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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/08/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1404/2021
promossa da:
in persona del liquidatore pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Denise D'Anniballe Email_1
come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
, già titolare della ditta individuale Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'avv. Controparte_4
Pierfrancesco Petroni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
in persona del Controparte_5 titolare, sig. elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Debora Email_2 Ianniello, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n 96/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello, disattesa e rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: Riformare la sentenza n.
96/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.01.2021 nella parte in cui revoca il DI opposto e compensa le spese legali e, dunque, in accoglimento del presente atto di appello, confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto con ogni provvedimento che ne consegue;
Rigettare l'appello incidentale proposto da
[...]
in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria Parte_1
delle spese di lite, oltre al 15 % rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, anche del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale : “Piaccia all'ecc.ma Corte di CP_3
Appello adìta, contrariis rejectis, in tesi, respingere l'appello proposto da;
e CP_6
quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza
Tribunale di Lucca 96/2021,: -confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto condannando al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, - _1
espungere la condanna del al pagamento delle spese nei confronti della ditta CP_3
-espungere la disposizione che prevede la trasmissione della sentenza Controparte_5
alla Procura della Repubblica di Lucca. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_5
Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione: - in tesi: accertare e dichiarare l'inammissibilità' della chiamata in causa ex art. 107 cpc disposta all'udienza del 14.06.19 dal Tribunale di Lucca e per l'effetto dichiarare l'estraneità al giudizio de quo della odierna esponente;
- in ipotesi: confermare la sentenza n. 96/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.01.2021. -Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Controparte_1
seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 96/2021 del Tribunale di _1
Lucca, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 165/208 promossa da già titolare della ditta individuale Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1.1) aveva chiesto ed ottenuto, il 9.2.2018, l'emissione del decreto ingiuntivo _1
predetto allegando:
[...
• di aver concluso in data 18.7.2011 un contratto di noleggio con la CP_4
, avente ad oggetto un ponteggio edile;
Controparte_4
• che dal maggio 2013 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(18.9.2017), la non aveva adempiuto al pagamento dei canoni di locazione CP_4
concordati;
• di aver maturato quindi un credito nei confronti della di € 13.307,17 CP_4
(riferito alla fattura n. 1/2017).
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva promosso opposizione , contestando CP_3 le allegazioni e le domande dell'ingiungente ed in particolare evidenziando che:
• il credito vantato da era inesistente;
_1
• il contratto di noleggio era simulato, dissimulante un contratto di comodato o un contratto a favore per conto del terzo, individuato nell'utilizzatore finale (che, nel caso di specie, era il proprietario dell'immobile sito in Massa Macinaia presso cui il ponteggio era stato consegnato);
• il contratto stipulato aveva cessato di produrre i suoi effetti in data 17.8.2011, allorquando la aveva ripreso in carico il proprio ponteggio mettendo in _1
conto il viaggio di ritorno: a riscontro di allegazione vi era la fattura emessa da
(n. 462/2011 del 17.8.2011) nella quale risultava indicato l'arco temporale _1
del noleggio (18.7.2011-18.8.2011) ma soprattutto la voce “trasporto bene/merce
A/R” da cui si poteva desumere che il ponteggio era rientrato nella disponibilità della con evidente estinzione del contratto;
_1
• dall'agosto 2011 e prima del 18.9.2017 nessun sollecito era stato effettuato e nessuna fattura era stata emessa;
• la fattura (peraltro irregolare) in base alla quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo era relativa a canoni non pagati dal maggio 2013 al settembre 2017;
• nessuna azione di recupero coattivo del ponteggio era stata intrapresa da , _1
sebbene ciò fosse previsto dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto;
3 • il contratto di noleggio doveva comunque considerarsi risolto per iniziativa di controparte;
• la pretesa creditoria avanzata doveva considerarsi temeraria.
1.2.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale CP_3
di Lucca, contrariis reiectis, previe l'istruttoria e le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività ex art. 649 cpc, sussistendone i presupposti, nel merito accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 165/2018 NRG 223/2018 emesso dal Tribunale di Lucca il
09.02.2018 a favore della P.iva nei confronti del Controparte_1 P.IVA_1
sig. notificato il 15.3.2028 in Controparte_4 CodiceFiscale_1
quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella sua pretesa creditoria, dichiarando che niente e dovuto dall'odierna comparente alla per alcun titolo _1
causa o ragione e condannare la al risarcimento del danno ex Controparte_1
art.96 c.p.c. Con vittoria di spese di causa, IVA, se ed in quanto dovuta, C.P.A. come di legge”.
1.3) si era costituita nel giudizio di opposizione contestando a propria volta le _1
deduzioni di controparte, adducendo che:
• la vicenda del ponteggio aveva costituito oggetto di altra causa intercorsa tra le parti (rubricata al n. 2924/2013 RG), ove il non aveva mai sollevato CP_3
alcuna questione concernente la simulazione del contratto ed ove, inoltre, era stata comunque ritenuta sussistente la validità del contratto di noleggio in esame (con la sentenza 1664/2017);
• il ponteggio non era mai stato restituito, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, e ciò in ragione del diritto di ritenzione sui beni oggetto del contratto di noleggio del 18.7.2011, che lo stesso aveva chiesto fosse accertato CP_3
nella causa sopra menzionata (2924/2013 RG) e che, quindi, si poneva in totale antitesi con le difese avanzate dal nella presente causa;
CP_3
• proprio nella predetta causa, del resto, il aveva ammesso di essere ancora CP_3
nel possesso del ponteggio, alla data del 19.11.2013 (data di redazione della comparsa di costituzione, contenente l'ammissione predetta);
• non aveva emesso alcuna fattura, dal 2011 al 2017, proprio perché pendente altro giudizio tra le parti;
• nessuna rilevanza aveva il mancato ritiro del ponteggio da parte della _1
atteso che il ritiro, direttamente o tramite terzi, era previsto come mera facoltà;
• era del tutto infondata la domanda ex art. 96 c.p.c proposta dall'opponente.
4 1.3.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis _1
reiectis, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività non sussistendo gravi motivi ex art. 649 cpc;
Rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità ed efficacia del DI n. 165/18 per le motivazioni indicate in narrativa;
Rigettare la domanda spiegata ex art. 96 cpc da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
con vittoria di spese di lite e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
1.4) Nel corso del processo, all'udienza del 14.6.2019, il Tribunale di Lucca aveva ordinato ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa della ditta di Controparte_5
che si era occupata del trasporto del ponteggio. CP_5
1.4.1) All'udienza del 10.1.2020 si era quindi costituita la predetta
[...]
(di seguito: , adducendo preliminarmente, in rito, Controparte_5 CP_5
l'inammissibilità della chiamata in causa (non essendo la stessa, in alcun modo, “comune” alla parte chiamata in causa) e, nel merito, di aver effettuato la consegna del ponteggio nel luglio 2011 sulla base delle indicazioni fornite dalla . _1
1.4.2) Su tali basi, aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_5
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'inammissibilità' della chiamata in causa ex art. 107 cpc disposta all'udienza del
14.06.19 e per l'effetto dichiarare l'estraneità dal giudizio della odierna esponente;
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge”.
1.5) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− era pacifica l'intervenuta stipulazione del contratto di noleggio tra e _1
, con durata mensile e scadenza al 17.8.211; CP_3
− aveva emesso fattura (in data 31.10.2011), in relazione al noleggio mensile _1
per il periodo 18.7.2011-17.8.2011, conteggiando anche la spesa del trasporto;
− in esito ad una pretesa creditoria (per lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio), azionata in via monitoria dal nei confronti di , il CP_3 _1
Tribunale di Lucca aveva condannato quest'ultima al pagamento dell'importo di €
12.865,19, con sentenza del 10.9.2017;
− “come reazione a questa sentenza”, aveva emesso in data 18.9.2017 la _1
fattura n. 1/2017 addebitando i costi del noleggio, computati non dall'agosto 2011 ma dal 18.5.2013 al 18.9.2017 (ottenendo in tal modo il decreto ingiuntivo oggetto di causa);
5 − non risultando prospettato alcun altro titolo, si sarebbe dunque dovuto ritenere che il noleggio del ponteggio fosse perdurato dal 18.7.2011 al 18.9.2017 “senza fatturazioni intermedie, eccetto quella del 31.10.2011”;
− la “confusa vicenda” poteva essere spiegata, invece, ritenendo che il contratto, dopo la sua scadenza, era stato seguito da un rapporto di fatto, in base al quale l'utilizzo del ponteggio si era inserito nel contesto dell'esecuzione di lavori edili da parte di dietro incarico di : nel contesto di tali rapporti, CP_3 _1
l'utilizzo del ponteggio era stato gratuito, oppure assorbito nel corrispettivo degli appalti, vedendo conseguentemente a perdere rilevanza nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti;
− per tale motivo non aveva fatto ricorso ai rimedi previsti dalle condizioni _1
generali del contratto di noleggio;
− dovevano dunque considerarsi false le deposizioni dei testi, indotti dall'opponente, che avevano riferito della restituzione del ponteggio al momento della cessazione del contratto, così come false era la deposizioni del teste (titolare Tes_1 dell'immobile ove era stato utilizzato il ponteggio);
− non sussisteva dunque il diritto della società alla percezione dei canoni, _1
“proprio perché l'ulteriore utilizzo di fatto non è riconducibile al contratto
18.7.2011”;
− il decreto doveva dunque essere revocato, e tuttavia, anche se la revoca del decreto avrebbe dovuto comportare la condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese in favore di , il contegno processuale di quest'ultimo (che aveva CP_3
falsamente sostenuto la tesi della riconsegna del ponteggio) giustificava una pronuncia di compensazione tra queste parti;
− doveva, invece, rispondere delle spese della chiamata in causa, proprio CP_3
perché tale intervento coatto si era reso inevitabile a seguito della falsa tesi della riconsegna;
− i testi falsi dovevano essere denunciati alla locale Procura della Repubblica.
1.5.1) In forza di tali rilievi, era stata emessa la seguente statuizione: “Revoca il decreto ingiuntivo. Dichiara compensate le spese tra l'opponente e l'ingiungente CP_3
. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della ditta che liquida euro 2.738, oltre spese generale Parte_2
accessori per legge. Dispone trasmettersi alla locale Procura della Repubblica copia della sentenza e delle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_2 [...]
e , per rispondere del reato di falsa Testimone_3 Testimone_4 testimonianza”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . _1
2.1) Il gravame è stato espressamente proposto contro le parti della sentenza impugnata in cui è stato ritenuto:
A. “...che il contratto di noleggio sottoscritto in data 18.07.2011 sia venuto in scadenza con la fattura 31.10.2011 e che pertanto il ponteggio sulla cui riconsegna e sui canoni di noleggio di cui si discute sia stato in realtà concesso dalla Edilpiu Srl al Sig. a titolo gratuito dopo tale data, affermando che Parte_3
“….può', allora, ragionevolmente affermarsi che, in realtà, quel contratto, una volta venuto a scadenza, venne sostituito da un rapporto di fatto, in forza del quale
l'utilizzo delle attrezzature si inserì nel contesto della esecuzione di lavori edili da parte di dietro incarico di Edilpiu. Nel contesto di tali rapporti, Parte_3
l'utilizzo del ponteggio fu gratuito ovvero assorbito nel corrispettivo degli appalti, venendo conseguentemente a perdere rilevanza e considerazioni autonome nella regolamentazione dei rapporti”. Ancora, afferma che “… il ponteggio rimase di fatto a disposizione di nell'ambito della esecuzione di ulteriori lavori Parte_3 edilizi appaltati da Edilpiu' senza pattuizione di ulteriori canoni, o con canoni assorbiti nel corrispettivo degli appalti”. E ancora, “…dovendosi escludere che
l'ulteriore detenzione delle attrezzature da parte di sia riconducibile al Parte_3
contratto iniziale, ed essendosi invece le parti legate con ripetuti appalti, nell'ambito dei quali conservò l'uso del ponteggio, gratuitamente o con Parte_3 corrispettivo regolato nei vari appalti”. Secondo il Giudice di prime cure, ed il capo viene specificatamente impugnato, pertanto “Si è, in realtà, verificata una prosecuzione di fatto del noleggio, senza versamento di canone (non si spiegherebbe, viceversa, perché' mai la concedente avrebbe atteso di essere condannata al pagamento dei lavori eseguiti da prima di emettere la Parte_3 fattura 1/2017)”.”;
B. “...che la opposta non abbia richiesto i canoni di noleggio dall'agosto del 2011 ma solo dal 18.05.2013 al 18.09.2017: “è lecito, quindi, domandarsi quale titolo abbia sorretto l'ulteriore utilizzo del ponteggio nel periodo successivo all'agosto del 2011 e fino al 18.09.2017. Avendo la fattura Edilpiùn.01/17 del 18.09.2017 (su cui è stato basato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione) richiamato il contratto di noleggio del 18.07.2011, non vi può essere che una sola risposta: anche nel periodo di mezzo, il ponteggio è sempre stato utilizzato sempre sulla base del contratto di noleggio del 18.07.2011. Di conseguenza si dovrebbe illogicamente riconoscere che il contratto di noleggio è durato ininterrottamente
7 dal 18.07.2011 al 18.09.2017, senza fatturazioni intermedie, eccetto quella del
31.10.2011”.”.
2.2) ha quindi esposto come il giudice di primo grado, pur riconoscendo la _1 detenzione del ponteggio in capo all'attore opponente, fosse giunto a sostenere un'inverosimile gratuità del noleggio stipulato in data 18.07.2011, ritenendo che nulla sarebbe mai stato richiesto al riguardo dalla odierna appellante o, in ipotesi, che i costi del noleggio sarebbero stati asseritamente assorbiti nel corrispettivo di appalti e/o lavorazioni eseguite da dietro incarico della , a seguito di intervenuta scadenza del CP_3 _1
contratto sottoscritto. Tale deduzione era tuttavia in netto contrasto con le risultanze probatorie e documentali, rilevando come la sentenza n. 1664/2017, emessa in data
18.09.2017, smentiva nettamente le conclusioni alle quali era inopinatamente giunto il
Giudice di primo grado, in particolare dando atto che non solo nell'altro giudizio _1
aveva richiesto il pagamento del valore del ponteggio detenuto da ma aveva CP_3
altresì fatturato i noleggi dal 18.07.2011 fino alla domanda.
2.3) Il predetto gravame è stato quindi fondato sui seguenti espressi motivi:
A. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC (c.d.
PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO”, rilevando come il Tribunale di Lucca avesse – nel pervenire alle proprie conclusioni – pronunciato ultra petita;
B. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE RISULTANZE
DOCUMENTALI EX ART. 116 CPC ABUSO DEL LIBERO CONVINCIMENTO
DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO – VIOLAZIONE ART. 115 CPC”, censurando la scorretta valutazione delle prove documentali da parte del giudice di prime cure, con particolare riferimento al contenuto della sentenza 1667/2017 ed al tenore delle domande avanzate dalle parti nel giudizio rubricato al n. 2924/13, ove era stato chiesto sia il pagamento del noleggio da parte di a decorrere dal _1
18.7.2011 sino alla domanda giudiziale che la condanna di al pagamento CP_3
degli stessi canoni, (così concludendo erroneamente per un'assenza di richieste di pagamento dal 2011 al 2017); analogamente, una volta preso atto della mancata restituzione del ponteggio, il giudice di primo grando non avrebbe che potuto dichiarare il contratto ancora in essere, con conseguente diritto della a _1
vedersi riconoscere i canoni dovuti per il noleggio.
2.4) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni formulate nei termini riportati in epigrafe.
3) Si è costituito quindi il , contestando integralmente il fondamento del CP_3
gravame proposto da e proponendo a propria volta appello incidentale. _1
8 3.1) Il predetto gravame incidentale è stato affidato ai seguenti motivi:
A. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ED IN
PARTICOLARE AGLI ARTT.115,116 C.P.C. E 2729 C.C. ED OMESSO ESAME
DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale di Lucca secondo cui il ponteggio non era mai stato restituito alla e rilevando in particolare che la fattura n. 462/2011 del _1
31.10.2011, emessa da con causale “Noleggio 18/07/11-17/08/2011” oltre _1
“TRASPORTO BENE/MERCE A/R”, non poteva che attestare che il ponteggio era stato riconsegnato all'appellante principale e non il contrario;
B. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ED IN
PARTICOLARE AGLI ARTT. 107 E 257 C.P.C.”, censurando la decisione del giudice di prime cure di fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla chiamata in causa della , dal CP_5
momento che tale chiamata in causa non poteva assurgere ad elemento istruttorio, mentre una simile portata avrebbe potuto essere attribuita unicamente alla deposizione testimoniale del sig. rilevando che “Disporre una chiamata CP_5
iussu iudicis ritenendo la causa comune al terzo (e quindi presupponendone la comunanza della causa ex art. 107 c.p.c. e dunque l'incapacità a testimoniare) e poi fare assumere all'atto di costituzione il valore di una testimonianza per poi dargli addirittura il rilievo decisivo (prima vi sarebbe stato il dubbio tra le due versioni, dopo il GI propende per l'ipotesi che il ponteggio non sia stato riconsegnato) appare quindi assolutamente censurabile ed in contrasto con i principi sottesi all'istruzione probatoria, sicché sicuramente meritevole di appello”;
C. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 246 E 116 C.P.C.”, contestando la decisione del Tribunale di fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla testimonianza di (secondo il Testimone_5 quale: “non esisterebbe traccia documentale della restituzione”), dal momento che la traccia documentale era proprio quella menzionata al primo motivo di appello incidentale, senza considerare che l'attendibilità del teste era inficiata dal fatto che lo stesso era dipendente (al momento della deposizione) di una società non legata
9 ad e non era quindi chiaro come potesse rendere dichiarazioni concernenti _1 la documentazione di quest'ultima;
D. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 229 C.P.C.”, stigmatizzando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva inteso fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla base delle difese svolte dal nel giudizio (RG. 2924/2013) intercorso tra le parti conclusosi CP_3
con pronuncia della sentenza n. 1667/2017: ciò sia in quanto la pretesa di CP_3
nel precedente giudizio era configurabile come ius ad possessionis e non ius possidendi, sia perché nessuna valenza confessoria poteva essere fatta risalire delle mere affermazioni del procuratore, contenute in scritti difensive peraltro non sottoscritti dalla parte personalmente e rilevando che, in ogni caso, l'eccezione di ritenzione spiegata dal precedente legale ben avrebbe potuto essere fondata sulla disponibilità da parte del di altri e diversi moduli di ponteggio di cui CP_3
disponeva in virtù di rapporti precedenti;
E. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 246 E 116 C.P.C.; OMESSO
ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO”, contestando la conclusione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta falsità dei testi escussi su richiesta del (con trasmissione degli atti alla Procura della CP_3
Repubblica), in quanto non fondata su idonei elementi di natura oggettiva e soggettiva in grado di sorreggerla ed anzi in contrasto con le risultanze istruttorie;
F. “VIOLAZIONE DI LEGGE IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLE SPESE
PROCESSUALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 91 E 92
C.P.C.”, contestando la decisione raggiunta in punto di regolazione delle spese di lite e rilevando, quanto alla compensazione delle spese tra l'opponente e l'ingiungente, come tale statuizione si ponesse in violazione degli art. 91 e 92
c.p.c. (atteso il totale accoglimento dell'opposizione) e, quanto alla liquidazione delle spese in favore del chiamato, come difettasse qualsivoglia profilo di soccombenza nei confronti di quest'ultima (rispetto alla quale nessuna domanda era stata spiegata).
4) Si è costituita in appello anche ribadendo l'inammissibilità della CP_5
propria chiamata in causa, disposta dal Tribunale di Lucca e la propria estraneità ai rapporti tra le parti, concludendo quindi come ricordato in epigrafe.
10 5) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato/infondato e debba essere, conseguentemente, accolto/respinto.
5.1) Con il primo motivo di tale gravame, ha lamentato espressamente (ed _1 unicamente) che “Il Giudice di prime cure ha palesemente violato i limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, andando a pronunciarsi oltre i limiti delle stesse. Come noto infatti, i limiti oggettivi e soggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtu' del principio dispositivo;
in base a tale principio, viene sottratta al Giudice la facoltà di determinare il thema decindendum, per cui una pronuncia che supera quanto richiesto risulta palesemente viziata da ultrapetizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extrapetizione”.
La genericità di tale contestazione appare superabile (solo) facendo riferimento a quanto precedentemente esposto dalla stessa appellante nella parte concernente le argomentazioni correlate alle modifiche richieste alla sentenza impugnata, ed imperniate sulla ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine all'assetto dei rapporti tra le parti, come dedotto in particolare dal contenuto delle domande avanzate dalle parti stesse nel pregresso giudizio svolto tra le medesime (2924/2013 RG) e dal tenore della sentenza che aveva statuito al riguardo (1664/2017).
Dunque, in sostanza, la censura dell'appellante si risolve – al netto dell'intitolazione formale della doglianza sollevata – in una contestazione mossa al percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Lucca, senza che sia dato ravvisare una pronuncia extra petita.
In proposito si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia indicato che “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (così, da ultimo, Cass. 644 del 10.1.2025).
Nel caso di specie non è dato ravvisare una pronuncia gravata da vizi di tale tipo e, come detto, le stesse censure dell'appellante non attengono al contenuto della statuizione infine resa (che, di fatto, si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo opposto ed a regolare
11 le spese di lite), ma all'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Lucca onde pervenire a tale statuizione.
Ciò, all'evidenza, non integra alcuna violazione ex art. 112 c.p.c. ed il motivo, pertanto, risulta infondato.
5.2) Il secondo motivo del gravame principale attiene invece effettivamente alla valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale di Lucca e, dunque, alla motivazione apposta a fondamento della sentenza impugnata.
5.2.1) , in particolare, ha contestato espressamente (e, anche in questo caso, _1 unicamente) che il giudice di prime cure “...non ha valutato quanto statuito con la sentenza n.1664/17 ove si dava chiaramente atto della richiesta di pagamento di noleggio da parte di dal 18.07.2011 alla domanda giudiziale, condannando al _1 Parte_1
pagamento e così smentendo la ricostruzione del Giudice di primo grado che aveva, errando, concluso per un'assenza di richieste di pagamento dal 2011 al 2017. Così come non ha valutato le domande giudiziali formulate dalle parti nel giudizio RG 2924/13, soprattutto la domanda formulata da di condanna di al controvalore _1 Parte_1 del ponteggio utilizzato da quest'ultimo dal 2011 al 2017. Il Giudice di primo grado ha erroneamente letto la sentenza n1664/17 nella parte in cui non ha valutato la palese e costante richiesta di pagamento da parte di negli anni 2011-2017 anche _1
attraverso le domande giudiziali formulate nel giudizio RG 2924/13 e con i documenti ivi prodotti, dei canoni di noleggio/valore dello stesso. A seguito della mancata restituzione del ponteggio, acclarato anche dal Giudice di primo grado, il contratto doveva necessariamente dichiararsi ancora in essere, con conseguente diritto della odierna esponente a vedersi corrispondere i canoni dovuti per il noleggio. Viceversa, il Giudice di prime cure ha effettuato una propria personale ricostruzione della vicenda, sfornita di alcun effettivo supporto probatorio, violando pertanto palesemente gli artt. 115 e 116 cpc”.
5.2.2) Il motivo, così come formulato, è infondato.
5.2.2.1) In primo luogo deve rilevarsi come, nella sentenza impugnata, non è dato riscontrare un passaggio argomentativo in cui sia stata evidenziata l'assenza di domande di pagamento (da parte di ) del canone di noleggio del ponteggio oggetto di causa, _1
dal 2011 al 2017.
Il Tribunale di Lucca, in effetti, risulta in proposito aver valorizzato il diverso profilo concernente la riscontrata assenza di fatturazione in ordine al noleggio in questione, evidenziando in particolare la discrasia per cui:
→ la prima fattura emessa da al riguardo, del 31.10.2011, era riferita al _1
periodo compreso tra il 18.7.2011 ed il 17.8.2011;
12 → la seconda fattura (posta a base del decreto ingiuntivo oggetto di causa) è stata emessa in data 18.9.2017 e si riferisce al periodo compreso tra il 18.5.2013 ed il
18.9.2017.
E' solo con riferimento a tale aspetto che il Tribunale di Lucca ha evidenziato l'oscurità concernente il lasso temporale relativo al periodo compreso tra il 17.8.2011 ed il
18.5.2013, in ordine al quale non consta l'emissione di alcuna fattura e nonostante il fatto che la fattura del 18.9.2017 indicasse (quale titolo della fatturazione) il contratto di noleggio del luglio 2011.
5.2.2.2) Il giudice di prime cure ha poi valorizzato il fatto che, nonostante la formale scadenza del contratto di noleggio ed il mancato pagamento dei canoni, _1 non si fosse “...mai adoperata per la riconsegna delle attrezzature, come avrebbe potuto fare ai sensi degli artt. 24 e 14 delle condizioni contrattuali” (rilievo, peraltro, non contestato).
5.2.2.3) Come detto, non risulta invece alcun inciso argomentativo, rilevante sul piano della motivazione adottata e fondato sul rilievo dell'assenza di “richieste di pagamento” da parte di . _1
In quest'ottica, dunque, le censure mosse dall'appellante secondo cui sarebbe stato possibile trovare riscontro documentale di tali domande nel contesto della sentenza
1664/2017) sono, prima ancora che infondate, irrilevanti in quanto non si confrontano con il tenore concreto della motivazione contestata.
5.3) Il gravame principale deve quindi essere respinto.
6) Passando all'analisi del gravame incidentale, si osserva come i primi quattro motivi dello stesso attengano tutti, pur sotto differenti profili, alla conclusione raggiunta dal Tribunale di Lucca secondo cui doveva ritenersi che, al termine del periodo di noleggio del ponteggio originariamente stabilito (e, cioè, al 17.8.2011), il ponteggio stesso non era stato restituito a . _1
Come notazione preliminare, deve ritenersi sussistente l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al a proporre impugnazione sul punto, in quanto – se pur l'opposizione CP_3
proposta dallo stesso al decreto ingiuntivo n. 165/208 è stata accolta senza che il CP_3
profilo concernente la restituzione o meno del ponteggio abbia rivestito alcun rilievo al riguardo – nondimeno il profilo stesso risulta rappresentare il presupposto fattuale che, sul piano logico-giuridico, è stato utilizzato dal giudice di prime cure onde procedere alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (compensandole tra e _1
) oltre che per prospettare la falsità di alcune deposizioni testimoniali CP_3
(disponendo per tale motivo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica).
13 6.1) Con i motivi di appello incidentale in questione, il ha dunque CP_3
contestato la conclusione raggiunta dal Tribunale adducendo:
− l'incongruenza e non condivisibilità dei rilievi argomentativi del giudice di prime cure, che aveva valorizzato la mancata attivazione di al fine della _1
restituzione del ponteggio onde desumere che il ponteggio stesso era sempre rimasto nella disponibilità di , in antitesi con il contenuto documentale CP_3
della fattura n. 462/2011 del 31.10.2011, in cui era indicata la voce _1
“TRASPORTO BENE/MERCE A/R” (così il primo motivo di appello incidentale);
− l'impossibilità processuale di valorizzare, a fini probatori, le allegazioni della parte terza chiamata dal momento che (a prescindere dal fatto che la ditta CP_5
predetta era stata chiamata in causa senza che fosse mai stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti) “Disporre una chiamata iussu iudicis ritenendo la causa comune al terzo (e quindi presupponendone la comunanza della causa ex art. 107 c.p.c. e dunque l'incapacità a testimoniare) e poi fare assumere all'atto di costituzione il valore di una una testimonianza per poi dargli addirittura il rilievo decisivo (prima vi sarebbe stato il dubbio tra le due versioni, dopo il GI propende per l'ipotesi che il ponteggio non sia stato riconsegnato) appare quindi assolutamente censurabile ed in contrasto con i principi sottesi all'istruzione probatoria, sicché sicuramente meritevole di appello” (così il secondo motivo);
− la non condivisibilità della valorizzazione della deposizione del teste Tes_5
(laddove aveva riferito dell'inesistenza di riscontri documentali alla restituzione del ponteggio), dato che tale riscontro era fornito proprio dalla predetta fattura
462/2011, senza considerare che il teste era – al momento della deposizione – dipendente della ditta “Costruzioni Alte Prestazioni S.r.l.”, non legata a , ed _1 era stato dipendente di quest'ultima in passato, non constando quindi come potesse riferire dell'assenza di documentazione concernente un fatto accaduto nove anni prima della deposizione (così il terzo motivo);
− la non condivisibilità dell'argomentazione del Tribunale di Lucca in ordine al rilievo attribuito alle difese svolte dal nella causa 2924/2013, ritenute dal CP_3
predetto Tribunale fondate sulla prospettazione del diritto di ritenzione sul ponteggio in questione (che, dunque, era rimasto nella disponibilità del e CP_3
non era mai stato restituito), dal momento che:
o “...la pretesa del nel precedente giudizio era configurabile come CP_3 ius ad possessionis e non ius possidendi,”;
14 o “...comunque , a mente dell'articolo 229 c.p.c. nessuna valenza confessoria può essere fatta risalire alle mere affermazioni del procuratore”;
o “...l'eccezione di ritenzione spiegata dal precedente legale ben avrebbe potuto essere fondata sulla disponibilità da parte del di altri e CP_3
diversi moduli di ponteggio di cui disponeva in virtù della correntezza di rapporti precedente alla prima vertenza giudiziaria tra le parti di cui esse stesse danno abbondantemente conto nei rispettivi atti processuali”
(così il quarto motivo).
6.2) Pur attenendo a profili diversi, appare opportuno trattare unitariamente i motivi di gravame incidentale in oggetto, concernendo tutti il medesimo aspetto.
6.2.1) I motivi in questione, complessivamente considerati, sono infondati.
6.2.1.1) Il primo profilo da prendere in considerazione è quello correlato al tenore delle domande e delle difese svolte dal nella causa 2924/2013. CP_3
A) Tale causa aveva tratto origine dall'opposizione proposta da nei _1 confronti del decreto ingiuntivo n. 664/2013, emesso su istanza del per € CP_3
19.500,36.
Nel prospettare i rapporti tra le parti, aveva indicato che gli stessi si _1 protraevano dal 2009 circa e che, in tale ambito, “Prevalentemente la società esponente noleggiava all'opposta attrezzature edili mentre svolgeva per conto di CP_4 _1 attività di montaggio e smontaggio di impalcature et similia”: con riferimento a tali rapporti, aveva quindi fatto presente di essere ancora creditrice della ditta del _1
di svariati importi, tra cui quello per il noleggio del ponteggio di cui al contratto CP_3 del 18.7.2011, allegando quindi che “...il ponteggio di cui sopra NON E' MAI STATO
RESTITUITO a . CP_7
A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata da sulla scorta di tali _1
assunti, aveva replicato che aveva sostanzialmente imposto alla ditta CP_3 CP_8 predetta di utilizzare, nell'ambito dei lavori commissionati, sempre ed unicamente ponteggi forniti dalla stessa , il cui il canone di noleggio del ponteggio veniva poi _1 di volta in volta “scorporato” dalle fatture emesse dalla stessa . Controparte_9
Quest'ultima aveva quindi espressamente allegato che “Dopo un primo periodo, la
propose infatti alla D.C.G. di trattenere ca 100 metri di ponteggio, asseritamente _1
per esigenze di snellezza delle procedure di montaggio e smontaggio, nel presupposto che fosse più agevole mettere a disposizione del subappaltatore, una parte di ponteggio”.
Infine, la predetta opposta aveva chiesto “...ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2756 c.c., in qualità di impresa artigiana...accertarsi il diritto di ritenzione connesso al privilegio speciale sul ponteggio di cui ora è in possesso”.
15 B) Nella sentenza 1664/2017 (il cui passaggio in giudicato è pacifico nella presente causa) risulta poi escluso l'abuso di posizione dominante da parte di , pur _1 riconoscendo un diritto di credito in capo a quest'ultima (che è stata poi condannata al pagamento residuo risultante all'esito della compensazione) con ciò, peraltro, ritenendosi superata la questione del diritto di ritenzione.
6.2.1.1.1) In quest'ottica va immediatamente rilevato che, alla stregua della documentazione disponibile, deve ritenersi condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure nel ritenere che il ponteggio che, all'esito dell'instaurazione della predetta causa 2924/2013, era ancora nella disponibilità di era il medesimo CP_3
ponteggio oggetto del contratto di noleggio del 18.7.2011.
In proposito occorre infatti evidenziare che:
− le allegazioni di e sono convergenti nell'attestare che un _1 CP_3
ponteggio – già noleggiato a quest'ultima – era rimasto nella disponibilità della stessa , tante che proprio tale ditta aveva chiesto di accertare il Controparte_9
proprio diritto di ritenzione sul ponteggio stesso;
− a fronte dell'allegazione di , secondo cui il ponteggio in questione era _1
quello di cui al contratto di noleggio del 18.7.2011, non ha sollevato CP_3
contestazioni specifiche, procedendo invece all'illustrazione (secondo la propria prospettazione) dei rapporti tra le parti ed ammettendo di essere ancora nella disponibilità di un ponteggio;
− non ha mai specificamente indicato, neppure nella presente causa e CP_3
neppure a livello di allegazione, quale diverso (rispetto a quello del contratto del
18.7.2011) ponteggio sarebbe rimasto nella propria disponibilità, chiedendo l'accertamento del diritto di ritenzione sullo stesso;
− nessuna delle parti e, soprattutto, neppure ha indicato quale altro CP_3
contratto di noleggio sarebbe intercorso tra le parti con riferimento ad un ponteggio diverso da quello del contratto del 18.7.2011.
6.2.1.1.2) I rilievi che precedono conducono quindi a ritenere che il ponteggio rimasto nella disponibilità di sia (sempre) stato quello originariamente oggetto CP_3
del contratto del 18.7.2011, che non è mai stato oggetto di restituzione a . _1
6.2.1.2) La conclusione raggiunta al paragrafo che precede comporta l'impossibilità di accoglimento del gravame incidentale.
6.2.1.2.1) Va infatti osservato come le censure mosse dal nel contesto CP_3
degli altri tre motivi del gravame incidentale sopra ricordati siano fondate ma, anche in tale ottica, non possano condurre all'accoglimento dell'impugnazione in esame.
16 A) Deve in effetti ritenersi corretta la censura mossa dall'appellante all'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, alla fattura n. 462/2011 del 31.10.2011, ma anche tale circostanza non incide, in definitiva, sui rilievi esposti in precedenza, dal momento che il contenuto di tale fattura non consente di elidere le conclusioni raggiunte in ordine alle risultanze emergenti dagli atti della causa 2924/2013.
B) Analogamente, il fatto che dalle allegazioni difensive di non avrebbero CP_5
potuto trarsi elementi suscettibili di valorizzazione sul piano istruttorio, non comporta alcuna conseguenza sulle valutazioni esposte nei paragrafi che precedono.
C) Infine, anche la ridotta attendibilità del ricordo espresso dal teste si Tes_5
appalesa priva di rilievo in ordine alle valutazioni suscettibili di essere tratte dal contenuto della predetta causa 2924/2013.
6.2.1.2.2) Nella prospettiva sin qui delineata deve quindi rilevarsi come le considerazioni che precedono comportino l'infondatezza del quinto motivo di gravame incidentale, con cui è stata ritenuta l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali dei testi
, e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
dovendosi – come detto – ritenere dimostrato che, contrariamente a tali deposizioni, il ponteggio in questione non ebbe mai ad essere restituito ad . _1
Incidentalmente, va osservato come la decisione concernente la trasmissione degli atti alla risulta integrare un atto dovuto ex art. 331 c.p.p., una Parte_4
volta che il giudice ne ravvisi (come nel caso di specie) gli estremi applicativi.
6.2.1.2.3) Infine, i rilievi già sopra esposti comportano l'infondatezza anche del sesto ed ultimo motivo dell'appello incidentale, concernente le contestazioni mosse alla decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite (ove è stata disposta la compensazione di quelle tra e e sono state poste a carico del _1 CP_3 CP_3
quelle di . CP_5
Lo stesso , in effetti, ha correttamente indicato che “...entrambe le CP_3
statuizioni sulle spese si appoggiano sull'erroneo presupposto della falsità delle testimonianze rese in giudizio e che pertanto l'accoglimento dei motivi di appello sin qui delineati produrrebbe il venire meno del presupposto e dunque la necessaria riforma dei corrispondenti capi della sentenza”.
Dunque la condivisibilità della decisione del Tribunale in ordine all'inattendibilità di tali testimonianze comporta l'infondatezza del motivo di gravame.
Quanto poi alle ulteriori censure del , secondo cui: CP_3
− le spese di lite avrebbero comunque dovuto essere poste a carico di , stante _1 la reiezione dell'opposizione;
17 − le spese del terzo chiamato non potevano essere poste a carico del , non CP_3
potendo trovare applicazione il criterio della soccombenza, in assenza di domande dello stesso verso CP_3 CP_5
va rilevato che:
a) l'opposizione è stata respinta sulla scorta di rilievi diversi da quelli sollevati dal
, la cui difesa (imperniata sulla restituzione del ponteggio) è risultata CP_3
invece del tutto infondata;
b) la chiamata del terzo è stata motivata dal Tribunale di Lucca con riferimento all'esigenza di approfondimenti correlati alla questione dell'effettiva riconsegna o meno del ponteggio (allegata, come più volte detto, dal ) e, al di là della CP_3
condivisibilità o meno di tale decisione (non specificamente oggetto di impugnazione), si ricorda come la Suprema Corte abbia indicato che “Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio” (così Cass. 9049 del
19.4.2006, con principio ribadito da Cass. 4386 del 26.2.2007 e Cass. 8886 dell'11.4.2013), sì che condivisibile si presenta la decisione di porre tali spese a carico del . CP_3
7) Sia l'appello principale che quello incidentale devono quindi essere integralmente respinti.
8) In relazione alle spese di lite si rileva anzitutto come la reiezione sia del gravame principale che di quello incidentale comporta una situazione di soccombenza reciproca atta a determinare la compensazione integrale delle spese di lite tra e _1
. CP_3
8.1) Per quanto concerne invece le spese di lite sostenute da le stese CP_5
devono essere poste a carico di , in forza delle considerazioni espresse al CP_3
pregresso paragrafo 6.2.1.2.3) e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa dalla predetta , in quanto conforme ai parametri medi di CP_5
18 liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
8.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni dagli stessi proposte ed integralmente rigettate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 96/2021 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Controparte_4
1) respinge l'appello principale proposto da;
Controparte_1
2) respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_4
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; Controparte_4
4) condanna a rifondere a Controparte_4 Controparte_5 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'appellante incidentale Controparte_1 [...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_4
dovuto, per il gravame principale e per quello incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
19 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1404/2021
promossa da:
in persona del liquidatore pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Denise D'Anniballe Email_1
come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
, già titolare della ditta individuale Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'avv. Controparte_4
Pierfrancesco Petroni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
in persona del Controparte_5 titolare, sig. elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Debora Email_2 Ianniello, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n 96/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello, disattesa e rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: Riformare la sentenza n.
96/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.01.2021 nella parte in cui revoca il DI opposto e compensa le spese legali e, dunque, in accoglimento del presente atto di appello, confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto con ogni provvedimento che ne consegue;
Rigettare l'appello incidentale proposto da
[...]
in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria Parte_1
delle spese di lite, oltre al 15 % rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, anche del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale : “Piaccia all'ecc.ma Corte di CP_3
Appello adìta, contrariis rejectis, in tesi, respingere l'appello proposto da;
e CP_6
quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza
Tribunale di Lucca 96/2021,: -confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto condannando al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, - _1
espungere la condanna del al pagamento delle spese nei confronti della ditta CP_3
-espungere la disposizione che prevede la trasmissione della sentenza Controparte_5
alla Procura della Repubblica di Lucca. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_5
Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione: - in tesi: accertare e dichiarare l'inammissibilità' della chiamata in causa ex art. 107 cpc disposta all'udienza del 14.06.19 dal Tribunale di Lucca e per l'effetto dichiarare l'estraneità al giudizio de quo della odierna esponente;
- in ipotesi: confermare la sentenza n. 96/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.01.2021. -Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Controparte_1
seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 96/2021 del Tribunale di _1
Lucca, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 165/208 promossa da già titolare della ditta individuale Controparte_3 [...]
. Controparte_4
1.1) aveva chiesto ed ottenuto, il 9.2.2018, l'emissione del decreto ingiuntivo _1
predetto allegando:
[...
• di aver concluso in data 18.7.2011 un contratto di noleggio con la CP_4
, avente ad oggetto un ponteggio edile;
Controparte_4
• che dal maggio 2013 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(18.9.2017), la non aveva adempiuto al pagamento dei canoni di locazione CP_4
concordati;
• di aver maturato quindi un credito nei confronti della di € 13.307,17 CP_4
(riferito alla fattura n. 1/2017).
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva promosso opposizione , contestando CP_3 le allegazioni e le domande dell'ingiungente ed in particolare evidenziando che:
• il credito vantato da era inesistente;
_1
• il contratto di noleggio era simulato, dissimulante un contratto di comodato o un contratto a favore per conto del terzo, individuato nell'utilizzatore finale (che, nel caso di specie, era il proprietario dell'immobile sito in Massa Macinaia presso cui il ponteggio era stato consegnato);
• il contratto stipulato aveva cessato di produrre i suoi effetti in data 17.8.2011, allorquando la aveva ripreso in carico il proprio ponteggio mettendo in _1
conto il viaggio di ritorno: a riscontro di allegazione vi era la fattura emessa da
(n. 462/2011 del 17.8.2011) nella quale risultava indicato l'arco temporale _1
del noleggio (18.7.2011-18.8.2011) ma soprattutto la voce “trasporto bene/merce
A/R” da cui si poteva desumere che il ponteggio era rientrato nella disponibilità della con evidente estinzione del contratto;
_1
• dall'agosto 2011 e prima del 18.9.2017 nessun sollecito era stato effettuato e nessuna fattura era stata emessa;
• la fattura (peraltro irregolare) in base alla quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo era relativa a canoni non pagati dal maggio 2013 al settembre 2017;
• nessuna azione di recupero coattivo del ponteggio era stata intrapresa da , _1
sebbene ciò fosse previsto dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto;
3 • il contratto di noleggio doveva comunque considerarsi risolto per iniziativa di controparte;
• la pretesa creditoria avanzata doveva considerarsi temeraria.
1.2.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale CP_3
di Lucca, contrariis reiectis, previe l'istruttoria e le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività ex art. 649 cpc, sussistendone i presupposti, nel merito accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 165/2018 NRG 223/2018 emesso dal Tribunale di Lucca il
09.02.2018 a favore della P.iva nei confronti del Controparte_1 P.IVA_1
sig. notificato il 15.3.2028 in Controparte_4 CodiceFiscale_1
quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella sua pretesa creditoria, dichiarando che niente e dovuto dall'odierna comparente alla per alcun titolo _1
causa o ragione e condannare la al risarcimento del danno ex Controparte_1
art.96 c.p.c. Con vittoria di spese di causa, IVA, se ed in quanto dovuta, C.P.A. come di legge”.
1.3) si era costituita nel giudizio di opposizione contestando a propria volta le _1
deduzioni di controparte, adducendo che:
• la vicenda del ponteggio aveva costituito oggetto di altra causa intercorsa tra le parti (rubricata al n. 2924/2013 RG), ove il non aveva mai sollevato CP_3
alcuna questione concernente la simulazione del contratto ed ove, inoltre, era stata comunque ritenuta sussistente la validità del contratto di noleggio in esame (con la sentenza 1664/2017);
• il ponteggio non era mai stato restituito, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, e ciò in ragione del diritto di ritenzione sui beni oggetto del contratto di noleggio del 18.7.2011, che lo stesso aveva chiesto fosse accertato CP_3
nella causa sopra menzionata (2924/2013 RG) e che, quindi, si poneva in totale antitesi con le difese avanzate dal nella presente causa;
CP_3
• proprio nella predetta causa, del resto, il aveva ammesso di essere ancora CP_3
nel possesso del ponteggio, alla data del 19.11.2013 (data di redazione della comparsa di costituzione, contenente l'ammissione predetta);
• non aveva emesso alcuna fattura, dal 2011 al 2017, proprio perché pendente altro giudizio tra le parti;
• nessuna rilevanza aveva il mancato ritiro del ponteggio da parte della _1
atteso che il ritiro, direttamente o tramite terzi, era previsto come mera facoltà;
• era del tutto infondata la domanda ex art. 96 c.p.c proposta dall'opponente.
4 1.3.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis _1
reiectis, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività non sussistendo gravi motivi ex art. 649 cpc;
Rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità ed efficacia del DI n. 165/18 per le motivazioni indicate in narrativa;
Rigettare la domanda spiegata ex art. 96 cpc da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
con vittoria di spese di lite e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
1.4) Nel corso del processo, all'udienza del 14.6.2019, il Tribunale di Lucca aveva ordinato ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa della ditta di Controparte_5
che si era occupata del trasporto del ponteggio. CP_5
1.4.1) All'udienza del 10.1.2020 si era quindi costituita la predetta
[...]
(di seguito: , adducendo preliminarmente, in rito, Controparte_5 CP_5
l'inammissibilità della chiamata in causa (non essendo la stessa, in alcun modo, “comune” alla parte chiamata in causa) e, nel merito, di aver effettuato la consegna del ponteggio nel luglio 2011 sulla base delle indicazioni fornite dalla . _1
1.4.2) Su tali basi, aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_5
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'inammissibilità' della chiamata in causa ex art. 107 cpc disposta all'udienza del
14.06.19 e per l'effetto dichiarare l'estraneità dal giudizio della odierna esponente;
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge”.
1.5) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− era pacifica l'intervenuta stipulazione del contratto di noleggio tra e _1
, con durata mensile e scadenza al 17.8.211; CP_3
− aveva emesso fattura (in data 31.10.2011), in relazione al noleggio mensile _1
per il periodo 18.7.2011-17.8.2011, conteggiando anche la spesa del trasporto;
− in esito ad una pretesa creditoria (per lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio), azionata in via monitoria dal nei confronti di , il CP_3 _1
Tribunale di Lucca aveva condannato quest'ultima al pagamento dell'importo di €
12.865,19, con sentenza del 10.9.2017;
− “come reazione a questa sentenza”, aveva emesso in data 18.9.2017 la _1
fattura n. 1/2017 addebitando i costi del noleggio, computati non dall'agosto 2011 ma dal 18.5.2013 al 18.9.2017 (ottenendo in tal modo il decreto ingiuntivo oggetto di causa);
5 − non risultando prospettato alcun altro titolo, si sarebbe dunque dovuto ritenere che il noleggio del ponteggio fosse perdurato dal 18.7.2011 al 18.9.2017 “senza fatturazioni intermedie, eccetto quella del 31.10.2011”;
− la “confusa vicenda” poteva essere spiegata, invece, ritenendo che il contratto, dopo la sua scadenza, era stato seguito da un rapporto di fatto, in base al quale l'utilizzo del ponteggio si era inserito nel contesto dell'esecuzione di lavori edili da parte di dietro incarico di : nel contesto di tali rapporti, CP_3 _1
l'utilizzo del ponteggio era stato gratuito, oppure assorbito nel corrispettivo degli appalti, vedendo conseguentemente a perdere rilevanza nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti;
− per tale motivo non aveva fatto ricorso ai rimedi previsti dalle condizioni _1
generali del contratto di noleggio;
− dovevano dunque considerarsi false le deposizioni dei testi, indotti dall'opponente, che avevano riferito della restituzione del ponteggio al momento della cessazione del contratto, così come false era la deposizioni del teste (titolare Tes_1 dell'immobile ove era stato utilizzato il ponteggio);
− non sussisteva dunque il diritto della società alla percezione dei canoni, _1
“proprio perché l'ulteriore utilizzo di fatto non è riconducibile al contratto
18.7.2011”;
− il decreto doveva dunque essere revocato, e tuttavia, anche se la revoca del decreto avrebbe dovuto comportare la condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese in favore di , il contegno processuale di quest'ultimo (che aveva CP_3
falsamente sostenuto la tesi della riconsegna del ponteggio) giustificava una pronuncia di compensazione tra queste parti;
− doveva, invece, rispondere delle spese della chiamata in causa, proprio CP_3
perché tale intervento coatto si era reso inevitabile a seguito della falsa tesi della riconsegna;
− i testi falsi dovevano essere denunciati alla locale Procura della Repubblica.
1.5.1) In forza di tali rilievi, era stata emessa la seguente statuizione: “Revoca il decreto ingiuntivo. Dichiara compensate le spese tra l'opponente e l'ingiungente CP_3
. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della ditta che liquida euro 2.738, oltre spese generale Parte_2
accessori per legge. Dispone trasmettersi alla locale Procura della Repubblica copia della sentenza e delle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_2 [...]
e , per rispondere del reato di falsa Testimone_3 Testimone_4 testimonianza”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . _1
2.1) Il gravame è stato espressamente proposto contro le parti della sentenza impugnata in cui è stato ritenuto:
A. “...che il contratto di noleggio sottoscritto in data 18.07.2011 sia venuto in scadenza con la fattura 31.10.2011 e che pertanto il ponteggio sulla cui riconsegna e sui canoni di noleggio di cui si discute sia stato in realtà concesso dalla Edilpiu Srl al Sig. a titolo gratuito dopo tale data, affermando che Parte_3
“….può', allora, ragionevolmente affermarsi che, in realtà, quel contratto, una volta venuto a scadenza, venne sostituito da un rapporto di fatto, in forza del quale
l'utilizzo delle attrezzature si inserì nel contesto della esecuzione di lavori edili da parte di dietro incarico di Edilpiu. Nel contesto di tali rapporti, Parte_3
l'utilizzo del ponteggio fu gratuito ovvero assorbito nel corrispettivo degli appalti, venendo conseguentemente a perdere rilevanza e considerazioni autonome nella regolamentazione dei rapporti”. Ancora, afferma che “… il ponteggio rimase di fatto a disposizione di nell'ambito della esecuzione di ulteriori lavori Parte_3 edilizi appaltati da Edilpiu' senza pattuizione di ulteriori canoni, o con canoni assorbiti nel corrispettivo degli appalti”. E ancora, “…dovendosi escludere che
l'ulteriore detenzione delle attrezzature da parte di sia riconducibile al Parte_3
contratto iniziale, ed essendosi invece le parti legate con ripetuti appalti, nell'ambito dei quali conservò l'uso del ponteggio, gratuitamente o con Parte_3 corrispettivo regolato nei vari appalti”. Secondo il Giudice di prime cure, ed il capo viene specificatamente impugnato, pertanto “Si è, in realtà, verificata una prosecuzione di fatto del noleggio, senza versamento di canone (non si spiegherebbe, viceversa, perché' mai la concedente avrebbe atteso di essere condannata al pagamento dei lavori eseguiti da prima di emettere la Parte_3 fattura 1/2017)”.”;
B. “...che la opposta non abbia richiesto i canoni di noleggio dall'agosto del 2011 ma solo dal 18.05.2013 al 18.09.2017: “è lecito, quindi, domandarsi quale titolo abbia sorretto l'ulteriore utilizzo del ponteggio nel periodo successivo all'agosto del 2011 e fino al 18.09.2017. Avendo la fattura Edilpiùn.01/17 del 18.09.2017 (su cui è stato basato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione) richiamato il contratto di noleggio del 18.07.2011, non vi può essere che una sola risposta: anche nel periodo di mezzo, il ponteggio è sempre stato utilizzato sempre sulla base del contratto di noleggio del 18.07.2011. Di conseguenza si dovrebbe illogicamente riconoscere che il contratto di noleggio è durato ininterrottamente
7 dal 18.07.2011 al 18.09.2017, senza fatturazioni intermedie, eccetto quella del
31.10.2011”.”.
2.2) ha quindi esposto come il giudice di primo grado, pur riconoscendo la _1 detenzione del ponteggio in capo all'attore opponente, fosse giunto a sostenere un'inverosimile gratuità del noleggio stipulato in data 18.07.2011, ritenendo che nulla sarebbe mai stato richiesto al riguardo dalla odierna appellante o, in ipotesi, che i costi del noleggio sarebbero stati asseritamente assorbiti nel corrispettivo di appalti e/o lavorazioni eseguite da dietro incarico della , a seguito di intervenuta scadenza del CP_3 _1
contratto sottoscritto. Tale deduzione era tuttavia in netto contrasto con le risultanze probatorie e documentali, rilevando come la sentenza n. 1664/2017, emessa in data
18.09.2017, smentiva nettamente le conclusioni alle quali era inopinatamente giunto il
Giudice di primo grado, in particolare dando atto che non solo nell'altro giudizio _1
aveva richiesto il pagamento del valore del ponteggio detenuto da ma aveva CP_3
altresì fatturato i noleggi dal 18.07.2011 fino alla domanda.
2.3) Il predetto gravame è stato quindi fondato sui seguenti espressi motivi:
A. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC (c.d.
PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO”, rilevando come il Tribunale di Lucca avesse – nel pervenire alle proprie conclusioni – pronunciato ultra petita;
B. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE RISULTANZE
DOCUMENTALI EX ART. 116 CPC ABUSO DEL LIBERO CONVINCIMENTO
DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO – VIOLAZIONE ART. 115 CPC”, censurando la scorretta valutazione delle prove documentali da parte del giudice di prime cure, con particolare riferimento al contenuto della sentenza 1667/2017 ed al tenore delle domande avanzate dalle parti nel giudizio rubricato al n. 2924/13, ove era stato chiesto sia il pagamento del noleggio da parte di a decorrere dal _1
18.7.2011 sino alla domanda giudiziale che la condanna di al pagamento CP_3
degli stessi canoni, (così concludendo erroneamente per un'assenza di richieste di pagamento dal 2011 al 2017); analogamente, una volta preso atto della mancata restituzione del ponteggio, il giudice di primo grando non avrebbe che potuto dichiarare il contratto ancora in essere, con conseguente diritto della a _1
vedersi riconoscere i canoni dovuti per il noleggio.
2.4) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni formulate nei termini riportati in epigrafe.
3) Si è costituito quindi il , contestando integralmente il fondamento del CP_3
gravame proposto da e proponendo a propria volta appello incidentale. _1
8 3.1) Il predetto gravame incidentale è stato affidato ai seguenti motivi:
A. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ED IN
PARTICOLARE AGLI ARTT.115,116 C.P.C. E 2729 C.C. ED OMESSO ESAME
DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale di Lucca secondo cui il ponteggio non era mai stato restituito alla e rilevando in particolare che la fattura n. 462/2011 del _1
31.10.2011, emessa da con causale “Noleggio 18/07/11-17/08/2011” oltre _1
“TRASPORTO BENE/MERCE A/R”, non poteva che attestare che il ponteggio era stato riconsegnato all'appellante principale e non il contrario;
B. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ED IN
PARTICOLARE AGLI ARTT. 107 E 257 C.P.C.”, censurando la decisione del giudice di prime cure di fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla chiamata in causa della , dal CP_5
momento che tale chiamata in causa non poteva assurgere ad elemento istruttorio, mentre una simile portata avrebbe potuto essere attribuita unicamente alla deposizione testimoniale del sig. rilevando che “Disporre una chiamata CP_5
iussu iudicis ritenendo la causa comune al terzo (e quindi presupponendone la comunanza della causa ex art. 107 c.p.c. e dunque l'incapacità a testimoniare) e poi fare assumere all'atto di costituzione il valore di una testimonianza per poi dargli addirittura il rilievo decisivo (prima vi sarebbe stato il dubbio tra le due versioni, dopo il GI propende per l'ipotesi che il ponteggio non sia stato riconsegnato) appare quindi assolutamente censurabile ed in contrasto con i principi sottesi all'istruzione probatoria, sicché sicuramente meritevole di appello”;
C. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 246 E 116 C.P.C.”, contestando la decisione del Tribunale di fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla testimonianza di (secondo il Testimone_5 quale: “non esisterebbe traccia documentale della restituzione”), dal momento che la traccia documentale era proprio quella menzionata al primo motivo di appello incidentale, senza considerare che l'attendibilità del teste era inficiata dal fatto che lo stesso era dipendente (al momento della deposizione) di una società non legata
9 ad e non era quindi chiaro come potesse rendere dichiarazioni concernenti _1 la documentazione di quest'ultima;
D. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 229 C.P.C.”, stigmatizzando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva inteso fondare il proprio convincimento circa la mancata restituzione del ponteggio sulla base delle difese svolte dal nel giudizio (RG. 2924/2013) intercorso tra le parti conclusosi CP_3
con pronuncia della sentenza n. 1667/2017: ciò sia in quanto la pretesa di CP_3
nel precedente giudizio era configurabile come ius ad possessionis e non ius possidendi, sia perché nessuna valenza confessoria poteva essere fatta risalire delle mere affermazioni del procuratore, contenute in scritti difensive peraltro non sottoscritti dalla parte personalmente e rilevando che, in ogni caso, l'eccezione di ritenzione spiegata dal precedente legale ben avrebbe potuto essere fondata sulla disponibilità da parte del di altri e diversi moduli di ponteggio di cui CP_3
disponeva in virtù di rapporti precedenti;
E. “VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLE NORME RELATIVE
ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 246 E 116 C.P.C.; OMESSO
ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO”, contestando la conclusione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta falsità dei testi escussi su richiesta del (con trasmissione degli atti alla Procura della CP_3
Repubblica), in quanto non fondata su idonei elementi di natura oggettiva e soggettiva in grado di sorreggerla ed anzi in contrasto con le risultanze istruttorie;
F. “VIOLAZIONE DI LEGGE IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLE SPESE
PROCESSUALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 91 E 92
C.P.C.”, contestando la decisione raggiunta in punto di regolazione delle spese di lite e rilevando, quanto alla compensazione delle spese tra l'opponente e l'ingiungente, come tale statuizione si ponesse in violazione degli art. 91 e 92
c.p.c. (atteso il totale accoglimento dell'opposizione) e, quanto alla liquidazione delle spese in favore del chiamato, come difettasse qualsivoglia profilo di soccombenza nei confronti di quest'ultima (rispetto alla quale nessuna domanda era stata spiegata).
4) Si è costituita in appello anche ribadendo l'inammissibilità della CP_5
propria chiamata in causa, disposta dal Tribunale di Lucca e la propria estraneità ai rapporti tra le parti, concludendo quindi come ricordato in epigrafe.
10 5) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato/infondato e debba essere, conseguentemente, accolto/respinto.
5.1) Con il primo motivo di tale gravame, ha lamentato espressamente (ed _1 unicamente) che “Il Giudice di prime cure ha palesemente violato i limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, andando a pronunciarsi oltre i limiti delle stesse. Come noto infatti, i limiti oggettivi e soggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtu' del principio dispositivo;
in base a tale principio, viene sottratta al Giudice la facoltà di determinare il thema decindendum, per cui una pronuncia che supera quanto richiesto risulta palesemente viziata da ultrapetizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extrapetizione”.
La genericità di tale contestazione appare superabile (solo) facendo riferimento a quanto precedentemente esposto dalla stessa appellante nella parte concernente le argomentazioni correlate alle modifiche richieste alla sentenza impugnata, ed imperniate sulla ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine all'assetto dei rapporti tra le parti, come dedotto in particolare dal contenuto delle domande avanzate dalle parti stesse nel pregresso giudizio svolto tra le medesime (2924/2013 RG) e dal tenore della sentenza che aveva statuito al riguardo (1664/2017).
Dunque, in sostanza, la censura dell'appellante si risolve – al netto dell'intitolazione formale della doglianza sollevata – in una contestazione mossa al percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Lucca, senza che sia dato ravvisare una pronuncia extra petita.
In proposito si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia indicato che “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (così, da ultimo, Cass. 644 del 10.1.2025).
Nel caso di specie non è dato ravvisare una pronuncia gravata da vizi di tale tipo e, come detto, le stesse censure dell'appellante non attengono al contenuto della statuizione infine resa (che, di fatto, si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo opposto ed a regolare
11 le spese di lite), ma all'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Lucca onde pervenire a tale statuizione.
Ciò, all'evidenza, non integra alcuna violazione ex art. 112 c.p.c. ed il motivo, pertanto, risulta infondato.
5.2) Il secondo motivo del gravame principale attiene invece effettivamente alla valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale di Lucca e, dunque, alla motivazione apposta a fondamento della sentenza impugnata.
5.2.1) , in particolare, ha contestato espressamente (e, anche in questo caso, _1 unicamente) che il giudice di prime cure “...non ha valutato quanto statuito con la sentenza n.1664/17 ove si dava chiaramente atto della richiesta di pagamento di noleggio da parte di dal 18.07.2011 alla domanda giudiziale, condannando al _1 Parte_1
pagamento e così smentendo la ricostruzione del Giudice di primo grado che aveva, errando, concluso per un'assenza di richieste di pagamento dal 2011 al 2017. Così come non ha valutato le domande giudiziali formulate dalle parti nel giudizio RG 2924/13, soprattutto la domanda formulata da di condanna di al controvalore _1 Parte_1 del ponteggio utilizzato da quest'ultimo dal 2011 al 2017. Il Giudice di primo grado ha erroneamente letto la sentenza n1664/17 nella parte in cui non ha valutato la palese e costante richiesta di pagamento da parte di negli anni 2011-2017 anche _1
attraverso le domande giudiziali formulate nel giudizio RG 2924/13 e con i documenti ivi prodotti, dei canoni di noleggio/valore dello stesso. A seguito della mancata restituzione del ponteggio, acclarato anche dal Giudice di primo grado, il contratto doveva necessariamente dichiararsi ancora in essere, con conseguente diritto della odierna esponente a vedersi corrispondere i canoni dovuti per il noleggio. Viceversa, il Giudice di prime cure ha effettuato una propria personale ricostruzione della vicenda, sfornita di alcun effettivo supporto probatorio, violando pertanto palesemente gli artt. 115 e 116 cpc”.
5.2.2) Il motivo, così come formulato, è infondato.
5.2.2.1) In primo luogo deve rilevarsi come, nella sentenza impugnata, non è dato riscontrare un passaggio argomentativo in cui sia stata evidenziata l'assenza di domande di pagamento (da parte di ) del canone di noleggio del ponteggio oggetto di causa, _1
dal 2011 al 2017.
Il Tribunale di Lucca, in effetti, risulta in proposito aver valorizzato il diverso profilo concernente la riscontrata assenza di fatturazione in ordine al noleggio in questione, evidenziando in particolare la discrasia per cui:
→ la prima fattura emessa da al riguardo, del 31.10.2011, era riferita al _1
periodo compreso tra il 18.7.2011 ed il 17.8.2011;
12 → la seconda fattura (posta a base del decreto ingiuntivo oggetto di causa) è stata emessa in data 18.9.2017 e si riferisce al periodo compreso tra il 18.5.2013 ed il
18.9.2017.
E' solo con riferimento a tale aspetto che il Tribunale di Lucca ha evidenziato l'oscurità concernente il lasso temporale relativo al periodo compreso tra il 17.8.2011 ed il
18.5.2013, in ordine al quale non consta l'emissione di alcuna fattura e nonostante il fatto che la fattura del 18.9.2017 indicasse (quale titolo della fatturazione) il contratto di noleggio del luglio 2011.
5.2.2.2) Il giudice di prime cure ha poi valorizzato il fatto che, nonostante la formale scadenza del contratto di noleggio ed il mancato pagamento dei canoni, _1 non si fosse “...mai adoperata per la riconsegna delle attrezzature, come avrebbe potuto fare ai sensi degli artt. 24 e 14 delle condizioni contrattuali” (rilievo, peraltro, non contestato).
5.2.2.3) Come detto, non risulta invece alcun inciso argomentativo, rilevante sul piano della motivazione adottata e fondato sul rilievo dell'assenza di “richieste di pagamento” da parte di . _1
In quest'ottica, dunque, le censure mosse dall'appellante secondo cui sarebbe stato possibile trovare riscontro documentale di tali domande nel contesto della sentenza
1664/2017) sono, prima ancora che infondate, irrilevanti in quanto non si confrontano con il tenore concreto della motivazione contestata.
5.3) Il gravame principale deve quindi essere respinto.
6) Passando all'analisi del gravame incidentale, si osserva come i primi quattro motivi dello stesso attengano tutti, pur sotto differenti profili, alla conclusione raggiunta dal Tribunale di Lucca secondo cui doveva ritenersi che, al termine del periodo di noleggio del ponteggio originariamente stabilito (e, cioè, al 17.8.2011), il ponteggio stesso non era stato restituito a . _1
Come notazione preliminare, deve ritenersi sussistente l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al a proporre impugnazione sul punto, in quanto – se pur l'opposizione CP_3
proposta dallo stesso al decreto ingiuntivo n. 165/208 è stata accolta senza che il CP_3
profilo concernente la restituzione o meno del ponteggio abbia rivestito alcun rilievo al riguardo – nondimeno il profilo stesso risulta rappresentare il presupposto fattuale che, sul piano logico-giuridico, è stato utilizzato dal giudice di prime cure onde procedere alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (compensandole tra e _1
) oltre che per prospettare la falsità di alcune deposizioni testimoniali CP_3
(disponendo per tale motivo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica).
13 6.1) Con i motivi di appello incidentale in questione, il ha dunque CP_3
contestato la conclusione raggiunta dal Tribunale adducendo:
− l'incongruenza e non condivisibilità dei rilievi argomentativi del giudice di prime cure, che aveva valorizzato la mancata attivazione di al fine della _1
restituzione del ponteggio onde desumere che il ponteggio stesso era sempre rimasto nella disponibilità di , in antitesi con il contenuto documentale CP_3
della fattura n. 462/2011 del 31.10.2011, in cui era indicata la voce _1
“TRASPORTO BENE/MERCE A/R” (così il primo motivo di appello incidentale);
− l'impossibilità processuale di valorizzare, a fini probatori, le allegazioni della parte terza chiamata dal momento che (a prescindere dal fatto che la ditta CP_5
predetta era stata chiamata in causa senza che fosse mai stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti) “Disporre una chiamata iussu iudicis ritenendo la causa comune al terzo (e quindi presupponendone la comunanza della causa ex art. 107 c.p.c. e dunque l'incapacità a testimoniare) e poi fare assumere all'atto di costituzione il valore di una una testimonianza per poi dargli addirittura il rilievo decisivo (prima vi sarebbe stato il dubbio tra le due versioni, dopo il GI propende per l'ipotesi che il ponteggio non sia stato riconsegnato) appare quindi assolutamente censurabile ed in contrasto con i principi sottesi all'istruzione probatoria, sicché sicuramente meritevole di appello” (così il secondo motivo);
− la non condivisibilità della valorizzazione della deposizione del teste Tes_5
(laddove aveva riferito dell'inesistenza di riscontri documentali alla restituzione del ponteggio), dato che tale riscontro era fornito proprio dalla predetta fattura
462/2011, senza considerare che il teste era – al momento della deposizione – dipendente della ditta “Costruzioni Alte Prestazioni S.r.l.”, non legata a , ed _1 era stato dipendente di quest'ultima in passato, non constando quindi come potesse riferire dell'assenza di documentazione concernente un fatto accaduto nove anni prima della deposizione (così il terzo motivo);
− la non condivisibilità dell'argomentazione del Tribunale di Lucca in ordine al rilievo attribuito alle difese svolte dal nella causa 2924/2013, ritenute dal CP_3
predetto Tribunale fondate sulla prospettazione del diritto di ritenzione sul ponteggio in questione (che, dunque, era rimasto nella disponibilità del e CP_3
non era mai stato restituito), dal momento che:
o “...la pretesa del nel precedente giudizio era configurabile come CP_3 ius ad possessionis e non ius possidendi,”;
14 o “...comunque , a mente dell'articolo 229 c.p.c. nessuna valenza confessoria può essere fatta risalire alle mere affermazioni del procuratore”;
o “...l'eccezione di ritenzione spiegata dal precedente legale ben avrebbe potuto essere fondata sulla disponibilità da parte del di altri e CP_3
diversi moduli di ponteggio di cui disponeva in virtù della correntezza di rapporti precedente alla prima vertenza giudiziaria tra le parti di cui esse stesse danno abbondantemente conto nei rispettivi atti processuali”
(così il quarto motivo).
6.2) Pur attenendo a profili diversi, appare opportuno trattare unitariamente i motivi di gravame incidentale in oggetto, concernendo tutti il medesimo aspetto.
6.2.1) I motivi in questione, complessivamente considerati, sono infondati.
6.2.1.1) Il primo profilo da prendere in considerazione è quello correlato al tenore delle domande e delle difese svolte dal nella causa 2924/2013. CP_3
A) Tale causa aveva tratto origine dall'opposizione proposta da nei _1 confronti del decreto ingiuntivo n. 664/2013, emesso su istanza del per € CP_3
19.500,36.
Nel prospettare i rapporti tra le parti, aveva indicato che gli stessi si _1 protraevano dal 2009 circa e che, in tale ambito, “Prevalentemente la società esponente noleggiava all'opposta attrezzature edili mentre svolgeva per conto di CP_4 _1 attività di montaggio e smontaggio di impalcature et similia”: con riferimento a tali rapporti, aveva quindi fatto presente di essere ancora creditrice della ditta del _1
di svariati importi, tra cui quello per il noleggio del ponteggio di cui al contratto CP_3 del 18.7.2011, allegando quindi che “...il ponteggio di cui sopra NON E' MAI STATO
RESTITUITO a . CP_7
A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata da sulla scorta di tali _1
assunti, aveva replicato che aveva sostanzialmente imposto alla ditta CP_3 CP_8 predetta di utilizzare, nell'ambito dei lavori commissionati, sempre ed unicamente ponteggi forniti dalla stessa , il cui il canone di noleggio del ponteggio veniva poi _1 di volta in volta “scorporato” dalle fatture emesse dalla stessa . Controparte_9
Quest'ultima aveva quindi espressamente allegato che “Dopo un primo periodo, la
propose infatti alla D.C.G. di trattenere ca 100 metri di ponteggio, asseritamente _1
per esigenze di snellezza delle procedure di montaggio e smontaggio, nel presupposto che fosse più agevole mettere a disposizione del subappaltatore, una parte di ponteggio”.
Infine, la predetta opposta aveva chiesto “...ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2756 c.c., in qualità di impresa artigiana...accertarsi il diritto di ritenzione connesso al privilegio speciale sul ponteggio di cui ora è in possesso”.
15 B) Nella sentenza 1664/2017 (il cui passaggio in giudicato è pacifico nella presente causa) risulta poi escluso l'abuso di posizione dominante da parte di , pur _1 riconoscendo un diritto di credito in capo a quest'ultima (che è stata poi condannata al pagamento residuo risultante all'esito della compensazione) con ciò, peraltro, ritenendosi superata la questione del diritto di ritenzione.
6.2.1.1.1) In quest'ottica va immediatamente rilevato che, alla stregua della documentazione disponibile, deve ritenersi condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure nel ritenere che il ponteggio che, all'esito dell'instaurazione della predetta causa 2924/2013, era ancora nella disponibilità di era il medesimo CP_3
ponteggio oggetto del contratto di noleggio del 18.7.2011.
In proposito occorre infatti evidenziare che:
− le allegazioni di e sono convergenti nell'attestare che un _1 CP_3
ponteggio – già noleggiato a quest'ultima – era rimasto nella disponibilità della stessa , tante che proprio tale ditta aveva chiesto di accertare il Controparte_9
proprio diritto di ritenzione sul ponteggio stesso;
− a fronte dell'allegazione di , secondo cui il ponteggio in questione era _1
quello di cui al contratto di noleggio del 18.7.2011, non ha sollevato CP_3
contestazioni specifiche, procedendo invece all'illustrazione (secondo la propria prospettazione) dei rapporti tra le parti ed ammettendo di essere ancora nella disponibilità di un ponteggio;
− non ha mai specificamente indicato, neppure nella presente causa e CP_3
neppure a livello di allegazione, quale diverso (rispetto a quello del contratto del
18.7.2011) ponteggio sarebbe rimasto nella propria disponibilità, chiedendo l'accertamento del diritto di ritenzione sullo stesso;
− nessuna delle parti e, soprattutto, neppure ha indicato quale altro CP_3
contratto di noleggio sarebbe intercorso tra le parti con riferimento ad un ponteggio diverso da quello del contratto del 18.7.2011.
6.2.1.1.2) I rilievi che precedono conducono quindi a ritenere che il ponteggio rimasto nella disponibilità di sia (sempre) stato quello originariamente oggetto CP_3
del contratto del 18.7.2011, che non è mai stato oggetto di restituzione a . _1
6.2.1.2) La conclusione raggiunta al paragrafo che precede comporta l'impossibilità di accoglimento del gravame incidentale.
6.2.1.2.1) Va infatti osservato come le censure mosse dal nel contesto CP_3
degli altri tre motivi del gravame incidentale sopra ricordati siano fondate ma, anche in tale ottica, non possano condurre all'accoglimento dell'impugnazione in esame.
16 A) Deve in effetti ritenersi corretta la censura mossa dall'appellante all'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, alla fattura n. 462/2011 del 31.10.2011, ma anche tale circostanza non incide, in definitiva, sui rilievi esposti in precedenza, dal momento che il contenuto di tale fattura non consente di elidere le conclusioni raggiunte in ordine alle risultanze emergenti dagli atti della causa 2924/2013.
B) Analogamente, il fatto che dalle allegazioni difensive di non avrebbero CP_5
potuto trarsi elementi suscettibili di valorizzazione sul piano istruttorio, non comporta alcuna conseguenza sulle valutazioni esposte nei paragrafi che precedono.
C) Infine, anche la ridotta attendibilità del ricordo espresso dal teste si Tes_5
appalesa priva di rilievo in ordine alle valutazioni suscettibili di essere tratte dal contenuto della predetta causa 2924/2013.
6.2.1.2.2) Nella prospettiva sin qui delineata deve quindi rilevarsi come le considerazioni che precedono comportino l'infondatezza del quinto motivo di gravame incidentale, con cui è stata ritenuta l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali dei testi
, e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
dovendosi – come detto – ritenere dimostrato che, contrariamente a tali deposizioni, il ponteggio in questione non ebbe mai ad essere restituito ad . _1
Incidentalmente, va osservato come la decisione concernente la trasmissione degli atti alla risulta integrare un atto dovuto ex art. 331 c.p.p., una Parte_4
volta che il giudice ne ravvisi (come nel caso di specie) gli estremi applicativi.
6.2.1.2.3) Infine, i rilievi già sopra esposti comportano l'infondatezza anche del sesto ed ultimo motivo dell'appello incidentale, concernente le contestazioni mosse alla decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite (ove è stata disposta la compensazione di quelle tra e e sono state poste a carico del _1 CP_3 CP_3
quelle di . CP_5
Lo stesso , in effetti, ha correttamente indicato che “...entrambe le CP_3
statuizioni sulle spese si appoggiano sull'erroneo presupposto della falsità delle testimonianze rese in giudizio e che pertanto l'accoglimento dei motivi di appello sin qui delineati produrrebbe il venire meno del presupposto e dunque la necessaria riforma dei corrispondenti capi della sentenza”.
Dunque la condivisibilità della decisione del Tribunale in ordine all'inattendibilità di tali testimonianze comporta l'infondatezza del motivo di gravame.
Quanto poi alle ulteriori censure del , secondo cui: CP_3
− le spese di lite avrebbero comunque dovuto essere poste a carico di , stante _1 la reiezione dell'opposizione;
17 − le spese del terzo chiamato non potevano essere poste a carico del , non CP_3
potendo trovare applicazione il criterio della soccombenza, in assenza di domande dello stesso verso CP_3 CP_5
va rilevato che:
a) l'opposizione è stata respinta sulla scorta di rilievi diversi da quelli sollevati dal
, la cui difesa (imperniata sulla restituzione del ponteggio) è risultata CP_3
invece del tutto infondata;
b) la chiamata del terzo è stata motivata dal Tribunale di Lucca con riferimento all'esigenza di approfondimenti correlati alla questione dell'effettiva riconsegna o meno del ponteggio (allegata, come più volte detto, dal ) e, al di là della CP_3
condivisibilità o meno di tale decisione (non specificamente oggetto di impugnazione), si ricorda come la Suprema Corte abbia indicato che “Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio” (così Cass. 9049 del
19.4.2006, con principio ribadito da Cass. 4386 del 26.2.2007 e Cass. 8886 dell'11.4.2013), sì che condivisibile si presenta la decisione di porre tali spese a carico del . CP_3
7) Sia l'appello principale che quello incidentale devono quindi essere integralmente respinti.
8) In relazione alle spese di lite si rileva anzitutto come la reiezione sia del gravame principale che di quello incidentale comporta una situazione di soccombenza reciproca atta a determinare la compensazione integrale delle spese di lite tra e _1
. CP_3
8.1) Per quanto concerne invece le spese di lite sostenute da le stese CP_5
devono essere poste a carico di , in forza delle considerazioni espresse al CP_3
pregresso paragrafo 6.2.1.2.3) e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa dalla predetta , in quanto conforme ai parametri medi di CP_5
18 liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
8.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni dagli stessi proposte ed integralmente rigettate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 96/2021 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Controparte_4
1) respinge l'appello principale proposto da;
Controparte_1
2) respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_4
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; Controparte_4
4) condanna a rifondere a Controparte_4 Controparte_5 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'appellante incidentale Controparte_1 [...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_4
dovuto, per il gravame principale e per quello incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
19 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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