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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17455 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13022 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COLOMBIA, 17/03/1991), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), Controparte_1
17/07/1990), con il patrocinio dell'avv. ABBATE ANIELLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/11/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, premesso che in data 23/08/2012 contraeva a DE
[...]
(Colombia) matrimonio civile con CP_1 Controparte_1
e che dall'unione nasceva il figlio (Roma,
[...] Per_1
13/12/2012), esponeva che con decreto del 20/3/2023 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni separative.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio
[...]
contratto con la parte ricorrente alle condizioni dalla stessa indicate.
Alla prima udienza del 4/11/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3
23/8/2012 in Meddelin (Colombia) tra il Sig. , c.f. Parte_1
, e la Sig.ra , c.f. C.F._1 Controparte_1
, trascritto il 13/10/2016 nel registro degli atti di C.F._2
matrimonio del Comune di Roma al n.519 –parte II – serie C07,
disponendone l'annotazione nel relativo atto ed ogni conseguente effetto di
legge;
2) confermare l'esercizio congiunto e condiviso della responsabilità
genitoriale sul figlio minore c.f. Persona_2
tra i genitori, che ne cureranno in accordo tra loro C.F._3
la educazione e l'istruzione ed ogni aspetto inerente la crescita e sviluppo
personale; il bambino manterrà la collocazione prevalente presso la madre
e l'inserimento nel relativo stato di famiglia;
3) a conferma del provvedimento assunto in sede di separazione,
disporre un mantenimento da parte del padre di €.300,00, oltre alle spese
straordinarie documentate nella misura del 50%;
4) in merito al diritto di visita, riconoscere al Sig. il Pt_1
diritto/dovere di incontrare il figlio liberamente, previo avviso telefonico e
fatte salve le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché gli
impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori e in ogni caso: -
comunque due fine settimana ogni mese, dal venerdì dopo la scuola fino
alla domenica dopo pranzo;
- quanto sopra, con riserva della Sig.ra CP_1
di richiedere entro congruo preavviso di poter beneficiare di un fine
settimana in più e del Sig. di richiedere, sempre entro congruo Pt_1
preavviso, di trascorrere un pomeriggio con il bambino, laddove glielo
consentano gli impegni lavorativi - circa i giorni di festività, assumere il
criterio dell'alternanza: per le vacanze natalizie dal 25 al 31 dicembre e dal 4
1 al 7 gennaio, mentre per il periodo delle ferie estive sia il padre che la
madre potranno tenere il figlio anche per un mese, da potersi suddividere in
due/tre periodi, assicurando i contatti con l'altro genitore;
5) i coniugi infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni
diritto/pretesa di mantenimento in ragione della indipendenza economica e
degli accordi raggiunti.
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari in ipotesi di opposizione”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/08/2012,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13022/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in DE
(Colombia) in data 23/08/2012 tra Parte_1
(COLOMBIA, 17/03/1991) e Controparte_1 5
AL (ROMA (RM), 17/07/1990) trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 519, Parte II, Serie C07, Anno
2016, alle condizioni trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13022 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COLOMBIA, 17/03/1991), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), Controparte_1
17/07/1990), con il patrocinio dell'avv. ABBATE ANIELLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4/11/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, premesso che in data 23/08/2012 contraeva a DE
[...]
(Colombia) matrimonio civile con CP_1 Controparte_1
e che dall'unione nasceva il figlio (Roma,
[...] Per_1
13/12/2012), esponeva che con decreto del 20/3/2023 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni separative.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio
[...]
contratto con la parte ricorrente alle condizioni dalla stessa indicate.
Alla prima udienza del 4/11/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3
23/8/2012 in Meddelin (Colombia) tra il Sig. , c.f. Parte_1
, e la Sig.ra , c.f. C.F._1 Controparte_1
, trascritto il 13/10/2016 nel registro degli atti di C.F._2
matrimonio del Comune di Roma al n.519 –parte II – serie C07,
disponendone l'annotazione nel relativo atto ed ogni conseguente effetto di
legge;
2) confermare l'esercizio congiunto e condiviso della responsabilità
genitoriale sul figlio minore c.f. Persona_2
tra i genitori, che ne cureranno in accordo tra loro C.F._3
la educazione e l'istruzione ed ogni aspetto inerente la crescita e sviluppo
personale; il bambino manterrà la collocazione prevalente presso la madre
e l'inserimento nel relativo stato di famiglia;
3) a conferma del provvedimento assunto in sede di separazione,
disporre un mantenimento da parte del padre di €.300,00, oltre alle spese
straordinarie documentate nella misura del 50%;
4) in merito al diritto di visita, riconoscere al Sig. il Pt_1
diritto/dovere di incontrare il figlio liberamente, previo avviso telefonico e
fatte salve le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché gli
impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori e in ogni caso: -
comunque due fine settimana ogni mese, dal venerdì dopo la scuola fino
alla domenica dopo pranzo;
- quanto sopra, con riserva della Sig.ra CP_1
di richiedere entro congruo preavviso di poter beneficiare di un fine
settimana in più e del Sig. di richiedere, sempre entro congruo Pt_1
preavviso, di trascorrere un pomeriggio con il bambino, laddove glielo
consentano gli impegni lavorativi - circa i giorni di festività, assumere il
criterio dell'alternanza: per le vacanze natalizie dal 25 al 31 dicembre e dal 4
1 al 7 gennaio, mentre per il periodo delle ferie estive sia il padre che la
madre potranno tenere il figlio anche per un mese, da potersi suddividere in
due/tre periodi, assicurando i contatti con l'altro genitore;
5) i coniugi infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni
diritto/pretesa di mantenimento in ragione della indipendenza economica e
degli accordi raggiunti.
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari in ipotesi di opposizione”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/08/2012,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13022/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in DE
(Colombia) in data 23/08/2012 tra Parte_1
(COLOMBIA, 17/03/1991) e Controparte_1 5
AL (ROMA (RM), 17/07/1990) trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 519, Parte II, Serie C07, Anno
2016, alle condizioni trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani