Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 74 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promossa da con Avv. FRANCO PEPE Parte_1
- opponente contro n persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con Avv. MARIO MIRRA
- opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione al d.i. n. 1467/2 018 con oggetto contratto di sub appalto
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2018 del
15/11/2018 (R.G. 2324/2018), notificato in data 15/11/2018 da a.s., con il quale gli veniva ingiunto di pagare la Controparte_2 somma di € 7.454,00, oltre interessi moratori dalla scadenz a delle singole fatture sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni d'opera dettagliatamente indicate nelle fatture n. 33 del 26/07/2016, n. 34 del 30/07/2016 e n. 22 del 09/05/2018, eseguite dalla ricorrente in favore della ditta individuale
1
26/07/2016 e n. 34 del 30/07/2016 perchè relative a lavori di installazione di impianti elettrici rispetto ai quali non era stato rilasciato il certificato di conformità e per il resto, in particolare per le opere di cui alla fattura n. 22/2018, ne eccepiva l'infond atezza nel merito perché lavori mai commissionati dalla ditta individuale.
Instauratosi il contraddittorio, parte opposta contestava l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito e facendone rilevare il mero intento dilatorio, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza in data 4/12/2019 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n . 1467/2018 ed ammetteva le richieste prove orali e per interpe llo. La causa veniva istruita mediante la documentazione versata in atti e l'escussione di un solo testimone, stante l'esplicita rinuncia all'esame degli altri testi formulata a verbale all'udienza dell'8/7/2021 da entrambi i procuratori delle parti in cau sa. La causa è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 24/10/2024 con concession e dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. Le parti non hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica n ei termini loro assegnati e la causa deve essere decisa.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte intimante assume la qualità di att rice sostanziale e quindi su di essa grava l'onere della prova dei fatti cd. costitutivi posti a fondamento della domanda, mentre grava sull'opponente l'onere di provare i fatti impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa.
2 Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il d.i. opposto si fonda su tre fatture, e fatture n. 33 del 26/07/2016, n. 34 del 30/07/2016 e n.
22/2018.
Le fatture n. 33 del 26/07/2016 e n. 34 del 30/07/2016, si riferiscono ai lavori eseguiti dalla presso il cantiere di P_
Montefusco, come sub appaltati dalla dit ta individuale Parte_1 giusta contratto di sub appalto del 20/12/2015 (prodotto in atti).
Ebbene, con riferimento al corrispettivo richiesto da P_ per i lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso il cantiere di
Montefusco, l'opponente non ha disconosci uto l'esecuzione delle prestazioni d'opera da parte dell'opposta in suo favore, eccependo la sola inesigibilità del corrispettivo per asserita mancata consegna da parte della sub appaltatrice della certificazione di conformità degli impianti realizzati sec ondo quanto disporrebbe l'art. 7 del D.M. n.37/2008, recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 -quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di inst allazione degli impianti all'interno degli edifici.
Tale eccezione è priva di fondamento. Si tratta invero di un dato meramente formale la cui mancanza, a differenza ad esempio dell'assenza del certificato di collaudo dell'opera, non comporta alcuna conseguenza sul piano della fondatezza ed esigibilità del credito (tant'è che lo stesso art. 7 richiamato dall'opponente prevede che qualora tale certificato non sia prodotto o non sia più rinvenibile, può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto ad apposito albo professionale), soprattutto in assenza di contestazioni di merito in ordine alla corretta esecuzione dei lavori o al funzionamento degli impianti. Neppure il contratto di sub appalto intervenuto tra le parti, allegato da alla propria comparsa di P_ costituzione e risposta, subordina il pagamento del corrispettivo al
3 rilascio di tale certificazione, prevedendo l'art. 10 del regolamento contrattuale espressamente che “i pagamenti relativi ai lavori svolti verranno effettuati (…) saranno corrisposti a stati di avanzamento previa emissione di regolare fattura”. Ad ogni modo, l'opposta ha prodotto i detti certificati che risultano peraltro controfirmati dallo stesso GA (cfr. documentazione in atti). Ne consegue che, a fronte della prova documentale della fondatezza e legittimità del credito di parte opponente, non avendo fornito P_ prova dell'adempimento della
contro
-prestazione di pagamento del corrispettivo né prova dell'esistenza di diversi fatti impeditivi - estintivi della pretesa creditoria, deve essere condannata a pagare in favore della prima, la somma di € 4.374,00, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo , come da domanda.
Quanto invece all'asserito credito di cui alla fattura n. 22/2018, il motivo di opposizione appare fondato.
La fattura n. 22/2018 infatti, è stata emessa per "lavori di posa in opera di impianti di pubblica illuminazione presso vs cantiere sito in zona industriale Calvi". o ha eccepito di non aver mai CP commissionato tali lavori alla e di aver cessato la P_ partita IVA nel 2017, cioè in data anteriore all'emissione della fattura.
Ciò posto, deve osservarsi che su cui incombeva il P_ relativo onere, non ha provato di aver ricevuto specifico incarico dal per l'esecuzione di tali opere. Manca un contratto Parte_1 scritto con riferimento al cantiere di Calvi e l'unico teste escusso in corso di causa ha saputo riferire soltanto di aver visto gli operai della eseguire queste lavorazioni, ma non c'è prova P_ che questi lavori siano stati commissionati alla da P_
. Parte_1
L'opposizione quindi, rispetto al credito di cui alla fattura n.
22/2018, deve dirsi fondata.
4 Per tutto quanto esposto, in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il d.i. n. 1467/2018 e la relativa esecutività e deve essere condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
4.374,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, come da domanda.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il d.i. n. 1467/2018 contro
[...] [...]
persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n.
1467/2018 e l'esecutività già disposta in corso di causa e condanna SQ al pagamento in favore di CP_4 [...] della somma di € 4.374,00, oltre interessi moratori Controparte_1 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, come da domanda.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 30/01/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
5