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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 435 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAIDA ROBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALLEGARI MONICA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISIACH MASSIMO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito
- condannare il a versare a l'importo di Euro 181.590,87 Controparte_1 Parte_1 aumentato di rivalutazione monetaria e interessi dal 23.5.2017 al saldo effettivo;
- spese e competenze di causa rifuse.”
Per parte convenuta:
“- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile il ricorso perché coperto dal giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8224/2024 del 02/10/2024, che ha confermato la sentenza del TAR FVG n. 363/2020 del 07/10/2020, emessa in sede di giurisdizione esclusiva;
- sempre in via pregiudiziale di rito, subordinatamente al rigetto della precedente eccezione, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;
- nel merito, respingere la domanda perché inammissibile e comunque infondata per le ragioni di cui ai motivi 3) e 4) della narrativa;
- in ogni caso, spese e compensi di lite rifusi.”
1 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Nel 2006 ha versato al € 181.590,87 a fronte del rilascio di Parte_1 Controparte_1 una concessione edilizia, poi divenuta inefficace.
L'attrice, in vista della possibilità di realizzare sui medesimi terreni un intervento edilizio di
in forza di apposita convenzione, ha autorizzato il Comune a trattenere parte delle Parte_2 somme versate per oneri concessori, quale acconto per i contributi sul nuovo intervento;
ha però prospettato una futura richiesta di restituzione del di più, perché l'ordinamento prevede l'esonero da oneri concessori per realizzazioni di edifici destinati a . Parte_2
Realizzato l'intervento, non ottenuta la restituzione di tali somme, ha convenuto il Parte_1 dinanzi alla giurisdizione amministrativa per la relativa condanna;
la domanda è stata CP_1 respinta con sentenza passata in giudicato.
In questa sede esperisce contro il l'azione generale di arricchimento senza causa. CP_1
Il Comune resiste eccependo il giudicato, il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda.
Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla controversia sussiste la giurisdizione dell'A.G.O., perché si discute di azione ex art. 2041
c.c. e dunque di una vicenda che – nella prospettazione di parte - non ha alla sua base alcun titolo giuridico giustificativo che possa essere sottoposto ad una giurisdizione diversa da quella generale ed ordinaria.
L'eccezione di giudicato è infondata, perché l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza di un'azione basata su un qualsiasi titolo (negoziale o legale), non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzata per l'indebito arricchimento conseguito dalla controparte, essendo la seconda azione diversa per petitum e per causa petendi (cfr. Cass. n° 15496/18).
La domanda attorea è nel merito infondata.
Come statuito dall'A.G.A. preventivamente adita (sent. Tar FVG n° 362/20, pagg. 5-6):
- nel luglio 2016 l'attrice ha venduto a terzi il mappale 2544;
- in quel contrattto la metà delle somme, versate a suo tempo dall'attrice al a titolo di CP_1 oneri concessori per la precedente iniziativa edilizia, è stata oggetto di specifica negoziazione;
- l'attrice si impegnava infatti (pag. 3, lett. d) “a cedere alla società SMARTV S.R.L., a semplice richiesta di quest'ultima, i suoi diritti sulla quota che eventualmente ancora residua degli oneri concessori a suo tempo versati dalla venditrice per il rilascio da parte del della Controparte_1 concessione di data 16 gennaio 2007 n. CE/99.1.2006 n. P.G. PG/U0078726/2006 e successiva
2 variante di data 6 maggio 2009, n. P.G. PG/U 0114513/2007 Cod. VA/104.1.2007 mai poste in esecuzione … e pertanto scadute”;
- la cessione di tale diritto è stata effettivamente realizzata dalle parti.
Tanto basta per ritenere che, per tali somme, vi sia un titolo giuridico idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale, sicché non solo non si può discorrere di diritto alla restituzione (come già statuito dall , ma si deve anche affermare che esiste una giusta causa alla base CP_2 dell'impoverimento lamentato dall'attrice.
L'azione ex art. 2041 c.c. non è dunque ab origine esperibile per tale parte della pretesa.
La stessa conclusione può trarsi anche con riguardo alle residue somme.
Infatti l'attrice:
- le ha imputate a titolo di acconto (pur con riserva di ripetizione) sugli oneri dovuti al Comune per il rilascio del nuovo permesso di costruire sull'altro mappale interessato (2543);
- il 3.4.2017 ha ceduto detto terreno a terzi.
Si deve presumere che, anche in tale occasione, le parti abbiano a specifica regolamentazione assoggettato la sorte del credito restitutorio per oneri versati;
lo si afferma sia per l'analogia dell'operazione rispetto alla precedente, sia per il fatto che difficilmente simili negozi non prendono in esame (per stabilire il prezzo di vendita) anche antefatti di tale portata, sia per la riconducibilità di tutte le società al medesimo gruppo di soggetti (il legale rappresentante è sempre la stessa persona), sia infine per il fatto che poi entrambe le acquirenti dall'attrice hanno trasferito il Cont patrimonio alla medesima .
In tale quadro, sarebbe stato onere dell'attrice produrre in giudizio il contratto di vendita del
2017 onde escludere la fondatezza di tale più che giustificato ragionamento presuntivo.
Ne deriva che anche in tal caso va affermata l'esistenza di una giusta causa alla base del trasferimento di ricchezza, con rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta nel merito la domanda attorea;
b) condanna l'attrice a rifondere alla controparte le spese della lite, che liquida in € 12.500 oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 17/11/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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