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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12212/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12212/2020 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. SERGIO A. SPINA, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliata in via Etnea n. 688, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'AVV. GIUSEPPE DI VITA, C.F. e dall'AVV. KETTY C.F._2
ILLUMINATO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Fimia n. 27, C.F._3
Catania; opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di subappalto.
All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3256/2020 emesso dal Tribunale di Catania su istanza di e notificato CP_1
il 09.09.2020, con è stato intimato a il pagamento di euro 6.600,00, oltre interessi Parte_1
e spese.
La società opponente ha esposto quanto segue: in data 12.07.2017 le parti hanno sottoscritto un contratto con il quale si è impegnata verso alla vendita e installazione CP_1 Parte_1 di un impianto fotovoltaico presso l'asilo nido nel Piano di Zona Balate bis in Caltanissetta, via Pier Paolo Pasolini, nel contesto di un appalto pubblico concluso tra l'odierna opponente e il Comune di
Caltanissetta; ha emesso la fattura n. 24 del 09.03.2018 (sulla quale si fonda il d.i. CP_1
opposto); ha immediatamente contestato tale fattura, in quanto emessa prima sia Controparte_2 del collaudo sia dell'emissione del certificato di corretta esecuzione dei lavori, rispetto al quale sarebbero dovuti decorrere i 30 giorni previsti dall'art. 3 del contratto per il pagamento del saldo;
ha altresì sostenuto spese per euro 2.045,22 per porre rimedio al danneggiamento Parte_1
dei pannelli fotovoltaici, erroneamente montati da e caduti a seguito di un evento CP_1
meteorico del 23.04.2018 (verificatosi prima della consegna dei lavori e del collaudo); a fronte di tali fatti, si è rifiutata di emettere nuova fattura e nota di credito. CP_1
ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. Ritenere e dichiarare fondata l'opposizione spiegata stante la mancanza del collaudo dell'opera realizzata, nonché del certificato di corretta esecuzione dei lavori alla data del
09/03/2018, che rende illegittima l'emissione della fattura n. 24 posta a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato;
2. Coerentemente, ritenere e dichiarare illegittima la richiesta della somma di € 6.640,00 avanzata dalla CP_1
3. Ritenere e dichiarare fondata la pretesa della di rimborso delle spese Parte_1 sostenute in seguito al distacco dei pannelli fotovoltaici dal tetto dell'edificio a causa di un errato montaggio dell'opera e pertanto, compensare tale somma con quella eventualmente residua all'esito dei lavori eseguiti;
4. Revocare pertanto il decreto ingiuntivo n. 3256/2020 emesso in danno della Parte_1 per i motivi esposti in narrativa”. si è costituita in giudizio e ha eccepito la tardiva costituzione dell'opponente; ha CP_1
dedotto in ordine al carattere esigibile del credito, in quanto il Comune di Caltanissetta, stazione appaltante, aveva eseguito il collaudo il 12.01.2018; ha altresì affermato la decadenza dell'opponente dall'azione di garanzia, per non aver denunciato i vizi lamentati Controparte_2 nei termini di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c., decadenza e prescrizione nelle quali l'opponente sarebbe incorsa anche nel caso in cui alla fattispecie si ritenesse di applicare la disciplina del contratto di appalto, di cui all'art. 1667 c.c.; ha comunque accepito l'assenza nel merito dei vizi.
La società opposta ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, a norma dell'art. 648 comma I c.p.c. concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi di mora nella misura di legge dal dovuto al soddisfo e alle spese di lite, non essendo l'opposizione né fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In subordine, emettere ordinanza a norma dell'art. 648 comma I c.p.c. e 186 bis c.p.c. per la minore somma di € 4.595,00 che risulta non contestata dalla società opponente, ottenuta sottraendo dalla sorte capitale richiesta di € 6640,00 giusta fattura n. 24 del 09.03.2018, il preteso importo necessario alla esecuzione dei lavori di rispristino, assunte pari a € 2.045,00 (cfr. p. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito, con sentenza così statuire:
1 – rigettare integralmente le domande esperite dall'attrice con atto di citazione del 07.10.2020, notificato il 19.10.2020 mediante messaggio di posta elettronica certificata, perché inammissibili, improcedibili, improponibili o, comunque, nel merito infondate, sia in fatto che in diritto.
2- conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto”.
Con ordinanza del 09.12.2021 è rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., “tenuto conto delle contestazioni svolte da parte opponente in ordine alla mancanza di collaudo definitivo da parte del committente principale, al difetto di certificato di corretta esecuzione ed ai vizi dell'opera” e “del carattere comunque non dirimente, agli odierni fini, dell'eccezione di prescrizione formulata e del carattere tempestivo della costituzione dell'opponente (atto di citazione notificato in data 19.10.20 e costituzione avvenuta in data
28.10.2020, nel rispetto del termine ai sensi dell'art. 165 c.p.c.)”; per le stesse ragioni, nonché per l'incompatibilità con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 186bis c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.04.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, assunto all'udienza del 22.01.2024.
Con ordinanza del 22.01.2024 è formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini: “ corrisponde a banco iudicis, euro 3.991,12 con Controparte_3 CP_1
assegno circolare; rinuncia alla domanda monitoria e rinuncia CP_4 Parte_1 all'opposizione; C. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere reciprocamente in relazione al contratto in oggetto;
D. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. All'udienza del 03.04.2024, fissata per interloquire sulla proposta conciliativa, parte opponente ha dichiarato la propria volontà di accettare la proposta formulata, mentre parte opposta ha manifestato la propria disponibilità a conciliare la lite con il pagamento omnicomprensivo di euro 6.000,00; alla successiva udienza del 17.04.2024 ha rifiutato la proposta Parte_1
modificata.
Così ricostruiti le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione deve ritenersi infondata, per i motivi che seguono.
In rito, va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardiva costituzione di parte opponente, in quanto l'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec in data 19.10.2020 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.01.2020 (e non in data 30.10.2020, come invece ritenuto dalla parte opposta), dunque nel rispetto del termine prentorio di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
Tanto chiarito, deve ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la società creditrice opposta ha dato prova del contratto di vendita CP_1
ed installazione di impianto fotovoltaico del 12.07.2017 e del corrispettivo ivi pattuito (una parte del quale già corrisposto, in maniera incontestata), nonché del proprio adempimento;
deve ritenersi altresì che parte creditrice abbia dato prova anche del verificarsi della condizione cui l'art. 3 del contratto subordina l'esigibilità del saldo, ovverosia il collaudo definitivo e, in ogni caso,
l'emissione, da parte del committente principale, del certificato di corretta esecuzione dei lavori, nonché il decorso di 30 giorni da tale data.
Deve a tale proposito rilevarsi che al momento della proposizione del ricorso, non ha CP_1
prodotto documentazione relativa al collaudo o il certificato di corretta esecuzione. Anche la certificazione allegata alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. (docc. II.8, II.9 e II.10) non può al riguardo ritenersi tempestiva e dunque ammissibile, in quanto non trattasi di documentazione sopravvenuta o che la parte non avrebbe potuto procurarsi prima della formazione delle preclusioni istruttorie, in quanto la richiesta di copia al Comune di Caltanissetta è stata trasmessa a mezzo pec solo in data 07.02.2022 (come da doc. all.
2.V alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.) e rilasciata in data 24.02.2022, pur trattandosi di documentazione antecedente o di data incerta (il doc. II.10 reca data 07.06.2018 e il doc. II.9 è privo di data), a fronte di un ricorso monitorio del 04.05.2020 e di un'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. avvenuta con ordinanza comunicata in data 10.12.2021. A tale fine non avrebbe potuto neanche supplire l'emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiesto da parte opposta, in quanto trattasi di strumento volto a superare le difficoltà della parte di ottenere e depositare documentazione non in suo possesso, ma non può condurre ad un'elusione delle preclusioni istruttorie.
Tuttavia, sul punto deve attribuirsi valenza confessoria, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., all'esito dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della società opponente Parte_1 assunto all'udienza del 22.01.2024, in quanto parte debitrice ha ammesso (mediante la risposta positiva all'articolato b.) l'avvenuta emissione del certificato e, dunque, ha dato prova legale dell'esigibilità del credito.
Passando all'esame dell'eccezione di inadempimento formulata da e fondata Parte_1 sui vizi dell'opera, deve osservarsi che parte opponente è incorsa in decadenza, non avendo dato prova di aver tempestivamente denunciato i vizi nel termine previsto dall'art. 1667 c.c. o, ove ritenuti applicabili, dagli artt. 1495 e 1497 c.c. In ogni caso, anche laddove la denuncia fosse ritenuta tempestiva e la denunzia ammissibile, nessuna prova è stata fornita in merito ai danni lamentati ai pannelli fotovoltaici, del modo in cui essi si sono verificati, della loro riconducibilità ad un errore nel loro montaggio e del loro ammontare;
la prospettazione al riguardo risulta generica ed un'eventuale c.t.u. sarebbe risultata esplorativa. A tale proposito, le foto prodotte in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente non possono ritenersi sufficienti quali prove dei vizi, atteso che non se ne può desumere la data certa, né che trattasi effettivamente dei pannelli installati da né possono individuarsi con precisione i luoghi cui le medesime CP_1
si riferiscono.
Per tutte le superiori ragioni, l'opposizione deve essere rigettata, sussistendo prova della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non essendo riuscita parte opponente a dare prova di fatti impeditivi. Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere dunque dichiarato esecutivo.
La circostanza per cui la prova circa l'esigibilità del credito non sussisteva al momento del ricorso monitorio, ma è stata fornita solo nel giudizio di opposizione (pur essendosi potenzialmente avverata la condizione già al momento del deposito del ricorso, circostanza che giustifica l'assenza formale di revoca), integra i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018 (sul tema, nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Siracusa, Sez. II, 15.06.2022, n.1135; mutatis mutandis, sul profilo generale per cui nel procedimento d'ingiunzione la fase monitoria e di opposizione fanno parte di un unico processo e le spese sono regolate in base all'esito finale complessivo, ex multis,
Cass. civ., Sez. VI, 16.11.2017, n. 27234).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12212/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3256/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 13.02.2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12212/2020 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. SERGIO A. SPINA, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliata in via Etnea n. 688, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'AVV. GIUSEPPE DI VITA, C.F. e dall'AVV. KETTY C.F._2
ILLUMINATO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via Fimia n. 27, C.F._3
Catania; opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di subappalto.
All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3256/2020 emesso dal Tribunale di Catania su istanza di e notificato CP_1
il 09.09.2020, con è stato intimato a il pagamento di euro 6.600,00, oltre interessi Parte_1
e spese.
La società opponente ha esposto quanto segue: in data 12.07.2017 le parti hanno sottoscritto un contratto con il quale si è impegnata verso alla vendita e installazione CP_1 Parte_1 di un impianto fotovoltaico presso l'asilo nido nel Piano di Zona Balate bis in Caltanissetta, via Pier Paolo Pasolini, nel contesto di un appalto pubblico concluso tra l'odierna opponente e il Comune di
Caltanissetta; ha emesso la fattura n. 24 del 09.03.2018 (sulla quale si fonda il d.i. CP_1
opposto); ha immediatamente contestato tale fattura, in quanto emessa prima sia Controparte_2 del collaudo sia dell'emissione del certificato di corretta esecuzione dei lavori, rispetto al quale sarebbero dovuti decorrere i 30 giorni previsti dall'art. 3 del contratto per il pagamento del saldo;
ha altresì sostenuto spese per euro 2.045,22 per porre rimedio al danneggiamento Parte_1
dei pannelli fotovoltaici, erroneamente montati da e caduti a seguito di un evento CP_1
meteorico del 23.04.2018 (verificatosi prima della consegna dei lavori e del collaudo); a fronte di tali fatti, si è rifiutata di emettere nuova fattura e nota di credito. CP_1
ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. Ritenere e dichiarare fondata l'opposizione spiegata stante la mancanza del collaudo dell'opera realizzata, nonché del certificato di corretta esecuzione dei lavori alla data del
09/03/2018, che rende illegittima l'emissione della fattura n. 24 posta a fondamento del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato;
2. Coerentemente, ritenere e dichiarare illegittima la richiesta della somma di € 6.640,00 avanzata dalla CP_1
3. Ritenere e dichiarare fondata la pretesa della di rimborso delle spese Parte_1 sostenute in seguito al distacco dei pannelli fotovoltaici dal tetto dell'edificio a causa di un errato montaggio dell'opera e pertanto, compensare tale somma con quella eventualmente residua all'esito dei lavori eseguiti;
4. Revocare pertanto il decreto ingiuntivo n. 3256/2020 emesso in danno della Parte_1 per i motivi esposti in narrativa”. si è costituita in giudizio e ha eccepito la tardiva costituzione dell'opponente; ha CP_1
dedotto in ordine al carattere esigibile del credito, in quanto il Comune di Caltanissetta, stazione appaltante, aveva eseguito il collaudo il 12.01.2018; ha altresì affermato la decadenza dell'opponente dall'azione di garanzia, per non aver denunciato i vizi lamentati Controparte_2 nei termini di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c., decadenza e prescrizione nelle quali l'opponente sarebbe incorsa anche nel caso in cui alla fattispecie si ritenesse di applicare la disciplina del contratto di appalto, di cui all'art. 1667 c.c.; ha comunque accepito l'assenza nel merito dei vizi.
La società opposta ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, a norma dell'art. 648 comma I c.p.c. concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi di mora nella misura di legge dal dovuto al soddisfo e alle spese di lite, non essendo l'opposizione né fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In subordine, emettere ordinanza a norma dell'art. 648 comma I c.p.c. e 186 bis c.p.c. per la minore somma di € 4.595,00 che risulta non contestata dalla società opponente, ottenuta sottraendo dalla sorte capitale richiesta di € 6640,00 giusta fattura n. 24 del 09.03.2018, il preteso importo necessario alla esecuzione dei lavori di rispristino, assunte pari a € 2.045,00 (cfr. p. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito, con sentenza così statuire:
1 – rigettare integralmente le domande esperite dall'attrice con atto di citazione del 07.10.2020, notificato il 19.10.2020 mediante messaggio di posta elettronica certificata, perché inammissibili, improcedibili, improponibili o, comunque, nel merito infondate, sia in fatto che in diritto.
2- conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto”.
Con ordinanza del 09.12.2021 è rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., “tenuto conto delle contestazioni svolte da parte opponente in ordine alla mancanza di collaudo definitivo da parte del committente principale, al difetto di certificato di corretta esecuzione ed ai vizi dell'opera” e “del carattere comunque non dirimente, agli odierni fini, dell'eccezione di prescrizione formulata e del carattere tempestivo della costituzione dell'opponente (atto di citazione notificato in data 19.10.20 e costituzione avvenuta in data
28.10.2020, nel rispetto del termine ai sensi dell'art. 165 c.p.c.)”; per le stesse ragioni, nonché per l'incompatibilità con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 186bis c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.04.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, assunto all'udienza del 22.01.2024.
Con ordinanza del 22.01.2024 è formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini: “ corrisponde a banco iudicis, euro 3.991,12 con Controparte_3 CP_1
assegno circolare; rinuncia alla domanda monitoria e rinuncia CP_4 Parte_1 all'opposizione; C. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere reciprocamente in relazione al contratto in oggetto;
D. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. All'udienza del 03.04.2024, fissata per interloquire sulla proposta conciliativa, parte opponente ha dichiarato la propria volontà di accettare la proposta formulata, mentre parte opposta ha manifestato la propria disponibilità a conciliare la lite con il pagamento omnicomprensivo di euro 6.000,00; alla successiva udienza del 17.04.2024 ha rifiutato la proposta Parte_1
modificata.
Così ricostruiti le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione deve ritenersi infondata, per i motivi che seguono.
In rito, va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardiva costituzione di parte opponente, in quanto l'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec in data 19.10.2020 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 28.01.2020 (e non in data 30.10.2020, come invece ritenuto dalla parte opposta), dunque nel rispetto del termine prentorio di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
Tanto chiarito, deve ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la società creditrice opposta ha dato prova del contratto di vendita CP_1
ed installazione di impianto fotovoltaico del 12.07.2017 e del corrispettivo ivi pattuito (una parte del quale già corrisposto, in maniera incontestata), nonché del proprio adempimento;
deve ritenersi altresì che parte creditrice abbia dato prova anche del verificarsi della condizione cui l'art. 3 del contratto subordina l'esigibilità del saldo, ovverosia il collaudo definitivo e, in ogni caso,
l'emissione, da parte del committente principale, del certificato di corretta esecuzione dei lavori, nonché il decorso di 30 giorni da tale data.
Deve a tale proposito rilevarsi che al momento della proposizione del ricorso, non ha CP_1
prodotto documentazione relativa al collaudo o il certificato di corretta esecuzione. Anche la certificazione allegata alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. (docc. II.8, II.9 e II.10) non può al riguardo ritenersi tempestiva e dunque ammissibile, in quanto non trattasi di documentazione sopravvenuta o che la parte non avrebbe potuto procurarsi prima della formazione delle preclusioni istruttorie, in quanto la richiesta di copia al Comune di Caltanissetta è stata trasmessa a mezzo pec solo in data 07.02.2022 (come da doc. all.
2.V alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.) e rilasciata in data 24.02.2022, pur trattandosi di documentazione antecedente o di data incerta (il doc. II.10 reca data 07.06.2018 e il doc. II.9 è privo di data), a fronte di un ricorso monitorio del 04.05.2020 e di un'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c. avvenuta con ordinanza comunicata in data 10.12.2021. A tale fine non avrebbe potuto neanche supplire l'emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiesto da parte opposta, in quanto trattasi di strumento volto a superare le difficoltà della parte di ottenere e depositare documentazione non in suo possesso, ma non può condurre ad un'elusione delle preclusioni istruttorie.
Tuttavia, sul punto deve attribuirsi valenza confessoria, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., all'esito dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della società opponente Parte_1 assunto all'udienza del 22.01.2024, in quanto parte debitrice ha ammesso (mediante la risposta positiva all'articolato b.) l'avvenuta emissione del certificato e, dunque, ha dato prova legale dell'esigibilità del credito.
Passando all'esame dell'eccezione di inadempimento formulata da e fondata Parte_1 sui vizi dell'opera, deve osservarsi che parte opponente è incorsa in decadenza, non avendo dato prova di aver tempestivamente denunciato i vizi nel termine previsto dall'art. 1667 c.c. o, ove ritenuti applicabili, dagli artt. 1495 e 1497 c.c. In ogni caso, anche laddove la denuncia fosse ritenuta tempestiva e la denunzia ammissibile, nessuna prova è stata fornita in merito ai danni lamentati ai pannelli fotovoltaici, del modo in cui essi si sono verificati, della loro riconducibilità ad un errore nel loro montaggio e del loro ammontare;
la prospettazione al riguardo risulta generica ed un'eventuale c.t.u. sarebbe risultata esplorativa. A tale proposito, le foto prodotte in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente non possono ritenersi sufficienti quali prove dei vizi, atteso che non se ne può desumere la data certa, né che trattasi effettivamente dei pannelli installati da né possono individuarsi con precisione i luoghi cui le medesime CP_1
si riferiscono.
Per tutte le superiori ragioni, l'opposizione deve essere rigettata, sussistendo prova della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non essendo riuscita parte opponente a dare prova di fatti impeditivi. Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere dunque dichiarato esecutivo.
La circostanza per cui la prova circa l'esigibilità del credito non sussisteva al momento del ricorso monitorio, ma è stata fornita solo nel giudizio di opposizione (pur essendosi potenzialmente avverata la condizione già al momento del deposito del ricorso, circostanza che giustifica l'assenza formale di revoca), integra i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018 (sul tema, nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Siracusa, Sez. II, 15.06.2022, n.1135; mutatis mutandis, sul profilo generale per cui nel procedimento d'ingiunzione la fase monitoria e di opposizione fanno parte di un unico processo e le spese sono regolate in base all'esito finale complessivo, ex multis,
Cass. civ., Sez. VI, 16.11.2017, n. 27234).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12212/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3256/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 13.02.2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone