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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, a Catania (CT Parte_1
Nato a Catania il 26/02/1939 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Arveno Fumagalli del foro di Lecco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Arveno Fumagalli del foro di Lecco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona in data 01.07.1967
(anno 1967 atto n. 628 reg. parte P serie 2A)
In regime di separazione dei beni. con il figlio , nato il [...] in [...] N. 04306 parte 1 serie A - Persona_1 anno 1969 - (C.F. ) dal 25.07.2006 residente in [...]sul C.F._3
Meno - Hammanstrasse 10 è economicamente indipendente ed autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non richiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento.
2. I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolamentato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal rapporto di coniugo e di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal matrimonio.
3. I coniugi si impegnano al reciproco rispetto ed al rispetto delle norme e regolamenti in materia di riservatezza e tutela della privacy e, pertanto, a non porre in essere condotte e comportamenti contrari a dette norme e regolamenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, nell'anno 1977 hanno constatato che la convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. ed il definitivo venir meno degli affetti alla base del rapporto matrimoniale hanno iniziato a vivere di fatto separatamente nelle rispettive residenze fin dal 1977.
Il Tribunale, stante l'indipendenza economica dell'unico figlio dei ricorrenti, non deve statuire in merito al suo mantenimento.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Rilevato che le condizioni della separazione non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Verona il 01.07.1967
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, a Catania (CT Parte_1
Nato a Catania il 26/02/1939 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Arveno Fumagalli del foro di Lecco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Arveno Fumagalli del foro di Lecco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona in data 01.07.1967
(anno 1967 atto n. 628 reg. parte P serie 2A)
In regime di separazione dei beni. con il figlio , nato il [...] in [...] N. 04306 parte 1 serie A - Persona_1 anno 1969 - (C.F. ) dal 25.07.2006 residente in [...]sul C.F._3
Meno - Hammanstrasse 10 è economicamente indipendente ed autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non richiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento.
2. I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolamentato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal rapporto di coniugo e di non aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal matrimonio.
3. I coniugi si impegnano al reciproco rispetto ed al rispetto delle norme e regolamenti in materia di riservatezza e tutela della privacy e, pertanto, a non porre in essere condotte e comportamenti contrari a dette norme e regolamenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, nell'anno 1977 hanno constatato che la convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. ed il definitivo venir meno degli affetti alla base del rapporto matrimoniale hanno iniziato a vivere di fatto separatamente nelle rispettive residenze fin dal 1977.
Il Tribunale, stante l'indipendenza economica dell'unico figlio dei ricorrenti, non deve statuire in merito al suo mantenimento.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Rilevato che le condizioni della separazione non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Verona il 01.07.1967
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG