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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 7019/20 della S.C. in data 11.03.2020, iscritto al n. 3043/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Tiziana Servillo (C.F. con C.F._1 procura alle liti in calce all'atto di riassunzione
- appellante in riassunzione -
E
( dichiarato con sentenza n. 60/2020 Trib. Napoli) Controparte_1 in persona del in persona del Curatore, rapp.to e difeso – giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello – dall'avv. Stefania Cervelli
(C.F. C.F._2
- appellato in riassunzione -
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4258/08 emesso il 29.4.2008 il Tribunale di Napoli ingiungeva all (d'ora in avanti il pagamento in Parte_1 favore del della somma di euro 275.898,43 per le prestazioni Controparte_1 sanitarie eseguite in regime di accreditamento provvisorio per i mesi da luglio ad ottobre 2002, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del provvedimento. Con citazione notificata in data 18.09.2008 l' promuoveva opposizione a detto decreto ingiuntivo. Eccepiva la mancanza della prova del contratto scritto e l'erroneità delle somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto comprensive di importi già incassati dal a titolo di ticket. CP_1
La struttura sanitaria opposta si costituiva in giudizio e contestava le avverse eccezioni. Prendeva atto del pagamento effettuato dalla nelle more del giudizio e riconosceva di aver errato nel richiedere nuovamente gli importi relativi ai ticket.
Chiedeva, quindi, la condanna dell'opponente al pagamento del minore importo di €
107.839,40.
Con la sentenza n. 14336/14, pubblicata il 30.10.2014, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la spiegata opposizione disponendo come segue:” L'opposizione va accolta nella parte in cui il credito vantato dal Centro Ester risulta inferiore a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, detratte cioè le somme già incassate per il ticket dall'opposta. Inoltre va detratta la somma versata nelle more del giudizio dalla
sicché va riconosciuto il debito della per l'importo di € 107.839,40. Parte_3
Considerata la parziale reciproca soccombenza vi sono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti”. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 4158/08 emesso il 29.4.2008 dal
Tribunale di Napoli e condannava la a versare all'opposta la somma di Parte_3 euro 107.839,40 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e compensava per intero le spese di lite.
L promuoveva appello avverso la sentenza di primo grado con le seguenti conclusioni:” accogliere l'appello principale e quindi dichiarare infondata in fatto e in diritto l'intera pretesa creditoria dell'appellata; - vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”. Il Centro appellato si costituiva in giudizio chiedendo “l'appello venga rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
14336/2014; vittoria di spese con attribuzione”.
L'appellante lamentava che il Tribunale di Napoli aveva erroneamente ritenuto sufficiente il parziale pagamento delle fatture quale prova del riconoscimento del debito e, quindi, quale prova del rapporto di accreditamento provvisorio.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 729/2018 pubblicata il 13/02/2018, dichiarava l'appello inammissibile ai sensi del 342 c.p.c.. Statuiva che l' appellante non aveva, con i motivi proposti, messo in dubbio specificamente l'esistenza del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi a formulare generiche contestazioni senza minimamente valorizzare e criticare specificamente gli elementi indicati dal decidente nella sentenza appellata. Avverso la sentenza n. 729/2018 della Corte d'Appello di Napoli l promuoveva ricorso per cassazione. Deduceva, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., e con il secondo motivo la violazione dell'art. 2697
c.c. e dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 8 D. lgs. 502/1992. Il Centro Ester regolarmente intimato non si costituiva.
Il giudizio di legittimità si concludeva con l'ordinanza n. 7019/20, pubblicata in data
11.03.2020, che disponeva come segue:” La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo ed inammissibile il terzo. la sentenza CP_2 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per il riesame della controversia alla
Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.” In particolare, la Corte affermava che il giudice d'appello aveva errato nello svalutare del tutto l'inesistenza del contratto scritto, pacifica fin dal primo grado, e che il contratto doveva essere ritenuto elemento indispensabile al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto. Quindi, la
Corte territoriale aveva in sostanza fatto ricorso al principio di non contestazione pur essendo del tutto pacifico tra le parti il problema basilare, l'inesistenza del contratto.
Ne conseguiva che l'inammissibilità del gravame era stata erroneamente dichiarata.
A proposito del valore del contratto la S.C. richiamava il principio ormai consolidato secondo cui “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato
d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
"facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”
(cfr. Cass. 12392/2014; Cass.12316/2015).
Aggiungeva, inoltre, di aver più volte precisato che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità e i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa.” (cfr. Cass. 15588/2018).
Dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di legittimità il Controparte_1 veniva dichiarato fallito con sentenza n. 64/2020 pronunciata in data 09.07.2020 dal
Tribunale di Napoli, che nominava l'Avv. Curatore della procedura Controparte_3 concorsuale n. 60/2020.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato alla Curatela il
7.09.2020, l' promuoveva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” in accoglimento del proposto appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
14336/2014 depositata dal Tribunale di Napoli in data 30/10/14, dichiarare integralmente fondata la proposta opposizione e per l'effetto rigettare per intero la domanda di pagamento proposta dal con il ricorso monitorio sfociato Controparte_1 nel D.I. n. 4258/08, perché infondata e non provata;
condannare il e per esso il alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione, in favore dell' , di tutte le somme a qualsiasi titolo Parte_4 incassate in forza della sentenza appellata, e del già revocato decreto ingiuntivo, per le causali di cui al ricorso monitorio;
condannare il alla refusione delle spese e competenze di lite del presente CP_1 giudizio di merito”.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.02.2021 si costituiva il
[...]
in persona del Curatore p.t., formulando le seguenti conclusioni:”• Controparte_1
Rigettare le domande proposte dalla , confermando il credito in favore del Pt_5
Fallimento, anche ex art. 2041 c.c. • Con vittoria di spese, diritti, ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 29.4.2025 nessuna delle parti modificava le conclusioni sopra riportate;
la Corte introitava il processo in decisione, assegnando i termini ex art. 190
2° comma c.p.c..
L'appello è fondato.
Nel giudizio di rinvio l ha correttamente censurato la parte della sentenza di primo grado in cui è stato riconosciuto il diritto di credito del sulla base di fatti CP_1 concludenti ed in assenza di produzione in atti da parte della società creditrice della prova scritta sia dell'accreditamento sia del contratto tra le parti. Ha insistito per il rigetto integrale della domanda del , richiamando il principio espresso dal CP_1 giudice di legittimità con l'ordinanza di rimessione. Ha, inoltre, richiesto la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento delle spese processuali.
In applicazione del principio espresso con l'ordinanza di rimessione, già affermato anche da questa Corte di merito ( cfr. App. Napoli 3584/2011 e App. Napoli 846/2018, inedite) va ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni
– ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento. Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis: Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006; (Cass.
22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725
e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie non è stato prodotto il contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 relativo all'annualità del 2002 per le prestazioni sanitarie di fisiokinesiterapia;
alla base l'assenza di tale contratto è pacifica tra le parti.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria del e riformata CP_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14336/14 mediante accoglimento integrale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4258/08 e rigetto della pretesa creditoria del basata sulle fatture azionate. CP_1
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda con cui l' a chiesto, solo in sede di riassunzione, alla Corte di pronunciare la condanna del Centro alla restituzione “di tutte le somme a qualunque titolo percepite in esecuzione della sentenza annullata e del decreto ingiuntivo opposto”. Con tale laconica quanto generica espressione – peraltro non argomentata nel corpo dell'appello – la sembra intendere cumulativamente due tipi di pagamento asseritamente effettuati, quello spontaneo parziale effettuato nel corso del giudizio di primo grado e quello conseguente alla esecuzione del titolo. Ebbene, il pagamento spontaneo parziale conseguente alla notifica del decreto ingiuntivo non può essere in questa sede ottenuto quale conseguenza del principio espresso nell'art. 389 c.p.c., che ammette la possibilità di proporre al giudice del rinvio la domanda di restituzione che sia conseguenza della pronunzia di cassazione, posto che questa domanda di restituzione non può dirsi “conseguente” alla pronunzia di legittimità, essendo intervenuto il pagamento parziale spontaneo da parte della in epoca anteriore alla sentenza di primo grado e non in dipendenza del titolo oggetto della decisione di legittimità. La richiesta è, pertanto, inammissibile per questo motivo ed anche perché proposta in violazione dei limiti tipici del giudizio di rinvio.
Il pagamento asseritamente avvenuto in esecuzione della sentenza – poi riformata -
è parimenti non ottenibile in questa sede, sia in quanto non fatto oggetto di domanda nell'originario atto di appello ma di richiesta formulata solo in sede di riassunzione, sia in quanto trattasi di pagamento non provato nel quantum e nella sua collocazione cronologica.
Sul punto la S.C. ha avuto modo di osservare che “In tema di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata, la richiesta di restituzione non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Tuttavia, la domanda restitutoria deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello quando questo è proposto successivamente all'esecuzione della sentenza. La formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, è ammissibile soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione. Tale decadenza trova fondamento nel fatto che l'avvenuta corresponsione delle somme è presupposto della domanda di restituzione, nonché nella natura ripristinatoria della domanda stessa volta a ristabilire la situazione anteriore… L'articolo 336 c.p.c., comma 2, nel prevedere che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, non introduce un automatismo della restituzione che prescinda dalla necessità di una specifica domanda di parte nei termini sopra indicati.” ( Cass. n. 7144/2021, conf. a Cass. 782/2016). Tale domanda va respinta.
Anche la domanda promossa in via subordinata dal di Controparte_1 accertamento del diritto del ad un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., CP_1
è inammissibile. Indipendentemente dalla sua fondatezza, l'odierna appellata avrebbe potuto proporre la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. in via subordinata quantomeno nella comparsa di costituzione nell'originario appello, considerati i limiti del presente giudizio di rinvio. La domanda è, pertanto, inammissibile. In ogni caso non deve trascurarsi il fatto che in assenza di un contratto il compenso per le prestazioni rese “autonomamente” dalla struttura sanitaria non può essere riconosciuto in alcun modo ( cfr. Cass. n. 16980/2024). Diversamente opinando si perverrebbe a privilegiare le strutture che operano prive di contratto, quindi sciolte dai limiti imposti dallo stesso e, segnatamente, dai limiti di spesa, rispetto alle strutture che operano regolarmente sulla base di un contratto, soggette al rispetto del “tetto di spesa”.
Se è vero, come è vero che la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso la riconoscibilità di indennizzi ex art. 2041 c.c. in favore delle Strutture accreditate per prestazioni rese oltre il limite di spesa stabilito nei relativi contratti, in quanto in tali casi le prestazioni erogate extra budget devono essere considerate come imposte essendo violative dei limiti di spesa che il S.S. può sostenere, (Cass. nn. 14533/2024 e
27608/2019), nel caso di assenza di contratto la violazione del limite di spesa è evidente poiché, in mancanza della relativa previsione contrattuale, il tetto di spesa deve ritenersi pari a zero.
Per tutte queste ragioni, respinta ogni altra domanda, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione dell' va interamente accolta.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il va condannato a Controparte_1 rifondere alla controparte le spese di tutti i gradi del presente giudizio, - ad eccezione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione n. 7019/2020 - che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dell'effettivo importo del credito di € 107.839,40 (che è inferiore a quello del decreto ingiuntivo) deve applicarsi lo scaglione di valore da € 52.000,00 ad €
260.000,01.
Spettano, per il primo grado, € 7.052,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e € 2.127,00 per la fase decisoria), nonché € 1.057,80, a titolo di rimborso delle spese generali
(totale € 8.109,80); nulla per le spese vive, non avendo parte appellante (opponente in primo grado) dimostrato di averle sostenute;
per il secondo grado, € 7.160,00 per compensi (di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.074,00, a titolo di rimborso delle spese generali (totale € 8.234,00); nulla per le spese vive, non avendo parte appellante (appellante nel primo giudizio d'appello) dimostrato di averle sostenute;
per il giudizio di rinvio, € 7.160,00 per compensi (di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.074,00, a titolo di rimborso delle spese generali
(totale € 8.234,00), oltre € 1.165,50 per esborsi documentati (totale € 9.399,50) ed altri accessori se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente l'opposizione dell' al Parte_6 decreto ingiuntivo n. 4258/2008 emesso dal Tribunale di Napoli;
B) rigetta ogni altra domanda hinc et inde proposta;
C) condanna il in persona del curatore a rifondere Controparte_1 alla controparte le spese processuali del giudizio, che liquida in € 8.109,80 per il primo grado, in € 8.234,00 per il secondo grado e in € 9.399,50 per il giudizio di rinvio, oltre altri accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 7019/20 della S.C. in data 11.03.2020, iscritto al n. 3043/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Tiziana Servillo (C.F. con C.F._1 procura alle liti in calce all'atto di riassunzione
- appellante in riassunzione -
E
( dichiarato con sentenza n. 60/2020 Trib. Napoli) Controparte_1 in persona del in persona del Curatore, rapp.to e difeso – giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello – dall'avv. Stefania Cervelli
(C.F. C.F._2
- appellato in riassunzione -
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4258/08 emesso il 29.4.2008 il Tribunale di Napoli ingiungeva all (d'ora in avanti il pagamento in Parte_1 favore del della somma di euro 275.898,43 per le prestazioni Controparte_1 sanitarie eseguite in regime di accreditamento provvisorio per i mesi da luglio ad ottobre 2002, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del provvedimento. Con citazione notificata in data 18.09.2008 l' promuoveva opposizione a detto decreto ingiuntivo. Eccepiva la mancanza della prova del contratto scritto e l'erroneità delle somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto comprensive di importi già incassati dal a titolo di ticket. CP_1
La struttura sanitaria opposta si costituiva in giudizio e contestava le avverse eccezioni. Prendeva atto del pagamento effettuato dalla nelle more del giudizio e riconosceva di aver errato nel richiedere nuovamente gli importi relativi ai ticket.
Chiedeva, quindi, la condanna dell'opponente al pagamento del minore importo di €
107.839,40.
Con la sentenza n. 14336/14, pubblicata il 30.10.2014, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la spiegata opposizione disponendo come segue:” L'opposizione va accolta nella parte in cui il credito vantato dal Centro Ester risulta inferiore a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, detratte cioè le somme già incassate per il ticket dall'opposta. Inoltre va detratta la somma versata nelle more del giudizio dalla
sicché va riconosciuto il debito della per l'importo di € 107.839,40. Parte_3
Considerata la parziale reciproca soccombenza vi sono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti”. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 4158/08 emesso il 29.4.2008 dal
Tribunale di Napoli e condannava la a versare all'opposta la somma di Parte_3 euro 107.839,40 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e compensava per intero le spese di lite.
L promuoveva appello avverso la sentenza di primo grado con le seguenti conclusioni:” accogliere l'appello principale e quindi dichiarare infondata in fatto e in diritto l'intera pretesa creditoria dell'appellata; - vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”. Il Centro appellato si costituiva in giudizio chiedendo “l'appello venga rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
14336/2014; vittoria di spese con attribuzione”.
L'appellante lamentava che il Tribunale di Napoli aveva erroneamente ritenuto sufficiente il parziale pagamento delle fatture quale prova del riconoscimento del debito e, quindi, quale prova del rapporto di accreditamento provvisorio.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 729/2018 pubblicata il 13/02/2018, dichiarava l'appello inammissibile ai sensi del 342 c.p.c.. Statuiva che l' appellante non aveva, con i motivi proposti, messo in dubbio specificamente l'esistenza del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi a formulare generiche contestazioni senza minimamente valorizzare e criticare specificamente gli elementi indicati dal decidente nella sentenza appellata. Avverso la sentenza n. 729/2018 della Corte d'Appello di Napoli l promuoveva ricorso per cassazione. Deduceva, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., e con il secondo motivo la violazione dell'art. 2697
c.c. e dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 8 D. lgs. 502/1992. Il Centro Ester regolarmente intimato non si costituiva.
Il giudizio di legittimità si concludeva con l'ordinanza n. 7019/20, pubblicata in data
11.03.2020, che disponeva come segue:” La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo ed inammissibile il terzo. la sentenza CP_2 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per il riesame della controversia alla
Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.” In particolare, la Corte affermava che il giudice d'appello aveva errato nello svalutare del tutto l'inesistenza del contratto scritto, pacifica fin dal primo grado, e che il contratto doveva essere ritenuto elemento indispensabile al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto. Quindi, la
Corte territoriale aveva in sostanza fatto ricorso al principio di non contestazione pur essendo del tutto pacifico tra le parti il problema basilare, l'inesistenza del contratto.
Ne conseguiva che l'inammissibilità del gravame era stata erroneamente dichiarata.
A proposito del valore del contratto la S.C. richiamava il principio ormai consolidato secondo cui “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato
d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
"facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”
(cfr. Cass. 12392/2014; Cass.12316/2015).
Aggiungeva, inoltre, di aver più volte precisato che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità e i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa.” (cfr. Cass. 15588/2018).
Dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di legittimità il Controparte_1 veniva dichiarato fallito con sentenza n. 64/2020 pronunciata in data 09.07.2020 dal
Tribunale di Napoli, che nominava l'Avv. Curatore della procedura Controparte_3 concorsuale n. 60/2020.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato alla Curatela il
7.09.2020, l' promuoveva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” in accoglimento del proposto appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
14336/2014 depositata dal Tribunale di Napoli in data 30/10/14, dichiarare integralmente fondata la proposta opposizione e per l'effetto rigettare per intero la domanda di pagamento proposta dal con il ricorso monitorio sfociato Controparte_1 nel D.I. n. 4258/08, perché infondata e non provata;
condannare il e per esso il alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione, in favore dell' , di tutte le somme a qualsiasi titolo Parte_4 incassate in forza della sentenza appellata, e del già revocato decreto ingiuntivo, per le causali di cui al ricorso monitorio;
condannare il alla refusione delle spese e competenze di lite del presente CP_1 giudizio di merito”.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.02.2021 si costituiva il
[...]
in persona del Curatore p.t., formulando le seguenti conclusioni:”• Controparte_1
Rigettare le domande proposte dalla , confermando il credito in favore del Pt_5
Fallimento, anche ex art. 2041 c.c. • Con vittoria di spese, diritti, ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 29.4.2025 nessuna delle parti modificava le conclusioni sopra riportate;
la Corte introitava il processo in decisione, assegnando i termini ex art. 190
2° comma c.p.c..
L'appello è fondato.
Nel giudizio di rinvio l ha correttamente censurato la parte della sentenza di primo grado in cui è stato riconosciuto il diritto di credito del sulla base di fatti CP_1 concludenti ed in assenza di produzione in atti da parte della società creditrice della prova scritta sia dell'accreditamento sia del contratto tra le parti. Ha insistito per il rigetto integrale della domanda del , richiamando il principio espresso dal CP_1 giudice di legittimità con l'ordinanza di rimessione. Ha, inoltre, richiesto la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento delle spese processuali.
In applicazione del principio espresso con l'ordinanza di rimessione, già affermato anche da questa Corte di merito ( cfr. App. Napoli 3584/2011 e App. Napoli 846/2018, inedite) va ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni
– ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento. Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis: Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006; (Cass.
22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725
e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie non è stato prodotto il contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 relativo all'annualità del 2002 per le prestazioni sanitarie di fisiokinesiterapia;
alla base l'assenza di tale contratto è pacifica tra le parti.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria del e riformata CP_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14336/14 mediante accoglimento integrale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4258/08 e rigetto della pretesa creditoria del basata sulle fatture azionate. CP_1
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda con cui l' a chiesto, solo in sede di riassunzione, alla Corte di pronunciare la condanna del Centro alla restituzione “di tutte le somme a qualunque titolo percepite in esecuzione della sentenza annullata e del decreto ingiuntivo opposto”. Con tale laconica quanto generica espressione – peraltro non argomentata nel corpo dell'appello – la sembra intendere cumulativamente due tipi di pagamento asseritamente effettuati, quello spontaneo parziale effettuato nel corso del giudizio di primo grado e quello conseguente alla esecuzione del titolo. Ebbene, il pagamento spontaneo parziale conseguente alla notifica del decreto ingiuntivo non può essere in questa sede ottenuto quale conseguenza del principio espresso nell'art. 389 c.p.c., che ammette la possibilità di proporre al giudice del rinvio la domanda di restituzione che sia conseguenza della pronunzia di cassazione, posto che questa domanda di restituzione non può dirsi “conseguente” alla pronunzia di legittimità, essendo intervenuto il pagamento parziale spontaneo da parte della in epoca anteriore alla sentenza di primo grado e non in dipendenza del titolo oggetto della decisione di legittimità. La richiesta è, pertanto, inammissibile per questo motivo ed anche perché proposta in violazione dei limiti tipici del giudizio di rinvio.
Il pagamento asseritamente avvenuto in esecuzione della sentenza – poi riformata -
è parimenti non ottenibile in questa sede, sia in quanto non fatto oggetto di domanda nell'originario atto di appello ma di richiesta formulata solo in sede di riassunzione, sia in quanto trattasi di pagamento non provato nel quantum e nella sua collocazione cronologica.
Sul punto la S.C. ha avuto modo di osservare che “In tema di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata, la richiesta di restituzione non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Tuttavia, la domanda restitutoria deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello quando questo è proposto successivamente all'esecuzione della sentenza. La formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, è ammissibile soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione. Tale decadenza trova fondamento nel fatto che l'avvenuta corresponsione delle somme è presupposto della domanda di restituzione, nonché nella natura ripristinatoria della domanda stessa volta a ristabilire la situazione anteriore… L'articolo 336 c.p.c., comma 2, nel prevedere che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, non introduce un automatismo della restituzione che prescinda dalla necessità di una specifica domanda di parte nei termini sopra indicati.” ( Cass. n. 7144/2021, conf. a Cass. 782/2016). Tale domanda va respinta.
Anche la domanda promossa in via subordinata dal di Controparte_1 accertamento del diritto del ad un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., CP_1
è inammissibile. Indipendentemente dalla sua fondatezza, l'odierna appellata avrebbe potuto proporre la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. in via subordinata quantomeno nella comparsa di costituzione nell'originario appello, considerati i limiti del presente giudizio di rinvio. La domanda è, pertanto, inammissibile. In ogni caso non deve trascurarsi il fatto che in assenza di un contratto il compenso per le prestazioni rese “autonomamente” dalla struttura sanitaria non può essere riconosciuto in alcun modo ( cfr. Cass. n. 16980/2024). Diversamente opinando si perverrebbe a privilegiare le strutture che operano prive di contratto, quindi sciolte dai limiti imposti dallo stesso e, segnatamente, dai limiti di spesa, rispetto alle strutture che operano regolarmente sulla base di un contratto, soggette al rispetto del “tetto di spesa”.
Se è vero, come è vero che la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso la riconoscibilità di indennizzi ex art. 2041 c.c. in favore delle Strutture accreditate per prestazioni rese oltre il limite di spesa stabilito nei relativi contratti, in quanto in tali casi le prestazioni erogate extra budget devono essere considerate come imposte essendo violative dei limiti di spesa che il S.S. può sostenere, (Cass. nn. 14533/2024 e
27608/2019), nel caso di assenza di contratto la violazione del limite di spesa è evidente poiché, in mancanza della relativa previsione contrattuale, il tetto di spesa deve ritenersi pari a zero.
Per tutte queste ragioni, respinta ogni altra domanda, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione dell' va interamente accolta.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il va condannato a Controparte_1 rifondere alla controparte le spese di tutti i gradi del presente giudizio, - ad eccezione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione n. 7019/2020 - che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dell'effettivo importo del credito di € 107.839,40 (che è inferiore a quello del decreto ingiuntivo) deve applicarsi lo scaglione di valore da € 52.000,00 ad €
260.000,01.
Spettano, per il primo grado, € 7.052,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e € 2.127,00 per la fase decisoria), nonché € 1.057,80, a titolo di rimborso delle spese generali
(totale € 8.109,80); nulla per le spese vive, non avendo parte appellante (opponente in primo grado) dimostrato di averle sostenute;
per il secondo grado, € 7.160,00 per compensi (di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.074,00, a titolo di rimborso delle spese generali (totale € 8.234,00); nulla per le spese vive, non avendo parte appellante (appellante nel primo giudizio d'appello) dimostrato di averle sostenute;
per il giudizio di rinvio, € 7.160,00 per compensi (di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.552,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.074,00, a titolo di rimborso delle spese generali
(totale € 8.234,00), oltre € 1.165,50 per esborsi documentati (totale € 9.399,50) ed altri accessori se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente l'opposizione dell' al Parte_6 decreto ingiuntivo n. 4258/2008 emesso dal Tribunale di Napoli;
B) rigetta ogni altra domanda hinc et inde proposta;
C) condanna il in persona del curatore a rifondere Controparte_1 alla controparte le spese processuali del giudizio, che liquida in € 8.109,80 per il primo grado, in € 8.234,00 per il secondo grado e in € 9.399,50 per il giudizio di rinvio, oltre altri accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino