Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
,rig
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2047/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'08.05.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
,nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Rionero In Vulture l'08.07.1970, entrambi residenti in Rionero In vulture alla pizza San Francesco
N 6 ,rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo Paolino anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Rionero In Vulture alla Via
Galliano Pal M.P . giusta mandato a margine del presente atto. CP_1
OPPONENTE
CONTRO
,in persona del Procuratore Dott . , giusta procura a rogito Notaio CP_2 Controparte_3
ausilio di N 35692 Rep.con sede in Mestre (VE) Via Terraglio N 69 Per_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv Francesco Missanelli con studio in via Del Gallitello N 221
Potenza (PZ) 85100, come da mandato versato nel fascicolo telematico depositato in cancelleria
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Espone parte opponente che in data 26.04.2016 viene notificato ricorso e pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso dal Tribunale di Potenza-Dott,ssa d'Alessandro in data
13.04.2016 avente numero 295/2016 D.Ing N 1223/2016 R.G. con cui si ingiungeva alle parti opponenti di pagare la somma di euro 49206,11 oltre interessi come richiesti da domanda ( al tasso contrattualmente previsto) nonché alle spese di procedura ingiuntiva liquidate in euro
1305,00 per compensi e euro 286,00 per esborsi, oltre interessi .Il Credito fondato su contratti di finanziamento N 3660299 e N 4184659 con il Monte dei Paschi di Siena spa riportanti, a dire dell'istituto di credito , saldi debitori di euro 22579,16 e euro 26626,95, contratti che sono stati sottoscritti da quale contraente principale e da in Parte_3 Parte_2
qualità di prestatore di garanzia.
La banca Monte dei paschi Di Siena avrebbe ceduto il credito alla .con atto del CP_2
19.06.2015.
Per i motivi per cui sopra i SI e propongono Parte_1 Parte_2
opposizione a decreto Ingiuntivo così come sopra generalizzato ,emesso dal Tribunale di
Potenza-Dott.ssa D'Alessandro in data 13.04.2016 avente N 295/2016 D Ing- N 1223/2016R.G. per i motivi che qui si vanno a riportare:
Preliminarmente si eccepisce come l'istituto opposto non abbia mai inviato le doverose comunicazioni degli estratti conto relative al rapporto creditizio. Sempre preliminarmente gli opponenti disconoscono il contenuto dell'estratto conto e il prospetto di calcolo degli interessi di entrambi i contratti di finanziamento di cui ai numeri 2-4-
5-6-7-8. Prodotti ed indicati in calce alla richiesta di ingiunzione.
Si disconosce , inoltre la procura in rilasciata dal dott. per Notar Controparte_3 Persona_2
di Venezia –MestreN 35692prodotta al N 1 della documentazione in calce alla richiesta di ingiunzione, posta che la stessa è generica e prodotta in fotocopia.
Si disconosce ,inoltre, la procura alle liti rilasciata da dott. all'Avv Francesco Controparte_3
Missanelli, contestando che nella stessa non si dà atto né del luogo né della data in cui la stessa procura è stata rilasciata.
Le parti opponenti continuano eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta e/o titolo idoneo a documentare il credito azionato ,fondandosi, detto credito su di una copia dell'estratto conto, che è stato disconosciuto sia nel contenuto che nella forma , per cui deve ritenersi del tutto inidoneo addirittura all'emissione del decreto ingiuntivo.
A supporto della loro tesi ( Tribunale di Torino N 3620 del 28.05.2013: il decreto ingiuntivo emesso solo sulla base dell'estratto dei saldo conti è invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito).
Sempre il citato Tribunale di Torino specifica che costituisce prova scritta ai fini del decreto monitorio in materia bancaria l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito alla definitiva pretesa da parte dell'istituto di credito, la dott.ssa ,nel firmare la Persona_3
Sentenza riportata del Tribunale di Torino così conclude: è da ritenersi invalido il decreto ingiuntivo avente alla base il solo estratto dei saldi conto.
Va da sé, quindi , sostiene parte opponente l'assoluta mancanza di attendibilità del saldo conto e la sua inidoneità ad essere utilizzato come documento alla stregua di quelli indicati dall'art 633
e ss cpc come idonei alla richiesta di ingiunzione di pagamento.
Si eccepisce, inoltre, l'illegittimità degli interessi applicati ai rapporti di finanziamento
.ritenendo gli stessi usurai ,chiedendo un ricalcolo degli stessi a mezzo CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione. A conclusione delle eccezioni così come riassuntivamente sopra riportate le parti opponenti adiscono il Tribunale per chiedere , dichiararsi non dovuti gli interessi applicati dalla Banca ai contratti di finanziamento e, conseguentemente, dichiararsi che non sono dovuti gli interessi applicati ai rapporti dedotti in giudizio, nonché tutti gli accessori . In via subordinata dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi applicati per indeterminatezza e indeterminabilità del calcolo degli stessi .
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari
Si costituisce precisando che il SI ha stipulato un contratto di CP_2 Parte_1
finanziamento con Monte dei Paschi di Siena N 3660299 .Che la detta cede pro soluto il CP_2
detto credito a con atto del 19.06.2015. CP_2
Che in relazione a detto contratto è maturato un saldo debitore di euro 22.579,16 di cui euro
15.916,75 in linea capitale ed euro 4.614,27 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto ( e comunque entro i limiti della soglia di usura di cui alla L
108/1996)dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del presente atto ,oltre euro 2.048,14 a titolo di N 7 rate scadute e non pagate.
Che , sempre il SI la ha stipulato un ulteriore contratto di finanziamento N 4184659 Pt_1
con Monte Dei paschi di Siena e che , sempre la detta banca ha ceduto il credito a con CP_2
atto del 19.05.2015.
Che in relazione al detto contratto è maturato un saldo debitore di euro 26.626,95 di cui euro
19.403,54 in linea capitale, ( come da estratto conto agli atti) e euro 5.625,13 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto ( e comunque entro i limiti del tasso soglia previsto dalla l.108/1996) dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del presente atto, come da prospetto che si allega ,oltre interessi di euro 1.598,28 a titolo di N 5 rate scadute e non pagate.
Che le obbligazioni di cui sopra sono state garantite dalla SI. . Parte_2
Che le intimazione di pagamento per entrambi i contratti sono stati notificati a mezzo raccomandata A / R al sig il 22.06.2015 ricevuti il 03.08.2015. Parte_1 Che il credito del ricorrente ammonta a complessivi euro 49.206,11 ( euro 26.626,95+ euro
22.579,16=euro 49.206,11).Tutto ciò premesso chiede al Tribunale di ingiungere al CP_2
SI e lla SI di pagare in solido .,il primo in qualità di debitore Parte_1 Parte_2
principale ,ed il secondo n qualità di garante entro quaranta giorni a , la somma di CP_2
euro 49.206,11 oltre successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale oltre spese, compenso professionale del presente procedimento ,oltre rimborso spese forfettarie ,oltre IVA e CPA come per legge .
In data 30.10.2017 viene concessa a firma della Dott.ssa D'Alessandro la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, viene concesso termine per introdurre la domanda di mediazione obbligatoria nella materia bancaria .Rinvia per il prosieguo della causa .Esperita la mediazione con esito negativo ,si concedono i termini ex art 183 comma 6 cpc ee si rinvia per i provvedimenti istruttori all'udienza del 26.06.2019.
Le parti depositano le loro memorie ex art 183 sesto comma cpc .Si reitera la richiesta di C TU ribadendo ,nuovamente l'applicazione da parte di Monte dei Paschi di Siena dell'anatocismo bancario.
In data 26.06.2019 il Giudice, a scioglimento della assunta riserva rigetta la richiesta di prova testimoniale così come formulata da parte opponente e ,nomina CTU nella persona della
Dott.ssa ponendo alla stessa i seguenti quesiti:” Tes_1
“Verifichi se i tassi di interesse pattuiti –corrispettivo e moratorio ,singolarmente considerati al momento della pattuizione-siano superiori al così detto tasso soglia ,tenuto conto del fatto che
,sino alla data del 14.05.2011 il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio(comprensivo di commissioni ,di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese ,escluse quelle per imposte e tasse)e, dal 14.05.2011 il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art 2 quarto comma L 108/96, come modificato dal DL 70/2011,convertito in L 106/2011;in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del rapporto di finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art 1815 cc secondo cui se sono convenuti interesso moratori usurai ,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi(cd usura originaria)
Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti siano determinati e se il TAEG indicato nel contratto sia esatto, nell'ipotesi in cui i tassi d'interesse pattuiti siano indeterminati o il TAEG effettivo sia diverso da quello indicato nel contratto ,determini il CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi.
Quantifichi il CTU le eventuali somme che siano state corrisposte indebitamente dal mutuatario.
Acquisisca ulteriori documenti ,col solo preventivo consenso delle parti.
La causa all'udienza del 04.12.2020 fu rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.06.2021e dopo una serie di rinvii introitata a Sentenza dalla scrivente all'udienza del
30.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente può essere parzialmente accolta, dalle risultanze della disposta
CTU ,come espletata nel corso del giudizio, che si condivide ,in quanto scevra da vizi logici
,fondata su convergenti riscontri documentali e premesse metodologiche ragionevoli, emerge , dopo aver valutato le osservazioni delle parti tutte, che:
per quanto riguarda il primo quesito:
“ Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti-corrispettivo e moratorio ,singolarmente considerati ,al momento della pattuizione siano superiori al cd tasso soglia ,tenuto conto del fatto che sino alla data del 14.05.2011 il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio ( comprensivo di commissioni ,di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese
,escluse quelle per imposte e tasse)e dal 14.05.2011,il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art 2 comma quattro L 108/96 come modificato dal DL 70/2011convertito in L 106/2011;in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del finanziamento ,alla luce del principio previsto dall'art 1815cc secondo cui se sono convenuti interessi usurai ,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi:
FINANZIAMENTO N 3660299
Il TAEG del finanziamento N 3660299 al momento della pattuizione ( 27.05.2010),determinato dallo scrivente CTU nella misura de 13,44 è inferiore al tasso soglia vigente nel 2 trimestre 2010 per la categoria “ Crediti personali “ pari al 17,91% Quindi per quanto concerne il tasso di mora dal Documento di sintesi si evince che il tasso per ritardato pagamento è determinato nella misura del 15,96% non superiore al tasso soglia vigente del periodo per la categoria crediti personali pari al 17.91%
FINANZIAMENTO N 4184659
IL TAEG del finanziamento N 4184659 al momento della pattuizione (29.09.2011) determinato dallo scrivente CTU nella misura del 14,36% è inferiore al tasso soglia vigente nel 3 trimestre
2011 per la categoria “crediti personali” pari al 18%
Per quanto concerne il tasso di mora dall'Informazioni Europee di Base del Credito ai
Consumatori si evince che per i ritardati pagamenti saranno addebitati interessi al tasso del
15,96% che non è superiore al tasso soglia vigente del periodo per la “Categoria crediti personali” pari al 18,00%.
2 QUESITO
Verifichi il CTU se i tassi d'interesse siano determinati e se il TAEG indicato nel contratto sia esatto;
nell'ipotesi in cui i tassi d'interesse siano indeterminati o il TAEG effettivo sia deverso da quello indicato in contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi
FINANZIAMENTO N 3660299
IL CTU dichiara:” Dal prospetto si evince un TIR/TAEG nella misura del 13,44% a fronte di un
TAEG indicato in contratto nelle misura del 12,85
Continua il CTU “ la consistenza residua del finanziamento con l'applicazione dell'interesse al tasso legale sostitutivo nella misura del 1,137% è pari a complessivi euro 15.630.88 così determinata
-residuo rata al 26.10.2013 euro 179,09
Rate scadute dal 26.11.2013 al 26.05.2014 ( dalla N 41 alla N 47) euro 1.353,59
Capitale residuo al 30.05.2014 (DBT) per euro 13.812,92
Interessi di mora calcolati sul capitale residuo ( euro 13.812,92) al tasso legale sostitutivo (
1,137%) euro 285,28. FNANZIAMENTO N 4184659
Dal prospetto si evince un TIR/TAEG pari al 14,36 % a fronte di un TAEG indicato in contratto del
14,07
Continua il CTU “ la consistenza residua del finanziamento N 4184659 con l'applicazione dell'interesse al tasso legale sostitutivo nella misura del 1,428% è pari a complessivi euro
19.054,97 così determinata: rate scadute dal 30.01.2014 al 30.05.204 ( dalla n,27 allan,31)euro 1,029,85
Capitale residuo al 30.05.2014 (DBT) per euro 17.569.39
Interesse di mora sul capitale residuo ( euro 17.569,39) calcolati al tasso legale ae sostitutivo (
1,428%) euro 455,73
3 QUESITO
Quantifichi il CTU le eventuali somme che siano state corrisposte indebitamente dal mutuatario
FINANZIAMENTO N 3660299
Le somme corrisposte indebitamente dal mutuatario sono afferenti agli interessi pagati al tasso convenuto, sicchè occorre sottrarre dagli interessi de quibus gli interessi al tasso legale;
le somme indebitamente corrisposte dal SIG per il finanziamento N 3660299 Parte_1
sono pari a complessivi euro 5.857,71
FINANZIAMENTO N 4184659
Le somme corrisposte indebitamente dal mutuatario sono afferenti agli interessi pagati al tasso convenuto, sicchè occorre sottrarre dagli interessi de quibus gli interessi al tasso legale;
le somme indebitamente corrisposte dal per il finanziamento N 4184659 Controparte_5
sono pari ad euro 4.525,88.
PQM
Il Tribunale di Potenza ,nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari definitivamente decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo, 1223/2016; Condanna il SI nonchè la SI , nella sua qualità di Parte_1 Parte_2
garante del credito de quo al pagamento nei confronti di della somma di euro di CP_6
euro 38,822,520 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo .Somma rinveniente dalla sottrazione alla somma originaria di euro 49.206,11 di euro 5.857,71 indebitamente corrisposti dal SI (così come da CTU agli atti) per il finanziamento N 3660299, e la Parte_1
sottrazione di euro 4.525,88 per quanto riguarda il secondo finanziamento (N 4184659 così come da CTU agli atti)
Condanna il SI nonchè la SI ,nella sua qualità di Parte_1 Pt_2 Parte_2
garante del credito del quo al pagamento di euro 7.616 oltre IVA e CPA per onorari del procuratore di parte convenuta.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto seguono la soccombenza( a carico di parte ricorrente)
Così deciso in potenza lì 7.06.2025
Il Giudice
Dott Bernardina Massari