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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9027/2022 promossa da:
on l'avv. Stefanini Nicola;
Parte_1 ATTORE contro on l'avv. Bazzani Stefano;
Controparte_1
CONVENUTO
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.5.2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2022 il conveniva in giudizio la Parte_1 società chiedendo che fosse dichiarato inefficace e revocato, ai sensi dell'art. 66 Controparte_1
l.fall., l'atto di compravendita con firme autenticate del 9 aprile 2021 (atto redatto dal Not. Vacirca di
Bergamo e registrato/trascritto il 12 aprile 2021) compiuto dalla IT a favore dell'acquirente
[...]
al prezzo di Euro 200.000,00, oltre Iva, corrisposto con l'assegno bancario n. Controparte_1
0730765063-02 tratto sulla banca Credit Agricole all'ordine della IT e, quanto a Euro 8.800,00 entro il
31 dicembre 2021.
In particolare, esponeva: che il predetto negozio era compiuto in presenza di rilevanti crediti verso la venditrice , tutti preesistenti a esso;
che tale atto dispositivo determinava il mutamento qualitativo e CP_2
pagina 1 di 6 quantitativo del patrimonio della che sussisteva la scientia damni in capo all'acquirente alla Pt_1 CP_1 luce del fatto che quest'ultima era amministrata dal medesimo legale rappresentante della venditrice , CP_2
e, poi, in ragione dell'evidente sproporzione tra il prezzo dichiarato come pagato dalla e il reale CP_1 valore in comune commercio delle unità cedute.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di dichiarare inefficace e revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 l.fall. nei confronti del l'atto di vendita con firme Parte_1 autenticate del 9 aprile 2021, redatto dal Not. di Bergamo, nn. 165662 Rep. e 75243 Racc. - Per_1 registrato il 12.4.2021, e trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in pari data (al n.
20528 R.G. e al n. 14269 R. Part.); e per l'effetto condannare la convenuta a consegnargli, al fine della sua esitazione in sede fallimentare, le unità oggetto dell'atto di disposizione impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2023 si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore con Controparte_1
l'atto introduttivo escludendo, in particolare, che potesse dirsi che la IT avesse acquisito al suo patrimonio le unità immobiliari oggetto dell'atto di compravendita impugnato, giacché si sarebbe resa proprietaria delle stesse grazie all'erogazione di un finanziamento da parte di due società terze;
e precisando altresì che si era accollata sostanzialmente il pagamento dei beni in questione presso i creditori della
[...]
ossia la e la Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita solo documentalmente.
Nelle relative memorie l'attore deduceva di aver accertato che la non aveva pagato il prezzo della CP_1 vendita del 9 aprile 2021 (e dunque: né Euro 200.000,00.= portati dall'assegno bancario n. 0730765063-02; né la somma di Euro 8.800,00); e di ritenere, conseguentemente, che il richiamato negozio rientrasse nel novero di quelli a titolo gratuito anche ex art. 64 l.fall.. Mentre la convenuta reiterava le eccezioni già opposte alla domanda del , articolando nel termine preclusivo di legge capitoli di prova per testi. Parte_1
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 20.5.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda revocatoria è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 2 di 6 Com'è noto, l'azione revocatoria ex art. 66 l.fall., con la quale viene chiesta una pronuncia di "inefficacia" dell'atto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c.
L'accoglimento dell'azione revocatoria presuppone la prova della sussistenza di tre presupposti: (i)
l'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); (ii) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditori anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni); (iii) e, infine, ove l'azione revocatoria abbia per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
qualora essa abbia invece per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito;
e, in caso di atto a titolo oneroso, anche la prova della partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (c.d. consilium fraudis).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi la pacifica sussistenza di crediti ammessi al passivo aventi causa anteriore all'atto revocando del 9 aprile 2021 (cfr. docc. nn. 3, 6 e 9 fasc. attore).
È poi circostanza documentale che sussista l'atto di disposizione patrimoniale, che ha inciso sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore. La sostituzione dei beni immobili con una somma di denaro (peraltro non versata), realizzata a mezzo del censurato atto di compravendita, in una situazione economica già deficitaria, ha dato certamente luogo ad modificazione patrimoniale idonea a determinare maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione del credito da parte dei creditori.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta provato che l'atto dispositivo impugnato rientrava nel novero della programmata cessione di tutti i beni di cui la era intestata, atteso che a decorrere dall'aprile Pt_1
2021, la società trasferiva, con sei distinti atti (cfr. docc. nn. 2 e 11 fasc. attore) tutti gli immobili (e anche un bene mobile: quote sociali - cfr. doc. n. 12 fasc. attore) proprio alla convenuta (la quale li ha poi CP_1 ceduti a terze società riconducibili ai medesimi esponenti di quest'ultima e della stessa – cfr. docc. da CP_2
n. 14 a n. 18 fasc. attore). pagina 3 di 6 Tali alienazioni sono poi avvenute in presenza di una precaria situazione economica della società, sol che si consideri che i bilanci al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 palesavano un patrimonio netto negativo (passato da Euro 14.000 a Euro 120.000 e infine a Euro 141.000 (cfr. doc. n.
7-fasc. attore).
Orbene, è evidente che, in una situazione di ingenti debiti, quale quella della società alla data dell'atto di disposizione, il trasferimento immobiliare per cui è causa abbia realizzato una modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio della società, certamente idonea a rendere più difficoltosa, incerta e dispendiosa l'esazione coattiva del credito.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della è sufficiente rilevare come abbia assunto la Parte_1 qualità di debitrice verso i suoi creditori in epoca grandemente antecedente al negozio del 9 aprile 2021: sicché, pacifica è la consapevolezza della venditrice del nocumento loro procurato con l'atto impugnato.
In relazione alla scientia damni della risulta provato che il negozio del 9 aprile 2021 Controparte_1
è stato stipulato dal legale rappresentante della (AN OS Plebani) con sé stessa, essendo ella CP_2 amministratrice anche dell'acquirente (cfr. docc. nn. 2, 2/a e 3/a – fasc. attore); che la vendita è CP_1 avvenuta per un corrispettivo imponibile molto inferiore all'effettivo valore commerciale dei beni trasferiti,
i quali erano stati infatti acquisiti dalla IT nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n.
1106/2011 R.G. per il prezzo di Euro 270.000 (superiore di oltre il 25% rispetto a quello convenuto con l'atto impugnato per Euro 208.800,00 - cfr. doc. n.
4-fasc. attore); (iii) che il prezzo pattuito per la compravendita non è stato versato, in quanto dagli estratti dell'unica relazione bancaria della venditrice
(cfr. doc. n. 5 parte attrice) non risulta versata né la somma di Euro 200.000,00 portata Parte_1 dall'assegno bancario n. 0730765063-02, all'ordine della venditrice;
né quella di Euro 8.800,00 entro il 31 dicembre 2021.
Sicché la scientia damni della convenuta, nella concreta fattispecie, non è revocabile in dubbio.
Per tutti questi motivi la domanda di revoca merita accoglimento.
La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014, avuto Controparte_1 riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta (giudizi innanzi al Tribunale – valore indeterminabile complessità media), in complessivi € 9.535,00 di cui € 545,00 per anticipazioni (di cui € 518,00 per contributo unificato e € 27 per marca da bollo) e € 8.991,00 per compensi (di cui € 2.127,000 per la fase di studio, € 1.146,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase istruttoria, liquidata ai minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 3.579,00 per la fase pagina 4 di 6 decisionale) in favore del in ogni caso oltre rimborso forfettario del Parte_1
15% c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda revocatoria, dichiara l'inefficacia nei confronti del Parte_1
e pertanto revocare, ex art. 66 l.fall., l'atto di vendita con firme autenticate del 9 aprile
[...]
2021, redatto dal Not. di Bergamo, nn. 165662 Rep. e 75243 Racc. - registrato il 12.4.2021, e Per_1 trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in pari data (al n. 20528 R.G. e al n.
14269 R. Part.), con il quale la fallita ha venduto alla convenuta i beni così descritti Parte_1 nel suddetto negozio: “… in Comune di DA (BG) e precisamente: - in via Roma n. 60, fabbricato ad uso civile abitazione costituito da ingresso, cucina, sette vani, due bagni, disimpegni, marciapiede e giardino esclusivo a piano terra, con annessi due ripostigli e portico in corpo staccato a piano terra, piscina a piano terra, con area di pertinenza;
sei vani, disimpegni, bagno a piano seminterrato;
autorimessa di pertinenza a piano seminterrato. - appezzamento di terreno ricadente in "Ambiti urbani soggetti al piano delle regole - ambiti del tessuto urbano consolidato - di pertinenza del fabbricato anzi descritto, della superficie complessiva di are 55.51 (are cinquantacinque centiare cinquantuno) circa. Al N.C.E.U., foglio 5: - mappale graffato 1279 sub 702 - 2214 (ex mappale graffato 1279 sub. 701- 2214), via Roma, n. 60, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, superficie catastale totale: 284 metri quadri, totale escluse aree scoperte:
248 metri quadri, r.c. euro 1.162,03; (variazione n. BG0310801 di protocollo in data 14 dicembre 2015); - mappale 1279 sub 2, via Roma, n. 60, piano S1, categoria A/7, classe 1, vani 6,5, superficie catastale totale:
144 metri quadri, totale escluse aree scoperte: 144 metri quadri, r.c. euro 419,62; - mappale 1279 sub 3, via
Roma, n. 60, piano S1, categoria C/6, classe 1, metri quadri 57, superficie catastale totale: 71 metri quadri,
r.c. euro 58,88. Al N.C.T., foglio 9: - mappale 1917 di are 00.87, vigneto, classe 2, r.d. euro 0,92, r.a. euro
0,45; - mappale 1920 di are 00.65, semin arbor, classe 2, r.d. euro 0,32, r.a. euro 0,34; - mappale 2625 di are
09.14, vigneto, classe 2, r.d. euro 9,68, r.a. euro 4,72; - mappale 1192 di are 13.90, semin arbor, classe 2, r.d. euro 6,82, r.a. euro 7,18; - mappale 2867 di are 23.85, semin arbor, classe 2, r.d. euro 11,70, r.a. euro 12,32;
- mappale 2488 di are 05.75, semin arbor, classe 1, r.d. euro 3,56, r.a. euro 3,27; - mappale 2490 di are
01.35, semin arbor, classe 1, r.d. euro 0,84, r.a. euro 0,77. Confini in unico corpo: strada, mappali 1923,
312, 1925, 2869, 2675, 1382, 2623, 2624, 2597…”;
pagina 5 di 6 - per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del Curatore del di acquisire all'attivo del Parte_1 patrimonio della procedura gli immobili di DA (Bergamo) oggetto dell'atto predetto, condannando pertanto la convenuta a consegnarli all'attore, liberi da persone e da cose;
- ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza;
- condanna alla refusione delle spese processuali in complessivi € 9.536,00, di cui Controparte_1
€ 545,00 per anticipazioni e € 8.991,00 per onorari in favore di oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
Bergamo, 17.10.2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9027/2022 promossa da:
on l'avv. Stefanini Nicola;
Parte_1 ATTORE contro on l'avv. Bazzani Stefano;
Controparte_1
CONVENUTO
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.5.2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2022 il conveniva in giudizio la Parte_1 società chiedendo che fosse dichiarato inefficace e revocato, ai sensi dell'art. 66 Controparte_1
l.fall., l'atto di compravendita con firme autenticate del 9 aprile 2021 (atto redatto dal Not. Vacirca di
Bergamo e registrato/trascritto il 12 aprile 2021) compiuto dalla IT a favore dell'acquirente
[...]
al prezzo di Euro 200.000,00, oltre Iva, corrisposto con l'assegno bancario n. Controparte_1
0730765063-02 tratto sulla banca Credit Agricole all'ordine della IT e, quanto a Euro 8.800,00 entro il
31 dicembre 2021.
In particolare, esponeva: che il predetto negozio era compiuto in presenza di rilevanti crediti verso la venditrice , tutti preesistenti a esso;
che tale atto dispositivo determinava il mutamento qualitativo e CP_2
pagina 1 di 6 quantitativo del patrimonio della che sussisteva la scientia damni in capo all'acquirente alla Pt_1 CP_1 luce del fatto che quest'ultima era amministrata dal medesimo legale rappresentante della venditrice , CP_2
e, poi, in ragione dell'evidente sproporzione tra il prezzo dichiarato come pagato dalla e il reale CP_1 valore in comune commercio delle unità cedute.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di dichiarare inefficace e revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 l.fall. nei confronti del l'atto di vendita con firme Parte_1 autenticate del 9 aprile 2021, redatto dal Not. di Bergamo, nn. 165662 Rep. e 75243 Racc. - Per_1 registrato il 12.4.2021, e trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in pari data (al n.
20528 R.G. e al n. 14269 R. Part.); e per l'effetto condannare la convenuta a consegnargli, al fine della sua esitazione in sede fallimentare, le unità oggetto dell'atto di disposizione impugnato. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2023 si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore con Controparte_1
l'atto introduttivo escludendo, in particolare, che potesse dirsi che la IT avesse acquisito al suo patrimonio le unità immobiliari oggetto dell'atto di compravendita impugnato, giacché si sarebbe resa proprietaria delle stesse grazie all'erogazione di un finanziamento da parte di due società terze;
e precisando altresì che si era accollata sostanzialmente il pagamento dei beni in questione presso i creditori della
[...]
ossia la e la Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita solo documentalmente.
Nelle relative memorie l'attore deduceva di aver accertato che la non aveva pagato il prezzo della CP_1 vendita del 9 aprile 2021 (e dunque: né Euro 200.000,00.= portati dall'assegno bancario n. 0730765063-02; né la somma di Euro 8.800,00); e di ritenere, conseguentemente, che il richiamato negozio rientrasse nel novero di quelli a titolo gratuito anche ex art. 64 l.fall.. Mentre la convenuta reiterava le eccezioni già opposte alla domanda del , articolando nel termine preclusivo di legge capitoli di prova per testi. Parte_1
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 20.5.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda revocatoria è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 2 di 6 Com'è noto, l'azione revocatoria ex art. 66 l.fall., con la quale viene chiesta una pronuncia di "inefficacia" dell'atto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c.
L'accoglimento dell'azione revocatoria presuppone la prova della sussistenza di tre presupposti: (i)
l'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); (ii) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditori anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni); (iii) e, infine, ove l'azione revocatoria abbia per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
qualora essa abbia invece per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito;
e, in caso di atto a titolo oneroso, anche la prova della partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (c.d. consilium fraudis).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi la pacifica sussistenza di crediti ammessi al passivo aventi causa anteriore all'atto revocando del 9 aprile 2021 (cfr. docc. nn. 3, 6 e 9 fasc. attore).
È poi circostanza documentale che sussista l'atto di disposizione patrimoniale, che ha inciso sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore. La sostituzione dei beni immobili con una somma di denaro (peraltro non versata), realizzata a mezzo del censurato atto di compravendita, in una situazione economica già deficitaria, ha dato certamente luogo ad modificazione patrimoniale idonea a determinare maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione del credito da parte dei creditori.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta provato che l'atto dispositivo impugnato rientrava nel novero della programmata cessione di tutti i beni di cui la era intestata, atteso che a decorrere dall'aprile Pt_1
2021, la società trasferiva, con sei distinti atti (cfr. docc. nn. 2 e 11 fasc. attore) tutti gli immobili (e anche un bene mobile: quote sociali - cfr. doc. n. 12 fasc. attore) proprio alla convenuta (la quale li ha poi CP_1 ceduti a terze società riconducibili ai medesimi esponenti di quest'ultima e della stessa – cfr. docc. da CP_2
n. 14 a n. 18 fasc. attore). pagina 3 di 6 Tali alienazioni sono poi avvenute in presenza di una precaria situazione economica della società, sol che si consideri che i bilanci al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 palesavano un patrimonio netto negativo (passato da Euro 14.000 a Euro 120.000 e infine a Euro 141.000 (cfr. doc. n.
7-fasc. attore).
Orbene, è evidente che, in una situazione di ingenti debiti, quale quella della società alla data dell'atto di disposizione, il trasferimento immobiliare per cui è causa abbia realizzato una modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio della società, certamente idonea a rendere più difficoltosa, incerta e dispendiosa l'esazione coattiva del credito.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della è sufficiente rilevare come abbia assunto la Parte_1 qualità di debitrice verso i suoi creditori in epoca grandemente antecedente al negozio del 9 aprile 2021: sicché, pacifica è la consapevolezza della venditrice del nocumento loro procurato con l'atto impugnato.
In relazione alla scientia damni della risulta provato che il negozio del 9 aprile 2021 Controparte_1
è stato stipulato dal legale rappresentante della (AN OS Plebani) con sé stessa, essendo ella CP_2 amministratrice anche dell'acquirente (cfr. docc. nn. 2, 2/a e 3/a – fasc. attore); che la vendita è CP_1 avvenuta per un corrispettivo imponibile molto inferiore all'effettivo valore commerciale dei beni trasferiti,
i quali erano stati infatti acquisiti dalla IT nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n.
1106/2011 R.G. per il prezzo di Euro 270.000 (superiore di oltre il 25% rispetto a quello convenuto con l'atto impugnato per Euro 208.800,00 - cfr. doc. n.
4-fasc. attore); (iii) che il prezzo pattuito per la compravendita non è stato versato, in quanto dagli estratti dell'unica relazione bancaria della venditrice
(cfr. doc. n. 5 parte attrice) non risulta versata né la somma di Euro 200.000,00 portata Parte_1 dall'assegno bancario n. 0730765063-02, all'ordine della venditrice;
né quella di Euro 8.800,00 entro il 31 dicembre 2021.
Sicché la scientia damni della convenuta, nella concreta fattispecie, non è revocabile in dubbio.
Per tutti questi motivi la domanda di revoca merita accoglimento.
La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014, avuto Controparte_1 riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta (giudizi innanzi al Tribunale – valore indeterminabile complessità media), in complessivi € 9.535,00 di cui € 545,00 per anticipazioni (di cui € 518,00 per contributo unificato e € 27 per marca da bollo) e € 8.991,00 per compensi (di cui € 2.127,000 per la fase di studio, € 1.146,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase istruttoria, liquidata ai minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 3.579,00 per la fase pagina 4 di 6 decisionale) in favore del in ogni caso oltre rimborso forfettario del Parte_1
15% c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda revocatoria, dichiara l'inefficacia nei confronti del Parte_1
e pertanto revocare, ex art. 66 l.fall., l'atto di vendita con firme autenticate del 9 aprile
[...]
2021, redatto dal Not. di Bergamo, nn. 165662 Rep. e 75243 Racc. - registrato il 12.4.2021, e Per_1 trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in pari data (al n. 20528 R.G. e al n.
14269 R. Part.), con il quale la fallita ha venduto alla convenuta i beni così descritti Parte_1 nel suddetto negozio: “… in Comune di DA (BG) e precisamente: - in via Roma n. 60, fabbricato ad uso civile abitazione costituito da ingresso, cucina, sette vani, due bagni, disimpegni, marciapiede e giardino esclusivo a piano terra, con annessi due ripostigli e portico in corpo staccato a piano terra, piscina a piano terra, con area di pertinenza;
sei vani, disimpegni, bagno a piano seminterrato;
autorimessa di pertinenza a piano seminterrato. - appezzamento di terreno ricadente in "Ambiti urbani soggetti al piano delle regole - ambiti del tessuto urbano consolidato - di pertinenza del fabbricato anzi descritto, della superficie complessiva di are 55.51 (are cinquantacinque centiare cinquantuno) circa. Al N.C.E.U., foglio 5: - mappale graffato 1279 sub 702 - 2214 (ex mappale graffato 1279 sub. 701- 2214), via Roma, n. 60, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 12,5, superficie catastale totale: 284 metri quadri, totale escluse aree scoperte:
248 metri quadri, r.c. euro 1.162,03; (variazione n. BG0310801 di protocollo in data 14 dicembre 2015); - mappale 1279 sub 2, via Roma, n. 60, piano S1, categoria A/7, classe 1, vani 6,5, superficie catastale totale:
144 metri quadri, totale escluse aree scoperte: 144 metri quadri, r.c. euro 419,62; - mappale 1279 sub 3, via
Roma, n. 60, piano S1, categoria C/6, classe 1, metri quadri 57, superficie catastale totale: 71 metri quadri,
r.c. euro 58,88. Al N.C.T., foglio 9: - mappale 1917 di are 00.87, vigneto, classe 2, r.d. euro 0,92, r.a. euro
0,45; - mappale 1920 di are 00.65, semin arbor, classe 2, r.d. euro 0,32, r.a. euro 0,34; - mappale 2625 di are
09.14, vigneto, classe 2, r.d. euro 9,68, r.a. euro 4,72; - mappale 1192 di are 13.90, semin arbor, classe 2, r.d. euro 6,82, r.a. euro 7,18; - mappale 2867 di are 23.85, semin arbor, classe 2, r.d. euro 11,70, r.a. euro 12,32;
- mappale 2488 di are 05.75, semin arbor, classe 1, r.d. euro 3,56, r.a. euro 3,27; - mappale 2490 di are
01.35, semin arbor, classe 1, r.d. euro 0,84, r.a. euro 0,77. Confini in unico corpo: strada, mappali 1923,
312, 1925, 2869, 2675, 1382, 2623, 2624, 2597…”;
pagina 5 di 6 - per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del Curatore del di acquisire all'attivo del Parte_1 patrimonio della procedura gli immobili di DA (Bergamo) oggetto dell'atto predetto, condannando pertanto la convenuta a consegnarli all'attore, liberi da persone e da cose;
- ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza;
- condanna alla refusione delle spese processuali in complessivi € 9.536,00, di cui Controparte_1
€ 545,00 per anticipazioni e € 8.991,00 per onorari in favore di oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
Bergamo, 17.10.2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
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