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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3417/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCONCINI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_2 C.F._2 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MARCONCINI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_4 C.F._4 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
MARCONCINI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCINNO ROSSELLA CP_1 C.F._5 MARIA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 107 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA CA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCINNO C.F._6 ROSSELLA MARIA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 107 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA
CONVENUTO/I
Convenuti
OGGETTO: Actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. con richiesta di risarcimento dei relativi danni e domanda riconvenzionale di accertamento di servitù di passo pedonale e carrabile ex art. 1079 c.c. in tesi costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e in ipotesi acquistata per usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per le attrici: come da citazione e memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Per i convenuti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.11.2024, ovvero: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti indicati in atti, previa occorrendo ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dai convenuti e assunzione dei testimoni indicati dagli stessi ammessi e non assunti, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai Signori ES AL e
[...]
accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio con ogni mezzo descritta in atti e CP_1 come risultante dalla relazione di CTU depositata nel procedimento, costituita per destinazione del padre di famiglia o in ipotesi per usucapione, in favore dell'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori ES AL, nata a [...] il [...] C.F. , e C.F._6
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato al Catasto CP_1 C.F._5
Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel foglio di mappa 23 part. 274 (derivata dalla part. 91) e a carico dell'appezzamento di terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nello stesso foglio di mappa 23 part. 97 (in particolare sul tracciato con andamento semicircolare costituito da porzione della strada interpoderale ricadente sul margine ovest della detta particella 97 e dallo stradello che, nella medesima particella 97, dipartendosi dalla strada interpoderale raggiunge il confine a valle della particella 274) di proprietà delle attrici SI nata a [...]_1
Fosciana il 24 ottobre 1948 C.F. , nata a [...] il 4 agosto C.F._1 Parte_2
1970 C.F. , nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e nata a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_4
, oggetto dell'atto di compravendita in data 20.11.1987 ai rogiti del TA C.F._4
(Rep. n. 236.076), stipulato dai Signori nato a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
C.F. , e dalla Sig.ra nata a [...] il 24 C.F._7 Parte_1 ottobre 1948 C.F. ; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di C.F._1 Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese spese di CTU e di CTP.”
Concisa esposizione dei fatti
1. Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 ed in data 1.3.2023, Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio e ES AL, chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio in favore dei Sigg.ri e ES AL sui terreni di proprietà delle Sigg.re e CP_1 Pt_1
contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del Parte_2 diritto di proprietà da parte delle odierne attrici, e per gli effetti condannare altresì i convenuti al risarcimento del danno comprovato in sede istruttoria e da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorati, oltre alle spese generali (15%) di cui al presente giudizio.”.
A sostegno delle proprie domande le attrici hanno dedotto:
- che con atto del 20.11.1987 e acquistavano dalla Parte_1 Persona_2 Immobiliare DI a Passignano srl complesso immobiliare denominato “Podere Morandello” sito in comune di Tavarnelle Val di Pesa , località DI a Passignano;
che a seguito del decesso , avvenuto in data 13.7.2018, del marito della e padre di e Parte_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 queste ultime sono divenute comproprietarie del complesso immobiliare con la Pt_1
pagina 2 di 13 - che tra gli immobili che fanno parte del predetto complesso immobiliare, figura anche il terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), nel foglio di mappa 23, dalla particella 97;
- che con scrittura privata autenticata dal TA in data 17.2.2004 i convenuti Persona_3 [...]
e ES AL acquistavano dalla un confinante appezzamento di CP_1 Parte_5 terreno agricolo, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 23, dalle particelle 91 e 92;
- che nel titolo di acquisto dei convenuti le parti avevano espressamente e dettagliatamente dato atto della contestuale costituzione per destinazione del padre di famiglia di varie servitù, e, nello specifico: di due servitù di passo a favore della residua proprietà della venditrice ed a carico della particella 91, l'una per l'utilizzo, e la conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, del deposito GPL e del gruppo frigorifero insistenti su quest'ultima, e l'altra per l'accesso alla stazione di filtraggio, e per la conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, delle tubazioni di acqua ivi presenti;
della relativa servitù di attraversamento delle predette tubazioni, sempre a favore della residua proprietà della venditrice ed a carico della particella 91; di due servitù di passo a favore della parte acquirente, l'una con mezzi gommati aventi un peso inferiore a 60 quintali sul tratto di terreno meglio individuato nella planimetria allegata al contratto, e l'altra per l'accesso al fondo rappresentato dalle particelle 88 e 89 passando davanti al Ristorante DI a Passignano, con esclusione delle fasce orarie dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 per i mezzi agricoli;
- che tuttavia a seguito della predetta compravendita il defunto aveva concesso ai Persona_2 convenuti, a fronte della loro richiesta, il permesso di accedere momentaneamente ai terreni acquistati dagli stessi tramite la sua proprietà per completare con maggior agio alcune lavorazioni agricole resesi necessarie in conseguenza dell'acquisto;
- che nonostante si fosse trattato di un permesso momentaneo e concesso solo nell'ordinaria ottica dei rapporti di buon vicinato, a seguito della sua morte i convenuti avevano arbitrariamente provveduto ad allargare e consolidare l'accesso, iniziando ad esercitare il passaggio in corrispondenza della linea di confine tra le due proprietà e, nello specifico, tra la propria particella 97 e l'attuale particella 274;
- che né le diffide inviate in tal senso ai convenuti nel maggio e nell'agosto del 2021, né la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione della presente causa hanno avuto alcun esito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti nel presente giudizio e CP_1 DI CA, rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti indicati in atti, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio con ogni mezzo descritta in narrativa e quale sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore dell'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._5
ES AL, nata a [...] il [...], C.F. , C.F._6 rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel foglio di mappa 23 part. 274 (derivata dalla part. 91), e a carico dell'appezzamento di terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel medesimo foglio di mappa 23 dalla particella 97 (in particolare sul tracciato con andamento semicircolare costituito da porzione della strada interpoderale ricadente sul margine ovest della detta particella 97 e dallo stradello che, nella medesima particella 97 di proprietà delle attrici SI nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] C.F. e nata a [...] il 10 C.F._3 Parte_4 settembre 1972 C.F. , oggetto dell'atto di compravendita in data 20.11.1987 ai C.F._4 pagina 3 di 13 rogiti del TA (Rep. n. 236.076), stipulato dai Signori nato a [...]_2
Lucera il 19.1.1928 C.F. , e dalla Sig.ra nata a [...]F._7 Parte_1
Pieve Fosciana il 24 ottobre 1948, C.F. ; ordinare al Conservatore dei Registri C.F._1
Immobiliari di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.Con vittoria di spese e competenze”.
In particolare, a sostegno delle proprie difese e richieste i convenuti, pur confermando di essere proprietari dell'attuale particella 274, derivata dall'originaria particella 91 in forza del tipo di frazionamento del 23.10.2017, e non contestando la proprietà attorea, hanno dedotto ed eccepito:
- l'incertezza delle domande attoree sia in relazione al petitum che alla causa petendi;
- che infatti, oltre alla loro generica formulazione, anche in relazione ai pretesi danni di cui le attrici chiedono il risarcimento, comunque contestati, dall'intestazione della citazione e dalle deduzioni esposte in narrativa la domanda attorea sembrerebbe diretta alla dichiarazione dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore della propria particella 274 ed a carico della particella 97 di proprietà delle attrici, mentre il riferimento ad una pretesa richiesta di accesso asseritamente rivolta ed ottenuta a suo tempo dal defunto sembrerebbe far ritenere che si tratti di un'azione di natura Persona_2 personale;
- di non aver in ogni caso mai chiesto tale permesso;
- che tale circostanza, oltre che non corrispondente al vero, non è nemmeno verosimile, in quanto al momento del loro acquisto il terreno in questione, coltivato ad uliveto, aveva già da tempo l'accesso dal bosco rappresentato dalla particella 97, allora di proprietà dei coniugi e Pt_1 Parte_2
- che infatti in prossimità del confine tra i due predetti terreni, ed in particolare all'interno del proprio, vi è un cancello da cui diparte uno stradello, che esiste da tempo immemorabile e che attraversa per un breve tratto il terreno di cui alla particella 97 di proprietà delle attrici per poi ricongiungersi, dopo una curva a destra e sempre all'interno di quest'ultima particella, ad una strada interpoderale, che successivamente attraversa a margine anche la propria particella 274;
- che è evidente che lo stradello in questione era stato inequivocabilmente realizzato in prosecuzione della predetta strada interpoderale allo specifico scopo di dare accesso all'uliveto di cui all'originaria particella 91 mediante l'adiacente particella 97, che quindi risultava inequivocabilmente asservita alla prima tramite opere stabili, apparenti e visibili oggettivamente destinate a consentirne una migliore utilizzazione e che rendevano evidente a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio di tale passaggio e, quindi, del peso esistente sul terreno attualmente di proprietà delle attrice ed a vantaggio ed utilità dell'uliveto;
- di essere quindi titolari della corrispondente servitù di passaggio pedonale e carrabile con qualsiasi mezzo, costituitasi in favore del proprio terreno attualmente rappresentato dalla particella 274 ed a carico del terreno di cui alla particella 97 per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento della stipula del contratto di compravendita del 20.11.1987, e corrispondente al predetto stato di fatto preesistente;
- che infatti con tale atto la Immobiliare DI a Passignano s.r.l., originaria unica proprietaria dei terreni oggetto di causa e che li aveva acquistati dal precedente proprietario Persona_4 unitamente al più ampio complesso immobiliare che costituiva l'azienda agraria denominata “DI a Passignano”, di cui gli stessi facevano parte, aveva venduto ai coniugi e anche il Pt_1 Parte_2 bosco di cui alla particella 97, separando quindi i fondi in questione;
- che al momento di tale vendita entrambi i terreni erano stati lasciati nello stato di fatto in cui erano e sopra descritto, senza che nel rogito fosse previsto in proposito nulla in contrario;
pagina 4 di 13 - che l'esistenza dello stradello sopra descritto in tale momento risulta in particolare dall'immagine estratta dalla cartografia on line della Regione Toscana relativa all'anno 1954, in cui lo stesso appare ben visibile;
- che inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalle attrici, i convenuti non hanno mai allargato o consolidato l'accesso in questione, e che anzi l'unica innovazione intervenuta in loco è stata realizzata di recente da marito dell'attrice il quale ha costruito sulla particella Persona_5 Parte_2 97 dei muretti con reti, che peraltro evidenziano l'accesso alla proprietà dei convenuti;
- che nella denegata ipotesi in cui la servitù demandata non si dovesse ritenere costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento del predetto contratto, la stessa si sarebbe in ogni caso costituita per usucapione;
- che infatti il predetto stradello, la cui presenza in loco anche negli anni successivi risulta dalle immagini estratte dalle cartografie relative ai successivi anni 1988 e 2009 e da quella estratta in epoca recente, nonché dalla fotografia dell'Istituto Geografico Militare relativa al volo aereo del 1.3.1997, è sempre stato utilizzato per il transito e l'accesso con ogni mezzo al terreno attualmente rappresentato dalla particella 274, oltre che dagli stessi fin dal loro acquisto, anche da tutti i precedenti proprietari e possessori del medesimo succedutisi a seguito del sopra citato acquisto della confinante particella 97 da parte dei coniugi e e che vi erano sempre passati con ogni mezzo, ivi compresi Pt_1 Parte_2 trattori e fuoristrada, per la coltivazione dell'uliveto, la raccolta delle olive e per ogni altra necessità, esercitando quindi il possesso della servitù demandata in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, senza che fosse mai intervenuta alcuna contestazione da parte dei proprietari del fondo servente;
- che del resto ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c. il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello esercitato, oltre che dal proprio dante causa, anche dai precedenti proprietari del fondo dominante, anche in mancanza di un'espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà ed anche se la stessa non si era già costituita in favore del dante causa;
- che peraltro a partire dal 1.5.1999 e fino al proprio acquisto, avvenuto in data 17.2.2004, il possesso della predetta servitù da parte dei precedenti proprietari del fondo dominante era esercitato per mezzo dello stesso cui era stato concesso in comodato l'uliveto in questione. CP_1
3. A seguito dell'assegnazione da parte del Giudice alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. nella precedente formulazione ante riforma, trattandosi di causa assoggettata al vecchio rito, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. le attrici hanno contestato la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione di entrambe le fattispecie acquisitive della demandata servitù dedotte dai convenuti ed in particolare:
- l'assenza nel caso di specie del necessario requisito dell'apparenza della stessa di cui all'art. 1061
c.c., tenuto conto che a tal fine è richiesta la presenza di opere e segni visibili e permanenti obiettivamente destinati al suo esercizio ed idonei a rendere inequivocabilmente manifesto il peso stabilmente imposto al preteso fondo servente per l'utilità del preteso fondo dominante, non potendo configurarsi come tale il dedotto stradello di collegamento, in quanto di per sé elemento equivoco e non specificamente realizzato e destinato all'esercizio della servitù demandata;
- la mancata prova sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo dell'usucapione.
4. A fronte delle difese svolte dalle attrici nella predetta memoria, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. i convenuti, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie, hanno ribadito:
- che non solo lo stradello che diparte dalla strada interpoderale per raggiungere il proprio terreno e l'apertura ivi presente a confine tra i due fondi oggetto di causa, ove lo stesso termina e si esaurisce, hanno mantenuto nell'attualità le originarie dimensioni e caratteristiche, ma che queste ultime e lo pagina 5 di 13 stesso tracciato del primo sono tali da denotare in modo chiaro ed inequivoco, anche alla luce del contesto ove sono situate e dell'orografia della zona, l'evidente ed univoca funzione per cui lo stesso è stato realizzato, ovvero per consentire l'accesso anche carrabile all'uliveto per la sua gestione agricola attraverso tale apertura;
- che quindi sia lo stradello che l'apertura in questione sono idonei a rendere manifesti a chiunque, ivi compresi gli acquirenti del fondo gravato, il contenuto e le modalità di esercizio della corrispondente servitù.
5. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 15.1.2024, ed esperimento di consulenza tecnica avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e l'identificazione del tracciato e dell'area in cui si trova lo stradello oggetto di causa.
6. Terminata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, con successivo scambio tra le parti delle memorie conclusioni e delle repliche, in cui entrambe hanno ribadito le proprie difese.
7. La domanda di parte attrice, da qualificarsi come domanda ex art. 949 c.c. avendo ad oggetto la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico del terreno di sua proprietà rappresentato dalla particella 97 del foglio di mappa 23 del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle, Sezione Tavarnelle Val di Pesa (FI) ed in favore del terreno di proprietà dei convenuti attualmente rappresentato dalla particella 274 del foglio 23 del medesimo Catasto Terreni, è infondata e deve essere rigettata, stante la fondatezza della domanda riconvenzionale svolta dagli stessi ex art. 1079 c.c. per l'accertamento dell'avvenuta costituzione della predetta servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo, per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c..
7.1. In via preliminare, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio, nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per quanto di interesse ai fini della decisione della presente causa risulta provato quanto segue:
- le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono comproprietarie, tra l'altro, dell'appezzamento di terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Sezione Tavarnelle Val di Pesa, nel foglio di mappa
23, particella 97 , rispettivamente per la quota di 6/9 della piena proprietà la prima e per le restanti quote di 1/9 della piena proprietà ciascuna le altre (docc. 2 e 3b del fascicolo di parte attrice, docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta e all. 5 CTU);
- dal canto loro, i convenuti e ES AL sono titolari, in regime di comunione dei CP_1 beni, della piena proprietà, tra l'altro, del confinante terreno attualmente rappresentato alla medesima Sezione del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), nel foglio di mappa 23, part. 274, qualità uliveto, derivata dall'originaria particella 91 in forza del tipo di frazionamento presentato per nuova costruzione in data 23.10.2017 (docc. 3 e 3a del fascicolo di parte attrice, docc.
1-2 del fascicolo di parte convenuta e all. 4 e 5 CTU);
- entrambi i terreni in questione, tra loro confinanti, facevano originariamente parte di un più ampio complesso immobiliare composto da vari fabbricati ed ampi appezzamenti di terreni agricoli a varia coltura con soprastanti fabbricati rurali e capannoni e che costituiva l'azienda agraria denominata
“DI a Passignano”, interamente di proprietà della Immobiliare DI a Passignano – s.r.l., la quale l'aveva acquistato da con contratto di compravendita del 23.12.1981 per TA Persona_4
trascritto in data 18.1.1982 al reg. part. 1051 (docc. 1-3, 3a e 3b del fascicolo di Persona_1 parte attrice, docc.
1-4 del fascicolo di parte convenuta e all. 4 e 5 CTU);
- nello specifico, le rispettive quote di comproprietà del terreno di cui alla particella 97 sono pervenute alle odierne attrici, insieme a maggior consistenza: per quanto riguarda l'attrice Parte_1
pagina 6 di 13 in parte in forza del contratto di compravendita del 20.11.1987 per TA , Pt_1 Persona_1 con cui la stessa ed il marito avevano acquistato, in regime di comunione legale, la Persona_2 piena proprietà dello stesso dalla Immobiliare DI a Passignano – s.r.l., ed in parte per successione legittima del , deceduto in data 13.7.2018, e, per quanto riguarda le altre attrici, figlie dei Parte_2 predetti coniugi, in forza della predetta successione legittima (docc. 1, 2 e 3b del fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta e all. 5 CTU);
- ai convenuti la piena proprietà dell'originaria particella 91 è invece pervenuta, insieme all'adiacente particella 92, dalla società in forza della scrittura privata del 17.2.2004, Pt_5 Parte_5 autenticata in pari data dal TA , trascritto il 16.3.2004 al reg. part. 5987 (doc. 3 del Persona_3 fascicolo di parte attrice e docc.
1-2 del fascicolo di parte convenuta);
- alla dante causa dei convenuti la piena proprietà dei predetti terreni era pervenuta in forza dell'atto di conferimento di beni in società del 28.12.1999 per TA , trascritto in data Persona_6
25.1.2000 al reg. part. 1606, dalla società Marchesi Antinori s.r.l., già alla Controparte_2 quale era pervenuta in forza dell'atto di fusione del 25.11.1991 ai rogiti del TA Persona_6
, trascritto in data 2.12.1991 ai regg. partt. 21479 e 214780, dalla società Marchesi L. e P.
[...]
cui era a sua volta pervenuta per atto di fusione del 30.11.1990 ai rogiti del TA Controparte_3
, trascritto in data 14.12.1990 al reg. part. 21876 dalla Immobiliare DI a Persona_6 Passignano – S.r.l., già dante causa dell'attrice e del coniuge Parte_1 [...]
(docc.
1-2 e 8-11 del fascicolo di parte convenuta); Per_2
- l'attuale accesso ad entrambi i terreni oggetto di causa è consentito mediante una strada interpoderale di antica origine, che collega DI a Passignano ai vari poderi limitrofi presenti in loco, e che prosegue dalla strada denominata Strada di DI, di cui è di fatto un proseguimento e la quale, a sua volta, diparte dalla strada comunale prima dell'Abbazia ed insiste sulle particelle 59, 158, 162 e 160, attraversando la proprietà (pag. 4 CTU e all. 1 e 13 CTU); Pt_5
- tale strada interpoderale, che si presenta come una strada bianca avente sottofondo in massicciata con sovrastante strato di rifinitura stabilizzato con inerti di piccola pezzatura, e risulta “sostanzialmente coincidente con quanto ad oggi rappresentato catastalmente con tratteggio negli estratti di mappa presenti in atti”, è attualmente delimitata con muretti in pietra naturale posti a secco con sovrastante recinzione a maglia sciolta, e attraversa le proprietà di entrambe le parti in causa (pag. 4, 6 e 7 CTU e all.
1-8 e 14 CTU);
- più nello specifico la stessa, prima di immettersi nel margine ovest del terreno di cui alla particella 97, di proprietà delle odierne attrici, nella parte a valle, ovvero sul lato destro percorrendola lasciandosi alle spalle DI, termina in corrispondenza della base del muro contro terra insistente sulle particelle
99, 165 e 100, tutte di proprietà delle stesse attrici ma non oggetto della presente causa, e nella parte a monte, ovvero sul lato sinistro percorrendola nella medesima direzione, dopo aver costeggiato per un breve tratto le particelle 159 e 218, anch'esse non oggetto della presente causa, ricade sul margine nord-ovest dell'attuale particella 274, di proprietà degli odierni convenuti e preteso fondo dominante, terminando in corrispondenza della base del muro contro terra ivi insistente (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
4-7 CTU e all. 1-8, 13 e 14 CTU);
- da tale strada interpoderale, ed in particolare dal tratto appena immesso nella predetta particella 97, diparte il tracciato dello stradello oggetto di causa, la quale insiste sulla medesima particella e, per breve porzione, sul sedime del predetto tratto della prima ivi insistente, si sviluppa “per una superficie complessiva di circa 70,00 mq” con “un andamento semicircolare con origine dal limite catastale (limite di proprietà) posto a sud-ovest della particella 274 (proprietà ”, per terminare in CP_1 corrispondenza di un “cancello in ferro” che delimita tale proprietà, con “uno sviluppo centro strada, di circa 16,00 mt e una larghezza media indicativamente di 4,30 mt”, che diventa di 3,90 mt “in corrispondenza del cancello di accesso” alla proprietà dei convenuti, e che risulta delimitata “in parte pagina 7 di 13 con muretti perimetrali in pietra naturale posati a secco con affiancata recinzione a maglia sciolta e in parte solamente con recinzione in ferro a maglia sciolta” (pagg.
5-7 CTU e all. 2, 7-10 e 14);
- sia la strada interpoderale che lo stradello sopra descritti risultano esistenti, con i predetti tracciati, da epoca risalente e comunque anteriormente alla separazione dei fondi oggetto di causa avvenuta con il sopra citato contratto di compravendita del 20.11.1987 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice, docc. 2, 3, 5, 7, 12-14 e 18 del fascicolo di parte convenuta, all. 2, 3, 7 e 8 CTU e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
7.2. Dagli atti risulta quindi la proprietà delle attrici del terreno asseritamente gravato dalla servitù oggetto di causa, del resto non contestata tra le parti (docc. 1, 2 e 3b del fascicolo di parte attrice, docc. 2, 3, del fascicolo di parte convenuta).
D'altronde , come noto, nell'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., che tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato da terzi sul bene, non è necessario fornire la cd. probatio diabolica richiesta invece per l'azione di rivendicazione, essendo sufficiente dimostrare “con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido” (tra le tante: Cass. n. 472/2017; conformi, tra le tante: Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 12233/2002), dovendo presumersi la libertà del fondo da ogni peso e limitazione (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 113/2017; Cass. n. 18890/2014) e salva la dimostrazione dell'esistenza del diritto invocato dal convenuto (Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 4366/2002).
Tuttavia, i convenuti, che nel caso di specie hanno svolto autonoma domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. in relazione alla medesima servitù di passo di cui le attrici hanno chiesto la dichiarazione di inesistenza, hanno ampiamente assolto l'onere probatorio a loro carico ed avente ad oggetto la costituzione del diritto domandato mediante uno dei relativi modi di costituzione o di acquisto (tra le tante: Cass. n. 18890/2014), ed in particolare che la servitù domandata si è costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. dal momento della separazione dei terreni oggetto di causa con il contratto di compravendita del 20.11.1987 stipulato tra la Immobiliare DI a
Passignano S.r.l. ed i coniugi e (doc. 1 del fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 del Pt_1 Parte_2 fascicolo di parte convenuta).
Infatti, alla luce delle predette risultanze istruttorie nel caso di specie non solo risulta provata anche la titolarità in capo ai convenuti della proprietà del preteso fondo dominante, tenuto conto che neanche ai soggetti che invocano la titolarità di una servitù ex art. 1079 c.c. è richiesto di fornire in merito la prova richiesta per l'azione di rivendicazione, tenuto conto che la stessa “costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 849/1971) e che anche tale circostanza, oltre che documentalmente provata (docc.
3 e 3a del fascicolo di parte attrice e docc. 1 e 2 del fascicolo di parte convenuta), non è contestata tra le parti, ma sussistono tutti gli ulteriori requisiti specifici necessari ai fini della configurabilità della costituzione della servitù demandata ai sensi dell'art. 1062 c.c..
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a tal fine è necessario il concorso di più elementi costitutivi di una fattispecie complessa ovvero, nello specifico, l'esistenza di due o più fondi originariamente appartenenti ad uno stesso unico proprietario tra cui si sia costituito un rapporto obiettivo di asservimento dell'uno all'altro, reso evidente mediante opere e segni visibili e permanenti e che corrisponderebbe alla sussistenza di una servitù se i due fondi appartenessero a distinti proprietari, la successiva separazione dei due fondi mediante trasferimento di uno di essi, o di entrambi a differenti aventi causa, e che al momento di tale separazione lo stato dei luoghi permanga inalterato e senza che nel relativo atto di trasferimento risulti espressa una volontà contraria (tra le tante: Cass. n.
24849/2005; Cass. n. 18207/2020).
pagina 8 di 13 Tanto premesso, come sopra anticipato, nel caso di specie risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che prima della cessione del preteso fondo servente ai coniugi e Pt_1 con il contratto di compravendita del 20.11.1987, entrambi i terreni oggetto di causa, insieme Parte_2
a maggior consistenza, appartenevano ad un'unica originaria proprietaria, ovvero la Immobiliare DI a Passignano s.r.l., che a sua volta li aveva acquistati dall'originario unico proprietario
[...]
(docc. 1 del fascicolo di parte attrice e docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta). Persona_4
Inoltre, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra richiamate, risulta provata anche la sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù demandata, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c. ai fini della configurabilità della fattispecie acquisitiva in esame, oltre che di quella per usucapione, al momento del predetto contratto di compravendita del 20.11.1987, ovvero il momento in cui è avvenuta la separazione dei fondi in questione e rispetto a cui deve essere ricostruito lo stato dei luoghi ai fini dell'accertamento del perfezionamento della predetta fattispecie acquisitiva (Cass. n. 10662/2015).
Infatti, come risulta dalla consulenza tecnica espletata e dalle fotografie in atti, il tracciato oggetto di causa, che diparte dalla strada interpoderale, che nel tratto precedente attraversa a margine anche la particella 274, proprio sul tratto di sedime di quest'ultima che insiste sulla particella 97, attualmente di proprietà delle attrici, non solo si dirige con un tracciato semicircolare verso il preteso fondo dominante, ma, pur permettendo sulla destra anche un diverso accesso al bosco insistente sulla medesima particella 97, prosegue oltre tale accesso e termina proprio in corrispondenza dell'uliveto di proprietà dei convenuti (docc. 2 e 16 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
5-7 CTU e all. 2, 7-10 e
14).
Pertanto, stante la configurazione e conformazione del tracciato in questione, peraltro nemmeno contestato dalle parti attrici, nonché del complessivo stato dei luoghi e della naturale destinazione dei terreni in questione, è evidente che lo stesso sia stato realizzato proprio per permettere l'accesso, anche con mezzi ed ivi compresi quelli agricoli, da quel punto della strada interpoderale all'uliveto in questione, e, quindi, l'oggettivo asservimento a quest'ultimo del preteso fondo servente, nella porzione ove insiste tale tracciato.
Del resto, sebbene la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia sia costante nel richiedere, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza di una servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c., la presenza di opere e segni visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti , in modo inequivoco, l'oggettivo asservimento di un fondo rispetto ad un altro con un onere a carattere stabile (tra le tante: Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 9584/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015), e sebbene la mera esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo non sia generalmente ritenuta sufficiente a tal fine, richiedendo piuttosto la presenza di “un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (tra le tante: Cass. n. 11834/2021; Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 11825/2015; Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 13238/2010), la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di una servitù di passaggio quale quella oggetto di causa ciò che sostanzia il quid pluris richiesto “è il “raccordo” tra il tracciato […] e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso “funzionale”” che renda evidente e di immediata ed inequivoca percezione l'asservimento e, quindi, la destinazione funzionale del fondo servente a quello dominante (Cass. n. 29555/2023; conforme: Cass. n. 29944/2004).
Pertanto, proprio sulla base di tali argomentazioni e della sufficienza dell'evidenza dell'inequivoco collegamento del fondo servente all'utilità di quello dominante, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza in relazione ad una servitù di passaggio quale quella oggetto di causa non sono necessari né “la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile” (Cass. n. 29555/2023), né, ancora, “un“opus manu factum” (ossia un pagina 9 di 13 tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche uno formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (Cass. n. 9693/2023; Cass. n. 12362/2009).
Tali circostanze, come sopra rilevato, sono certamente sussistenti nel caso di specie, in cui è evidente il collegamento funzionale del tracciato oggetto di causa per l'accesso al preteso fondo dominante, ove, come già rilevato, lo stesso termina e si esaurisce.
Tanto premesso, la circostanza che lo stato dei luoghi descritto dal CTU all'esito dei sopralluoghi e delle indagini peritali effettuate in corso di causa fosse sussistente, sostanzialmente con le medesime caratteristiche e salvo il cancello attualmente collocato alla fine del tracciato oggetto di causa, anche prima della separazione dei fondi oggetto di causa con il contratto di compravendita del
20.11.1987, oltre che neanche contestato dalle attrici( v. mem.183 n. 1 c.pc..), emerge in particolare nelle foto aeree reperite nell'archivio del Geoscopio della Regione Toscana relative agli anni 1954 e 1978 (docc. 2 e 5 del fascicolo di parte convenuta), peraltro nemmeno disconosciute dalle attrici, nonché dalle prove testimoniali escusse in corso di causa, da cui si ricava altresì che lo stato dei luoghi
è rimasto in tale stato anche dopo la stipula del predetto atto di compravendita (pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Nello specifico, il teste di parte convenuta che frequenta da tempo i luoghi di Testimone_1 causa non solo in quanto amico di famiglia dei convenuti da tanti anni ma anche quale dipendente, fino al 1991, del Consorzio Agrario un tempo ivi operante e, successivamente, anche nel suo tempo libero, ha chiaramente affermato che “fin dal 1985”, quando lavorava per il predetto Consorzio Agrario e percorreva “circa una volta alla settimana la strada interpoderale per portare farine ad un agricoltore”, ha “sempre visto lo stradello in questione che conduceva all'apertura , all'epoca senza cancello” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Inoltre tale teste, oltre a chiarire che passava sul posto “anche nei fine settimana” nell'esercizio della sua “attività sportiva di endurista”, e che ha spesso visto, anche negli anni successivi, “operai dell'azienda in questione”, e a volte anche il convenuto “che passavano dallo stradello con CP_1 mezzi agricoli o anche a piedi” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.1.2024), specificamente interrogato in merito ha affermato espressamente che “lo stradello fin dal 1985 aveva le caratteristiche dimensionali che risultano rappresentate nelle foto che mi sono state mostrate” (pag. 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Tali circostanze, peraltro, risultano confermate anche dall'altra teste di parte convenuta Tes_2
che ha affermato di conoscere le parti ed i luoghi perché ha frequentato più volte la zona, “fin
[...] dal 1987-88” e che “lo stradello aveva fin dall'inizio le caratteristiche che risultano dalle foto in atti” (pag. 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
D'altronde le predette affermazioni, oltre che chiare, precise e concordanti, non risultano altrimenti smentite.
Infatti, non solo parte attrice non ha chiesto l'amissione di testi a controprova in relazione ai capitoli per testi formulati dai convenuti, né formulato alcuna richiesta istruttoria in merito, non avendo neppure depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., ma la permanenza delle sopra descritte caratteristiche del tracciato in questione anche successivamente alla separazione dei fondi oggetto di causa risulta altresì dalle varie foto aree reperite nel medesimo archivio del Geoscopio della Regione Toscana relative agli anni successivi e dalla fotografia estratta dall'Istituto Geografico Militare dal volo aereo dell'1.3.97 che, ancorché successiva alla separazione dei fondi, evidenzia comunque in modo particolare lo stradello (docc. 2, 7 e 12-14 del fascicolo di parte convenuta), anch'esse non disconosciute dalle attrici.
pagina 10 di 13 Infine, risulta inoltre pacifico e documentalmente provato che nel predetto contratto di compravendita del 20.11.1987 non sia stata inclusa alcuna manifestazione di volontà contraria alla costituzione per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. della servitù corrispondente alla predetta situazione di assoggettamento di fatto del preteso fondo servente al preteso fondo dominante da parte della parte venditrice, originaria unica proprietaria (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto irrilevanti in proposito, infine, risultano le diverse servitù elencate nel titolo di acquisto dei convenuti e della cui costituzione ex art. 1062 c.c. le relative parti hanno ivi dato atto (doc.
3 del fascicolo di parte attrice), tenuto conto che né tale clausola né la mancata menzione della sussistenza della servitù demandata in favore dell'uliveto all'epoca rappresentato dalla particella 91 possono in alcun modo escludere la sussistenza e la precedente costituzione della stessa.
Tanto premesso, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, deve concludersi che con la separazione dei terreni oggetto di causa avvenuta con il contratto del 20.11.1987 si è costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. l'invocata servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore del terreno attualmente rappresentato dalla particella 274 del foglio di mappa
23 del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Sezione Tavarnelle Val di Pesa, di proprietà dei convenuti, ed a carico del terreno rappresentato dalla particella 97 del medesimo foglio di mappa e Catasto Terreni, nella porzione in cui insiste il tracciato oggetto di causa.
7.3. Peraltro, ad abundantiam, sebbene la richiesta di accertamento dell'acquisto della medesima servitù per usucapione ex art. 1158 c.c., svolta dai convenuti in via di ipotesi subordinata, risulti assorbita dall'accertamento dell'avvenuta costituzione della stessa per destinazione del padre di famiglia, non può che rilevarsi che alla luce delle risultanze istruttorie risulta altresì la prova anche della configurabilità di tale diversa fattispecie acquisitiva, essendo risultato provato, oltre al predetto requisito dell'apparenza della servitù demandata, anche l'avvenuto esercizio del possesso della stessa per oltre vent'anni da parte dei convenuti quali proprietari del preteso fondo servente, anche in forza dell'accessione del possesso esercitato dal proprio dante causa ex artt. 1146, comma 2 c.c. e 1140, comma 2 c.c. (docc. 1, 11 e 15 del fascicolo di parte convenuta e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Infatti entrambi i testi sopra citati, che frequentano tuttora i luoghi di causa, hanno confermato di aver ripetutamente visto vari operai agricoli, compreso il convenuto transitare sulla stradella oggetto CP_1 di causa a piedi, con il trattore e con mezzi agricoli in genere, anche dopo che il convenuto CP_1 aveva cessato di lavorare per la e, quindi, dopo l'acquisto dell'uliveto da parte Parte_5 degli odierni convenuti e la cessazione del contratto di comodato precedentemente stipulato in relazione allo stesso tra il e la Marchesi Antinori S.r.l., allora proprietaria (doc. 3 del fascicolo CP_1 di parte attrice, doc. 15 del fascicolo di parte convenuta e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
8. A fronte del rigetto della domanda attorea ex art. 949 c.c. avente ad oggetto la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio oggetto della domanda ex art. 1079 c.c. di parte convenuta e dell'accoglimento di quest'ultima, devono essere rigettate anche le conseguenziali domande svolte dalle attrici aventi ad oggetto la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa posta in essere dai convenuti al legittimo esercizio del proprio diritto di proprietà ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle stesse, peraltro nemmeno oggetto di alcuna richiesta istruttoria.
9. Stante l'accoglimento della sopra descritta domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dai convenuti la presente sentenza deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c..
10. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTP, seguono il principio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore pagina 11 di 13 della causa come dichiarato da parte attrice (scaglione fino a € 5.201-26.000), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/14 .
11. Analogamente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico delle attrici sempre in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalle attrici;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore del terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune, Sezione Tavarnelle Val di Pesa, nel foglio di mappa 23, particella 274, di proprietà dei convenuti e ES AL, ed a carico del CP_1 terreno catastalmente alla medesima Sezione dello stesso Catasto Terreni, nel folio di mappa 23, particella 97, di proprietà delle attrici Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sulle porzioni ove insiste il tracciato costituito da porzione della strada
[...] Parte_4 interpoderale ricadente sul margine ovest di tale particella e dalla stradella che diparte dalla stessa e termina in corrispondenza della prima, costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento della stipula tra la società Immobiliare DI a Passignano – srl da una parte e
[...] ed dall'altra del contratto di compravendita del 20.11.1987; Per_2 Parte_1
- ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
- condanna le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a rimborsare in favore dei convenuti e ES AL le spese di lite , che Parte_4 CP_1 vengono liquidate in € 5.000,00 per compenso, € 1.512,00 per spese di CTP ed € 83,80 per esborsi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle attrici .
Firenze, così deciso il 12.4.25
Il Giudice
Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3417/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCONCINI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_2 C.F._2 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MARCONCINI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_4 C.F._4 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
MARCONCINI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCINNO ROSSELLA CP_1 C.F._5 MARIA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 107 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA CA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCINNO C.F._6 ROSSELLA MARIA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO RIGHI 107 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA
CONVENUTO/I
Convenuti
OGGETTO: Actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. con richiesta di risarcimento dei relativi danni e domanda riconvenzionale di accertamento di servitù di passo pedonale e carrabile ex art. 1079 c.c. in tesi costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e in ipotesi acquistata per usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per le attrici: come da citazione e memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Per i convenuti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.11.2024, ovvero: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti indicati in atti, previa occorrendo ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dai convenuti e assunzione dei testimoni indicati dagli stessi ammessi e non assunti, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai Signori ES AL e
[...]
accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio con ogni mezzo descritta in atti e CP_1 come risultante dalla relazione di CTU depositata nel procedimento, costituita per destinazione del padre di famiglia o in ipotesi per usucapione, in favore dell'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori ES AL, nata a [...] il [...] C.F. , e C.F._6
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato al Catasto CP_1 C.F._5
Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel foglio di mappa 23 part. 274 (derivata dalla part. 91) e a carico dell'appezzamento di terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nello stesso foglio di mappa 23 part. 97 (in particolare sul tracciato con andamento semicircolare costituito da porzione della strada interpoderale ricadente sul margine ovest della detta particella 97 e dallo stradello che, nella medesima particella 97, dipartendosi dalla strada interpoderale raggiunge il confine a valle della particella 274) di proprietà delle attrici SI nata a [...]_1
Fosciana il 24 ottobre 1948 C.F. , nata a [...] il 4 agosto C.F._1 Parte_2
1970 C.F. , nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e nata a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_4
, oggetto dell'atto di compravendita in data 20.11.1987 ai rogiti del TA C.F._4
(Rep. n. 236.076), stipulato dai Signori nato a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
C.F. , e dalla Sig.ra nata a [...] il 24 C.F._7 Parte_1 ottobre 1948 C.F. ; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di C.F._1 Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese spese di CTU e di CTP.”
Concisa esposizione dei fatti
1. Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 ed in data 1.3.2023, Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio e ES AL, chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio in favore dei Sigg.ri e ES AL sui terreni di proprietà delle Sigg.re e CP_1 Pt_1
contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del Parte_2 diritto di proprietà da parte delle odierne attrici, e per gli effetti condannare altresì i convenuti al risarcimento del danno comprovato in sede istruttoria e da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorati, oltre alle spese generali (15%) di cui al presente giudizio.”.
A sostegno delle proprie domande le attrici hanno dedotto:
- che con atto del 20.11.1987 e acquistavano dalla Parte_1 Persona_2 Immobiliare DI a Passignano srl complesso immobiliare denominato “Podere Morandello” sito in comune di Tavarnelle Val di Pesa , località DI a Passignano;
che a seguito del decesso , avvenuto in data 13.7.2018, del marito della e padre di e Parte_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 queste ultime sono divenute comproprietarie del complesso immobiliare con la Pt_1
pagina 2 di 13 - che tra gli immobili che fanno parte del predetto complesso immobiliare, figura anche il terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), nel foglio di mappa 23, dalla particella 97;
- che con scrittura privata autenticata dal TA in data 17.2.2004 i convenuti Persona_3 [...]
e ES AL acquistavano dalla un confinante appezzamento di CP_1 Parte_5 terreno agricolo, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 23, dalle particelle 91 e 92;
- che nel titolo di acquisto dei convenuti le parti avevano espressamente e dettagliatamente dato atto della contestuale costituzione per destinazione del padre di famiglia di varie servitù, e, nello specifico: di due servitù di passo a favore della residua proprietà della venditrice ed a carico della particella 91, l'una per l'utilizzo, e la conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, del deposito GPL e del gruppo frigorifero insistenti su quest'ultima, e l'altra per l'accesso alla stazione di filtraggio, e per la conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, delle tubazioni di acqua ivi presenti;
della relativa servitù di attraversamento delle predette tubazioni, sempre a favore della residua proprietà della venditrice ed a carico della particella 91; di due servitù di passo a favore della parte acquirente, l'una con mezzi gommati aventi un peso inferiore a 60 quintali sul tratto di terreno meglio individuato nella planimetria allegata al contratto, e l'altra per l'accesso al fondo rappresentato dalle particelle 88 e 89 passando davanti al Ristorante DI a Passignano, con esclusione delle fasce orarie dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 per i mezzi agricoli;
- che tuttavia a seguito della predetta compravendita il defunto aveva concesso ai Persona_2 convenuti, a fronte della loro richiesta, il permesso di accedere momentaneamente ai terreni acquistati dagli stessi tramite la sua proprietà per completare con maggior agio alcune lavorazioni agricole resesi necessarie in conseguenza dell'acquisto;
- che nonostante si fosse trattato di un permesso momentaneo e concesso solo nell'ordinaria ottica dei rapporti di buon vicinato, a seguito della sua morte i convenuti avevano arbitrariamente provveduto ad allargare e consolidare l'accesso, iniziando ad esercitare il passaggio in corrispondenza della linea di confine tra le due proprietà e, nello specifico, tra la propria particella 97 e l'attuale particella 274;
- che né le diffide inviate in tal senso ai convenuti nel maggio e nell'agosto del 2021, né la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione della presente causa hanno avuto alcun esito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti nel presente giudizio e CP_1 DI CA, rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per i motivi tutti indicati in atti, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio con ogni mezzo descritta in narrativa e quale sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore dell'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori nato a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._5
ES AL, nata a [...] il [...], C.F. , C.F._6 rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel foglio di mappa 23 part. 274 (derivata dalla part. 91), e a carico dell'appezzamento di terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle Sezione Tavarnelle Val di Pesa nel medesimo foglio di mappa 23 dalla particella 97 (in particolare sul tracciato con andamento semicircolare costituito da porzione della strada interpoderale ricadente sul margine ovest della detta particella 97 e dallo stradello che, nella medesima particella 97 di proprietà delle attrici SI nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] C.F. e nata a [...] il 10 C.F._3 Parte_4 settembre 1972 C.F. , oggetto dell'atto di compravendita in data 20.11.1987 ai C.F._4 pagina 3 di 13 rogiti del TA (Rep. n. 236.076), stipulato dai Signori nato a [...]_2
Lucera il 19.1.1928 C.F. , e dalla Sig.ra nata a [...]F._7 Parte_1
Pieve Fosciana il 24 ottobre 1948, C.F. ; ordinare al Conservatore dei Registri C.F._1
Immobiliari di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.Con vittoria di spese e competenze”.
In particolare, a sostegno delle proprie difese e richieste i convenuti, pur confermando di essere proprietari dell'attuale particella 274, derivata dall'originaria particella 91 in forza del tipo di frazionamento del 23.10.2017, e non contestando la proprietà attorea, hanno dedotto ed eccepito:
- l'incertezza delle domande attoree sia in relazione al petitum che alla causa petendi;
- che infatti, oltre alla loro generica formulazione, anche in relazione ai pretesi danni di cui le attrici chiedono il risarcimento, comunque contestati, dall'intestazione della citazione e dalle deduzioni esposte in narrativa la domanda attorea sembrerebbe diretta alla dichiarazione dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore della propria particella 274 ed a carico della particella 97 di proprietà delle attrici, mentre il riferimento ad una pretesa richiesta di accesso asseritamente rivolta ed ottenuta a suo tempo dal defunto sembrerebbe far ritenere che si tratti di un'azione di natura Persona_2 personale;
- di non aver in ogni caso mai chiesto tale permesso;
- che tale circostanza, oltre che non corrispondente al vero, non è nemmeno verosimile, in quanto al momento del loro acquisto il terreno in questione, coltivato ad uliveto, aveva già da tempo l'accesso dal bosco rappresentato dalla particella 97, allora di proprietà dei coniugi e Pt_1 Parte_2
- che infatti in prossimità del confine tra i due predetti terreni, ed in particolare all'interno del proprio, vi è un cancello da cui diparte uno stradello, che esiste da tempo immemorabile e che attraversa per un breve tratto il terreno di cui alla particella 97 di proprietà delle attrici per poi ricongiungersi, dopo una curva a destra e sempre all'interno di quest'ultima particella, ad una strada interpoderale, che successivamente attraversa a margine anche la propria particella 274;
- che è evidente che lo stradello in questione era stato inequivocabilmente realizzato in prosecuzione della predetta strada interpoderale allo specifico scopo di dare accesso all'uliveto di cui all'originaria particella 91 mediante l'adiacente particella 97, che quindi risultava inequivocabilmente asservita alla prima tramite opere stabili, apparenti e visibili oggettivamente destinate a consentirne una migliore utilizzazione e che rendevano evidente a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio di tale passaggio e, quindi, del peso esistente sul terreno attualmente di proprietà delle attrice ed a vantaggio ed utilità dell'uliveto;
- di essere quindi titolari della corrispondente servitù di passaggio pedonale e carrabile con qualsiasi mezzo, costituitasi in favore del proprio terreno attualmente rappresentato dalla particella 274 ed a carico del terreno di cui alla particella 97 per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento della stipula del contratto di compravendita del 20.11.1987, e corrispondente al predetto stato di fatto preesistente;
- che infatti con tale atto la Immobiliare DI a Passignano s.r.l., originaria unica proprietaria dei terreni oggetto di causa e che li aveva acquistati dal precedente proprietario Persona_4 unitamente al più ampio complesso immobiliare che costituiva l'azienda agraria denominata “DI a Passignano”, di cui gli stessi facevano parte, aveva venduto ai coniugi e anche il Pt_1 Parte_2 bosco di cui alla particella 97, separando quindi i fondi in questione;
- che al momento di tale vendita entrambi i terreni erano stati lasciati nello stato di fatto in cui erano e sopra descritto, senza che nel rogito fosse previsto in proposito nulla in contrario;
pagina 4 di 13 - che l'esistenza dello stradello sopra descritto in tale momento risulta in particolare dall'immagine estratta dalla cartografia on line della Regione Toscana relativa all'anno 1954, in cui lo stesso appare ben visibile;
- che inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalle attrici, i convenuti non hanno mai allargato o consolidato l'accesso in questione, e che anzi l'unica innovazione intervenuta in loco è stata realizzata di recente da marito dell'attrice il quale ha costruito sulla particella Persona_5 Parte_2 97 dei muretti con reti, che peraltro evidenziano l'accesso alla proprietà dei convenuti;
- che nella denegata ipotesi in cui la servitù demandata non si dovesse ritenere costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento del predetto contratto, la stessa si sarebbe in ogni caso costituita per usucapione;
- che infatti il predetto stradello, la cui presenza in loco anche negli anni successivi risulta dalle immagini estratte dalle cartografie relative ai successivi anni 1988 e 2009 e da quella estratta in epoca recente, nonché dalla fotografia dell'Istituto Geografico Militare relativa al volo aereo del 1.3.1997, è sempre stato utilizzato per il transito e l'accesso con ogni mezzo al terreno attualmente rappresentato dalla particella 274, oltre che dagli stessi fin dal loro acquisto, anche da tutti i precedenti proprietari e possessori del medesimo succedutisi a seguito del sopra citato acquisto della confinante particella 97 da parte dei coniugi e e che vi erano sempre passati con ogni mezzo, ivi compresi Pt_1 Parte_2 trattori e fuoristrada, per la coltivazione dell'uliveto, la raccolta delle olive e per ogni altra necessità, esercitando quindi il possesso della servitù demandata in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, senza che fosse mai intervenuta alcuna contestazione da parte dei proprietari del fondo servente;
- che del resto ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c. il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello esercitato, oltre che dal proprio dante causa, anche dai precedenti proprietari del fondo dominante, anche in mancanza di un'espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà ed anche se la stessa non si era già costituita in favore del dante causa;
- che peraltro a partire dal 1.5.1999 e fino al proprio acquisto, avvenuto in data 17.2.2004, il possesso della predetta servitù da parte dei precedenti proprietari del fondo dominante era esercitato per mezzo dello stesso cui era stato concesso in comodato l'uliveto in questione. CP_1
3. A seguito dell'assegnazione da parte del Giudice alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. nella precedente formulazione ante riforma, trattandosi di causa assoggettata al vecchio rito, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. le attrici hanno contestato la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione di entrambe le fattispecie acquisitive della demandata servitù dedotte dai convenuti ed in particolare:
- l'assenza nel caso di specie del necessario requisito dell'apparenza della stessa di cui all'art. 1061
c.c., tenuto conto che a tal fine è richiesta la presenza di opere e segni visibili e permanenti obiettivamente destinati al suo esercizio ed idonei a rendere inequivocabilmente manifesto il peso stabilmente imposto al preteso fondo servente per l'utilità del preteso fondo dominante, non potendo configurarsi come tale il dedotto stradello di collegamento, in quanto di per sé elemento equivoco e non specificamente realizzato e destinato all'esercizio della servitù demandata;
- la mancata prova sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo dell'usucapione.
4. A fronte delle difese svolte dalle attrici nella predetta memoria, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. i convenuti, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie, hanno ribadito:
- che non solo lo stradello che diparte dalla strada interpoderale per raggiungere il proprio terreno e l'apertura ivi presente a confine tra i due fondi oggetto di causa, ove lo stesso termina e si esaurisce, hanno mantenuto nell'attualità le originarie dimensioni e caratteristiche, ma che queste ultime e lo pagina 5 di 13 stesso tracciato del primo sono tali da denotare in modo chiaro ed inequivoco, anche alla luce del contesto ove sono situate e dell'orografia della zona, l'evidente ed univoca funzione per cui lo stesso è stato realizzato, ovvero per consentire l'accesso anche carrabile all'uliveto per la sua gestione agricola attraverso tale apertura;
- che quindi sia lo stradello che l'apertura in questione sono idonei a rendere manifesti a chiunque, ivi compresi gli acquirenti del fondo gravato, il contenuto e le modalità di esercizio della corrispondente servitù.
5. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 15.1.2024, ed esperimento di consulenza tecnica avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e l'identificazione del tracciato e dell'area in cui si trova lo stradello oggetto di causa.
6. Terminata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, con successivo scambio tra le parti delle memorie conclusioni e delle repliche, in cui entrambe hanno ribadito le proprie difese.
7. La domanda di parte attrice, da qualificarsi come domanda ex art. 949 c.c. avendo ad oggetto la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico del terreno di sua proprietà rappresentato dalla particella 97 del foglio di mappa 23 del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle, Sezione Tavarnelle Val di Pesa (FI) ed in favore del terreno di proprietà dei convenuti attualmente rappresentato dalla particella 274 del foglio 23 del medesimo Catasto Terreni, è infondata e deve essere rigettata, stante la fondatezza della domanda riconvenzionale svolta dagli stessi ex art. 1079 c.c. per l'accertamento dell'avvenuta costituzione della predetta servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo, per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c..
7.1. In via preliminare, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio, nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per quanto di interesse ai fini della decisione della presente causa risulta provato quanto segue:
- le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono comproprietarie, tra l'altro, dell'appezzamento di terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Sezione Tavarnelle Val di Pesa, nel foglio di mappa
23, particella 97 , rispettivamente per la quota di 6/9 della piena proprietà la prima e per le restanti quote di 1/9 della piena proprietà ciascuna le altre (docc. 2 e 3b del fascicolo di parte attrice, docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta e all. 5 CTU);
- dal canto loro, i convenuti e ES AL sono titolari, in regime di comunione dei CP_1 beni, della piena proprietà, tra l'altro, del confinante terreno attualmente rappresentato alla medesima Sezione del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), nel foglio di mappa 23, part. 274, qualità uliveto, derivata dall'originaria particella 91 in forza del tipo di frazionamento presentato per nuova costruzione in data 23.10.2017 (docc. 3 e 3a del fascicolo di parte attrice, docc.
1-2 del fascicolo di parte convenuta e all. 4 e 5 CTU);
- entrambi i terreni in questione, tra loro confinanti, facevano originariamente parte di un più ampio complesso immobiliare composto da vari fabbricati ed ampi appezzamenti di terreni agricoli a varia coltura con soprastanti fabbricati rurali e capannoni e che costituiva l'azienda agraria denominata
“DI a Passignano”, interamente di proprietà della Immobiliare DI a Passignano – s.r.l., la quale l'aveva acquistato da con contratto di compravendita del 23.12.1981 per TA Persona_4
trascritto in data 18.1.1982 al reg. part. 1051 (docc. 1-3, 3a e 3b del fascicolo di Persona_1 parte attrice, docc.
1-4 del fascicolo di parte convenuta e all. 4 e 5 CTU);
- nello specifico, le rispettive quote di comproprietà del terreno di cui alla particella 97 sono pervenute alle odierne attrici, insieme a maggior consistenza: per quanto riguarda l'attrice Parte_1
pagina 6 di 13 in parte in forza del contratto di compravendita del 20.11.1987 per TA , Pt_1 Persona_1 con cui la stessa ed il marito avevano acquistato, in regime di comunione legale, la Persona_2 piena proprietà dello stesso dalla Immobiliare DI a Passignano – s.r.l., ed in parte per successione legittima del , deceduto in data 13.7.2018, e, per quanto riguarda le altre attrici, figlie dei Parte_2 predetti coniugi, in forza della predetta successione legittima (docc. 1, 2 e 3b del fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta e all. 5 CTU);
- ai convenuti la piena proprietà dell'originaria particella 91 è invece pervenuta, insieme all'adiacente particella 92, dalla società in forza della scrittura privata del 17.2.2004, Pt_5 Parte_5 autenticata in pari data dal TA , trascritto il 16.3.2004 al reg. part. 5987 (doc. 3 del Persona_3 fascicolo di parte attrice e docc.
1-2 del fascicolo di parte convenuta);
- alla dante causa dei convenuti la piena proprietà dei predetti terreni era pervenuta in forza dell'atto di conferimento di beni in società del 28.12.1999 per TA , trascritto in data Persona_6
25.1.2000 al reg. part. 1606, dalla società Marchesi Antinori s.r.l., già alla Controparte_2 quale era pervenuta in forza dell'atto di fusione del 25.11.1991 ai rogiti del TA Persona_6
, trascritto in data 2.12.1991 ai regg. partt. 21479 e 214780, dalla società Marchesi L. e P.
[...]
cui era a sua volta pervenuta per atto di fusione del 30.11.1990 ai rogiti del TA Controparte_3
, trascritto in data 14.12.1990 al reg. part. 21876 dalla Immobiliare DI a Persona_6 Passignano – S.r.l., già dante causa dell'attrice e del coniuge Parte_1 [...]
(docc.
1-2 e 8-11 del fascicolo di parte convenuta); Per_2
- l'attuale accesso ad entrambi i terreni oggetto di causa è consentito mediante una strada interpoderale di antica origine, che collega DI a Passignano ai vari poderi limitrofi presenti in loco, e che prosegue dalla strada denominata Strada di DI, di cui è di fatto un proseguimento e la quale, a sua volta, diparte dalla strada comunale prima dell'Abbazia ed insiste sulle particelle 59, 158, 162 e 160, attraversando la proprietà (pag. 4 CTU e all. 1 e 13 CTU); Pt_5
- tale strada interpoderale, che si presenta come una strada bianca avente sottofondo in massicciata con sovrastante strato di rifinitura stabilizzato con inerti di piccola pezzatura, e risulta “sostanzialmente coincidente con quanto ad oggi rappresentato catastalmente con tratteggio negli estratti di mappa presenti in atti”, è attualmente delimitata con muretti in pietra naturale posti a secco con sovrastante recinzione a maglia sciolta, e attraversa le proprietà di entrambe le parti in causa (pag. 4, 6 e 7 CTU e all.
1-8 e 14 CTU);
- più nello specifico la stessa, prima di immettersi nel margine ovest del terreno di cui alla particella 97, di proprietà delle odierne attrici, nella parte a valle, ovvero sul lato destro percorrendola lasciandosi alle spalle DI, termina in corrispondenza della base del muro contro terra insistente sulle particelle
99, 165 e 100, tutte di proprietà delle stesse attrici ma non oggetto della presente causa, e nella parte a monte, ovvero sul lato sinistro percorrendola nella medesima direzione, dopo aver costeggiato per un breve tratto le particelle 159 e 218, anch'esse non oggetto della presente causa, ricade sul margine nord-ovest dell'attuale particella 274, di proprietà degli odierni convenuti e preteso fondo dominante, terminando in corrispondenza della base del muro contro terra ivi insistente (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
4-7 CTU e all. 1-8, 13 e 14 CTU);
- da tale strada interpoderale, ed in particolare dal tratto appena immesso nella predetta particella 97, diparte il tracciato dello stradello oggetto di causa, la quale insiste sulla medesima particella e, per breve porzione, sul sedime del predetto tratto della prima ivi insistente, si sviluppa “per una superficie complessiva di circa 70,00 mq” con “un andamento semicircolare con origine dal limite catastale (limite di proprietà) posto a sud-ovest della particella 274 (proprietà ”, per terminare in CP_1 corrispondenza di un “cancello in ferro” che delimita tale proprietà, con “uno sviluppo centro strada, di circa 16,00 mt e una larghezza media indicativamente di 4,30 mt”, che diventa di 3,90 mt “in corrispondenza del cancello di accesso” alla proprietà dei convenuti, e che risulta delimitata “in parte pagina 7 di 13 con muretti perimetrali in pietra naturale posati a secco con affiancata recinzione a maglia sciolta e in parte solamente con recinzione in ferro a maglia sciolta” (pagg.
5-7 CTU e all. 2, 7-10 e 14);
- sia la strada interpoderale che lo stradello sopra descritti risultano esistenti, con i predetti tracciati, da epoca risalente e comunque anteriormente alla separazione dei fondi oggetto di causa avvenuta con il sopra citato contratto di compravendita del 20.11.1987 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice, docc. 2, 3, 5, 7, 12-14 e 18 del fascicolo di parte convenuta, all. 2, 3, 7 e 8 CTU e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
7.2. Dagli atti risulta quindi la proprietà delle attrici del terreno asseritamente gravato dalla servitù oggetto di causa, del resto non contestata tra le parti (docc. 1, 2 e 3b del fascicolo di parte attrice, docc. 2, 3, del fascicolo di parte convenuta).
D'altronde , come noto, nell'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., che tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato da terzi sul bene, non è necessario fornire la cd. probatio diabolica richiesta invece per l'azione di rivendicazione, essendo sufficiente dimostrare “con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido” (tra le tante: Cass. n. 472/2017; conformi, tra le tante: Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 12233/2002), dovendo presumersi la libertà del fondo da ogni peso e limitazione (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 113/2017; Cass. n. 18890/2014) e salva la dimostrazione dell'esistenza del diritto invocato dal convenuto (Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 4366/2002).
Tuttavia, i convenuti, che nel caso di specie hanno svolto autonoma domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. in relazione alla medesima servitù di passo di cui le attrici hanno chiesto la dichiarazione di inesistenza, hanno ampiamente assolto l'onere probatorio a loro carico ed avente ad oggetto la costituzione del diritto domandato mediante uno dei relativi modi di costituzione o di acquisto (tra le tante: Cass. n. 18890/2014), ed in particolare che la servitù domandata si è costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. dal momento della separazione dei terreni oggetto di causa con il contratto di compravendita del 20.11.1987 stipulato tra la Immobiliare DI a
Passignano S.r.l. ed i coniugi e (doc. 1 del fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 del Pt_1 Parte_2 fascicolo di parte convenuta).
Infatti, alla luce delle predette risultanze istruttorie nel caso di specie non solo risulta provata anche la titolarità in capo ai convenuti della proprietà del preteso fondo dominante, tenuto conto che neanche ai soggetti che invocano la titolarità di una servitù ex art. 1079 c.c. è richiesto di fornire in merito la prova richiesta per l'azione di rivendicazione, tenuto conto che la stessa “costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 849/1971) e che anche tale circostanza, oltre che documentalmente provata (docc.
3 e 3a del fascicolo di parte attrice e docc. 1 e 2 del fascicolo di parte convenuta), non è contestata tra le parti, ma sussistono tutti gli ulteriori requisiti specifici necessari ai fini della configurabilità della costituzione della servitù demandata ai sensi dell'art. 1062 c.c..
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a tal fine è necessario il concorso di più elementi costitutivi di una fattispecie complessa ovvero, nello specifico, l'esistenza di due o più fondi originariamente appartenenti ad uno stesso unico proprietario tra cui si sia costituito un rapporto obiettivo di asservimento dell'uno all'altro, reso evidente mediante opere e segni visibili e permanenti e che corrisponderebbe alla sussistenza di una servitù se i due fondi appartenessero a distinti proprietari, la successiva separazione dei due fondi mediante trasferimento di uno di essi, o di entrambi a differenti aventi causa, e che al momento di tale separazione lo stato dei luoghi permanga inalterato e senza che nel relativo atto di trasferimento risulti espressa una volontà contraria (tra le tante: Cass. n.
24849/2005; Cass. n. 18207/2020).
pagina 8 di 13 Tanto premesso, come sopra anticipato, nel caso di specie risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che prima della cessione del preteso fondo servente ai coniugi e Pt_1 con il contratto di compravendita del 20.11.1987, entrambi i terreni oggetto di causa, insieme Parte_2
a maggior consistenza, appartenevano ad un'unica originaria proprietaria, ovvero la Immobiliare DI a Passignano s.r.l., che a sua volta li aveva acquistati dall'originario unico proprietario
[...]
(docc. 1 del fascicolo di parte attrice e docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta). Persona_4
Inoltre, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra richiamate, risulta provata anche la sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù demandata, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c. ai fini della configurabilità della fattispecie acquisitiva in esame, oltre che di quella per usucapione, al momento del predetto contratto di compravendita del 20.11.1987, ovvero il momento in cui è avvenuta la separazione dei fondi in questione e rispetto a cui deve essere ricostruito lo stato dei luoghi ai fini dell'accertamento del perfezionamento della predetta fattispecie acquisitiva (Cass. n. 10662/2015).
Infatti, come risulta dalla consulenza tecnica espletata e dalle fotografie in atti, il tracciato oggetto di causa, che diparte dalla strada interpoderale, che nel tratto precedente attraversa a margine anche la particella 274, proprio sul tratto di sedime di quest'ultima che insiste sulla particella 97, attualmente di proprietà delle attrici, non solo si dirige con un tracciato semicircolare verso il preteso fondo dominante, ma, pur permettendo sulla destra anche un diverso accesso al bosco insistente sulla medesima particella 97, prosegue oltre tale accesso e termina proprio in corrispondenza dell'uliveto di proprietà dei convenuti (docc. 2 e 16 del fascicolo di parte convenuta, pagg.
5-7 CTU e all. 2, 7-10 e
14).
Pertanto, stante la configurazione e conformazione del tracciato in questione, peraltro nemmeno contestato dalle parti attrici, nonché del complessivo stato dei luoghi e della naturale destinazione dei terreni in questione, è evidente che lo stesso sia stato realizzato proprio per permettere l'accesso, anche con mezzi ed ivi compresi quelli agricoli, da quel punto della strada interpoderale all'uliveto in questione, e, quindi, l'oggettivo asservimento a quest'ultimo del preteso fondo servente, nella porzione ove insiste tale tracciato.
Del resto, sebbene la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia sia costante nel richiedere, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza di una servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c., la presenza di opere e segni visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti , in modo inequivoco, l'oggettivo asservimento di un fondo rispetto ad un altro con un onere a carattere stabile (tra le tante: Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 9584/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015), e sebbene la mera esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo non sia generalmente ritenuta sufficiente a tal fine, richiedendo piuttosto la presenza di “un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (tra le tante: Cass. n. 11834/2021; Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 11825/2015; Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 13238/2010), la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di una servitù di passaggio quale quella oggetto di causa ciò che sostanzia il quid pluris richiesto “è il “raccordo” tra il tracciato […] e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso “funzionale”” che renda evidente e di immediata ed inequivoca percezione l'asservimento e, quindi, la destinazione funzionale del fondo servente a quello dominante (Cass. n. 29555/2023; conforme: Cass. n. 29944/2004).
Pertanto, proprio sulla base di tali argomentazioni e della sufficienza dell'evidenza dell'inequivoco collegamento del fondo servente all'utilità di quello dominante, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza in relazione ad una servitù di passaggio quale quella oggetto di causa non sono necessari né “la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile” (Cass. n. 29555/2023), né, ancora, “un“opus manu factum” (ossia un pagina 9 di 13 tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche uno formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (Cass. n. 9693/2023; Cass. n. 12362/2009).
Tali circostanze, come sopra rilevato, sono certamente sussistenti nel caso di specie, in cui è evidente il collegamento funzionale del tracciato oggetto di causa per l'accesso al preteso fondo dominante, ove, come già rilevato, lo stesso termina e si esaurisce.
Tanto premesso, la circostanza che lo stato dei luoghi descritto dal CTU all'esito dei sopralluoghi e delle indagini peritali effettuate in corso di causa fosse sussistente, sostanzialmente con le medesime caratteristiche e salvo il cancello attualmente collocato alla fine del tracciato oggetto di causa, anche prima della separazione dei fondi oggetto di causa con il contratto di compravendita del
20.11.1987, oltre che neanche contestato dalle attrici( v. mem.183 n. 1 c.pc..), emerge in particolare nelle foto aeree reperite nell'archivio del Geoscopio della Regione Toscana relative agli anni 1954 e 1978 (docc. 2 e 5 del fascicolo di parte convenuta), peraltro nemmeno disconosciute dalle attrici, nonché dalle prove testimoniali escusse in corso di causa, da cui si ricava altresì che lo stato dei luoghi
è rimasto in tale stato anche dopo la stipula del predetto atto di compravendita (pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Nello specifico, il teste di parte convenuta che frequenta da tempo i luoghi di Testimone_1 causa non solo in quanto amico di famiglia dei convenuti da tanti anni ma anche quale dipendente, fino al 1991, del Consorzio Agrario un tempo ivi operante e, successivamente, anche nel suo tempo libero, ha chiaramente affermato che “fin dal 1985”, quando lavorava per il predetto Consorzio Agrario e percorreva “circa una volta alla settimana la strada interpoderale per portare farine ad un agricoltore”, ha “sempre visto lo stradello in questione che conduceva all'apertura , all'epoca senza cancello” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Inoltre tale teste, oltre a chiarire che passava sul posto “anche nei fine settimana” nell'esercizio della sua “attività sportiva di endurista”, e che ha spesso visto, anche negli anni successivi, “operai dell'azienda in questione”, e a volte anche il convenuto “che passavano dallo stradello con CP_1 mezzi agricoli o anche a piedi” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.1.2024), specificamente interrogato in merito ha affermato espressamente che “lo stradello fin dal 1985 aveva le caratteristiche dimensionali che risultano rappresentate nelle foto che mi sono state mostrate” (pag. 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Tali circostanze, peraltro, risultano confermate anche dall'altra teste di parte convenuta Tes_2
che ha affermato di conoscere le parti ed i luoghi perché ha frequentato più volte la zona, “fin
[...] dal 1987-88” e che “lo stradello aveva fin dall'inizio le caratteristiche che risultano dalle foto in atti” (pag. 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
D'altronde le predette affermazioni, oltre che chiare, precise e concordanti, non risultano altrimenti smentite.
Infatti, non solo parte attrice non ha chiesto l'amissione di testi a controprova in relazione ai capitoli per testi formulati dai convenuti, né formulato alcuna richiesta istruttoria in merito, non avendo neppure depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., ma la permanenza delle sopra descritte caratteristiche del tracciato in questione anche successivamente alla separazione dei fondi oggetto di causa risulta altresì dalle varie foto aree reperite nel medesimo archivio del Geoscopio della Regione Toscana relative agli anni successivi e dalla fotografia estratta dall'Istituto Geografico Militare dal volo aereo dell'1.3.97 che, ancorché successiva alla separazione dei fondi, evidenzia comunque in modo particolare lo stradello (docc. 2, 7 e 12-14 del fascicolo di parte convenuta), anch'esse non disconosciute dalle attrici.
pagina 10 di 13 Infine, risulta inoltre pacifico e documentalmente provato che nel predetto contratto di compravendita del 20.11.1987 non sia stata inclusa alcuna manifestazione di volontà contraria alla costituzione per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. della servitù corrispondente alla predetta situazione di assoggettamento di fatto del preteso fondo servente al preteso fondo dominante da parte della parte venditrice, originaria unica proprietaria (doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto irrilevanti in proposito, infine, risultano le diverse servitù elencate nel titolo di acquisto dei convenuti e della cui costituzione ex art. 1062 c.c. le relative parti hanno ivi dato atto (doc.
3 del fascicolo di parte attrice), tenuto conto che né tale clausola né la mancata menzione della sussistenza della servitù demandata in favore dell'uliveto all'epoca rappresentato dalla particella 91 possono in alcun modo escludere la sussistenza e la precedente costituzione della stessa.
Tanto premesso, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, deve concludersi che con la separazione dei terreni oggetto di causa avvenuta con il contratto del 20.11.1987 si è costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. l'invocata servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore del terreno attualmente rappresentato dalla particella 274 del foglio di mappa
23 del Catasto Terreni del Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Sezione Tavarnelle Val di Pesa, di proprietà dei convenuti, ed a carico del terreno rappresentato dalla particella 97 del medesimo foglio di mappa e Catasto Terreni, nella porzione in cui insiste il tracciato oggetto di causa.
7.3. Peraltro, ad abundantiam, sebbene la richiesta di accertamento dell'acquisto della medesima servitù per usucapione ex art. 1158 c.c., svolta dai convenuti in via di ipotesi subordinata, risulti assorbita dall'accertamento dell'avvenuta costituzione della stessa per destinazione del padre di famiglia, non può che rilevarsi che alla luce delle risultanze istruttorie risulta altresì la prova anche della configurabilità di tale diversa fattispecie acquisitiva, essendo risultato provato, oltre al predetto requisito dell'apparenza della servitù demandata, anche l'avvenuto esercizio del possesso della stessa per oltre vent'anni da parte dei convenuti quali proprietari del preteso fondo servente, anche in forza dell'accessione del possesso esercitato dal proprio dante causa ex artt. 1146, comma 2 c.c. e 1140, comma 2 c.c. (docc. 1, 11 e 15 del fascicolo di parte convenuta e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
Infatti entrambi i testi sopra citati, che frequentano tuttora i luoghi di causa, hanno confermato di aver ripetutamente visto vari operai agricoli, compreso il convenuto transitare sulla stradella oggetto CP_1 di causa a piedi, con il trattore e con mezzi agricoli in genere, anche dopo che il convenuto CP_1 aveva cessato di lavorare per la e, quindi, dopo l'acquisto dell'uliveto da parte Parte_5 degli odierni convenuti e la cessazione del contratto di comodato precedentemente stipulato in relazione allo stesso tra il e la Marchesi Antinori S.r.l., allora proprietaria (doc. 3 del fascicolo CP_1 di parte attrice, doc. 15 del fascicolo di parte convenuta e pagg. 2 e 3 del verbale dell'udienza del 15.1.2024).
8. A fronte del rigetto della domanda attorea ex art. 949 c.c. avente ad oggetto la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio oggetto della domanda ex art. 1079 c.c. di parte convenuta e dell'accoglimento di quest'ultima, devono essere rigettate anche le conseguenziali domande svolte dalle attrici aventi ad oggetto la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa posta in essere dai convenuti al legittimo esercizio del proprio diritto di proprietà ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle stesse, peraltro nemmeno oggetto di alcuna richiesta istruttoria.
9. Stante l'accoglimento della sopra descritta domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dai convenuti la presente sentenza deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c..
10. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTP, seguono il principio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore pagina 11 di 13 della causa come dichiarato da parte attrice (scaglione fino a € 5.201-26.000), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/14 .
11. Analogamente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico delle attrici sempre in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalle attrici;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore del terreno catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune, Sezione Tavarnelle Val di Pesa, nel foglio di mappa 23, particella 274, di proprietà dei convenuti e ES AL, ed a carico del CP_1 terreno catastalmente alla medesima Sezione dello stesso Catasto Terreni, nel folio di mappa 23, particella 97, di proprietà delle attrici Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sulle porzioni ove insiste il tracciato costituito da porzione della strada
[...] Parte_4 interpoderale ricadente sul margine ovest di tale particella e dalla stradella che diparte dalla stessa e termina in corrispondenza della prima, costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. al momento della stipula tra la società Immobiliare DI a Passignano – srl da una parte e
[...] ed dall'altra del contratto di compravendita del 20.11.1987; Per_2 Parte_1
- ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
- condanna le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a rimborsare in favore dei convenuti e ES AL le spese di lite , che Parte_4 CP_1 vengono liquidate in € 5.000,00 per compenso, € 1.512,00 per spese di CTP ed € 83,80 per esborsi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle attrici .
Firenze, così deciso il 12.4.25
Il Giudice
Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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