Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4549 del 2025, proposto da
IN DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alex Capponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 11.3.2025 avanzata alle amministrazioni resistenti e per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti e, per l’effetto, ordinare alla Prefettura di Frosinone S.U.I. l’esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge, anche tramite invio tramite p.e.c. al difensore del sig. IN DE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha chiesto con l’istanza dell’11.3.2025 accesso a tutta la documentazione inerente il procedimento per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in proprio favore dal l.r. della “Il Buchetto 2” srl;
- parte resistente ha prodotto in atti i documenti richiesti il 30.5.2025; precisamente, la richiesta di ingresso del ricorrente, il preavviso di revoca del 12.11.2024 eil successivo provvedimento di revoca del 10.12.2024;
- proprio in ragione di quanto sopra, all’udienza del 10.6.2025, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso avverso il diniego di accesso;
- dunque, malgrado quanto osservato da parte ricorrente nella nota depositata in atti il 9.6.2025, il ricorso si ritiene divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- è possibile compensare le spese di lite, poiché quanto depositato era già stato comunicato alle parti agli indirizzi e-mail indicati in domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO