere alla trimmatura del prodotto ovvero alla rimozione delle foglie più grandi, aveva chiesto a di poter utilizzare il macchinario CP_1
Trimmer LE 10 (del valore di € 4.270 iva inc.), di sua proprietà; che aveva CP_1 acconsentito all'utilizzo di detto strumento, a condizione che i relativi costi venissero valutati in sede di fatturazione finale del prodotto, spiegandone il suo funzionamento;
che, nel mese di novembre 2021,
aveva chiesto di poter finire l'opera di snocciolamento nel capannone Parte_1
occupato da situato in TorreAlfina via Predio Belvedere, dove a novembre 2021 aveva CP_1
trasferito i propri dipendenti;
che aveva concesso ad di CP_1 Parte_1
utilizzare un padiglione del capannone in Torre Alfina , Via Predio Belvedere, a condizione che i relativi costi venissero valutati in sede di fatturazione del prodotto finale;
che il processo di trimmatura pagina 5 di 10 ebbe luogo fino a metà novembre 2021, conseguentemente non potendo utilizzare per la CP_1
lavorazione del proprio prodotto e di quello consegnatole da aziende terze il macchinario Tumbler
LE 10 in uso all'odierna attrice, si era vista costretta ad acquistare un secondo Tumbler, Tom's tumbler – trimmer ttt21000, separatore e sistema di estrazione (del valore di € 1.647 iva inc.) sostenendo i relativi costi;
che, terminata la fase di lavorazione del prodotto, non aveva CP_1
accettato la merce, chiedendo a di effettuare un accurato vaglio delle Parte_1
dimensioni dei fiori scartando quelle che presentavano misure non conformi a quelle indicate in contratto;
che nel mese di dicembre 2021 per il tramite di Parte_1 Per_2
aveva riferito a e a di avere effettuato una più accurata pulizia
[...] Testimone_1 Tes_2
del prodotto;
che aveva chiarito subito a che il pagamento del prodotto CP_1 Persona_2
sarebbe avvenuto al momento della vendita e previa verifica del contenuto delle buste tramite la setacciatura effettuata dall'acquirente finale e tramite il controllo anche manuale del rispetto degli standard delle misure dei fiori come indicato in contratto;
che, tuttavia Parte_1 contravvenendo agli accordi intercorsi aveva in modo unilaterale determinato il prezzo di vendita in €
250,00 al kg nonché il quantitativo di fiori in 45 Kg ed aveva emesso la fattura per cui era causa, senza detrarre i costi sostenuti da per la trasformazione del prodotto, di competenza esclusiva di CP_1
come previsto in contratto;
che infatti, in data 31.12.2021, Parte_1 Tes_2
aveva chiesto di non emettere fattura poiché il prodotto non aveva un peso imbustato di 45 Kg e aveva chiesto a di emettere una semplice notula pro forma;
che si attivava per Per_2 CP_1
sottoporre il prodotto a potenziali compratori ma nessuno rispondeva positivamente e informava di ciò tempestivamente che quindi, proponeva di inserire il lotto di Parte_1 CP_1
in un ordine arrivato nel mese di maggio 2022 e di vendere i fiori ad € 160 Parte_1 al Kg per fiori di diametro superiore a 2 cm ed € 80,00 per fiori inferiori a 2 cm;
che Testimone_1
accompagnato da , in data 25.05.2022, dopo avere ottenuto il benestare da parte di Testimone_3
si recava a Reggio Emilia con i lotti da vendere ma i potenziali Parte_1 acquirenti, esaminata la merce non volevano nemmeno procedere all'acquisto visto che i fiori imbustati da e mai toccati da non avevano il diametro superiore a 2 cm Parte_1 CP_1
come invece assicurato da che si accordava con Parte_1 CP_1 [...]
per il pagamento di quanto sarebbe stato corrisposto a dall'acquirente Parte_1 CP_1
finale del prodotto e che il pagamento doveva avvenire, entro il mese di settembre 2022.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. All'udienza del
7.11.2024, il GOP assegnava i termini ex art 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 13.3.2025 tratteneva la causa in decisione.
pagina 6 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “respinto ogni contrario assunto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito: - accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla al contratto Controparte_1
di coltivazione di cui è causa;
- conseguentemente condannarla al pagamento della fattura n. 14/2021 dell'importo di €.13.725,00; - condannarla, altresì, al risarcimento del danno subito e caratterizzato dalle spese aggiuntive sostenute a causa dell'inadempimento della controparte e quantificate in
€.3.577,60 per manodopera (come da buste paga) o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio;
- rigettare tutte le domande di parte convenuta ivi compresa la domanda riconvenzionale;
- con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite, incluso rimborso forfettario spese generali e iva e cassa avvocati.”.
Per parte convenuta: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare ogni domanda e richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione ivi compresa richiesta di risarcimento danni e dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice Controparte_1 [...]
a causa dell'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato tra le Parte_1
parti e per i vizi e difetti del prodotto fornito e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di dell'importo di € 14.316,17 o a quello maggiore o minore CP_1
ritenuto di giustizia oltre interessi e spese al saldo;
in subordine dichiarare che nulla è dovuto da
ad a seguito della compensazione con il danno subito e con le spese e i costi CP_1 Parte_1
sostenuti da per consentire ad la lavorazione del prodotto Controparte_1 Parte_1
e con i costi che ha dovuto sostenere per reperire altro stabile, e con compensazione CP_1 dell'importo ricavato dalla vendita. In ogni caso con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata.
E' stato accertato che l'Agricola ha proceduto alla raccolta del prodotto Parte_1
per cui è causa nel mese di settembre 2021 (cfr. escussione del teste ). Che detta raccolta Testimone_4
sia stata prematura, compromettendone la quantità e qualità del raccolto finale, lo rileva la relazione integrativa dell'agronomo perito di parte convenuta, datata 3.11.2023, per il quale Testimone_5
“… Anche questa constatazione dimostra come non abbia applicato una agronomia efficace. Se Pt_1
nella fase più importante della maturazione del fiore, si teme lo sviluppo di muffe è un chiaro segnale che non sono state prese le necessarie precauzioni per evitarle. Esistono tecniche consolidate,
pagina 7 di 10 sostenibili e prive di qualsiasi tossicità, di prevenzione e di cura per evitate il problema della Botritis e di altri parassiti fungini, evidentemente sconosciuti ai tecnici di Con ogni evidenza questi, Pt_1
avendo constatato i primi segnali di infezione, si sono visti costretta ad anticipare la raccolta pur di recuperare un'annata non fortunata. Da tali modalità operative, non può che derivarne un prodotto di basso valore qualitativo…non si può che ribadire a maggior ragione che il prodotto in questione non era nella condizione di maturità e sanitaria adeguata per l'ottenimento di un buon posizionamento nel mercato di riferimento”. Non sfugge a questo giudicante che la suddetta relazione, essendo una perizia stragiudiziale, costituisce mera allegazione difensiva ma la stessa, anche se contestata dalla controparte,
può essere posta a fondamento della decisione giudiziale purché vi sia adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cass. ord. n.25593/2023).
Infatti, le risultanze del tecnico di parte, ben motivate sotto un profilo oggettivo-scientifico (cfr. in atti il proprio curriculum vitae dove appare attualmente come Responsabile scientifico ed agronomico della
“Società Italiana Canapa Medica), si correlano con quanto emerso dalla testimonianza sia del teste
- che, con riguardo all'avvenuta raccolta prematura, nel confermare che il prodotto Testimone_4
varietà carmagnola lavorato da giunge a maturazione alla fine Parte_1 del mese di ottobre, ha precisato “ anche ad inizi novembre” - sia di quella del teste Testimone_6 indifferente all'esito della lite, giacchè è il titolare di azienda che avrebbe dovuto acquistare il lotto di
Agricola questi, nel confermare il cap.18) della memoria ex art 171 ter n. Parte_1
2 cpc (“Vero che il 25 maggio 2022 per Incima accompagnato da Testimone_1 Testimone_3
si è recato a Correggio (Reggio Emilia) per porre in vendita il lotto di per cui è causa e Parte_1 al momento dell'apertura delle buste si è avveduto che i fiori lavorati da erano sotto Parte_1 misura?”), ha precisato “che i fiori erano in condizioni pietose al di fuori di ogni standard di conformità, adr posso dire che mi ha detto che essi erano i prodotti di adr io sono stato CP_1 Pt_1
personalmente a prendere tutto il lotto a ET presso i magazzini di poi ho preso in carico il CP_1 prodotto per trasportalo, ho scritto un DDT per poi portare il lotto a Reggio Emilia al cliente…” .
Ne consegue che la constatazione, da parte del potenziale acquirente, del difetto dei fiori valorizza quanto allegato dalla parte convenuta sulla relazione del proprio tecnico. Lo stesso teste ha, altresì, confermato di aver ritirato il suddetto lotto nei magazzini di ET (in linea con il contenuto del DDT
n. 8/022, in atti, dove il ritiro risulta avvenuto in data 24.5.2022 presso i locali di Parte_3
prima presso il capannone in Castel Giorgio, loc. Torraccia e poi presso quello in Torre Alfina, via
Predio Belvedere dove erano pacificamente collocati, in quanto oggetto di essicatura e conciatura della canapa, non avendo parte attrice avuto disponibilità di propri locali adeguati. Al riguardo, non risulta pagina 8 di 10 acclarata la supervisione o la direzione tecnica dei lavori da parte del personale della ditta convenuta che possa aver inferito nella causazione del mal riuscito prodotto finale;
infatti, il teste Tes_7
attendibile quale ex dipendente della ditta convenuta all'epoca dei fatti, nel confermare la
[...]
circostanza che le operazioni di essiccatura e conciatura della biomassa vennero effettuate dagli operai di mentre i dipendenti di erano Parte_1 Controparte_1
impiegati in altre lavorazioni, prima presso il capannone di in Castel Controparte_1
Giorgio, loc. Torraccia e poi presso il capannone della medesima in Torre Alfina, via Predio Belvedere, ha specificato: “né abbiamo insegnato agli operai della le modalità lavorative, io non ho mai Pt_1 visto il prodotto della canapa lavorato dagli operai della che lavoravano in locali diversi”, in Pt_1 linea con quanto dichiarato dall'altro teste il quale ha potuto dire “che ogni azienda Testimone_3 essiccava i propri prodotti e li lavorava e non supervisionava i lavori di ; dette CP_1 Pt_1
escussioni appaiono contraddette dal teste il quale, oltre ad ammettere la supervisione di Testimone_4
precisa che “per l'essicamento hanno provveduto sia sia Controparte_1 Pt_1 CP_1 sia il sottoscritto, per il resto l'ha fatto coadiuvata da : tuttavia, quest'ultima CP_1 Pt_1
testimonianza non toglie valore alle prime due, di segno contrario, atteso che essa consente di arguire come le lavorazioni della biomassa hanno visto la partecipazione, oltre che delle parti, anche del teste stesso, segnatamente l'essicamento della canapa e che, quindi, il medesimo è stato compartecipe nella produzione del prodotto risultato difettoso e, per questo motivo, è meno convincente.
Quindi, la fornitura di lotti sostanzialmente viziati, con oggettiva difficoltà di collocamento nel mercato al prezzo stabilito, non costituisce fatto imputabile al convenuto ma alla stessa Parte_1
[...]
Condividendo le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta (cfr.
Cassazione nn. 642/15 e 22562/16), ritiene questo giudicante che, in relazione ai vizi riscontrati nella merce fornita dall'odierna attrice, il prodotto sia stato lasciato da Parte_1
nei locali di imbustato e confezionato a fine dicembre 2021 e come Controparte_1
ribadito da a nei messaggi tra di loro scambiati il 24.05.2022 e il Tes_2 Persona_1
25.05.2022 “ non è mai stato toccato perché noi aspettavamo un'offerta e una conferma” (cfr. doc.
n.18 e n. 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); dalle medesime evidenze istruttorie si mette in luce che ha contestato i vizi della merce appena ne ha avuto Controparte_1
completa conoscenza ovvero il 25.05.2023 in sede di setacciatura del prodotto. Si aggiunge – significativamente - che il prodotto in argomento fornito da Parte_1 presentasse requisiti diversi da quelli pattuiti contrattualmente, siccome risulta dalla disamina dell'atto di citazione, nel quale parte attrice riferisce di avere eliminato “tutte le cime più piccole al di sotto dei 2
pagina 9 di 10 cm” (cfr. punto XXXIII pag. 6) quando invece da contratto (vedi allegato A del capitolato relativo al contratto di coltivazione e fornitura dei prodotti agricoli del 21.5.2021) essa avrebbe dovuto eliminare tutte le cime inferiori a 3 cm. Conseguentemente, ha contestato la qualità Controparte_1 del prodotto ed ha offerto per esso, come risulta dalla ridetta messaggistica, il prezzo di € 160 al Kg per fiori superiori a 2 cm e ha accettato tale offerta, di fatto Parte_1
riconoscendo il difetto della merce.
Accertato l'inadempimento contrattuale della ditta attrice, in ragione del difetto della biomassa
Cont raccolta in fase prematura, da parte della parte convenuta Controparte_4
rappresenta i danni conseguenti di cui invoca il risarcimento avanzando domanda riconvenzionale.
Tuttavia, osserva questo giudicante, la messa a disposizione dei due locali di Controparte_1
con utilizzo di beni strumentali (non valutabili le spese di cui al doc. 24 del fascicolo della
[...]
convenuta, contenenti antecedenti fatture del 2020) che rimangono sempre in possesso della CP_1
e conseguenti spese, appare logicamente rientrante in un accordo commerciale fra le parti volto al perseguimento del comune interesse che necessariamente avrebbe implicato la riduzione del prezzo finale d'acquisto della biomassa (cfr. pag.6 della comparsa di costituzione:”naturalmente le parti concordarono che i costi che avrebbe dovuto affrontare per reperire un capannone ad CP_1 Pt_1 per la lavorazione del suo prodotto sarebbero stati decurtati dall'importo finale indicato in
[...] fattura”). Ne consegue il rigetto, quindi, della domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
[...]
Le spese sono compensate nella misura di ½ attesa la parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l'
Cont
alla rifusione della restante parte in favore di Controparte_4 Controparte_1 pari ad € 2.500, oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
[...]
Terni, 27 marzo 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1396/2023 R.G. Affari Civili
TRA cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Palombara Sabina, Piazza Mazzini 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Meddi, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione.
-attrice
E
C.F. e P.Iva rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Controparte_1 P.IVA_2
Scarchini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ET piazza del Popolo n. 21, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-convenuta
Oggetto: altri contratti atipici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 10 seguenti conclusioni: ” - accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla Controparte_1
al contratto di coltivazione di cui è causa;
- conseguentemente condannarla al pagamento della
[...] fattura n. 14/2021 dell'importo di €.13.725,00; - condannarla, altresì, al risarcimento del danno subito
e caratterizzato dalle spese aggiuntive sostenute a causa dell'inadempimento della controparte e quantificate in €.3.577,60 per manodopera (come da buste paga) o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio “. Parte attrice riferiva di essere una società agricola che nel febbraio 2021 aveva acquistato un terreno di circa 35 ettari denominato “Chiavaro I” con annessi fabbricati, sito nella località Poggente e facente parte del comune di ET (TR); che aveva nel mese di maggio 2021, stipulato un contratto di coltivazione con la società agricola società CP_1 operante nel settore della commercializzazione della canapa sativa light al dettaglio;
che l'accordo scritto aveva previsto, da un lato, la fornitura di alcune infiorescenze di canapa varietà “Silver Haze” somministrate dalla convenuta, dall'altro, la coltivazione, di queste infiorescenze per mano dell'attrice sui propri terreni con successiva vendita privilegiata del prodotto coltivato in favore della controparte;
che, le parti avevano informalmente stabilito che, i procedimenti successivi alla coltivazione
(essiccazione e conciatura) della biomassa coltivata, non avendo l'attrice idonei spazi e attrezzature, fossero in compito esclusivo alla convenuta, che avrebbe messo a disposizione la propria competenza, la manodopera, le strutture e i macchinari necessari;
che era stata contrattualmente stabilita una forbice di prezzo finale (€.200,00/€.300,00 al Kg) in relazione alla quantità e qualità della resa del prodotto coltivato, sottratti i costi dei procedimenti di essiccazione e conciatura in opera alla convenuta;
che aveva fornito per mezzo di un vivaio di sua conoscenza, n.
2.000 infiorescenze c.a. al CP_1 prezzo concordato di €.1,90 + Iva per un totale di €.4.180,00; che, una volta perfezionato l'acquisto delle infiorescenze, l'attrice aveva, dapprima, tramite terzista lavorato il terreno e successivamente iniziato la coltivazione dislocata complessivamente sopra 1 ettaro c.a.; che era stato costruito manualmente un impianto a goccia di pari estensione, per la corretta irrigazione delle piante, ed erano state acquistate sei cisterne con capienza di 5.000 lt. una, e 1,000 lt. le altre cinque, impiegati 10.000 lt.
c.a. al giorno per l'irrigazione ed utilizzati circa 2.000 pali per migliorare la resa sulla pianta secondo la tecnica “scrog” consigliata dalla convenuta;
che non era stato possibile applicare tale metodo, poiché le piante erano state consegnate da in ritardo, ed era stato, quindi, perso il loro ciclo CP_1
vegetativo iniziale oltre al fatto che 300 piantine erano difettose ed erano morte contestualmente alla messa a terra;
che tale fatto era stato immediatamente contestato alla convenuta, la quale aveva riconosciuto l'inconveniente, garantendo al termine della coltivazione il rimborso per le piante difettose;
che, nel mese di settembre 2021, l'attrice, avvalendosi di consulenza esterna, decideva di iniziare personalmente la raccolta del prodotto, sebbene avesse consigliato di attendere CP_1
pagina 2 di 10 ancora qualche settimana;
che, nonostante lo scarto di alcune infiorescenze attaccate dall'oidio, il raccolto complessivo della biomassa era stato soddisfacente ed erano stati, quindi, raccolti dei campioni ed eseguite le analisi di THC, secondo contratto, per verificare la conformità del prodotto alle vigenti leggi;
che era stata, pertanto, comunicata all'acquirente la resa totale di oltre 150kg di prodotto fresco, che avrebbe dovuto essere stoccato e successivamente lavorato dalla convenuta;
che, tuttavia, CP_1
aveva comunicato di non avere strutture immediatamente disponibili, con conseguente disagio in
[...] capo all'attrice che si era dovuta attrezzare autonomamente per evitare il deperimento di una parte del prodotto raccolto;
che aveva dato disponibilità per un fabbricato di sua proprietà al fine di CP_1 stoccarvi la biomassa raccolta ed aveva chiesto che la pulizia e l'organizzazione dello stesso fossero ad opera esclusiva dell'attrice; che quest'ultima si era adoperata nella pulizia del fabbricato, tuttavia, poi non utilizzato per immagazzinare la biomassa stanziata, invece, in altro deposito di proprietà della controparte;
che l'attrice aveva, quindi, fornito manodopera e materiali (per lo più ventilatori) per la fase di essiccazione del prodotto;
che, nelle settimane successive, una volta raggiunta la percentuale di umidità idonea alla lavorazione, era stato dato impulso alla fase di snocciolatura delle cime, dietro specifiche indicazioni del personale di e direttamente nei propri capannoni;
che, terminata CP_1
la fase di snocciolatura, il prodotto era stato spostato in altro capannone di proprietà della convenuta, dove aveva subito il procedimento di conciatura c.d. “trimmatura”, attraverso la diretta supervisione della convenuta e tramite i propri macchinari;
che, terminata la fase di conciatura, sempre su indicazione e supervisione del personale di si era proceduto alla rifinitura del prodotto a CP_1
mano, eliminando le imperfezioni e selezionando le parti di fiore predisposte alla misura decisa dalla convenuta per la successiva valutazione del prodotto trasformato finale, nei capannoni di CP_1
che, complessivamente erano stati scartati 30kg circa di prodotto inferiore ai 2 cm di diametro e, nel mese di novembre 2021, nei locali di era stato imbustato e valutato il prodotto finale per un CP_1
totale complessivo di 50kg; che, in questa sede, le parti avevano deciso di comune accordo di applicare il “range” di €.250,00 per kg, perché, da una parte lamentava il ristoro del 50% delle CP_1 bollette di affitto ed energia elettrica per l'utilizzo dei propri capannoni, oltre i macchinari utilizzati per la trasformazione della biomassa e, dall'altra, invece, l'attrice recriminava il ritardo nella consegna delle infiorescenze e il ristoro per quelle morte, la mancata consulenza promessa, i disagi subiti al momento della raccolta e l'attività non retribuita per la pulizia di un capannone di proprietà della convenuta, utilizzato da quest'ultima per stoccare altra merce;
che, tuttavia, ancora non CP_1 convinta della quantità finale imbustata, aveva manifestato l'intenzione di vagliare ulteriormente le misure dei fiori ed erano state, quindi, eliminate tutte le cime più piccole al di sotto dei 2 cm per uno scarto totale di 5kg e nel mese di dicembre 2021, terminata la lavorazione aggiuntiva richiesta, era stata pagina 3 di 10 consegnata ed accettata dalla convenuta la merce per un totale di 45 kg;
che, in data 31.12.2021 era stata, quindi, emessa fattura per un totale di €.13.725,00 comprensivi di Iva;
che, nel mese di marzo
2022, a seguito della sua richiesta di pagamento, aveva contestato la quantità della merce CP_1 nella misura di 7/8 kg in eccesso, e corrispondenti al valore di circa €.1.500,00; che, successivamente, la stessa aveva osservato di essere stata costretta a svolgere mediante i propri dipendenti un ulteriore passaggio di lavorazione e revisione riducendo considerevolmente il peso del prodotto finale arrivando, nel mese di maggio 2022, a contestare la qualità del prodotto finale proponendo il pagamento nella forbice di €.160,00 al kg per 44 kg, per un totale complessivo di €.7.040,00 più Iva entro settembre
2022; che l'attrice, trovandosi in un momento di estrema criticità, aveva deciso di accettare tale offerta, tuttavia, anche in questa circostanza la convenuta si resa inadempiente venendo meno all'intercorso accordo;
che, pertanto, in data 16.06.2022 la società Agricola a mezzo Pec, Parte_1
si era avvalsa della clausola di risoluzione contrattuale reiterando il pagamento per la fornitura della canapa.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e concludendo:” ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare ogni domanda e richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione ivi compresa la richiesta di risarcimento danni e dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice a Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 causa dell'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato tra le parti e per i vizi e difetti del prodotto fornito e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 14.316,17 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia oltre interessi e CP_1
spese al saldo;
in subordine dichiarare che nulla è dovuto da ad a seguito della CP_1 Parte_1
compensazione con il danno subito e con le spese e i costi sostenuti da Controparte_1
per consentire ad la lavorazione del prodotto e con i costi che ha dovuto sostenere Parte_1
per reperire altro stabile, e con compensazione dell'importo ricavato dalla vendita”. Riferiva, CP_1
parte convenuta, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era regolato dal contratto di vendita di prodotti agricoli stipulato in data 21.05.2021 e dal contratto di coltivazione e fornitura di prodotti agricoli, sottoscritto in pari data;
che in relazione al primo contratto, aveva fornito CP_1 all'odierna attrice di canapa applicando un prezzo di favore di € 1,90 ciascuna oltre iva, e Parte_2
le piante germinate da semi provenienti da un vivaio esterno e certificate come da relativo cartellino erano state consegnate nel rispetto della tempistica concordata in data 23.06.2021; che contestualmente alla messa a terra, 200 piantine erano risultate compromesse a causa del naturale deperimento ed erano state prontamente sostituite in data 06.07.2021; che in relazione, invece, al contratto di coltivazione e pagina 4 di 10 fornitura di prodotti agricoli del 21.05.2021, predisposto dal dr. socio accomandante Persona_1
di nonché praticante avvocato nello studio del padre avv. Graziano Parte_1
Brugnoli, legale di all'epoca dei fatti, aveva emesso la fattura CP_1 Parte_1
n. 14/2021 della quale richiedeva il pagamento;
che l'odierna attrice avrebbe dovuto provvedere a propria cura e spese non solo alla coltivazione della canapa ma anche ai procedimenti successivi di essiccatura e conciatura del prodotto;
che aveva consigliato alla odierna attrice di attendere CP_1
ancora qualche settimana prima di procedere alla raccolta, ciò in quanto la raccolta prematura del prodotto non ancora giunto a maturazione ne avrebbe compromesso la qualità e la sua appetibilità sul mercato, come in effetti era accaduto;
che ciononostante decideva di Parte_1
procedere anticipatamente alla raccolta del prodotto, comunicando alla convenuta di non poter più disporre per la lavorazione del prodotto del capannone di sua proprietà in ET, loc. Poggente e di avere pertanto necessità di reperire altro stabile dove procedere alla lavorazione e trasformazione del prodotto;
che le parti concordavano che i costi che avrebbe dovuto affrontare per reperire CP_1
un capannone ad per la lavorazione del suo prodotto sarebbero stati Parte_1 decurtati dall'importo finale indicato in fattura;
che concedeva a CP_1 Controparte_2
di lavorare il prodotto presso il proprio capannone sito in Castel Giorgio, loc. Torraccia, con
[...]
enormi disagi poichè non poteva più ospitare il prodotto lavorato da altre aziende per la sua successiva trasformazione, sostenendo tutti i relativi costi in termini di occupazione del capannone, fornitura dell'energia elettrica, del ponteggio per l'essiccazione del prodotto, del materiale per l'imbustamento, etichettatura e certificazione del prodotto;
che essendo il proprio capannone occupato da CP_1
aveva dovuto svolgere le attività di lavorazione del suo prodotto coltivato Parte_1
in un altro capannone in Torre Alfina, via Predio Belvedere, sostenendo i relativi costi;
che
[...]
aveva iniziato le operazioni di snocciolatura nel magazzino in Castel Giorgio, loc. Parte_1
Torraccia e poiché non aveva i macchinari per provvedere alla trimmatura del prodotto ovvero alla rimozione delle foglie più grandi, aveva chiesto a di poter utilizzare il macchinario CP_1
Trimmer LE 10 (del valore di € 4.270 iva inc.), di sua proprietà; che aveva CP_1 acconsentito all'utilizzo di detto strumento, a condizione che i relativi costi venissero valutati in sede di fatturazione finale del prodotto, spiegandone il suo funzionamento;
che, nel mese di novembre 2021,
aveva chiesto di poter finire l'opera di snocciolamento nel capannone Parte_1
occupato da situato in TorreAlfina via Predio Belvedere, dove a novembre 2021 aveva CP_1
trasferito i propri dipendenti;
che aveva concesso ad di CP_1 Parte_1
utilizzare un padiglione del capannone in Torre Alfina , Via Predio Belvedere, a condizione che i relativi costi venissero valutati in sede di fatturazione del prodotto finale;
che il processo di trimmatura pagina 5 di 10 ebbe luogo fino a metà novembre 2021, conseguentemente non potendo utilizzare per la CP_1
lavorazione del proprio prodotto e di quello consegnatole da aziende terze il macchinario Tumbler
LE 10 in uso all'odierna attrice, si era vista costretta ad acquistare un secondo Tumbler, Tom's tumbler – trimmer ttt21000, separatore e sistema di estrazione (del valore di € 1.647 iva inc.) sostenendo i relativi costi;
che, terminata la fase di lavorazione del prodotto, non aveva CP_1
accettato la merce, chiedendo a di effettuare un accurato vaglio delle Parte_1
dimensioni dei fiori scartando quelle che presentavano misure non conformi a quelle indicate in contratto;
che nel mese di dicembre 2021 per il tramite di Parte_1 Per_2
aveva riferito a e a di avere effettuato una più accurata pulizia
[...] Testimone_1 Tes_2
del prodotto;
che aveva chiarito subito a che il pagamento del prodotto CP_1 Persona_2
sarebbe avvenuto al momento della vendita e previa verifica del contenuto delle buste tramite la setacciatura effettuata dall'acquirente finale e tramite il controllo anche manuale del rispetto degli standard delle misure dei fiori come indicato in contratto;
che, tuttavia Parte_1 contravvenendo agli accordi intercorsi aveva in modo unilaterale determinato il prezzo di vendita in €
250,00 al kg nonché il quantitativo di fiori in 45 Kg ed aveva emesso la fattura per cui era causa, senza detrarre i costi sostenuti da per la trasformazione del prodotto, di competenza esclusiva di CP_1
come previsto in contratto;
che infatti, in data 31.12.2021, Parte_1 Tes_2
aveva chiesto di non emettere fattura poiché il prodotto non aveva un peso imbustato di 45 Kg e aveva chiesto a di emettere una semplice notula pro forma;
che si attivava per Per_2 CP_1
sottoporre il prodotto a potenziali compratori ma nessuno rispondeva positivamente e informava di ciò tempestivamente che quindi, proponeva di inserire il lotto di Parte_1 CP_1
in un ordine arrivato nel mese di maggio 2022 e di vendere i fiori ad € 160 Parte_1 al Kg per fiori di diametro superiore a 2 cm ed € 80,00 per fiori inferiori a 2 cm;
che Testimone_1
accompagnato da , in data 25.05.2022, dopo avere ottenuto il benestare da parte di Testimone_3
si recava a Reggio Emilia con i lotti da vendere ma i potenziali Parte_1 acquirenti, esaminata la merce non volevano nemmeno procedere all'acquisto visto che i fiori imbustati da e mai toccati da non avevano il diametro superiore a 2 cm Parte_1 CP_1
come invece assicurato da che si accordava con Parte_1 CP_1 [...]
per il pagamento di quanto sarebbe stato corrisposto a dall'acquirente Parte_1 CP_1
finale del prodotto e che il pagamento doveva avvenire, entro il mese di settembre 2022.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. All'udienza del
7.11.2024, il GOP assegnava i termini ex art 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 13.3.2025 tratteneva la causa in decisione.
pagina 6 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “respinto ogni contrario assunto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito: - accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalla al contratto Controparte_1
di coltivazione di cui è causa;
- conseguentemente condannarla al pagamento della fattura n. 14/2021 dell'importo di €.13.725,00; - condannarla, altresì, al risarcimento del danno subito e caratterizzato dalle spese aggiuntive sostenute a causa dell'inadempimento della controparte e quantificate in
€.3.577,60 per manodopera (come da buste paga) o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio;
- rigettare tutte le domande di parte convenuta ivi compresa la domanda riconvenzionale;
- con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite, incluso rimborso forfettario spese generali e iva e cassa avvocati.”.
Per parte convenuta: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare ogni domanda e richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione ivi compresa richiesta di risarcimento danni e dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice Controparte_1 [...]
a causa dell'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato tra le Parte_1
parti e per i vizi e difetti del prodotto fornito e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di dell'importo di € 14.316,17 o a quello maggiore o minore CP_1
ritenuto di giustizia oltre interessi e spese al saldo;
in subordine dichiarare che nulla è dovuto da
ad a seguito della compensazione con il danno subito e con le spese e i costi CP_1 Parte_1
sostenuti da per consentire ad la lavorazione del prodotto Controparte_1 Parte_1
e con i costi che ha dovuto sostenere per reperire altro stabile, e con compensazione CP_1 dell'importo ricavato dalla vendita. In ogni caso con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata.
E' stato accertato che l'Agricola ha proceduto alla raccolta del prodotto Parte_1
per cui è causa nel mese di settembre 2021 (cfr. escussione del teste ). Che detta raccolta Testimone_4
sia stata prematura, compromettendone la quantità e qualità del raccolto finale, lo rileva la relazione integrativa dell'agronomo perito di parte convenuta, datata 3.11.2023, per il quale Testimone_5
“… Anche questa constatazione dimostra come non abbia applicato una agronomia efficace. Se Pt_1
nella fase più importante della maturazione del fiore, si teme lo sviluppo di muffe è un chiaro segnale che non sono state prese le necessarie precauzioni per evitarle. Esistono tecniche consolidate,
pagina 7 di 10 sostenibili e prive di qualsiasi tossicità, di prevenzione e di cura per evitate il problema della Botritis e di altri parassiti fungini, evidentemente sconosciuti ai tecnici di Con ogni evidenza questi, Pt_1
avendo constatato i primi segnali di infezione, si sono visti costretta ad anticipare la raccolta pur di recuperare un'annata non fortunata. Da tali modalità operative, non può che derivarne un prodotto di basso valore qualitativo…non si può che ribadire a maggior ragione che il prodotto in questione non era nella condizione di maturità e sanitaria adeguata per l'ottenimento di un buon posizionamento nel mercato di riferimento”. Non sfugge a questo giudicante che la suddetta relazione, essendo una perizia stragiudiziale, costituisce mera allegazione difensiva ma la stessa, anche se contestata dalla controparte,
può essere posta a fondamento della decisione giudiziale purché vi sia adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cass. ord. n.25593/2023).
Infatti, le risultanze del tecnico di parte, ben motivate sotto un profilo oggettivo-scientifico (cfr. in atti il proprio curriculum vitae dove appare attualmente come Responsabile scientifico ed agronomico della
“Società Italiana Canapa Medica), si correlano con quanto emerso dalla testimonianza sia del teste
- che, con riguardo all'avvenuta raccolta prematura, nel confermare che il prodotto Testimone_4
varietà carmagnola lavorato da giunge a maturazione alla fine Parte_1 del mese di ottobre, ha precisato “ anche ad inizi novembre” - sia di quella del teste Testimone_6 indifferente all'esito della lite, giacchè è il titolare di azienda che avrebbe dovuto acquistare il lotto di
Agricola questi, nel confermare il cap.18) della memoria ex art 171 ter n. Parte_1
2 cpc (“Vero che il 25 maggio 2022 per Incima accompagnato da Testimone_1 Testimone_3
si è recato a Correggio (Reggio Emilia) per porre in vendita il lotto di per cui è causa e Parte_1 al momento dell'apertura delle buste si è avveduto che i fiori lavorati da erano sotto Parte_1 misura?”), ha precisato “che i fiori erano in condizioni pietose al di fuori di ogni standard di conformità, adr posso dire che mi ha detto che essi erano i prodotti di adr io sono stato CP_1 Pt_1
personalmente a prendere tutto il lotto a ET presso i magazzini di poi ho preso in carico il CP_1 prodotto per trasportalo, ho scritto un DDT per poi portare il lotto a Reggio Emilia al cliente…” .
Ne consegue che la constatazione, da parte del potenziale acquirente, del difetto dei fiori valorizza quanto allegato dalla parte convenuta sulla relazione del proprio tecnico. Lo stesso teste ha, altresì, confermato di aver ritirato il suddetto lotto nei magazzini di ET (in linea con il contenuto del DDT
n. 8/022, in atti, dove il ritiro risulta avvenuto in data 24.5.2022 presso i locali di Parte_3
prima presso il capannone in Castel Giorgio, loc. Torraccia e poi presso quello in Torre Alfina, via
Predio Belvedere dove erano pacificamente collocati, in quanto oggetto di essicatura e conciatura della canapa, non avendo parte attrice avuto disponibilità di propri locali adeguati. Al riguardo, non risulta pagina 8 di 10 acclarata la supervisione o la direzione tecnica dei lavori da parte del personale della ditta convenuta che possa aver inferito nella causazione del mal riuscito prodotto finale;
infatti, il teste Tes_7
attendibile quale ex dipendente della ditta convenuta all'epoca dei fatti, nel confermare la
[...]
circostanza che le operazioni di essiccatura e conciatura della biomassa vennero effettuate dagli operai di mentre i dipendenti di erano Parte_1 Controparte_1
impiegati in altre lavorazioni, prima presso il capannone di in Castel Controparte_1
Giorgio, loc. Torraccia e poi presso il capannone della medesima in Torre Alfina, via Predio Belvedere, ha specificato: “né abbiamo insegnato agli operai della le modalità lavorative, io non ho mai Pt_1 visto il prodotto della canapa lavorato dagli operai della che lavoravano in locali diversi”, in Pt_1 linea con quanto dichiarato dall'altro teste il quale ha potuto dire “che ogni azienda Testimone_3 essiccava i propri prodotti e li lavorava e non supervisionava i lavori di ; dette CP_1 Pt_1
escussioni appaiono contraddette dal teste il quale, oltre ad ammettere la supervisione di Testimone_4
precisa che “per l'essicamento hanno provveduto sia sia Controparte_1 Pt_1 CP_1 sia il sottoscritto, per il resto l'ha fatto coadiuvata da : tuttavia, quest'ultima CP_1 Pt_1
testimonianza non toglie valore alle prime due, di segno contrario, atteso che essa consente di arguire come le lavorazioni della biomassa hanno visto la partecipazione, oltre che delle parti, anche del teste stesso, segnatamente l'essicamento della canapa e che, quindi, il medesimo è stato compartecipe nella produzione del prodotto risultato difettoso e, per questo motivo, è meno convincente.
Quindi, la fornitura di lotti sostanzialmente viziati, con oggettiva difficoltà di collocamento nel mercato al prezzo stabilito, non costituisce fatto imputabile al convenuto ma alla stessa Parte_1
[...]
Condividendo le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta (cfr.
Cassazione nn. 642/15 e 22562/16), ritiene questo giudicante che, in relazione ai vizi riscontrati nella merce fornita dall'odierna attrice, il prodotto sia stato lasciato da Parte_1
nei locali di imbustato e confezionato a fine dicembre 2021 e come Controparte_1
ribadito da a nei messaggi tra di loro scambiati il 24.05.2022 e il Tes_2 Persona_1
25.05.2022 “ non è mai stato toccato perché noi aspettavamo un'offerta e una conferma” (cfr. doc.
n.18 e n. 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); dalle medesime evidenze istruttorie si mette in luce che ha contestato i vizi della merce appena ne ha avuto Controparte_1
completa conoscenza ovvero il 25.05.2023 in sede di setacciatura del prodotto. Si aggiunge – significativamente - che il prodotto in argomento fornito da Parte_1 presentasse requisiti diversi da quelli pattuiti contrattualmente, siccome risulta dalla disamina dell'atto di citazione, nel quale parte attrice riferisce di avere eliminato “tutte le cime più piccole al di sotto dei 2
pagina 9 di 10 cm” (cfr. punto XXXIII pag. 6) quando invece da contratto (vedi allegato A del capitolato relativo al contratto di coltivazione e fornitura dei prodotti agricoli del 21.5.2021) essa avrebbe dovuto eliminare tutte le cime inferiori a 3 cm. Conseguentemente, ha contestato la qualità Controparte_1 del prodotto ed ha offerto per esso, come risulta dalla ridetta messaggistica, il prezzo di € 160 al Kg per fiori superiori a 2 cm e ha accettato tale offerta, di fatto Parte_1
riconoscendo il difetto della merce.
Accertato l'inadempimento contrattuale della ditta attrice, in ragione del difetto della biomassa
Cont raccolta in fase prematura, da parte della parte convenuta Controparte_4
rappresenta i danni conseguenti di cui invoca il risarcimento avanzando domanda riconvenzionale.
Tuttavia, osserva questo giudicante, la messa a disposizione dei due locali di Controparte_1
con utilizzo di beni strumentali (non valutabili le spese di cui al doc. 24 del fascicolo della
[...]
convenuta, contenenti antecedenti fatture del 2020) che rimangono sempre in possesso della CP_1
e conseguenti spese, appare logicamente rientrante in un accordo commerciale fra le parti volto al perseguimento del comune interesse che necessariamente avrebbe implicato la riduzione del prezzo finale d'acquisto della biomassa (cfr. pag.6 della comparsa di costituzione:”naturalmente le parti concordarono che i costi che avrebbe dovuto affrontare per reperire un capannone ad CP_1 Pt_1 per la lavorazione del suo prodotto sarebbero stati decurtati dall'importo finale indicato in
[...] fattura”). Ne consegue il rigetto, quindi, della domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
[...]
Le spese sono compensate nella misura di ½ attesa la parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l'
Cont
alla rifusione della restante parte in favore di Controparte_4 Controparte_1 pari ad € 2.500, oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
[...]
Terni, 27 marzo 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
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