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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cadoni, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda che lo rappresenta e difende
appellato
e con l'intervento del
Pubblico Ministero,
IN 1 intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia accogliere le Parte_1
conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, ovvero disporre:
- in via preliminare:
1. la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
2. la rimessione in istruttoria, ordinando al Comando RIS Piazza S. Bartolomeo di Cagliari
l'esibizione delle turnazioni nel periodo del lockdown, compreso tra marzo 2020 e settembre
2020; 3. accogliere la richiesta di prova testimoniale di , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sui capi indicati nella seconda memoria ex art 183, VI comma, cpc;
[...]
- in via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con Parte_3
addebito di colpa al marito, per avere quest'ultimo violato ripetutamente e volontariamente i doveri che regolano la convivenza tra coniugi;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra Pt_1
che la abiterà con i due figli, e;
3. affidare i due figli ad entrambi i genitori, i Tes_1 Per_1
quali dovranno adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio , Per_1
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dai genitori anche disgiuntamente, fissando la loro residenza presso la mamma;
4. disporre a carico di Pt_2
il pagamento della somma di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore
[...]
della SI.ra o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
5. Parte_1
disporre a carico di il pagamento della somma di € 600,00 (€ 300,00 cadauno) a Parte_2
titolo di mantenimento dei due figli e , oltre il 70% delle spese straordinarie, Tes_1 Per_1
previamente concordate e documentate;
6. poiché ad oggi il ha deciso che l'assegno Pt_2
unico venisse percepito al 50% tra i due coniugi, disporre che l'assegno unico sia assegnato
IN 2 interamente alla resistente, unitamente agli arretrati in considerazione del fatto che i soli incontri coi figli, il li trascorre nei bar e solo per qualche ora, in orario di merenda, ovvero – ma Pt_2
solo raramente- li porta a mangiare nel fast food;
7. in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
nell'interesse di : si confermano le conclusioni rassegnate nella comparsa di Parte_2
costituzione e risposta ovvero l'Ecc.ma Corte D'Appello Voglia:
- in via preliminare:
1. dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c;
2. rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
3. rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria non confermata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, dunque, da intendersi rinunciata;
- nel merito:
1. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2.
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
per il Pubblico Ministero:
previo rigetto delle questioni preliminari, rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 5.10.2020, , premettendo che il 06.07.2002 Parte_2
aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione era nata il [...] la Parte_1
figlia ed il 22.04.2008 il figlio , aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di Tes_1 Per_1
pronunciare la separazione personale dalla moglie, di disporre l'affidamento congiunto dei figli,
con collocamento presso la madre, e di determinare il contributo per il mantenimento dei soli figli.
IN 3 si era costituita in giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, ma Parte_1
aveva chiesto, tuttavia, che la stessa venisse addebitata al ricorrente, il quale, tra il mese di febbraio 2020 e il mese di marzo 2020, aveva intrapreso una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi coniugale. La stessa resistente, inoltre, aveva chiesto l'affidamento congiunto dei figli minori, l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale e l'imposizione,
a carico del ricorrente, dell'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma complessiva di
900,00 euro, di cui 300,00 euro per il proprio mantenimento e 600,00 euro per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 9.06.2021 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente, aveva affidato i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa coniugale, aveva previsto che potesse Parte_2
vedere la figlia (all'epoca di anni 17) quando avesse voluto, tenuto conto della volontà Tes_1
della minore, e regolamentato più dettagliatamente il diritto di visita del padre nei confronti del figlio più piccolo (all'epoca di anni 13). Per quanto riguarda le statuizioni economiche, Per_1
tenuto conto dei redditi percepiti da ciascun coniuge, della capacità lavorativa della resistente e della assegnazione alla stessa della casa coniugale, aveva posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma complessiva di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, e la somma di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
Istruita, quindi, la causa con interrogatorio formale della resistente, prova per testi e produzioni documentali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con la sentenza n.
317/2024 pubblicata il 30.01.2024: 1. aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e 2. aveva respinto la domanda di addebito formulata da Parte_2 Parte_1 Pt_1
IN 4 3. aveva affidato il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Pt_1 Per_1
la madre e con possibilità per il padre di vederlo quando volesse, tenuto conto della volontà del minore;
4. aveva assegnato alla resistente la casa coniugale per vivervi con il figlio minore e con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
5. aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile pari a € 100,00 per il mantenimento della moglie e un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
6. aveva condannato la resistente alla refusione a favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.430,00 oltre quanto altro dovuto per legge.
Il Tribunale, in particolare, aveva respinto la domanda con la quale aveva Parte_1
chiesto l'addebito della separazione in capo a per violazione del dovere di fedeltà Parte_2
avendo ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere in violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto
“la ha dimostrato l'esistenza di una relazione extraconiugale del nel mese di Pt_1 Pt_2
settembre 2020, ma nella comparsa di costituzione aveva allegato che la crisi esisteva già nel
mese di gennaio 2020. Peraltro, come emerge dalla risposta della resistente fornita in sede di
interrogatorio formale sul capo d) già nel mese di gennaio 2020 la aveva manifestato Pt_1
al marito preoccupazione in ordine ad una eventuale separazione che sarebbe potuta
conseguire alle continue ingerenze della suocera nella vita matrimoniale;
segno questo
evidente di una crisi già in corso. La preesistenza di una crisi rispetto al momento in cui è stata
accertata l'esistenza della relazione extraconiugale del è poi confermata dai messaggi Pt_2
che i coniugi si scambiavano nel mese di giugno del 2020 (doc. 19 allegato alla memoria di
parte ricorrente del 4.01.2022), dai quali emergono le lamentele del ricorrente per la assenza
di complicità sessuale ed attenzioni da parte della moglie. Inoltre, va soggiunto che il testimone
IN 5 , padre del ricorrente, ha dichiarato di non aver mai assistito a litigi tra i coniugi, Parte_4
ma di avere notato già nel 2019 che non c'era più armonia tra la coppia, c'era un po' di astio.
Pertanto, essendo stata fornita prova circa l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto
all'accertata infedeltà, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione.
Con riferimento, invece, all'altra questione che ancora rileva in questa sede, ovvero la domanda con la quale aveva chiesto di porre a carico di il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di 300,00 euro a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore,
il Tribunale aveva evidenziato, anzitutto, una disparità economica tra i coniugi rilevando che
, che non sosteneva oneri abitativi, aveva percepito nel 2020 un reddito di Parte_2
29.951,00 euro (da ritenersi immutato in mancanza di ulteriore documentazione) gravato dal pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a 450,30 euro e da due cessioni del quinto, contratte per far fronte alle esigenze della famiglia, per un totale di 598,00 euro, mentre all'udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire Parte_1
una retribuzione di 300,00 euro mensili (io lavoro in una mensa scolastica e percepisco €
150,00 al mese, da ottobre sto percependo una retribuzione di € 300,00 mensili) e aveva prodotto unicamente la certificazione unica relativa al 2019 dalla quale era risultato un reddito di 370,00 euro.
Il Tribunale, quindi, tenuto conto della sproporzione tra le condizioni economiche delle parti,
della assegnazione della casa coniugale alla resistente e, infine, della capacità lavorativa della stessa aveva stabilito che corrispondesse mensilmente a un Parte_2 Parte_1
assegno a titolo di mantenimento pari a 100,00 euro.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'immotivato rigetto delle prove istruttorie a sostegno della domanda della SI.ra , che Pt_1
IN 6 avrebbero sicuramente portato ad un esito diverso della decisione, e censurando poi il rigetto della domanda di addebito della separazione proposta nei confronti del marito, l'esiguità
dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore e la ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
In ordine al primo aspetto, l'appellante, dopo avere premesso che le prove richieste dalla
SI.ra sono state rigettate tutte, con la frettolosa giustificazione di essere generiche o Pt_1
irrilevanti, ha sostenuto che sicuramente le prove richieste dalla non sono Parte_1
generiche, poiché vi è da sottolineare il fatto che le suddette istanze istruttorie hanno ad oggetto
circostanze specifiche, nel senso che garantiscono il massimo grado di specificità consentita in
relazione alla fattispecie concreta. Tantomeno, le prove richieste dalla sono Parte_1
irrilevanti, poichè il contenuto delle medesime risponde ai tre requisiti fondamentali: il dato
storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra
thema probandum e thema decidendum).
La stessa appellante ha, quindi, proseguito criticando la valutazione delle prove compiuta dal primo Giudice e ribadendo che le prove non ammesse le avrebbero consentito di dimostrare che la crisi coniugale era iniziata nel febbraio del 2020 in conseguenza della relazione adulterina del marito e non antecedentemente.
Con riferimento, invece, alle statuizioni di carattere economico, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nel punto in cui il Tribunale pone a fondamento della
motivazione il fatto che il sia gravato dal pagamento della rata del mutuo contratto per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale e da due cessioni del quinto, contratte per far fronte alle
esigenze della famiglia, oltre al fatto che entrambi i coniugi non sostengono oneri abitativi,
sostenendo che le due cessioni del quinto sono estinte e, quindi, il non ha più Pt_2
IN 7 l'incombenza di pagare mensilmente le rate e la , viceversa, continua a percepire la Pt_1
somma pari a € 150,00 mensile in qualità di “addetta al servizio mensa”, con la qualifica di
operaia, per la durata della scuola, quindi per 9 mesi all'anno.
L'appellante, infine, premettendo che i soli incontri coi figli, il li trascorre nei bar e Pt_2
solo per qualche ora, in orario di merenda, ovvero – ma solo raramente- li porta a mangiare
nel fast food ha domandato l'assegnazione a proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Parte_2
manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc, si è opposto alla istanza di ammissione delle prove avanzata dalla controparte ed ha, comunque, contestato nel merito la fondatezza del gravame.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Orbene, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., basata sul presupposto che non sussiste nemmeno una remota probabilità che l'Ecc.ma Corte adita possa
giungere ad un giudizio di riforma applicando la ricostruzione dei fatti di causa indicata
nell'atto di impugnazione, deve essere disattesa.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. (applicabile ratione temporis), infatti, disponeva che
“all'udienza di cui all'art. 350 cpc il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le
parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis cpc, primo comma, con
ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., quindi, poteva
IN 8 essere pronunciata dal giudice competente solo prima di procedere alla trattazione della causa e non, invece, in questa fase.
2.2 Analogamente, deve essere rigettata l'istanza con la quale l'appellante ha chiesto la
rimessione in istruttoria, ordinando al Comando RIS Piazza S. Bartolomeo di Cagliari
l'esibizione delle turnazioni nel periodo del lockdown, compreso tra marzo 2020 e settembre
2020; accogliere la richiesta di prova testimoniale di , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sui capi indicati nella seconda memoria ex art 183, VI comma, cpc
[...]
L'ordine di esibizione, infatti, presupponeva la specifica indicazione del documento e la prova della sua esistenza, che nel caso in esame non è stata fornita.
L'istanza di assunzione della prova testimoniale non ammessa dal primo Giudice, d'altra parte, deve essere considerata definitivamente abbandonata e, quindi, non riproponibile in sede di appello.
Al termine dell'ultima udienza istruttoria (udienza del 4.5.2023), infatti, la resistente aveva insistito sulla sola richiesta di esibizione delle turnazioni di lavoro del ma nulla aveva Pt_2
specificamente eccepito circa la mancata ammissione della prova testimoniale dei testi Tes_1
e . La relativa istanza istruttoria, d'altra parte, non era
[...] Testimone_2 Testimone_3
stata reiterata né al momento della precisazione delle conclusioni, quando la parte aveva nuovamente insistito solo sull'istanza ex art 210 cpc (previa revoca dell'ordinanza di fissazione
dell'udienza di precisazione delle conclusioni, accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c già indicata
nelle memorie ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c- ordinando al Comando RIS P.zza San Bartolomeo
di Cagliari, l'esibizione delle turnazioni del periodo del lockdown (marzo Parte_2
2020/settemre2020), né nelle memoria conclusionali.
La Suprema Corte, del resto, ha sottolineato che nel caso in cui il giudice di primo grado non
IN 9 accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia,
superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. 13 maggio
2025, n. 12791).
Solo per completezza, comunque, deve sottolinearsi che le circostanze di fatto oggetto dei capitoli da “a” a “j”, da “k” a “o” e da “p” a “s”, articolati dalla resistente nella II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. quand'anche fossero state dimostrate non avrebbero comunque consentito di comprovare l'inizio della relazione extraconiugale del nel mese di febbraio Pt_2
del 2020 e la conseguente crisi matrimoniale, apparendo, sul punto, generici e non decisivi.
2.3 Il fatto che il matrimonio tra le parti era compromesso ben prima della relazione extraconiugale di con d'altra parte, aveva già trovato ampia Parte_2 Persona_2
conferma nei messaggi whatsapp che la coppia si era scambiata a partire dal mese di aprile (si vedano i documenti prodotti dal il 4 gennaio 2022), ed, in particolare, nei messaggi Pt_2
inviati dall'odierno appellato, il cui tenore era certamente tale da rivelare la sua disaffezione ed il suo distacco dalla coniuge.
La Suprema Corte, del resto, ha più volte ricordato che, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo,
non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di
IN 10 entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi (Cass. 5 agosto 2020, n. 16698
e Cass. 29 aprile 2015, n. 8713).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del dunque, non avendo Pt_2
assunto efficacia causale nella determinazione della crisi familiare, non può giustificare l'addebito della separazione (Cass. 21 luglio 2021, n. 20866).
3. Come si è accennato, l'appellante ha lamentato, altresì, l'esiguità dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore, evidenziando, in particolare, che il reddito di Pt_2
non era più gravato dalla due cessioni del quinto (di importo totale pari ad € 598,00)
[...]
considerate dal Tribunale.
Tale circostanza, in vero, è rimasta incontestata, ma non può giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento maggiore in favore della sia perché l'appellato, nel Pt_1
frattempo, è divenuto padre di altri due bambini ( nato il [...], e Persona_3 [...]
nata il [...], entrambi avuti dall'unione con la compagna , Persona_4 Persona_2
al mantenimento dei quali ha chiaramente il dovere di contribuire, sia perché la stessa Pt_1
alla fine del giudizio, con la memoria depositata il 3 gennaio 2025 ha ammesso di avere un reddito mensile pari ad € 575,77, ben maggiore di quello considerato dal giudice di primo grado.
In questo quadro, la misura dell'assegno mensile di mantenimento per la fissato dal Pt_1
Tribunale in euro 100,00, risulta, quindi, congrua.
4.1 L'appello, in definitiva, è infondato.
4.2 Deve, piuttosto, riconoscersi il diritto di alla percezione per intero Parte_1
dell'assegno assegno unico universale, che, come è noto, è un sostegno economico corrisposto dall' alle famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 CP_1
IN 11 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
CP_ La Suprema Corte, infatti, prendendo le mosse dalla Circolare dell' n. 23/22, ha sottolineato che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima,
in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in CP_1
favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672).
Nel caso in esame, del resto, appare incontestato che la conviva con i figli e, dunque, Pt_1
provveda in maniera del tutto prevalente ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi.
L'accoglimento di tale richiesta, avanzata per la prima volta in appello ed ammissibile in quanto la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (Cass. 24 agosto 2018, n. 21178), giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
4.3 Resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese del primo grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 317 del 30 gennaio 2024 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2. dispone che i ratei dell'assegno unico universale relativo ai figli e , Tes_1 Parte_5
nella misura in cui risultino ancora dovuti, siano versati alla madre, Parte_1
3. dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 18 giugno 2025
IN 12 Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
IN 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cadoni, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda che lo rappresenta e difende
appellato
e con l'intervento del
Pubblico Ministero,
IN 1 intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia accogliere le Parte_1
conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, ovvero disporre:
- in via preliminare:
1. la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
2. la rimessione in istruttoria, ordinando al Comando RIS Piazza S. Bartolomeo di Cagliari
l'esibizione delle turnazioni nel periodo del lockdown, compreso tra marzo 2020 e settembre
2020; 3. accogliere la richiesta di prova testimoniale di , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sui capi indicati nella seconda memoria ex art 183, VI comma, cpc;
[...]
- in via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con Parte_3
addebito di colpa al marito, per avere quest'ultimo violato ripetutamente e volontariamente i doveri che regolano la convivenza tra coniugi;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra Pt_1
che la abiterà con i due figli, e;
3. affidare i due figli ad entrambi i genitori, i Tes_1 Per_1
quali dovranno adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio , Per_1
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dai genitori anche disgiuntamente, fissando la loro residenza presso la mamma;
4. disporre a carico di Pt_2
il pagamento della somma di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore
[...]
della SI.ra o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
5. Parte_1
disporre a carico di il pagamento della somma di € 600,00 (€ 300,00 cadauno) a Parte_2
titolo di mantenimento dei due figli e , oltre il 70% delle spese straordinarie, Tes_1 Per_1
previamente concordate e documentate;
6. poiché ad oggi il ha deciso che l'assegno Pt_2
unico venisse percepito al 50% tra i due coniugi, disporre che l'assegno unico sia assegnato
IN 2 interamente alla resistente, unitamente agli arretrati in considerazione del fatto che i soli incontri coi figli, il li trascorre nei bar e solo per qualche ora, in orario di merenda, ovvero – ma Pt_2
solo raramente- li porta a mangiare nel fast food;
7. in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
nell'interesse di : si confermano le conclusioni rassegnate nella comparsa di Parte_2
costituzione e risposta ovvero l'Ecc.ma Corte D'Appello Voglia:
- in via preliminare:
1. dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c;
2. rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
3. rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria non confermata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, dunque, da intendersi rinunciata;
- nel merito:
1. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2.
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
per il Pubblico Ministero:
previo rigetto delle questioni preliminari, rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 5.10.2020, , premettendo che il 06.07.2002 Parte_2
aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione era nata il [...] la Parte_1
figlia ed il 22.04.2008 il figlio , aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di Tes_1 Per_1
pronunciare la separazione personale dalla moglie, di disporre l'affidamento congiunto dei figli,
con collocamento presso la madre, e di determinare il contributo per il mantenimento dei soli figli.
IN 3 si era costituita in giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, ma Parte_1
aveva chiesto, tuttavia, che la stessa venisse addebitata al ricorrente, il quale, tra il mese di febbraio 2020 e il mese di marzo 2020, aveva intrapreso una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi coniugale. La stessa resistente, inoltre, aveva chiesto l'affidamento congiunto dei figli minori, l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale e l'imposizione,
a carico del ricorrente, dell'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma complessiva di
900,00 euro, di cui 300,00 euro per il proprio mantenimento e 600,00 euro per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 9.06.2021 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente, aveva affidato i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa coniugale, aveva previsto che potesse Parte_2
vedere la figlia (all'epoca di anni 17) quando avesse voluto, tenuto conto della volontà Tes_1
della minore, e regolamentato più dettagliatamente il diritto di visita del padre nei confronti del figlio più piccolo (all'epoca di anni 13). Per quanto riguarda le statuizioni economiche, Per_1
tenuto conto dei redditi percepiti da ciascun coniuge, della capacità lavorativa della resistente e della assegnazione alla stessa della casa coniugale, aveva posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma complessiva di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, e la somma di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
Istruita, quindi, la causa con interrogatorio formale della resistente, prova per testi e produzioni documentali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con la sentenza n.
317/2024 pubblicata il 30.01.2024: 1. aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e 2. aveva respinto la domanda di addebito formulata da Parte_2 Parte_1 Pt_1
IN 4 3. aveva affidato il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Pt_1 Per_1
la madre e con possibilità per il padre di vederlo quando volesse, tenuto conto della volontà del minore;
4. aveva assegnato alla resistente la casa coniugale per vivervi con il figlio minore e con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
5. aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile pari a € 100,00 per il mantenimento della moglie e un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
6. aveva condannato la resistente alla refusione a favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.430,00 oltre quanto altro dovuto per legge.
Il Tribunale, in particolare, aveva respinto la domanda con la quale aveva Parte_1
chiesto l'addebito della separazione in capo a per violazione del dovere di fedeltà Parte_2
avendo ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere in violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto
“la ha dimostrato l'esistenza di una relazione extraconiugale del nel mese di Pt_1 Pt_2
settembre 2020, ma nella comparsa di costituzione aveva allegato che la crisi esisteva già nel
mese di gennaio 2020. Peraltro, come emerge dalla risposta della resistente fornita in sede di
interrogatorio formale sul capo d) già nel mese di gennaio 2020 la aveva manifestato Pt_1
al marito preoccupazione in ordine ad una eventuale separazione che sarebbe potuta
conseguire alle continue ingerenze della suocera nella vita matrimoniale;
segno questo
evidente di una crisi già in corso. La preesistenza di una crisi rispetto al momento in cui è stata
accertata l'esistenza della relazione extraconiugale del è poi confermata dai messaggi Pt_2
che i coniugi si scambiavano nel mese di giugno del 2020 (doc. 19 allegato alla memoria di
parte ricorrente del 4.01.2022), dai quali emergono le lamentele del ricorrente per la assenza
di complicità sessuale ed attenzioni da parte della moglie. Inoltre, va soggiunto che il testimone
IN 5 , padre del ricorrente, ha dichiarato di non aver mai assistito a litigi tra i coniugi, Parte_4
ma di avere notato già nel 2019 che non c'era più armonia tra la coppia, c'era un po' di astio.
Pertanto, essendo stata fornita prova circa l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto
all'accertata infedeltà, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione.
Con riferimento, invece, all'altra questione che ancora rileva in questa sede, ovvero la domanda con la quale aveva chiesto di porre a carico di il Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di 300,00 euro a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore,
il Tribunale aveva evidenziato, anzitutto, una disparità economica tra i coniugi rilevando che
, che non sosteneva oneri abitativi, aveva percepito nel 2020 un reddito di Parte_2
29.951,00 euro (da ritenersi immutato in mancanza di ulteriore documentazione) gravato dal pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a 450,30 euro e da due cessioni del quinto, contratte per far fronte alle esigenze della famiglia, per un totale di 598,00 euro, mentre all'udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire Parte_1
una retribuzione di 300,00 euro mensili (io lavoro in una mensa scolastica e percepisco €
150,00 al mese, da ottobre sto percependo una retribuzione di € 300,00 mensili) e aveva prodotto unicamente la certificazione unica relativa al 2019 dalla quale era risultato un reddito di 370,00 euro.
Il Tribunale, quindi, tenuto conto della sproporzione tra le condizioni economiche delle parti,
della assegnazione della casa coniugale alla resistente e, infine, della capacità lavorativa della stessa aveva stabilito che corrispondesse mensilmente a un Parte_2 Parte_1
assegno a titolo di mantenimento pari a 100,00 euro.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'immotivato rigetto delle prove istruttorie a sostegno della domanda della SI.ra , che Pt_1
IN 6 avrebbero sicuramente portato ad un esito diverso della decisione, e censurando poi il rigetto della domanda di addebito della separazione proposta nei confronti del marito, l'esiguità
dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore e la ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
In ordine al primo aspetto, l'appellante, dopo avere premesso che le prove richieste dalla
SI.ra sono state rigettate tutte, con la frettolosa giustificazione di essere generiche o Pt_1
irrilevanti, ha sostenuto che sicuramente le prove richieste dalla non sono Parte_1
generiche, poiché vi è da sottolineare il fatto che le suddette istanze istruttorie hanno ad oggetto
circostanze specifiche, nel senso che garantiscono il massimo grado di specificità consentita in
relazione alla fattispecie concreta. Tantomeno, le prove richieste dalla sono Parte_1
irrilevanti, poichè il contenuto delle medesime risponde ai tre requisiti fondamentali: il dato
storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra
thema probandum e thema decidendum).
La stessa appellante ha, quindi, proseguito criticando la valutazione delle prove compiuta dal primo Giudice e ribadendo che le prove non ammesse le avrebbero consentito di dimostrare che la crisi coniugale era iniziata nel febbraio del 2020 in conseguenza della relazione adulterina del marito e non antecedentemente.
Con riferimento, invece, alle statuizioni di carattere economico, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nel punto in cui il Tribunale pone a fondamento della
motivazione il fatto che il sia gravato dal pagamento della rata del mutuo contratto per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale e da due cessioni del quinto, contratte per far fronte alle
esigenze della famiglia, oltre al fatto che entrambi i coniugi non sostengono oneri abitativi,
sostenendo che le due cessioni del quinto sono estinte e, quindi, il non ha più Pt_2
IN 7 l'incombenza di pagare mensilmente le rate e la , viceversa, continua a percepire la Pt_1
somma pari a € 150,00 mensile in qualità di “addetta al servizio mensa”, con la qualifica di
operaia, per la durata della scuola, quindi per 9 mesi all'anno.
L'appellante, infine, premettendo che i soli incontri coi figli, il li trascorre nei bar e Pt_2
solo per qualche ora, in orario di merenda, ovvero – ma solo raramente- li porta a mangiare
nel fast food ha domandato l'assegnazione a proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Parte_2
manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc, si è opposto alla istanza di ammissione delle prove avanzata dalla controparte ed ha, comunque, contestato nel merito la fondatezza del gravame.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Orbene, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., basata sul presupposto che non sussiste nemmeno una remota probabilità che l'Ecc.ma Corte adita possa
giungere ad un giudizio di riforma applicando la ricostruzione dei fatti di causa indicata
nell'atto di impugnazione, deve essere disattesa.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. (applicabile ratione temporis), infatti, disponeva che
“all'udienza di cui all'art. 350 cpc il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le
parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis cpc, primo comma, con
ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., quindi, poteva
IN 8 essere pronunciata dal giudice competente solo prima di procedere alla trattazione della causa e non, invece, in questa fase.
2.2 Analogamente, deve essere rigettata l'istanza con la quale l'appellante ha chiesto la
rimessione in istruttoria, ordinando al Comando RIS Piazza S. Bartolomeo di Cagliari
l'esibizione delle turnazioni nel periodo del lockdown, compreso tra marzo 2020 e settembre
2020; accogliere la richiesta di prova testimoniale di , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sui capi indicati nella seconda memoria ex art 183, VI comma, cpc
[...]
L'ordine di esibizione, infatti, presupponeva la specifica indicazione del documento e la prova della sua esistenza, che nel caso in esame non è stata fornita.
L'istanza di assunzione della prova testimoniale non ammessa dal primo Giudice, d'altra parte, deve essere considerata definitivamente abbandonata e, quindi, non riproponibile in sede di appello.
Al termine dell'ultima udienza istruttoria (udienza del 4.5.2023), infatti, la resistente aveva insistito sulla sola richiesta di esibizione delle turnazioni di lavoro del ma nulla aveva Pt_2
specificamente eccepito circa la mancata ammissione della prova testimoniale dei testi Tes_1
e . La relativa istanza istruttoria, d'altra parte, non era
[...] Testimone_2 Testimone_3
stata reiterata né al momento della precisazione delle conclusioni, quando la parte aveva nuovamente insistito solo sull'istanza ex art 210 cpc (previa revoca dell'ordinanza di fissazione
dell'udienza di precisazione delle conclusioni, accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c già indicata
nelle memorie ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c- ordinando al Comando RIS P.zza San Bartolomeo
di Cagliari, l'esibizione delle turnazioni del periodo del lockdown (marzo Parte_2
2020/settemre2020), né nelle memoria conclusionali.
La Suprema Corte, del resto, ha sottolineato che nel caso in cui il giudice di primo grado non
IN 9 accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia,
superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. 13 maggio
2025, n. 12791).
Solo per completezza, comunque, deve sottolinearsi che le circostanze di fatto oggetto dei capitoli da “a” a “j”, da “k” a “o” e da “p” a “s”, articolati dalla resistente nella II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. quand'anche fossero state dimostrate non avrebbero comunque consentito di comprovare l'inizio della relazione extraconiugale del nel mese di febbraio Pt_2
del 2020 e la conseguente crisi matrimoniale, apparendo, sul punto, generici e non decisivi.
2.3 Il fatto che il matrimonio tra le parti era compromesso ben prima della relazione extraconiugale di con d'altra parte, aveva già trovato ampia Parte_2 Persona_2
conferma nei messaggi whatsapp che la coppia si era scambiata a partire dal mese di aprile (si vedano i documenti prodotti dal il 4 gennaio 2022), ed, in particolare, nei messaggi Pt_2
inviati dall'odierno appellato, il cui tenore era certamente tale da rivelare la sua disaffezione ed il suo distacco dalla coniuge.
La Suprema Corte, del resto, ha più volte ricordato che, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo,
non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di
IN 10 entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi (Cass. 5 agosto 2020, n. 16698
e Cass. 29 aprile 2015, n. 8713).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del dunque, non avendo Pt_2
assunto efficacia causale nella determinazione della crisi familiare, non può giustificare l'addebito della separazione (Cass. 21 luglio 2021, n. 20866).
3. Come si è accennato, l'appellante ha lamentato, altresì, l'esiguità dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore, evidenziando, in particolare, che il reddito di Pt_2
non era più gravato dalla due cessioni del quinto (di importo totale pari ad € 598,00)
[...]
considerate dal Tribunale.
Tale circostanza, in vero, è rimasta incontestata, ma non può giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento maggiore in favore della sia perché l'appellato, nel Pt_1
frattempo, è divenuto padre di altri due bambini ( nato il [...], e Persona_3 [...]
nata il [...], entrambi avuti dall'unione con la compagna , Persona_4 Persona_2
al mantenimento dei quali ha chiaramente il dovere di contribuire, sia perché la stessa Pt_1
alla fine del giudizio, con la memoria depositata il 3 gennaio 2025 ha ammesso di avere un reddito mensile pari ad € 575,77, ben maggiore di quello considerato dal giudice di primo grado.
In questo quadro, la misura dell'assegno mensile di mantenimento per la fissato dal Pt_1
Tribunale in euro 100,00, risulta, quindi, congrua.
4.1 L'appello, in definitiva, è infondato.
4.2 Deve, piuttosto, riconoscersi il diritto di alla percezione per intero Parte_1
dell'assegno assegno unico universale, che, come è noto, è un sostegno economico corrisposto dall' alle famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 CP_1
IN 11 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
CP_ La Suprema Corte, infatti, prendendo le mosse dalla Circolare dell' n. 23/22, ha sottolineato che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima,
in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in CP_1
favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672).
Nel caso in esame, del resto, appare incontestato che la conviva con i figli e, dunque, Pt_1
provveda in maniera del tutto prevalente ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi.
L'accoglimento di tale richiesta, avanzata per la prima volta in appello ed ammissibile in quanto la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (Cass. 24 agosto 2018, n. 21178), giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
4.3 Resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese del primo grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 317 del 30 gennaio 2024 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2. dispone che i ratei dell'assegno unico universale relativo ai figli e , Tes_1 Parte_5
nella misura in cui risultino ancora dovuti, siano versati alla madre, Parte_1
3. dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 18 giugno 2025
IN 12 Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
IN 13