Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01270 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DE POPOL ITAL AN LA CORTES REMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 7337/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - Cro n. 3081 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.29/10/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: e MINISTERO DEL RESORO, DELL'INTERNO in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 12 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OC CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4115 avverso la sentenza n. 1299/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 17/12/98 R.G.N. 1174/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 novembre 1998 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro avverso ་ la sentenza n. 35/97 emessa dal locale Pretore del lavoro il 17 ottobre 1996, con cui era stato accertato, nei confronti di entrambi i Ministeri, che NI OP, già riconosciuto totalmente inabile in sede amministrativa, aveva necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore ed il Ministero dell'Interno era stato condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo ottobre 1996. Affermava il Tribunale che il DPR n. 698 del 1994 aveva inteso statuire in ordine ai soggetti legittimati passivamente nelle controversie concernenti l'accertamento sanitario e l'erogazione delle provvidenze economiche, ma non certo eliminato la possibilità per l'interessato di instaurare direttamente un unico giudizio per ottenere sia l'accertamento sia il beneficio spettante, pertanto il OP aveva ritualmente evocato in giudizio entrambi i Ministeri. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava che gli appellanti si erano limitati a chiedere la rinnovazione delle indagini, senza spiegare i motivi per cui quelle già esperite non sarebbero condivisibili. . Avverso detta sentenza propongono congiuntamente ricorso i Ministeri soccombenti affidato a quattro complessi motivi. Il OP ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i Ministeri denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, dell' art. 11 della legge 24.12.1993 n.. 537, degli artt. 6/5, 3/5, 4/1/2 del DPR 21.9.1994 n. 698, nonché difetto di motivazione, perché stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art. 6/5 del DPR citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. Il motivo è infondato. Hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 483 del 2000, che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. -Nella presente causa in cui era stato chiesto l'accertamento dello stato di invalidità e l'erogazione di prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo ai due Ministeri, onde il ricorso da questi proposto va respinto. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e del DM del Ministro della Sanità del 5.2.92 e difetto di motivazione, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile per genericità il motivo d'appello concernente la mancanza del requisito sanitario, mentre era generica la stessa sentenza di primo grado sul punto;
anche il CTU nominato in primo grado era pervenuto alla necessità nel 1996 di accompagnamento senza specificare quale aggravamento sarebbe avvenuto rispetto al quadro clinico immutato (stato demenziale senile per vasculopatia cerebrale con comparsa di episodi di TIA) che era stato rilevato in sede amministrativa come comportante, nel 1995, la totale inabilità lavorativa, ma non l'indennità di accompagnamento. Neppure questo motivo merita accoglimento, giacché gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto spiegare i motivi per cui era errato l'addebito di genericità del motivo d'appello ascritto nella sentenza impugnata e non sollecitare la rinnovazione del giudizio sulla necessità dell'accompagno, che è valutazione in fatto inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo si denunzia subordinatamente ed in via alternativa la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, per essere stato il ricorso proposto direttamente dal OP che come invalido psichico non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Con il quarto motivo sempre in via subordinata ed alternativa si denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ. la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Neppure gli ultimi due motivi sono fondati. Quanto al primo, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Quanto al secondo, si rileva che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale non implica alcun riconoscimento di status, ma la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
h i riconensi (para asamento delle La Corte rigetta il ricorso e condanna gli intimati in solido al spese liquidate in lire 39000 (pa' € 20,th) oltre lire tre milioni per onorari da37000/e a€. 14) corrispondere all'avv. Giampaolo Petti dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2001 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE hylicht mach Mouse lo hupe Ph IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 993.0 GEN. 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE © DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533