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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4266/2024 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del magistrato: dr.ssa Alessandra Cesi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 4266/2024 R.G. promossa
DA nato il [...] in GAMBIA, rappresentato e difeso dall'avv. GUERCIA GIORGIA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente ad oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA
OSSERVA Con ricorso depositato in data 20.06.2024, il Sig. nato il [...] in GAMBIA, ha Parte_1 impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria emesso dal Questore della Provincia di in data 22.02.2024 e notificato in data 21.05.2024. CP_1
Il – Questura di non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se Controparte_1 CP_1 ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 13.06.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento
IN FATTO Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, già riconosciutagli con il conseguente rilascio permesso di soggiorno prodotto dal ricorrente in atti, n. . P.IVA_1
IN DIRITTO
1 Orbene, pur a fronte del precedente riconoscimento della protezione sussidiaria, nel giudizio attuale l'istante ha fondato la propria richiesta esclusivamente su un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano, deducendo elementi legati alla stabile occupazione lavorativa e all'inserimento socio-culturale.
Tali profili, tuttavia, non costituiscono presupposto sufficiente per il rinnovo della protezione sussidiaria, la quale presuppone, invece:
- che le condizioni di rischio nel Paese di origine non siano cessate;
- che l'istante dimostri l'attualità e la concretezza del pericolo di subire danni gravi ai sensi dell'art. 14 lett. b) e c) del D.lgs. 251/2007.
Nel caso di specie, premesso che il Tribunale non è a conoscenza dei presupposti per i quali è stata inizialmente riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria atteso l'esistenza di un permesso di soggiorno rilasciato dagli organi competenti e prodotto in atti, nelle premesse non è stata allegata né dimostrata alcuna circostanza attuale e individualizzante da cui desumere che, in caso di rientro in Gambia, il ricorrente si troverebbe esposto a un simile rischio.
Al contrario, il Gambia risulta attualmente incluso tra i Paesi di origine sicuri, ai sensi del D.M. 4 ottobre
2019 e successive modifiche, circostanza che rafforza la presunzione di insussistenza del rischio richiesto per la protezione sussidiaria.
Premesso, inoltre, che il ricorrente non ha allegato elementi nuovi o specifici tali da superare detta presunzione, né ha prospettato un rischio individuale derivante da particolari vicende personali, rilevanti ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 1951, si deve evidenziare che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o il rinnovo della protezione internazionale spetta, in via esclusiva e primaria, alla
Commissione Territoriale, organo deputato alla valutazione istruttoria dei fatti rilevanti.
Nulla impedisce, pertanto, al ricorrente di proporre nuova domanda di protezione internazionale, allegando eventuali circostanze sopravvenute o nuovi elementi individualizzanti del rischio.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.T.M. Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 18 luglio 2025 Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del magistrato: dr.ssa Alessandra Cesi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 4266/2024 R.G. promossa
DA nato il [...] in GAMBIA, rappresentato e difeso dall'avv. GUERCIA GIORGIA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente ad oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA
OSSERVA Con ricorso depositato in data 20.06.2024, il Sig. nato il [...] in GAMBIA, ha Parte_1 impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria emesso dal Questore della Provincia di in data 22.02.2024 e notificato in data 21.05.2024. CP_1
Il – Questura di non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se Controparte_1 CP_1 ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 13.06.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento
IN FATTO Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, già riconosciutagli con il conseguente rilascio permesso di soggiorno prodotto dal ricorrente in atti, n. . P.IVA_1
IN DIRITTO
1 Orbene, pur a fronte del precedente riconoscimento della protezione sussidiaria, nel giudizio attuale l'istante ha fondato la propria richiesta esclusivamente su un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano, deducendo elementi legati alla stabile occupazione lavorativa e all'inserimento socio-culturale.
Tali profili, tuttavia, non costituiscono presupposto sufficiente per il rinnovo della protezione sussidiaria, la quale presuppone, invece:
- che le condizioni di rischio nel Paese di origine non siano cessate;
- che l'istante dimostri l'attualità e la concretezza del pericolo di subire danni gravi ai sensi dell'art. 14 lett. b) e c) del D.lgs. 251/2007.
Nel caso di specie, premesso che il Tribunale non è a conoscenza dei presupposti per i quali è stata inizialmente riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria atteso l'esistenza di un permesso di soggiorno rilasciato dagli organi competenti e prodotto in atti, nelle premesse non è stata allegata né dimostrata alcuna circostanza attuale e individualizzante da cui desumere che, in caso di rientro in Gambia, il ricorrente si troverebbe esposto a un simile rischio.
Al contrario, il Gambia risulta attualmente incluso tra i Paesi di origine sicuri, ai sensi del D.M. 4 ottobre
2019 e successive modifiche, circostanza che rafforza la presunzione di insussistenza del rischio richiesto per la protezione sussidiaria.
Premesso, inoltre, che il ricorrente non ha allegato elementi nuovi o specifici tali da superare detta presunzione, né ha prospettato un rischio individuale derivante da particolari vicende personali, rilevanti ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 1951, si deve evidenziare che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o il rinnovo della protezione internazionale spetta, in via esclusiva e primaria, alla
Commissione Territoriale, organo deputato alla valutazione istruttoria dei fatti rilevanti.
Nulla impedisce, pertanto, al ricorrente di proporre nuova domanda di protezione internazionale, allegando eventuali circostanze sopravvenute o nuovi elementi individualizzanti del rischio.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.T.M. Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 18 luglio 2025 Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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