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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira , in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 , la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4117 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ND EL , presso lo studio dell'Avv. ROSSANA LAMPIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli CP_1
Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA
FURCAS in virtù di procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 il Sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024
[...]
CP_ 00023040 69 000 notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della
Gestione Commercianti per il periodo ottobre-dicembre 2022 (Rata 4 2022) e gennaio- settembre 2023 (Rate 1, 2 e 3 2023), somme aggiuntive per omesso versamento dei detti
1 contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostenuto non dovute le somme assumendo di non aver svolto alcuna attività commerciale in modo abituale e prevalente nel periodo oggetto di sgravio. In particolare assumeva di essere socio della società Tiscali
Formaggi di ma di svolgere per detta società solo attività di mera Controparte_2
amministrazione, per la quale era regolarmente iscritto alla Gestione Separata.
CP_ L' si costituiva in giudizio il 21 febbraio 2025 dando atto dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti a far data dal 07 febbraio
2022 e dello sgravio dell'intera somma portata all'avviso di addebito opposto, chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con spese di giustizia.
All'esito della costituzione dell' l'opponente contestava che il periodo gennaio CP_1
2022 non fosse coperto dallo sgravio.
Le parti hanno concluso come in atti.
2. Dalla documentazione versata in atti dall' risulta che il ricorrente è stato CP_1
cancellato dalla Gestione Commercianti, in via amministrativa e di autotutela, con decorrenza 07 febbraio 2022. I contributi dovuti successivamente a tale data, pertanto
CP_ non sono dovuti. L' peraltro ha dato atto dell'avvenuto sgravio integrale dell'AVA opposto e chiesto la cessazione della materia del contendere.
Osservato che il periodo contributivo portato all'AVA opposto è interamente successivo alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Separata (con l'AVA opposto sono chiesti i contributi dal ottobre 2022 e la cancellazione è stata fatta con decorrenza dal febbraio 2022), si deve concludere che, stante quanto sopra, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio CP_1
della soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 886,00, per onorari, oltre il rimborso del contributo unificato se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge
Cagliari, 04/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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