Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02424/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2022, proposto da
UC AR, IA D'IT, IS D'IT, rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT AR, TT D'IT, MA D'IT, RE D'IT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. dell'ordinanza n. 11 del 28.02.2022, notificata il 02.03.2022, del Comune di Piano di Sorrento, recante <ordinanza di sospensione dei lavori> di cui alla <scia prot. 21426 del 28 agosto 2020 a nome di AR UC, pratica n. 431/2020>;
b. di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque, connesso, tra cui, per quanto possa occorrere: 1) la nota comunale prot. 22001 del04.09.2020; 2) la relazione UTC prot. 1624 del 18.01.2022, sconosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato ubicato alla via Marina di Cassano n. 7 del Comune di Piano di Sorrento, all’interno del quale insiste l’unità abitativa censita al foglio 2, p.lla 2, sub 6, hanno impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza n. 11 del 28 febbraio 2022 del Comune, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori di cui alla S.C.I.A. prot. 21426 del 28 agosto 2020, presentata dalla ricorrente AR UC, moglie di D’IT RE, riferita alla predetta unità abitativa.
1.1. – L’indicato appartamento – specificano le ricorrenti – fa parte di un compendio immobiliare già in proprietà del defunto D’IT RE, che dovrà essere diviso (l’intero compendio) tra le odierne ricorrenti (in rappresentanza del defunto D’IT SQ) e AR AT, D’IT TT, D’IT MA e D’IT RE (in rappresentanza del defunto D’IT PP).
2. – Ciò detto, nel caso di specie, come rilevato in ricorso (“[…] è questo il punto dirimente […] della vicenda ”, p. 9), la materia del contendere si addensa attorno all’unica questione della necessità, o meno, di acquisire, limitatamente ai lavori consistenti nella installazione dei soppalchi, siccome comportanti attività edilizia di natura strutturale, quale condizione di legittimità della S.C.I.A., il consenso da parte di tutti i comproprietari dell’immobile, quindi, nella vicenda in esame, degli eredi del D’IT PP, intestatario catastale del subalterno 6.
3. – La tesi delle ricorrenti, articolata nell’unico motivo di gravame formulato, in estrema sintesi, è nel senso che la natura manutentiva e migliorativa degli interventi progettati consentirebbe loro di operare autonomamente sul bene, non occorrendo alcun assenso o placet dei controinteressati, i quali, di contro, nel caso in esame hanno invero esplicitato e formalizzato l’intendimento esattamente opposto (ad eccezione del sig. D’IT RE), avendo dichiarato, con nota del 14 dicembre 2021 indirizzata alle comproprietarie ricorrenti e al Comune ( sub 5, doc. dep. 1.4.2025), di “ dissentire ” dalla realizzazione dell’intervento oggetto di S.C.I.A.
4. – Si è costituito in giudizio il comune di Piano di Sorrento, svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione dei rilievi mossi in ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione per infondatezza.
I controinteressati, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
5. – All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno rassegnato memorie e depositato documenti, la controversia è stata introitata in decisione.
6. – Nonostante l’ampio sforzo defensionale profuso, il ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua dei consolidati principi elaborati in materia dalla giurisprudenza.
6.1. – Sulla scorta di questi ultimi, predicabili, stante l’identità di ratio, non solo per le domande di rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 11 D.P.R. n. 380/2001, ma anche – come nella fattispecie oggetto di scrutinio – in caso di presentazione di s.c.i.a. (T.A.R. Brescia, sez. II, 10/06/2024, n. 519; T.A.R. Palermo, sez. II, 23/11/2021, n.3236; T.A.R. Napoli, sez. II, 14/03/2018, n.1590; T.A.R. Napoli, sez. II, 07/06/2013, n.3019), non si dubita, infatti, allorquando il progetto provenga dal comproprietario di un immobile e sia destinato ad incidere sul diritto degli altri comproprietari, che, ai fini di una compiuta istruttoria, l’Amministrazione disponga del potere-dovere di acquisire il previo assenso di tutti i contitolari dell'immobile.
6.2. – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 20 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, l'autorità comunale, a fronte della richiesta di rilascio di un titolo edilizio, ha il potere e il dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un titolo di proprietà o di godimento sul bene oggetto del progetto di trasformazione urbanistica sottopostole.
6.3. – È stato affermato, al riguardo, che “ Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, non essendo sufficiente la proprietà di una sola sua parte o quota. Il singolo comproprietario, quindi, non può essere legittimato, per l'evidente ragione che diversamente opinando il suo contegno autonomo finirebbe per pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivide la posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento ” (Cons. Stato, Sez. II, 21/07/2023, n.7158).
6.4. – In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio dovrà provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae tra i vari comproprietari (Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 1766; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 03 ottobre 2023, n. 5376)
7. – In caso contrario, deve ritenersi illegittimo il titolo abilitativo rilasciato in base alla richiesta di un solo comproprietario, dovendo l'Amministrazione verificare la sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull'immobile ed accertare, altresì, la legittimazione soggettiva di quest'ultimo, la quale presuppone il consenso, anche tacito, come appena visto, degli altri comproprietari.
7.1. – Nel caso di specie, avendo avuto contezza formale (ed espressa) del dissenso all’esecuzione delle opere da parte del legale delle parti controinteressate, il Comune resistente, ravvisando un deficit di legittimazione soggettiva, si è, dunque, correttamente determinato a inibire gli effetti discendenti dalla S.C.I.A., con conseguente illegittimità del progettato intervento per la parte relativa all’attività, di carattere strutturale, relativa alla realizzazione dei cit. soppalchi.
7.2. – Né, d’altro canto, possono assumere rilievo in senso contrario, la presunta “ dismissione dell’interesse dominicale ” da parte dei controinteressati, peraltro smentita dall’esplicitazione del dissenso rispetto all’intervento progettato, ovvero, ancora, il rilievo che la S.C.I.A. attenga a interventi manutentivi compatibili con la strumentazione urbanistica, trattandosi di argomento che si palesa inconferente non incidendo sul menzionato profilo della legittimazione soggettiva.
8. – Ne deriva, di conseguenza, per le ragioni sinteticamente esposte, l’infondatezza della censura e, con essa, del ricorso, che va pertanto rigettato.
9. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Comune di Piano di Sorrento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge, mentre nulla va disposto quanto ai controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO