Art. 2251-quater.
( Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).
2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
( Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).
2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".