Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06470/2025REG.PROV.COLL.
N. 04620/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4620 del 2022, proposto da
Trust L.G.A.R, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via XX Settembre n. 29;
contro
Comune di Villa di Serio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
EN Peracchi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda) n. 1053/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito l’avvocato Massimo Giavazzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società NO CI S.r.l., in qualità di Trustee del Trust L.G.A.R, ha impugnato innanzi al TAR Lombardia, Sez. staccata CI, chiedendone l’annullamento, l'ordinanza comunale n. 21 del 20 giugno 2018, con cui le è stata ingiunta l'apertura immediata e, quindi, la rimozione nei successivi 30 giorni, di una sbarra elettrica installata per la chiusura di un tratto di strada privata che si diparte da via AS.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Villa di Serio e il controinteressato EN Peracchi.
Con sentenza n. 1053/21 il TAR adito ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il Trust L.G.A.R. ha interposto appello, censurando la sentenza impugnata in relazione ai seguenti capi della stessa, di seguito riprodotti: A) “[il] tratto di strada privata che si diparte da Via AS ... costituisce l’unico accesso pedonale e carraio a proprietà ulteriori rispetto a quelle della ricorrente situate più a monte della stessa ... come ammesso dalla stessa ricorrente e come attestato dalla relazione del geom. Minelli del 19/5/2018, prodotta in giudizio dal controinteressato ”; B) “ nel marzo del 2018 la soc. NO CI ha sostituito senza titolo la sbarra originaria con un’altra che è stata immediatamente chiusa impedendo il transito carraio ed anche pedonale a causa della riduzione dello spazio libero posto a lato della sbarra dagli originari 1,5 metri a 30 cm. circa, incompatibili con il passaggio di pedoni ”; C) “ il transito carrale deve essere garantito a tutti gli “aventi diritto” e quindi, siccome tale locuzione non consente di distinguere tra servitù o altre modalità ”; D) “ l’intervento edilizio di chiusura di una strada privata (anche non destinata ad uso pubblico) è assoggettata al titolo edilizio quando non è di proprietà esclusiva del soggetto esecutore. Correttamente, del resto, lo stesso Comune ha sempre assoggettato gli interventi sulla strada in questione a titoli edilizi (permesso di costruire del 1986 ed autorizzazione edilizia del 1997), anche al fine di salvaguardare gli altri proprietari o i legittimi utilizzatori della via, e l’odierna ricorrente e i suoi danti causa non hanno mai contestato tali atti ”.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per gli appellati.
All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. In punto di fatto va premesso che al dante causa dell'odierno appellante fu rilasciata:
- nel 1986 la concessione edilizia n. 325 per rimodellare il primo tratto della strada, con prescrizione di non pregiudicare il transito degli aventi diritto;
- nel 1997 l'autorizzazione edilizia n. 98, prot. 7270, per installare, all'imbocco della via, una sbarra elettromeccanica per interdire l'accesso carraio agli utilizzatori senza titolo. Anche quest’ultima autorizzazione ha prescritto che “ la chiusura dovrà sempre consentire il passaggio pedonale alle persone che vorranno accedere ai sentieri collinari … [nonché] il passaggio anche carrale tutte le persone aventi diritto di passo sul percorso esistente nei modi in cui è sempre stato esercitato ”.
- fino al 2018 la sbarra fu mantenuta costantemente sollevata, non dando adito al concreto pregiudizio per le posizioni dei terzi;
- nel marzo del 2018 la soc. NO CI, in quanto legale rappresentante (trustee) del Trust ricorrente, ha sostituito senza titolo la sbarra originaria con un’altra che è stata immediatamente chiusa impedendo il transito carraio ed anche pedonale a causa della riduzione dello spazio libero posto a lato della sbarra dagli originari 1,5 metri a 30 cm. circa, incompatibili con il passaggio di pedoni;
- con Ordinanza n. 21 del 20 giugno 2018 il Comune ha ingiunto alla soc. NO CI di aprire immediatamente la sbarra e, quindi, di rimuoverla entro 30 giorni, in quanto realizzata in difformità dall’autorizzazione edilizia del 1997 e, precisamente, perché: a) ubicata su sedime diverso da quello autorizzato (5 metri verso monte); b) realizzata in violazione delle prescrizioni poste a tutela del transito carrabile e pedonale degli aventi diritto;
4. Così descritti i principali fatti di causa, e venendo ora all’esame dei vari motivi di gravame, ad avviso dell’appellante i suddetti capi della pronuncia appellata sarebbero attinti da errori materiali, riproducendo una realtà diversa da quella risultante dagli atti di causa. Ciò in quanto, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure:
a) la strada privata oggetto di controversia non sarebbe l’unico accesso alle proprietà poste a monte della proprietà del Trust (motivo A di gravame);
b.1) non sarebbe mai stato impedito il transito pedonale; b.2) sarebbe sempre stato consentito il transito carrale agli aventi titolo; b.3) la sentenza avrebbe trascurato di valorizzare la circostanza che il ricorrente si è subito offerto di allargare il tratto libero per migliorare il transito dei pedoni (motivo B di gravame);
c) il giudice di prime cure avrebbe “creato” un diritto reale “ in base agli usi ”, non previsto da alcuna previsione normativa, e contrastante con il principio del numerus clausus dei diritti reali (motivo C di gravame);
d) a prescindere dal se l’apposizione della sbarra potesse essere realizzata in assenza di titolo edilizio, l’ordine di ripristino sarebbe comunque illegittimo, in quanto contrastante con l’autorizzazione edilizia n. 98/1997 (motivo D di gravame).
5. Le censure sono tutte infondate.
Reputa il Collegio decisivo, nel senso della reiezione del gravame, il tenore del citato titolo edilizio n. 98/1997, il quale nell’autorizzare la dante causa dell’odierno appellante all’installazione di una sbarra metallica sul tratto di strada in esame, ha prescritto tuttavia che: “ la chiusura dovrà sempre consentire il passaggio pedonale alle persone che vorranno accedere ai sentieri collinari … [nonché] il passaggio anche carrale di tutte le persone aventi diritto di passo sul percorso esistente nei modi in cui è sempre stato esercitato ”.
6. Pertanto, non solo il passaggio pedonale doveva essere garantito, ma anche il passaggio “ carrale ”, in favore di “ tutte le persone aventi diritto di passo sul percorso esistente ”.
Orbene, nella specie, come emerge dalle foto in atti (cfr, in particolare, la foto inserita a p. 12 dell’atto di appello), la sbarra in esame lascia libero un piccolo tratto di circa 30 cm, molto angusto anche per i pedoni, e sicuramente impeditivo per il passo “ carrale ” degli aventi diritto.
Per tali ragioni, la sua apposizione è senz’altro illegittima, in quanto contrastante con il contenuto della cennata autorizzazione edilizia n. 98/1997.
7. In particolare, i rilievi di parte appellante in ordine al fatto che:
- la strada privata oggetto di controversia non sarebbe l’unico accesso alle proprietà poste a monte della proprietà del Trust (motivo A di gravame);
- non sarebbe mai stato impedito il transito pedonale; sarebbe sempre stato consentito il transito carrale agli aventi titolo; la sentenza avrebbe trascurato di valorizzare la circostanza che il ricorrente si è subito offerto di allargare il tratto libero per migliorare il transito dei pedoni (motivo B di gravame),
sono da ritenersi del tutto inconferenti ai fini di causa, non essendo in discussione il numero di accessi e la possibilità di transito pedonale, ed essendo invece decisivo il rilievo che, a fronte di un’autorizzazione edilizia che prescriveva la necessità di garantire “ … il passaggio anche carrale di tutte le persone aventi diritto di passo sul percorso esistente ”, tale passaggio non è stato in alcun modo garantito, essendo la sbarra in esame impeditiva di ogni possibile passo carrale, essendo garantito unicamente – e in maniera del tutto angusta – il solo passaggio pedonale.
8. Alla stessa stregua, non rileva in questa sede accertare se vi sia stata creazione di un nuovo diritto reale, in violazione del principio del numerus clausus dei diritti reali, né indagare se l’apposizione della sbarra in esame costituisca intervento di edilizia libera, ovvero necessiti del rilascio del previo titolo edilizio (motivi sub C e D di gravame), essendo decisiva la circostanza che la sbarra in esame, per il modo in cui è stata strutturata, viola il contenuto della cennata autorizzazione edilizia n. 98/1997, impedendo il passaggio “ anche carrale ” degli aventi titolo.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO