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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/08/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2152 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Manni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nata [...]), Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con;
Controparte_1
- che la resistente ha mostrato sempre un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti;
- che per queste ragioni si è visto costretto a richiedere al Tribunale l'adozione di un provvedimento per la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore;
- che dal procedimento di cui sopra emergeva la necessità della presa in carico del nucleo familiare da parte dei di Civitavecchia con attivazione di controlli Pt_2 immediati per eventuale uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- che dall'esame dei servizi sociali non emergevano criticità;
- che con decreto del 29 aprile 2021 il Tribunale di Civitavecchia disciplinava il regime di affidamento della figlia minore;
- di avere sempre rispettato ed adempiuto tutti gli obblighi nascenti dal decreto;
- che la madre spesso ostacola i rapporti padre-figlia.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 3.02.2025 si è costituita in giudizio la resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di non avere mai ostacolato i rapporti tra la figlia ed il padre;
- che l' anziché rispettare le esigenze della bambina, la aggredisce Pt_1 verbalmente;
- di avere ridotto il proprio orario lavorativo a 4 ore pur di potersi occupare della figlia;
- che il padre non sempre corrisponde il 50% delle spese straordinarie per la minore;
- che l' lavora con contratto a tempo indeterminato, percependo Pt_1 una retribuzione maggiore di quanto precedentemente dichiarato.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale confermarsi quanto già CP_1 stabilito dal Tribunale di Civitavecchia con provvedimento del 29.04.2021 in tema di affidamento e collocamento della figlia minore, disciplina del diritto di visita paterno e obbligo a carico dell' di corrispondere la somma di € Pt_1
450,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre alle spese straordinarie da suddividersi al 50 % tra i genitori.
All'udienza del 7.03.2025 comparivano le parti personalmente insieme ai loro difensori, ed il Giudice proponeva un accordo conciliativo, rinviando la causa all'udienza cartolare del 2 maggio 2025 per deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza del 10.07.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51.
c.p.c., iscritto al n. 2152/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) disciplina il diritto di frequentazione padre-figlia come segue: nei week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.00 nonché durante la settimana due pomeriggi, dall'uscita di scuola (e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00) fino alle ore 20,00, preferibilmente il lunedì e il mercoledì; nelle settimane in cui la figlia trascorre il week end con la madre, con pernottamento presso il padre il mercoledì e riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola;
durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno e durante le festività natalizie per una settimana ciascuno ed alternando le festività; per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni e comunque salvo diverso accordo;
3) dispone a carico dell' l'obbligo di versare un assegno di Pt_1
mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, in un'unica soluzione ed entro e non oltre il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con aggiornamento annuale Istat da questa data, fermo restando le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 31 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2152 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Manni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso Parte_1 che dalla relazione more uxorio con era nata [...]), Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con;
Controparte_1
- che la resistente ha mostrato sempre un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti;
- che per queste ragioni si è visto costretto a richiedere al Tribunale l'adozione di un provvedimento per la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore;
- che dal procedimento di cui sopra emergeva la necessità della presa in carico del nucleo familiare da parte dei di Civitavecchia con attivazione di controlli Pt_2 immediati per eventuale uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- che dall'esame dei servizi sociali non emergevano criticità;
- che con decreto del 29 aprile 2021 il Tribunale di Civitavecchia disciplinava il regime di affidamento della figlia minore;
- di avere sempre rispettato ed adempiuto tutti gli obblighi nascenti dal decreto;
- che la madre spesso ostacola i rapporti padre-figlia.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 3.02.2025 si è costituita in giudizio la resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di non avere mai ostacolato i rapporti tra la figlia ed il padre;
- che l' anziché rispettare le esigenze della bambina, la aggredisce Pt_1 verbalmente;
- di avere ridotto il proprio orario lavorativo a 4 ore pur di potersi occupare della figlia;
- che il padre non sempre corrisponde il 50% delle spese straordinarie per la minore;
- che l' lavora con contratto a tempo indeterminato, percependo Pt_1 una retribuzione maggiore di quanto precedentemente dichiarato.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale confermarsi quanto già CP_1 stabilito dal Tribunale di Civitavecchia con provvedimento del 29.04.2021 in tema di affidamento e collocamento della figlia minore, disciplina del diritto di visita paterno e obbligo a carico dell' di corrispondere la somma di € Pt_1
450,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre alle spese straordinarie da suddividersi al 50 % tra i genitori.
All'udienza del 7.03.2025 comparivano le parti personalmente insieme ai loro difensori, ed il Giudice proponeva un accordo conciliativo, rinviando la causa all'udienza cartolare del 2 maggio 2025 per deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza del 10.07.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51.
c.p.c., iscritto al n. 2152/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) disciplina il diritto di frequentazione padre-figlia come segue: nei week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.00 nonché durante la settimana due pomeriggi, dall'uscita di scuola (e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00) fino alle ore 20,00, preferibilmente il lunedì e il mercoledì; nelle settimane in cui la figlia trascorre il week end con la madre, con pernottamento presso il padre il mercoledì e riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola;
durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno e durante le festività natalizie per una settimana ciascuno ed alternando le festività; per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni e comunque salvo diverso accordo;
3) dispone a carico dell' l'obbligo di versare un assegno di Pt_1
mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, in un'unica soluzione ed entro e non oltre il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con aggiornamento annuale Istat da questa data, fermo restando le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 31 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso