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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2533/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA CURZIO,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA BAGAINI 1 21100 VARESE presso il difensore attori ini riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ALBERTO RIMOLDI, elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 14
21100 VARESE presso il difensore convenuto in riassunzione pagina 1 di 16 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. ENRICO LAMBIASE, elettivamente domiciliata in PIAZZALE CADORNA,
4 MILANO presso il difensore convenuta in riassunzione con
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GAETANO DIEGO ANGELO DEL BORRELLO, elettivamente domiciliata in VIA TERRAGGIO 17 20123 MILANO presso il difensore terza chiamata in riassunzione con
Controparte_4
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_4
patrocinio dell'avv. GIULIA PUERARI, elettivamente domiciliata in VIA JACOPINO
DA TRADATE, 9 20100 MILANO presso il difensore terza chiamata in riassunzione avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'Appello adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, così disporre: accertare e dichiarare, per le causali indicate in pagina 2 di 16 premessa e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei soggetti convenuti, per i danni tutti occorsi a carico degli attori in conseguenza del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che ha coinvolto il compendio meglio descritto in narrativa a far data dal 1° maggio 2012; per l'effetto, condannare gli stessi, in via tra loro alternativa o solidale a risarcire in favore dell'attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'occorso, determinati nella misura e secondo i parametri indicati in narrativa, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del fatto al saldo. In ogni caso, in accoglimento della domanda deli attori ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione, nella sentenza nr. 12579/2024 di raccolta generale e n. 1096/2024 sezionale, di data 25.03.2024, depositata in cancelleria in data 08.05.2024, per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I e nel II grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per l'effetto, così disporre: accertare e dichiarare, per le causali indicate in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei soggetti convenuti, per i danni tutti occorsi a carico degli attori in conseguenza del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che ha coinvolto il compendio di proprietà degli attori, con specifico riferimento al danno da mancato godimento dell'immobile di loro proprietà/oneri per occupazione di altra abitazione dal mese di maggio 2013 sino al pagamento delle somme statuite in sentenza di i grado,
(pagamento intervenuto il 21.11.2017), o, quanto meno, sino alla pubblicazione della sentenza stessa, avvenuta in data 19.10.2017; per l'effetto, condannare gli stessi, in via tra loro alternativa o solidale a risarcire in favore dell'attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'occorso, determinati nella misura e secondo i parametri indicati in narrativa, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta, pagina 3 di 16 anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento e del giudizio in Corte di Cassazione da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello ed ogni domanda attorea, confermando la sentenza impugnata. Spese rifuse.
Conclusioni per : Controparte_2
Nel merito: - rigettare tutte le domande svolte dai signori e Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: - con vittoria nelle Parte_2
spese di lite.
Conclusioni per Controparte_4
Voglia la Corte di Appello di Milano: A) mandare assolta Controparte_4
da qualsivoglia domanda o pretesa;
B) con vittoria delle spese di lite relative alla
[...]
fase di legittimità e del giudizio di rinvio.
Conclusioni per Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare NEL MERITO Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da e Parte_1 [...]
nei confronti di Vinte le spese del grado di Parte_2 Controparte_3
giudizio.
pagina 4 di 16 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, adito da , Parte_1 Parte_2
accertò, con sentenza n. Parte_3 Controparte_5
1562/2017, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle parti convenute e rispettivamente, in qualità di Controparte_1 CP_2
gestore del territorio e delle infrastrutture, in misura pari rispettivamente al 30% e al 70% nella causazione del crollo della abitazione in proprietà di Parte_2
e sita in crollo ricondotto – come
[...] Parte_1 CP_1
accertato all'esito di CTU – a perdite d'acqua provenienti da una tubazione interrata in calcestruzzo, che faceva parte della rete idrica comunale.
2. In parziale accoglimento delle domande, il Tribunale condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di Parte_2 Parte_1
a) di euro 748.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in
[...]
relazione alla rovina degli immobili autorizzati e non anche della pretesa somma di euro 229.500,00 per gli immobili realizzati abusivamente;
b) di euro 2.160,00,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, per le spese sostenute per la nuova abitazione e, in particolare, per soggiornare in una struttura ricettizia dal 7.5.2012 al 2.6.2012; c) di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, corrispondente alla rata trimestrale anticipata del contratto di locazione dell'immobile concluso a decorrere dal 1.06.2012 al
31.05.2013; d) di euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in relazione alla perdita degli arredi immobiliari;
e) di euro 20.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà solo in favore di e di Parte_2 Parte_1
3. Il giudice di primo grado non riconobbe, invece, fondate ulteriori pretese risarcitorie e segnatamente quelle: a) per i canoni successivi in mancanza di documentazione comprovante il pagamento così come pure con riferimento alla pagina 5 di 16 locazione dell'alloggio per e b) Controparte_5 Persona_1
per le spese sostenute per la locazione dell'abitazione di cui al contratto stipulato in data 4.12.2013 (data pacificamente erronea, ma non rilevante) prodotto quale doc. 45, in quanto “gli attori avrebbero potuto produrre le ricevute dei pagamenti con la comparsa conclusionale senza incorrere nelle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c. trattandosi di documentazione di formazione successiva alla chiusura della fase istruttoria”.
4. Il Tribunale, infine, confermata la validità e l'operatività delle polizze assicurative, condannò e a tenere Controparte_3 CP_4
rispettivamente indenni il e delle Controparte_1 CP_2
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, nei limiti di ciascuna polizza.
5. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., sia gli attori di primo grado, insistendo sulle domande non accolte, sia CP_4
prospettando la inoperatività della polizza;
impugnava la sentenza con
[...]
appello incidentale altresì denunciando l'erroneità della CP_2
ripartizione del grado di colpa e, in ogni caso, deduceva la nullità della disposta
CTU..
6. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019, precisato l'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento in merito alla responsabilità ex art. 2051
c.c. del e di e confermata la graduazione Controparte_1 CP_2
della colpa, come elaborata dal Tribunale, riformava parzialmente la sentenza di prime cure e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 30.160,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la nuova abitazione, in particolare per i canoni locativi come risultanti dal contratto sub doc. n. 13. A tale riguardo, la
Corte d'Appello accoglieva integralmente la domanda di risarcimento del danno pagina 6 di 16 per la nuova abitazione e, dunque, non solo in relazione alla spesa sostenuta dagli attori nel primo periodo pari ad euro 2.160,00 (struttura B&B utilizzata dal
7.5.2012 al 2.6.2012), ma anche per tutti i canoni di locazione corrisposti per la seconda ( in senso cronologico) abitazione, in quanto, da un lato, “risultava provata e non contestata la sussistenza del contratto di locazione stipulato in data
4.12.2013 (di cui al doc. 13 fascicolo di primo grado avente validità per Pt_1
la durata di un anno, dal 1.06.2012 al 31.05.2013” e, dall'altro, che, su un canone annuo di euro 24.000,00 da corrispondere in tre rate trimestrali di euro 6.000,00 ciascuna, “risultavano in concreto già effettuati i pagamenti da parte di Parte_1
delle somme di euro 6.000,00 e euro 4.000,00 in favore del locatore”,
[...]
oltre il “versamento forfettario in favore dell'agente intermediario per la stipula di detto contratto (di cui al doc. 16 fascicolo attoreo di primo grado)”, così da doversi ritenere “altamente verosimile, considerati i frangenti concreti, che il ha effettuato anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di Pt_1
canone annuo”.
7. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso e Parte_1 [...]
, sulla base di un solo motivo, afferente l'omesso esame circa un Parte_2
fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di porre a fondamento della propria decisione “il fatto storico rappresentato dalla esistenza di un'obbligazione di pagamento dei canoni per l'occupazione di una nuova abitazione, assunta dai coniugi in conseguenza della Parte_4
ingiusta perdita della loro casa, che ha formato oggetto di richiesta risarcitoria”.
Pertanto, secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione non soltanto le spese sostenute presso la struttura B&B dal 7.05.2012 (pari ad euro 2.160,00) e quelle affrontate a seguito della stipula del contratto di locazione avente validità di un anno, dall'1.6.2012 al 31.5.2013, ma anche le spese sostenute dai coniugi dal giugno 2013 sino alla pubblicazione della sentenza di pagina 7 di 16 primo grado, intervenuta il 19.10.2017. La Corte avrebbe, dunque, erroneamente omesso di pronunciarsi in ordine alle obbligazioni assunte dai coniugi con i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1.02.2014 nonostante fossero stati prodotti ai docc.ti nn. 44 e 45 del fascicolo di primo grado. Il primo, prodotto al doc. 44, inerisce al contratto di locazione stipulato in data 4.12.2013 in favore di e presso Gallarate, Controparte_5 Persona_1
via Cavallotti, 9, sottoscritto ed economicamente gravante su Parte_2
, mentre il secondo, prodotto al doc. 45, inerisce al contratto di locazione
[...]
stipulato dai coniugi , in favore loro e dei propri sei figli, presso Parte_4
Gallarate, via Carlo Noè, 6.
8. La Corte di Cassazione con sentenza n. 12579/2024, riqualificata la censura dei ricorrenti quale omessa pronuncia su motivo di appello ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., cassava la sentenza di secondo grado nella parte in cui la
Corte d'Appello aveva omesso di pronunciarsi su parte del petitum avanzato dagli appellanti, relativo alla rifusione delle spese sostenute dai Parte_5
in ragione dei contratti di locazione prodotti sub doc. ti nn. 44 e 45, essendosi limitata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a riconoscere solo i canoni del contratto di locazione avente efficacia dall'1.6.2012 al 31.5.2013, di cui al doc. n. 13 del fascicolo attoreo.
9. ha proposto ricorso incidentale per aver la Corte erroneamente disposto CP_2
la liquidazione del danno relativo ai canoni di locazione per il periodo 1.6.2012 –
31.5.2013, evidenziando che probabilmente il contratto di locazione non era neppure registrato e ciò ne determinava la nullità.
10. La Corte di Cassazione ha posto in risalto i seguenti elementi: il contratto di locazione con validità dall'1.6.2012 al 31.5.2013 ( doc. n. 13) non era stato contestato e, per vero, non poteva essere stato concluso in data 4.12.2013, essendo detta data indicata nella sentenza di secondo grado frutto di un mero pagina 8 di 16 errore materiale;
inoltre, erano in atti le prove dei pagamenti delle somme di €
6.000,00 e di € 4.000,00 in favore del locatore, oltre che del versamento delle provvigioni all'intermediario, come da doc. n. 16; tanto induceva a ritenere altamente verosimile che il avesse effettuato anche gli ulteriori pagamenti Pt_1
a saldo del richiesto canone annuo. Né la questione della registrazione era dirimente, in quanto si trattava di copia versata in atti e non era escluso che la registrazione fosse comunque intervenuta. Pertanto, osservava la Corte di
Cassazione come correttamente il giudice di secondo grado avesse fatto ricorso alla prove per presunzioni, inferendo il fatto ignoto dai fatti noti, non contestati allegate dalle stesse parti che di ciò erano onerate.
11. Pertanto, e chiedono che - ferme le Parte_1 Parte_2
statuizioni in punto responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c - le parti convenute siano condannate in solido al pagamento delle ulteriori somme per la locazione dal maggio 2013 sino al 21.11.2017, data dell'ultimo pagamento o quanto meno sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data
19.10.2017, in ragione dei pagamenti dei canoni di locazione, oltre alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, con distrazione in favore del legale antistatario. Prospettano tale richiesta anche sotto il profilo del mancato godimento dell'immobile adibito ad abitazione, con commisurazione del danno al valore locativo dell'immobile stesso.
12. Il Comune di osserva che la Corte d'Appello di Milano, pur CP_1
errando, si era limitata a valutare diversamente le uniche prove in suo possesso, ovvero quelle relative al contratto locativo annuale dall'1.6.2012 al 31.5.2013
(cfr.doc.13 del fascicolo attoreo), mentre per quelle relative ai successivi contratti di locazione (doc. 44-45 in fascicolo attoreo) non poteva che confermare la precedente sentenza di primo grado e pertanto nulla liquidare. Ad avviso del infatti, gli altri contratti di locazione di cui ai docc.ti 44-45 del CP_1
pagina 9 di 16 fascicolo attoreo attestano semplicemente l'assunzione di un'obbligazione, ma non anche il relativo adempimento e, quindi, non dimostrando alcun pagamento, non consentono di ritenere raggiunta la prova del danno;
danno che ben avrebbe potuto essere dimostrato mediante quietanze di pagamento dei canoni dopo il gennaio 2014, non potendo il danno patrimoniale presumersi.
Evidenza, inoltre, l'Ente che la domanda formulata in termini di mancato godimento dell'immobile e di stima del danno in rapporto al valore locativo dell'alloggio si configura quale domanda nuova, inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c..
13. Nella stessa linea difensiva del si colloca la difesa di CP_1 CP_2
14. ( già Controparte_4 Controparte_4
, assicuratrice di sottolinea come, in forza della sentenza di primo
[...] CP_2
grado, fosse stata condannata al pagamento, in favore della propria assicurata, della somma di € 254.324,83, comprensivo di € 250.000,00 per capitale, pari al massimale di polizza, oltre spese legali;
evidenzia, ancora, come i Parte_5
avessero interposto appello solo nei confronti delle originarie parti convenute, ossia il e Pertanto, l'assicuratore Controparte_1 CP_2
partecipa al giudizio di rinvio solo in ragione del fatto che la Corte di
Cassazione, con ordinanza interlocutoria in data 2.3.2023, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_4 [...]
e i l'hanno, di conseguenza, evocata in Controparte_3 Parte_5
giudizio in sede di rinvio.
15. evocata in giudizio per le stesse ragioni a sostegno Controparte_3
della citazione di chiede dichiararsi l'inammissibilità delle domande CP_4
formulate dagli attori in riassunzione nei suoi confronti e la relativa condanna alla rifusione delle spese di lite.
pagina 10 di 16 16. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 28.1.2025 in cui veniva verificata l'impossibilità di qualsivoglia bonario componimento della lite, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 18 marzo
2025, con termini per il deposito di memorie di replica e di successive note sostitutive di udienza.
Motivi della decisione
17. Il presente giudizio di rinvio è incentrato esclusivamente sulla domanda di risarcimento dei danni integrati, nella prospettiva degli attori in riassunzione, dalle somme corrisposte dai conduttori in ragione della stipula dei Parte_5
contratti di locazione prodotti sub doc. ti nn. 44 e 45 come illustrati al punto n. 7.
In particolare, il contratto sub doc. n. 44 ( locatore Immobiliare Venilia s.r.l.), concluso il 20.12.2013, prevedeva una durata quadriennale ai sensi dell'art. 2
L n. 431/1998 con decorrenza dall'1.1.2014 e scadenza al 31.12.2017 ed un corrispettivo mensile di € 400,00 da corrispondere in via anticipata, oltre alle spese relative ai servizi comuni per € 1.800,00 all'anno, salvo conguagli. In sequenza rispetto al predetto contratto si trova anche il contratto di fornitura del gas relativo sempre all'immobile di Gallarate, via Cavallotti, 9, contratto intestato a oltre che il verbale di consegna di CP_5 Controparte_6
n. 2 chiavi. Detto contratto risulta inoltre registrato all'Agenzia delle Entrate in data 13.1.2014. L'altro contratto di locazione sub doc. n. 45 aveva identica durata quadriennale e prevedeva un canone annuo di € 30.000,00, in ragione di rate mensili di € 2.500,00 e relativo deposito cauzionale. Detto contratto, munito di regolare attestazione di certificazione energetica, veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Varese in data 16.12.2013.
18. Orbene, la Corte reputa che gli attori in riassunzione abbiano fornito adeguata prova in ordine all'esistenza dell'invocato danno patrimoniale. Ed, invero, sono pagina 11 di 16 in atti i due contratti di locazione, strutturati con le ordinarie clausole contrattuali e regolarmente registrati. I canoni di locazione sono puntualmente indicati e non vi è ragione di ritenere che possano non essere corrisposti alla parte locataria. A tale riguardo, non è necessaria la prova degli avvenuti versamenti, dal momento che, anche laddove i conduttori non avessero provveduto a pagare i canoni locatizi, sarebbero stati compulsati dalla parte locataria, posto che nessun profilo di gratuità emerge dagli atti. Del resto, la Corte d'Appello nella sentenza n.
4664/2019 aveva già riconosciuto il danno patrimoniale costituito dal pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1.6.2012 – 31.5.2013 e ciò sulla base del contratto e dei documenti comprovanti il pagamento degli importi di € 6.000,00,
€ 4.000,00 ed il pagamento della provvigione all'intermediario. Ora, ad avviso della Corte, è pur vero che la prova parziale dei pagamenti come esposto a pag.
14 della sentenza di secondo grado costituisce elemento ulteriore a supporto dell'invocato danno patrimoniale;
tuttavia, anche il contratto sub doc. n. 13 era di per sé idoneo a dimostrare la sopportazione di un costo di affitto in conseguenza del crollo della casa di abitazione. In sostanza, i documentati pagamenti parziali – che rappresentano meno della metà del costo totale, pari ad
€ 24.000,00 di canoni per un anno – non hanno carattere dirimente al fine del riconoscimento del danno patrimoniale;
diversamente, infatti, si giungerebbe a dover individuare un discrimen del tutto arbitrario in relazione al quantum pagato, come se il quantum fosse indicativo di un verosimile pagamento complessivo del costo di affitto. Laddove, invece, l'assunzione di un'obbligazione di pagamento in forza dei predetti contratti di locazione dimostra ipso facto un danno, essendo rimessa alla determinazione dell'affittuario la scelta se adempiere spontaneamente o coattivamente con ulteriori oneri;
oneri che, questi sì, non potrebbero porsi in fisiologico rapporto causale con l'evento del crollo, in quanto frutto di una determinazione autonoma della singola parte. Conseguentemente, pagina 12 di 16 debbono essere riconosciute le seguenti somme: € 400,00 a titolo di canone mensile per il contratto sub doc. n. 44 per il periodo 1.1.2014 sino al novembre
2017, come da richiesta delle stesse parti , considerato che la Parte_5
scadenza del primo quadriennio giungeva al dicembre 2017. Ne consegue che per n. 47 mesi va riconosciuta la somma globale di € 18.800,00. Per lo stesso numero di mesi quanto al contratto sub doc. n. 45 va riconosciuta la somma complessiva di € 117.500,00, tenuto conto del canone mensile di € 2.500,00. Non può, invece, essere riconosciuta somma alcuna relativamente al secondo semestre dell'anno 2013, per il quale manca qualsivoglia contratto di locazione. Se è ragionevole, infatti, ritenere che probabilmente le parti hanno corrisposto un importo a titolo di affitto, è pur vero che l'assenza di un benché minimo documento contrattuale non può che riflettersi in senso negativo quanto alla necessaria prova del danno, che non può essere totalmente affidata a criteri presuntivi;
e ciò alla luce anche del fatto che per il quadriennio 2014 – 2017 i hanno ben prodotto i sopra citati contratti. Ne segue che agli attori in Pt_1
riassunzione spetta la somma totale per i canoni delle due abitazioni di €
136.300,00. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione.
Considerato che
i canoni pagina 13 di 16 di locazione sono stati pagati nell'arco temporale di un quadriennio e che non sono in atti le date dei vari pagamenti, pare corretto individuare, in via equitativa, una data mediana tra le stesse, la cui sopportazione va dall'anno 2014 all'anno 2017, individuandosi quindi la data mediana di novembre 2015.
Pertanto, per il danno patrimoniale di cui sopra, compete un totale di €
182.618,54 - di cui € 17.014,04 a titolo di interessi ed € 29.304,50 a titolo di rivalutazione - oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Tale è la somma che i convenuti e Controparte_1 CP_2
debbono corrispondere in solido agli attori in riassunzione, con la ripartizione di responsabilità come accertata in primo grado e passata in giudicato.
19. L'esito del presente giudizio comporta la condanna delle parti Controparte_1
e alla rifusione delle spese processuali come richieste,
[...] CP_2
dagli attori, relativamente al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio, previa distrazione in favore del legale antistatario. Quanto ai parametri occorre avere riguardo ai valori medi dello scaglione relativo al valore della causa come dichiarato ed escludere l'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra gli attori in riassunzione e le parti e Controparte_4 Controparte_3
posto che – contrariamente a quanto assunto da che
[...] Controparte_3
in ragione di ciò chiede la condanna alla rifusione delle spese – nessuna domanda
è stata spiccata dagli attori in riassunzione nei confronti delle predette compagnie assicuratrici. Ed, invero, i si sono limitati a chiedere la condanna Parte_5
delle parti convenute che erano, ovviamente, sin dal primo grado l'Ente comunale e laddove gli assicuratori rivestivano il ruolo di terzi chiamati dai CP_2
rispettivi assicurati, tanto che in tale veste la Corte di Cassazione ne ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
pagina 14 di 16 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 2533724 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. accerta l'ulteriore danno patrimoniale di e di Parte_1 [...]
in € 182.618,54 – oltre interessi legali dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza al saldo;
II. condanna in solido il e al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di e di , Parte_1 Parte_2
della sopra indicata somma, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno, ferme le quote di corresponsabilità di cui alla sentenza n. 1562/2017 del
Tribunale di Busto Arsizio;
III. condanna il e in solido a Controparte_1 CP_2
rimborsare, in favore di e di , le Parte_1 Parte_2
spese processuali che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in €
7.655,00; quanto al giudizio di rinvio in € 9.991,00 - oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Marina Curzio, dichiaratasi antistataria;
IV. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra, da un lato,
e e, dall'altro, Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_4 Controparte_3
Milano, 26.3.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 16
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2533/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA CURZIO,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA BAGAINI 1 21100 VARESE presso il difensore attori ini riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ALBERTO RIMOLDI, elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 14
21100 VARESE presso il difensore convenuto in riassunzione pagina 1 di 16 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. ENRICO LAMBIASE, elettivamente domiciliata in PIAZZALE CADORNA,
4 MILANO presso il difensore convenuta in riassunzione con
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GAETANO DIEGO ANGELO DEL BORRELLO, elettivamente domiciliata in VIA TERRAGGIO 17 20123 MILANO presso il difensore terza chiamata in riassunzione con
Controparte_4
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_4
patrocinio dell'avv. GIULIA PUERARI, elettivamente domiciliata in VIA JACOPINO
DA TRADATE, 9 20100 MILANO presso il difensore terza chiamata in riassunzione avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'Appello adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, così disporre: accertare e dichiarare, per le causali indicate in pagina 2 di 16 premessa e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei soggetti convenuti, per i danni tutti occorsi a carico degli attori in conseguenza del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che ha coinvolto il compendio meglio descritto in narrativa a far data dal 1° maggio 2012; per l'effetto, condannare gli stessi, in via tra loro alternativa o solidale a risarcire in favore dell'attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'occorso, determinati nella misura e secondo i parametri indicati in narrativa, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del fatto al saldo. In ogni caso, in accoglimento della domanda deli attori ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione, nella sentenza nr. 12579/2024 di raccolta generale e n. 1096/2024 sezionale, di data 25.03.2024, depositata in cancelleria in data 08.05.2024, per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I e nel II grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per l'effetto, così disporre: accertare e dichiarare, per le causali indicate in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei soggetti convenuti, per i danni tutti occorsi a carico degli attori in conseguenza del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che ha coinvolto il compendio di proprietà degli attori, con specifico riferimento al danno da mancato godimento dell'immobile di loro proprietà/oneri per occupazione di altra abitazione dal mese di maggio 2013 sino al pagamento delle somme statuite in sentenza di i grado,
(pagamento intervenuto il 21.11.2017), o, quanto meno, sino alla pubblicazione della sentenza stessa, avvenuta in data 19.10.2017; per l'effetto, condannare gli stessi, in via tra loro alternativa o solidale a risarcire in favore dell'attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'occorso, determinati nella misura e secondo i parametri indicati in narrativa, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta, pagina 3 di 16 anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge, interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento e del giudizio in Corte di Cassazione da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello ed ogni domanda attorea, confermando la sentenza impugnata. Spese rifuse.
Conclusioni per : Controparte_2
Nel merito: - rigettare tutte le domande svolte dai signori e Parte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: - con vittoria nelle Parte_2
spese di lite.
Conclusioni per Controparte_4
Voglia la Corte di Appello di Milano: A) mandare assolta Controparte_4
da qualsivoglia domanda o pretesa;
B) con vittoria delle spese di lite relative alla
[...]
fase di legittimità e del giudizio di rinvio.
Conclusioni per Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare NEL MERITO Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata da e Parte_1 [...]
nei confronti di Vinte le spese del grado di Parte_2 Controparte_3
giudizio.
pagina 4 di 16 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, adito da , Parte_1 Parte_2
accertò, con sentenza n. Parte_3 Controparte_5
1562/2017, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle parti convenute e rispettivamente, in qualità di Controparte_1 CP_2
gestore del territorio e delle infrastrutture, in misura pari rispettivamente al 30% e al 70% nella causazione del crollo della abitazione in proprietà di Parte_2
e sita in crollo ricondotto – come
[...] Parte_1 CP_1
accertato all'esito di CTU – a perdite d'acqua provenienti da una tubazione interrata in calcestruzzo, che faceva parte della rete idrica comunale.
2. In parziale accoglimento delle domande, il Tribunale condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di Parte_2 Parte_1
a) di euro 748.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in
[...]
relazione alla rovina degli immobili autorizzati e non anche della pretesa somma di euro 229.500,00 per gli immobili realizzati abusivamente;
b) di euro 2.160,00,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, per le spese sostenute per la nuova abitazione e, in particolare, per soggiornare in una struttura ricettizia dal 7.5.2012 al 2.6.2012; c) di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, corrispondente alla rata trimestrale anticipata del contratto di locazione dell'immobile concluso a decorrere dal 1.06.2012 al
31.05.2013; d) di euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in relazione alla perdita degli arredi immobiliari;
e) di euro 20.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà solo in favore di e di Parte_2 Parte_1
3. Il giudice di primo grado non riconobbe, invece, fondate ulteriori pretese risarcitorie e segnatamente quelle: a) per i canoni successivi in mancanza di documentazione comprovante il pagamento così come pure con riferimento alla pagina 5 di 16 locazione dell'alloggio per e b) Controparte_5 Persona_1
per le spese sostenute per la locazione dell'abitazione di cui al contratto stipulato in data 4.12.2013 (data pacificamente erronea, ma non rilevante) prodotto quale doc. 45, in quanto “gli attori avrebbero potuto produrre le ricevute dei pagamenti con la comparsa conclusionale senza incorrere nelle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c. trattandosi di documentazione di formazione successiva alla chiusura della fase istruttoria”.
4. Il Tribunale, infine, confermata la validità e l'operatività delle polizze assicurative, condannò e a tenere Controparte_3 CP_4
rispettivamente indenni il e delle Controparte_1 CP_2
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, nei limiti di ciascuna polizza.
5. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., sia gli attori di primo grado, insistendo sulle domande non accolte, sia CP_4
prospettando la inoperatività della polizza;
impugnava la sentenza con
[...]
appello incidentale altresì denunciando l'erroneità della CP_2
ripartizione del grado di colpa e, in ogni caso, deduceva la nullità della disposta
CTU..
6. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019, precisato l'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento in merito alla responsabilità ex art. 2051
c.c. del e di e confermata la graduazione Controparte_1 CP_2
della colpa, come elaborata dal Tribunale, riformava parzialmente la sentenza di prime cure e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 30.160,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la nuova abitazione, in particolare per i canoni locativi come risultanti dal contratto sub doc. n. 13. A tale riguardo, la
Corte d'Appello accoglieva integralmente la domanda di risarcimento del danno pagina 6 di 16 per la nuova abitazione e, dunque, non solo in relazione alla spesa sostenuta dagli attori nel primo periodo pari ad euro 2.160,00 (struttura B&B utilizzata dal
7.5.2012 al 2.6.2012), ma anche per tutti i canoni di locazione corrisposti per la seconda ( in senso cronologico) abitazione, in quanto, da un lato, “risultava provata e non contestata la sussistenza del contratto di locazione stipulato in data
4.12.2013 (di cui al doc. 13 fascicolo di primo grado avente validità per Pt_1
la durata di un anno, dal 1.06.2012 al 31.05.2013” e, dall'altro, che, su un canone annuo di euro 24.000,00 da corrispondere in tre rate trimestrali di euro 6.000,00 ciascuna, “risultavano in concreto già effettuati i pagamenti da parte di Parte_1
delle somme di euro 6.000,00 e euro 4.000,00 in favore del locatore”,
[...]
oltre il “versamento forfettario in favore dell'agente intermediario per la stipula di detto contratto (di cui al doc. 16 fascicolo attoreo di primo grado)”, così da doversi ritenere “altamente verosimile, considerati i frangenti concreti, che il ha effettuato anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di Pt_1
canone annuo”.
7. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso e Parte_1 [...]
, sulla base di un solo motivo, afferente l'omesso esame circa un Parte_2
fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di porre a fondamento della propria decisione “il fatto storico rappresentato dalla esistenza di un'obbligazione di pagamento dei canoni per l'occupazione di una nuova abitazione, assunta dai coniugi in conseguenza della Parte_4
ingiusta perdita della loro casa, che ha formato oggetto di richiesta risarcitoria”.
Pertanto, secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione non soltanto le spese sostenute presso la struttura B&B dal 7.05.2012 (pari ad euro 2.160,00) e quelle affrontate a seguito della stipula del contratto di locazione avente validità di un anno, dall'1.6.2012 al 31.5.2013, ma anche le spese sostenute dai coniugi dal giugno 2013 sino alla pubblicazione della sentenza di pagina 7 di 16 primo grado, intervenuta il 19.10.2017. La Corte avrebbe, dunque, erroneamente omesso di pronunciarsi in ordine alle obbligazioni assunte dai coniugi con i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1.02.2014 nonostante fossero stati prodotti ai docc.ti nn. 44 e 45 del fascicolo di primo grado. Il primo, prodotto al doc. 44, inerisce al contratto di locazione stipulato in data 4.12.2013 in favore di e presso Gallarate, Controparte_5 Persona_1
via Cavallotti, 9, sottoscritto ed economicamente gravante su Parte_2
, mentre il secondo, prodotto al doc. 45, inerisce al contratto di locazione
[...]
stipulato dai coniugi , in favore loro e dei propri sei figli, presso Parte_4
Gallarate, via Carlo Noè, 6.
8. La Corte di Cassazione con sentenza n. 12579/2024, riqualificata la censura dei ricorrenti quale omessa pronuncia su motivo di appello ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., cassava la sentenza di secondo grado nella parte in cui la
Corte d'Appello aveva omesso di pronunciarsi su parte del petitum avanzato dagli appellanti, relativo alla rifusione delle spese sostenute dai Parte_5
in ragione dei contratti di locazione prodotti sub doc. ti nn. 44 e 45, essendosi limitata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a riconoscere solo i canoni del contratto di locazione avente efficacia dall'1.6.2012 al 31.5.2013, di cui al doc. n. 13 del fascicolo attoreo.
9. ha proposto ricorso incidentale per aver la Corte erroneamente disposto CP_2
la liquidazione del danno relativo ai canoni di locazione per il periodo 1.6.2012 –
31.5.2013, evidenziando che probabilmente il contratto di locazione non era neppure registrato e ciò ne determinava la nullità.
10. La Corte di Cassazione ha posto in risalto i seguenti elementi: il contratto di locazione con validità dall'1.6.2012 al 31.5.2013 ( doc. n. 13) non era stato contestato e, per vero, non poteva essere stato concluso in data 4.12.2013, essendo detta data indicata nella sentenza di secondo grado frutto di un mero pagina 8 di 16 errore materiale;
inoltre, erano in atti le prove dei pagamenti delle somme di €
6.000,00 e di € 4.000,00 in favore del locatore, oltre che del versamento delle provvigioni all'intermediario, come da doc. n. 16; tanto induceva a ritenere altamente verosimile che il avesse effettuato anche gli ulteriori pagamenti Pt_1
a saldo del richiesto canone annuo. Né la questione della registrazione era dirimente, in quanto si trattava di copia versata in atti e non era escluso che la registrazione fosse comunque intervenuta. Pertanto, osservava la Corte di
Cassazione come correttamente il giudice di secondo grado avesse fatto ricorso alla prove per presunzioni, inferendo il fatto ignoto dai fatti noti, non contestati allegate dalle stesse parti che di ciò erano onerate.
11. Pertanto, e chiedono che - ferme le Parte_1 Parte_2
statuizioni in punto responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c - le parti convenute siano condannate in solido al pagamento delle ulteriori somme per la locazione dal maggio 2013 sino al 21.11.2017, data dell'ultimo pagamento o quanto meno sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data
19.10.2017, in ragione dei pagamenti dei canoni di locazione, oltre alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, con distrazione in favore del legale antistatario. Prospettano tale richiesta anche sotto il profilo del mancato godimento dell'immobile adibito ad abitazione, con commisurazione del danno al valore locativo dell'immobile stesso.
12. Il Comune di osserva che la Corte d'Appello di Milano, pur CP_1
errando, si era limitata a valutare diversamente le uniche prove in suo possesso, ovvero quelle relative al contratto locativo annuale dall'1.6.2012 al 31.5.2013
(cfr.doc.13 del fascicolo attoreo), mentre per quelle relative ai successivi contratti di locazione (doc. 44-45 in fascicolo attoreo) non poteva che confermare la precedente sentenza di primo grado e pertanto nulla liquidare. Ad avviso del infatti, gli altri contratti di locazione di cui ai docc.ti 44-45 del CP_1
pagina 9 di 16 fascicolo attoreo attestano semplicemente l'assunzione di un'obbligazione, ma non anche il relativo adempimento e, quindi, non dimostrando alcun pagamento, non consentono di ritenere raggiunta la prova del danno;
danno che ben avrebbe potuto essere dimostrato mediante quietanze di pagamento dei canoni dopo il gennaio 2014, non potendo il danno patrimoniale presumersi.
Evidenza, inoltre, l'Ente che la domanda formulata in termini di mancato godimento dell'immobile e di stima del danno in rapporto al valore locativo dell'alloggio si configura quale domanda nuova, inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c..
13. Nella stessa linea difensiva del si colloca la difesa di CP_1 CP_2
14. ( già Controparte_4 Controparte_4
, assicuratrice di sottolinea come, in forza della sentenza di primo
[...] CP_2
grado, fosse stata condannata al pagamento, in favore della propria assicurata, della somma di € 254.324,83, comprensivo di € 250.000,00 per capitale, pari al massimale di polizza, oltre spese legali;
evidenzia, ancora, come i Parte_5
avessero interposto appello solo nei confronti delle originarie parti convenute, ossia il e Pertanto, l'assicuratore Controparte_1 CP_2
partecipa al giudizio di rinvio solo in ragione del fatto che la Corte di
Cassazione, con ordinanza interlocutoria in data 2.3.2023, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_4 [...]
e i l'hanno, di conseguenza, evocata in Controparte_3 Parte_5
giudizio in sede di rinvio.
15. evocata in giudizio per le stesse ragioni a sostegno Controparte_3
della citazione di chiede dichiararsi l'inammissibilità delle domande CP_4
formulate dagli attori in riassunzione nei suoi confronti e la relativa condanna alla rifusione delle spese di lite.
pagina 10 di 16 16. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 28.1.2025 in cui veniva verificata l'impossibilità di qualsivoglia bonario componimento della lite, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 18 marzo
2025, con termini per il deposito di memorie di replica e di successive note sostitutive di udienza.
Motivi della decisione
17. Il presente giudizio di rinvio è incentrato esclusivamente sulla domanda di risarcimento dei danni integrati, nella prospettiva degli attori in riassunzione, dalle somme corrisposte dai conduttori in ragione della stipula dei Parte_5
contratti di locazione prodotti sub doc. ti nn. 44 e 45 come illustrati al punto n. 7.
In particolare, il contratto sub doc. n. 44 ( locatore Immobiliare Venilia s.r.l.), concluso il 20.12.2013, prevedeva una durata quadriennale ai sensi dell'art. 2
L n. 431/1998 con decorrenza dall'1.1.2014 e scadenza al 31.12.2017 ed un corrispettivo mensile di € 400,00 da corrispondere in via anticipata, oltre alle spese relative ai servizi comuni per € 1.800,00 all'anno, salvo conguagli. In sequenza rispetto al predetto contratto si trova anche il contratto di fornitura del gas relativo sempre all'immobile di Gallarate, via Cavallotti, 9, contratto intestato a oltre che il verbale di consegna di CP_5 Controparte_6
n. 2 chiavi. Detto contratto risulta inoltre registrato all'Agenzia delle Entrate in data 13.1.2014. L'altro contratto di locazione sub doc. n. 45 aveva identica durata quadriennale e prevedeva un canone annuo di € 30.000,00, in ragione di rate mensili di € 2.500,00 e relativo deposito cauzionale. Detto contratto, munito di regolare attestazione di certificazione energetica, veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Varese in data 16.12.2013.
18. Orbene, la Corte reputa che gli attori in riassunzione abbiano fornito adeguata prova in ordine all'esistenza dell'invocato danno patrimoniale. Ed, invero, sono pagina 11 di 16 in atti i due contratti di locazione, strutturati con le ordinarie clausole contrattuali e regolarmente registrati. I canoni di locazione sono puntualmente indicati e non vi è ragione di ritenere che possano non essere corrisposti alla parte locataria. A tale riguardo, non è necessaria la prova degli avvenuti versamenti, dal momento che, anche laddove i conduttori non avessero provveduto a pagare i canoni locatizi, sarebbero stati compulsati dalla parte locataria, posto che nessun profilo di gratuità emerge dagli atti. Del resto, la Corte d'Appello nella sentenza n.
4664/2019 aveva già riconosciuto il danno patrimoniale costituito dal pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1.6.2012 – 31.5.2013 e ciò sulla base del contratto e dei documenti comprovanti il pagamento degli importi di € 6.000,00,
€ 4.000,00 ed il pagamento della provvigione all'intermediario. Ora, ad avviso della Corte, è pur vero che la prova parziale dei pagamenti come esposto a pag.
14 della sentenza di secondo grado costituisce elemento ulteriore a supporto dell'invocato danno patrimoniale;
tuttavia, anche il contratto sub doc. n. 13 era di per sé idoneo a dimostrare la sopportazione di un costo di affitto in conseguenza del crollo della casa di abitazione. In sostanza, i documentati pagamenti parziali – che rappresentano meno della metà del costo totale, pari ad
€ 24.000,00 di canoni per un anno – non hanno carattere dirimente al fine del riconoscimento del danno patrimoniale;
diversamente, infatti, si giungerebbe a dover individuare un discrimen del tutto arbitrario in relazione al quantum pagato, come se il quantum fosse indicativo di un verosimile pagamento complessivo del costo di affitto. Laddove, invece, l'assunzione di un'obbligazione di pagamento in forza dei predetti contratti di locazione dimostra ipso facto un danno, essendo rimessa alla determinazione dell'affittuario la scelta se adempiere spontaneamente o coattivamente con ulteriori oneri;
oneri che, questi sì, non potrebbero porsi in fisiologico rapporto causale con l'evento del crollo, in quanto frutto di una determinazione autonoma della singola parte. Conseguentemente, pagina 12 di 16 debbono essere riconosciute le seguenti somme: € 400,00 a titolo di canone mensile per il contratto sub doc. n. 44 per il periodo 1.1.2014 sino al novembre
2017, come da richiesta delle stesse parti , considerato che la Parte_5
scadenza del primo quadriennio giungeva al dicembre 2017. Ne consegue che per n. 47 mesi va riconosciuta la somma globale di € 18.800,00. Per lo stesso numero di mesi quanto al contratto sub doc. n. 45 va riconosciuta la somma complessiva di € 117.500,00, tenuto conto del canone mensile di € 2.500,00. Non può, invece, essere riconosciuta somma alcuna relativamente al secondo semestre dell'anno 2013, per il quale manca qualsivoglia contratto di locazione. Se è ragionevole, infatti, ritenere che probabilmente le parti hanno corrisposto un importo a titolo di affitto, è pur vero che l'assenza di un benché minimo documento contrattuale non può che riflettersi in senso negativo quanto alla necessaria prova del danno, che non può essere totalmente affidata a criteri presuntivi;
e ciò alla luce anche del fatto che per il quadriennio 2014 – 2017 i hanno ben prodotto i sopra citati contratti. Ne segue che agli attori in Pt_1
riassunzione spetta la somma totale per i canoni delle due abitazioni di €
136.300,00. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione.
Considerato che
i canoni pagina 13 di 16 di locazione sono stati pagati nell'arco temporale di un quadriennio e che non sono in atti le date dei vari pagamenti, pare corretto individuare, in via equitativa, una data mediana tra le stesse, la cui sopportazione va dall'anno 2014 all'anno 2017, individuandosi quindi la data mediana di novembre 2015.
Pertanto, per il danno patrimoniale di cui sopra, compete un totale di €
182.618,54 - di cui € 17.014,04 a titolo di interessi ed € 29.304,50 a titolo di rivalutazione - oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Tale è la somma che i convenuti e Controparte_1 CP_2
debbono corrispondere in solido agli attori in riassunzione, con la ripartizione di responsabilità come accertata in primo grado e passata in giudicato.
19. L'esito del presente giudizio comporta la condanna delle parti Controparte_1
e alla rifusione delle spese processuali come richieste,
[...] CP_2
dagli attori, relativamente al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio, previa distrazione in favore del legale antistatario. Quanto ai parametri occorre avere riguardo ai valori medi dello scaglione relativo al valore della causa come dichiarato ed escludere l'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite tra gli attori in riassunzione e le parti e Controparte_4 Controparte_3
posto che – contrariamente a quanto assunto da che
[...] Controparte_3
in ragione di ciò chiede la condanna alla rifusione delle spese – nessuna domanda
è stata spiccata dagli attori in riassunzione nei confronti delle predette compagnie assicuratrici. Ed, invero, i si sono limitati a chiedere la condanna Parte_5
delle parti convenute che erano, ovviamente, sin dal primo grado l'Ente comunale e laddove gli assicuratori rivestivano il ruolo di terzi chiamati dai CP_2
rispettivi assicurati, tanto che in tale veste la Corte di Cassazione ne ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
pagina 14 di 16 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 2533724 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. accerta l'ulteriore danno patrimoniale di e di Parte_1 [...]
in € 182.618,54 – oltre interessi legali dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza al saldo;
II. condanna in solido il e al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di e di , Parte_1 Parte_2
della sopra indicata somma, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno, ferme le quote di corresponsabilità di cui alla sentenza n. 1562/2017 del
Tribunale di Busto Arsizio;
III. condanna il e in solido a Controparte_1 CP_2
rimborsare, in favore di e di , le Parte_1 Parte_2
spese processuali che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in €
7.655,00; quanto al giudizio di rinvio in € 9.991,00 - oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Marina Curzio, dichiaratasi antistataria;
IV. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra, da un lato,
e e, dall'altro, Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_4 Controparte_3
Milano, 26.3.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 16
pagina 16 di 16