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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 318/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili), depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caravello che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ragusa in via Zara n. 61, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetano Pernice, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 04.09.1996, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 130;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 07.10.2003), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e (Ragusa, 07.01.2009), studente;
Per_2
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 14.05.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso e all'accordo di separazione sottoscritto dalle parti ed allegato agli atti di causa;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 18.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. che nella casa coniugale, in comproprietà ai ricorrenti, continuerà a vivere la sig.ra Pt_2 unitamente ai figli;
2. che i coniugi concordano che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_1 Pt_2 di assegno di mantenimento per il figlio la somma di € 200,00 fino a che lo stesso non sarà Per_2 economicamente indipendente, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle utenze domestiche (luce, gas e canone idrico e Tari), oltre a versare le somme della assicurazione e tassa automobilistica della vettura di sua proprietà che concede in uso gratuito alla sig.ra oltre a sostenerne le spese ordinarie di manutenzione, più precisamente i rituali Pt_2 tagliandi;
3. Il figlio , essendo oggi un adolescente di 16 anni potrà vedere il padre tutte le volte che lo Per_2 desidera e pernotterà presso l'abitazione paterna liberamente;
Che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi della stessa e possono, pertanto, essere omologate da Questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
spese al definitivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 04.09.1996, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 130;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 2.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti