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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 25 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11379/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEVECCHI DANILO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONTEVECCHI DANILO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MORGANTI MIRCO elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 5 48018 FAENZA presso il difensore avv. MORGANTI MIRCO
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente ha così concluso : “Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito Visto il difetto di legittimazione passiva della opponente , essendo tutti gli atti e fatti della trattativa Pt_1 riconducibili al rapporto / ON AU quale privato ed essendo in ogni Controparte_1 caso, nel merito, il contratto definitivo ascrivibile in toto al contributo efficiente e decisivo in senso causale di altro agente immobiliare,
pagina 1 di 9 voglia dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Firenze n. 2604/2023 RG 8385/2023
Voglia conseguentemente condannare il convenuto opposto a restituire quanto pagato da Parte_1 in ottemperanza alla concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi nella quale l'Ill.mo Giudice ritenesse di giustizia riconoscere a il diritto a provvigione, voglia stabilire il quantum dovuto da Controparte_1 parte opponente in euro 5.000,00 più Iva nella stessa misura pagata da parte venditrice di cui a sua fattura doc 8, con la quale riconosceva di fatto il suo limitato apporto, dal punto Controparte_1 di vista eziologico, alla conclusione dell'affare. Con conseguente condanna di a Controparte_1 restituire alla opponente quanto percepito in eccedenza alla somma di euro 5000 +iva.
In ogni caso, nella stessa denegata ipotesi, voglia ordinare all'opposta di restituire a Parte_1
l'importo della fattura di del 3 giugno 2020 n. 241 di euro 1.525,00 emessa nei Controparte_1 confronti del sig. AU ON in proprio, per compenso pagato per la fase preparatoria dell'affare de quo, all'epoca non ancora concluso da in quanto ai sensi della Controparte_1
Legge n. 39/89 questa attività preparatoria fatturata è attività complementare ( non autonoma) alla mediazione e non può essere riconosciuta separatamente, superando complessivamente l'importo della provvigione richiesta dalla Agenzia nella misura del 2% secondo usi e consuetudini.
Tutte le somme da restituirsi all'opponente con interessi moratori dalla data dei pagamenti indebiti.
Voglia respingere le domande formulate contro il sig. AU ON in proprio in quanto non evocato ritualmente in giudizio e sulle quali non si accetta il contraddittorio . Vinte le spese.”
parte opposta ha così concluso: ”Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto
infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque condannare la società corrente in FAENZA (RA), Viale Marconi n.30/14 (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
pagina 2 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1
'importo di Euro 20.740,00 (euro ventimilasettecentoquaranta\00) oltre interessi
[...] legali sulla somma capitale, dalla data vendita immobiliare sino al saldo effettivo;
in via subordinata, condannare il Sig. AU ON, nato a [...], il [...], residente a
Modigliana (FC), Via Morana 12, CF , a corrispondere alla C.F._1 [...]
l'importo di Euro 20.740,00 (euro ventimilasettecentoquaranta\00) Controparte_1 oltre interessi legali sulla somma capitale, dalla data vendita immobiliare sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre nel merito e di indicare, allegare e richiedere mezzi istruttori.”
-------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché i dettami della nuova riforma Cartabia, circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause, impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE CONCISA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Va necessariamente approfondito il tema della proposta conciliativa del Giudice alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte opponente che non ha aderito alla proposta formulata da questo
Tribunale ritenendo che la stessa non potesse intendersi “conciliativa “in quanto accogliente in tutto le tesi della parte opposta.
pagina 3 di 9 Ebbene, premesso che la proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis, secondo prevalente orientamento, non deve essere neppure motivata onde evitare anticipazioni di giudizio, e che le parti, riflettendo sul contenuto della proposta, possono valutare l'opportunità e la convenienza non solo di farla propria ma anche di svilupparla autonomamente, con la previsione di importi diversi o modalità di pagamento concordate, bisogna in ogni caso tenere distinte, da un lato, la proposta “transattiva” e dall'altra quella
“conciliativa”.
La proposta avente natura transattiva è diretta a provocare nelle parti la transazione (art. 1966 c.c.), ovvero il contratto col quale i litiganti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine alla loro lite. La proposta conciliativa, invece, propone la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di una attività di mediazione che può anche prescindere da reciproche concessioni.
Il Giudice che formula la proposta conciliativa è mediatore dell'accordo conciliativo ma resta, allo stesso tempo, titolare del potere di decisione nel caso di fallimento della conciliazione. In altre parole, il giudice è concepito non come mero decision maker bensì come parte attiva del giudizio che tende a favorire una definizione della lite non necessariamente eteronoma. La giurisprudenza di merito sul punto ha sottolineato che la previsione di cui all'art. 185bis с.p.c. costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che tutte le controversie debbano concludersi con sentenza. In ogni caso, la proposta è mirata ad una definizione della causa che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e in termini più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia (che è il risultato che avrebbe ottenuto la parte opponente se avesse accettato la proposta). La proposta impone quindi una ponderazione accurata dei contrapposti interessi in gioco e la ricerca di un punto di convergenza che tenga conto di molteplici fattori. Tale impostazione risulta essere stata rispettata nella proposta conciliativa formulata da questo Giudice prendendo in considerazione le argomentazioni delle parti, la documentazione depositata in atti e le dichiarazioni rese dal teste escusso, e posto che la parte opponente- aderendo, avrebbe conseguito un notevole risparmio in termini di spese legali.
Ciò premesso, va rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 4 di 9 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 5 di 9 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
Al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa, occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss. C.c. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti, mentre altri, derivano dalla conclusione dell'affare. Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1755, comma primo, c.c. , il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “(…) per effetto del suo intervento (…)”.
Ciò posto, come chiarito in più occasioni dalla S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente:
1) che tale intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
2) che tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico all'uopo);
3) che, infine, per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso.
In particolare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice non occorrendo peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ed essendo sufficiente, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo -
pagina 6 di 9 abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (Cass. n. 869/18).
In effetti, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo
i principi della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. (Cass., sez. II Civ.,
Ordinanza n. 27185, 15.9.2022).
Ed ancora: “il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso” (Sez. 2, n. 11655, 14/05/2018)
L'accertamento del nesso causale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. 5762/03, 23842/08 e
12283/09).
Orbene, in fatto, l'istruttoria espletata ha comprovato l'attività di intermediazione della parte opposta mentre l'opponente non ha dato prova di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria della
Controparte_1
Il teste indotto da parte opponente ha dichiarato di essere intervenuto nell'affare come tecnico di parte di ” solo nella fase finale delle trattative, che il ON gli aveva Parte_2 riferito che aveva visto l'immobile già anni prima e che il proprietario nel corso del tempo gli aveva inviato le fotografie dei luoghi d'estate e d'inverno, circostanza che denota un interesse continuativo che evidentemente era cominciato all'epoca delle trattative intavolate dal e che mai si era CP_1 concluso, diversamente da quanto sostiene la parte opponente secondo la quale si tratterebbe invece di due affari distinti. La dichiarazione appare assolutamente attendibile e tra l'altro confermata dalla fattura fiscale emessa dalla agenzia immobiliare ABI nei confronti della società (doc. 13di Parte_1 parte opposta ), nella quale l'agente, qualifica gli importi domandati come “provvigione forfettariamente pattuita per consulenza e disbrigo pratiche di registrazione contratto preliminare di compravendita per immobili siti a Palazzuolo Sul Senio (FI) Via Montebevara n.1” , evidentemente ben consapevole di non aver svolto attività di intermediazione immobiliare.
pagina 7 di 9 Agli atti risulta inoltre prodotta copiosa corrispondenza intercorsa tra il ON e l'agente immobiliare sulla chat di messaggistica istantanea Whatsapp che prova incontrovertibilmente l'attività di mediazione svolta dal e della cui autenticità non v'è motivo di dubitare anche per aver la parte CP_1 opponente rinunciato all'eccezione di veridicità in un primo momento sollevata. In un passaggio della detta conversazione il ON dichiara: “Mi mancano ancora 300k, normalmente li tirerei fuori dalla società ma adesso non posso...”; tale dichiarazione rileva il legame funzionale ed economico tra
ON e la poiché egli stesso ammette che avrebbe attinto (normalmente) alle risorse Pt_1 societarie per finanziare l'operazione. Tale passaggio consente di affermare che l'acquisto dell'immobile era progettato in funzione della società che ne sarebbe stata evidentemente la beneficiaria, così come in effetti è stato. Il fatto che il ON si riferisca esplicitamente alla liquidità della società come fonte per operazioni di tale portata esclude infatti l'ipotesi di un interesse esclusivamente personale e conferma che l'operazione era strettamente connessa alla società. Ciò rafforza ulteriormente la tesi della parte opposta secondo cui il ON agiva sin dall'inizio in rappresentanza e nell'interesse della Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di Pt_1 legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente essendo evidente come il ON abbia agito di fatto in nome e per conto della di cui era già socio all'epoca dei fatti per cui è causa, poi Pt_1 divenuto successivamente legale rappresentante, come da visura camerale in atti;
la circostanza è documentalmente provata, attraverso la produzione da parte opposta della quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte venditrice all'esito del pagamento della provvigione alla a Controparte_1 seguito della conclusione della vendita (doc. 12 di parte opposta), nella quale si legge espressamente
“con riferimento alla mediazione immobiliare conclusasi con la compravendita del complesso immobiliare denominato “Montebevara”, sito nel Comune di Palazzuolo Sul Senio (FI), località
Palazzuolo Campagna Montebevara n.1, tra i suddetti Signori e e la società CP_2 CP_3 Pt_1
con sede in Faenza (RA), al Viale G. Marconi n.30/14 CF E P.IVA ”. Appare
[...] P.IVA_1 evidente come sin dall'origine sia l' sia i venditori, e fossero al Controparte_1 CP_2 CP_3 corrente di trattare con la società o chi per essa. Pt_1
Sul punto la Cassazione si è espressa stabilendo “ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare “(tra le tante, Cass. N. 12527 del 21 maggio 2010).
pagina 8 di 9 Relativamente al quantum della pretesa monitoria, la stessa risulta coerente con la “Raccolta degli Usi della Provincia di Firenze – anno 2015”.
Ciò posto il decreto ingiuntivo va confermato. Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi,
e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2604/2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 25 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11379/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEVECCHI DANILO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONTEVECCHI DANILO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MORGANTI MIRCO elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 5 48018 FAENZA presso il difensore avv. MORGANTI MIRCO
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente ha così concluso : “Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito Visto il difetto di legittimazione passiva della opponente , essendo tutti gli atti e fatti della trattativa Pt_1 riconducibili al rapporto / ON AU quale privato ed essendo in ogni Controparte_1 caso, nel merito, il contratto definitivo ascrivibile in toto al contributo efficiente e decisivo in senso causale di altro agente immobiliare,
pagina 1 di 9 voglia dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Firenze n. 2604/2023 RG 8385/2023
Voglia conseguentemente condannare il convenuto opposto a restituire quanto pagato da Parte_1 in ottemperanza alla concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi nella quale l'Ill.mo Giudice ritenesse di giustizia riconoscere a il diritto a provvigione, voglia stabilire il quantum dovuto da Controparte_1 parte opponente in euro 5.000,00 più Iva nella stessa misura pagata da parte venditrice di cui a sua fattura doc 8, con la quale riconosceva di fatto il suo limitato apporto, dal punto Controparte_1 di vista eziologico, alla conclusione dell'affare. Con conseguente condanna di a Controparte_1 restituire alla opponente quanto percepito in eccedenza alla somma di euro 5000 +iva.
In ogni caso, nella stessa denegata ipotesi, voglia ordinare all'opposta di restituire a Parte_1
l'importo della fattura di del 3 giugno 2020 n. 241 di euro 1.525,00 emessa nei Controparte_1 confronti del sig. AU ON in proprio, per compenso pagato per la fase preparatoria dell'affare de quo, all'epoca non ancora concluso da in quanto ai sensi della Controparte_1
Legge n. 39/89 questa attività preparatoria fatturata è attività complementare ( non autonoma) alla mediazione e non può essere riconosciuta separatamente, superando complessivamente l'importo della provvigione richiesta dalla Agenzia nella misura del 2% secondo usi e consuetudini.
Tutte le somme da restituirsi all'opponente con interessi moratori dalla data dei pagamenti indebiti.
Voglia respingere le domande formulate contro il sig. AU ON in proprio in quanto non evocato ritualmente in giudizio e sulle quali non si accetta il contraddittorio . Vinte le spese.”
parte opposta ha così concluso: ”Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto
infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque condannare la società corrente in FAENZA (RA), Viale Marconi n.30/14 (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
pagina 2 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1
'importo di Euro 20.740,00 (euro ventimilasettecentoquaranta\00) oltre interessi
[...] legali sulla somma capitale, dalla data vendita immobiliare sino al saldo effettivo;
in via subordinata, condannare il Sig. AU ON, nato a [...], il [...], residente a
Modigliana (FC), Via Morana 12, CF , a corrispondere alla C.F._1 [...]
l'importo di Euro 20.740,00 (euro ventimilasettecentoquaranta\00) Controparte_1 oltre interessi legali sulla somma capitale, dalla data vendita immobiliare sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre nel merito e di indicare, allegare e richiedere mezzi istruttori.”
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché i dettami della nuova riforma Cartabia, circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause, impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE CONCISA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Va necessariamente approfondito il tema della proposta conciliativa del Giudice alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte opponente che non ha aderito alla proposta formulata da questo
Tribunale ritenendo che la stessa non potesse intendersi “conciliativa “in quanto accogliente in tutto le tesi della parte opposta.
pagina 3 di 9 Ebbene, premesso che la proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis, secondo prevalente orientamento, non deve essere neppure motivata onde evitare anticipazioni di giudizio, e che le parti, riflettendo sul contenuto della proposta, possono valutare l'opportunità e la convenienza non solo di farla propria ma anche di svilupparla autonomamente, con la previsione di importi diversi o modalità di pagamento concordate, bisogna in ogni caso tenere distinte, da un lato, la proposta “transattiva” e dall'altra quella
“conciliativa”.
La proposta avente natura transattiva è diretta a provocare nelle parti la transazione (art. 1966 c.c.), ovvero il contratto col quale i litiganti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine alla loro lite. La proposta conciliativa, invece, propone la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di una attività di mediazione che può anche prescindere da reciproche concessioni.
Il Giudice che formula la proposta conciliativa è mediatore dell'accordo conciliativo ma resta, allo stesso tempo, titolare del potere di decisione nel caso di fallimento della conciliazione. In altre parole, il giudice è concepito non come mero decision maker bensì come parte attiva del giudizio che tende a favorire una definizione della lite non necessariamente eteronoma. La giurisprudenza di merito sul punto ha sottolineato che la previsione di cui all'art. 185bis с.p.c. costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che tutte le controversie debbano concludersi con sentenza. In ogni caso, la proposta è mirata ad una definizione della causa che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e in termini più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia (che è il risultato che avrebbe ottenuto la parte opponente se avesse accettato la proposta). La proposta impone quindi una ponderazione accurata dei contrapposti interessi in gioco e la ricerca di un punto di convergenza che tenga conto di molteplici fattori. Tale impostazione risulta essere stata rispettata nella proposta conciliativa formulata da questo Giudice prendendo in considerazione le argomentazioni delle parti, la documentazione depositata in atti e le dichiarazioni rese dal teste escusso, e posto che la parte opponente- aderendo, avrebbe conseguito un notevole risparmio in termini di spese legali.
Ciò premesso, va rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 4 di 9 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 5 di 9 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
Al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa, occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss. C.c. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti, mentre altri, derivano dalla conclusione dell'affare. Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1755, comma primo, c.c. , il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “(…) per effetto del suo intervento (…)”.
Ciò posto, come chiarito in più occasioni dalla S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente:
1) che tale intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
2) che tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico all'uopo);
3) che, infine, per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso.
In particolare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice non occorrendo peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ed essendo sufficiente, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo -
pagina 6 di 9 abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (Cass. n. 869/18).
In effetti, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo
i principi della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. (Cass., sez. II Civ.,
Ordinanza n. 27185, 15.9.2022).
Ed ancora: “il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso” (Sez. 2, n. 11655, 14/05/2018)
L'accertamento del nesso causale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. 5762/03, 23842/08 e
12283/09).
Orbene, in fatto, l'istruttoria espletata ha comprovato l'attività di intermediazione della parte opposta mentre l'opponente non ha dato prova di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria della
Controparte_1
Il teste indotto da parte opponente ha dichiarato di essere intervenuto nell'affare come tecnico di parte di ” solo nella fase finale delle trattative, che il ON gli aveva Parte_2 riferito che aveva visto l'immobile già anni prima e che il proprietario nel corso del tempo gli aveva inviato le fotografie dei luoghi d'estate e d'inverno, circostanza che denota un interesse continuativo che evidentemente era cominciato all'epoca delle trattative intavolate dal e che mai si era CP_1 concluso, diversamente da quanto sostiene la parte opponente secondo la quale si tratterebbe invece di due affari distinti. La dichiarazione appare assolutamente attendibile e tra l'altro confermata dalla fattura fiscale emessa dalla agenzia immobiliare ABI nei confronti della società (doc. 13di Parte_1 parte opposta ), nella quale l'agente, qualifica gli importi domandati come “provvigione forfettariamente pattuita per consulenza e disbrigo pratiche di registrazione contratto preliminare di compravendita per immobili siti a Palazzuolo Sul Senio (FI) Via Montebevara n.1” , evidentemente ben consapevole di non aver svolto attività di intermediazione immobiliare.
pagina 7 di 9 Agli atti risulta inoltre prodotta copiosa corrispondenza intercorsa tra il ON e l'agente immobiliare sulla chat di messaggistica istantanea Whatsapp che prova incontrovertibilmente l'attività di mediazione svolta dal e della cui autenticità non v'è motivo di dubitare anche per aver la parte CP_1 opponente rinunciato all'eccezione di veridicità in un primo momento sollevata. In un passaggio della detta conversazione il ON dichiara: “Mi mancano ancora 300k, normalmente li tirerei fuori dalla società ma adesso non posso...”; tale dichiarazione rileva il legame funzionale ed economico tra
ON e la poiché egli stesso ammette che avrebbe attinto (normalmente) alle risorse Pt_1 societarie per finanziare l'operazione. Tale passaggio consente di affermare che l'acquisto dell'immobile era progettato in funzione della società che ne sarebbe stata evidentemente la beneficiaria, così come in effetti è stato. Il fatto che il ON si riferisca esplicitamente alla liquidità della società come fonte per operazioni di tale portata esclude infatti l'ipotesi di un interesse esclusivamente personale e conferma che l'operazione era strettamente connessa alla società. Ciò rafforza ulteriormente la tesi della parte opposta secondo cui il ON agiva sin dall'inizio in rappresentanza e nell'interesse della Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di Pt_1 legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente essendo evidente come il ON abbia agito di fatto in nome e per conto della di cui era già socio all'epoca dei fatti per cui è causa, poi Pt_1 divenuto successivamente legale rappresentante, come da visura camerale in atti;
la circostanza è documentalmente provata, attraverso la produzione da parte opposta della quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte venditrice all'esito del pagamento della provvigione alla a Controparte_1 seguito della conclusione della vendita (doc. 12 di parte opposta), nella quale si legge espressamente
“con riferimento alla mediazione immobiliare conclusasi con la compravendita del complesso immobiliare denominato “Montebevara”, sito nel Comune di Palazzuolo Sul Senio (FI), località
Palazzuolo Campagna Montebevara n.1, tra i suddetti Signori e e la società CP_2 CP_3 Pt_1
con sede in Faenza (RA), al Viale G. Marconi n.30/14 CF E P.IVA ”. Appare
[...] P.IVA_1 evidente come sin dall'origine sia l' sia i venditori, e fossero al Controparte_1 CP_2 CP_3 corrente di trattare con la società o chi per essa. Pt_1
Sul punto la Cassazione si è espressa stabilendo “ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare “(tra le tante, Cass. N. 12527 del 21 maggio 2010).
pagina 8 di 9 Relativamente al quantum della pretesa monitoria, la stessa risulta coerente con la “Raccolta degli Usi della Provincia di Firenze – anno 2015”.
Ciò posto il decreto ingiuntivo va confermato. Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi,
e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2604/2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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