Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 502/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.502 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Stramaccioni come da procura in CodiceFiscale_2
atti ATTORI
E
già - (C.F. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lessiani come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), e per essa la Controparte_3 P.IVA_2
mandataria in persona del legale rappresentante "pro Controparte_4
tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Ambrosiis come da procura in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, davanti a questo Tribunale, la (oggi , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante "pro tempore" e - premesso che il aveva intrattenuto con Parte_1
l'istituto di credito convenuto il rapporto di c/c n. 154627, già n. 74096, acceso il 28 marzo 1984 e garantito da fideiussione omnibus prestata dalla , la quale si era costituita garante anche Parte_2
con riferimento al mutuo chirografario ordinario n. 041.632.2516536 - lamentavano la illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi usurari ed anatocistici, la mancanza di causa e la indeterminatezza della CMS, essendo stata indicata in contratto la mera aliquota e non anche gli ulteriori elementi (base di calcolo e periodicità), nonchè l'addebito di spese non pattuite.
Chiedevano, pertanto, previa rideterminazione dell'effettivo saldo dare/avere tra le parti ed eventuale compensazione, la ripetizione, in favore del di quanto illegittimamente Parte_1
percepito dalla banca in applicazione delle clausole nulle;
chiedevano, altresì, accertarsi che la nulla doveva all'istituto di credito per le fideiussioni prestate in favore del Parte_2 Parte_1
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, Controparte_5
preliminarmente, la inammissibilità della domanda di liberazione azionata dalla garante la quale, per espressa previsione negoziale, si era obbligata "a pagare alla , a semplice Parte_3
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva la nullità della citazione nonchè la intervenuta prescrizione;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario evidenziando, altresì, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori.
Con comparsa ex art. 111 cpc interveniva in giudizio la Controparte_3
(di seguito , quale cessionaria della in amministrazione
[...] CP_3 Controparte_2
straordinaria che le aveva ceduto in blocco, ex art. 58 TUB, un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati alla data del 1 giugno 2020, tra i quali andavano ricompresi sia il contratto di c/c oggetto del presente giudizio, con le relative garanzie rilasciate dalla , Parte_2
che il finanziamento chirografario concesso al il 22 giugno 2007. Parte_1
2 La si associava alle difese, deduzioni e conclusioni della convenuta;
dispiegava, inoltre, CP_3
domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori, in solido, al pagamento, in suo favore, della somma di euro 37.034,68 quale saldo debitore del c/c n. 154627 e dell'ulteriore importo di euro 22.411,69 quale residuo del suddetto finanziamento chirografario, nei limiti della garanzia prestata quanto alla . Parte_2
In via subordinata riconvenzionale e in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, la società intervenuta chiedeva procedersi al ricalcolo delle somme legittimamente dovute dagli attori alla medesima, con condanna degli stessi al relativo pagamento. CP_3
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc gli istanti, con specifico riferimento al mutuo chirografario, eccepivano la nullità per indeterminatezza del tasso variabile ancorato al parametro euribor (in ordine al quale non era stato indicato il tasso divisore: 360 o 365), nonché i maggiori costi per il mutuatario dovuti dall'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, non esplicitato nel finanziamento, con conseguente indeterminatezza della clausola relativa all'interesse applicato.
Eccepivano, altresì, la nullità del tasso corrispettivo per violazione della normativa antitrust limitatamente al periodo settembre 2005/maggio 2008.
Così compendiati i fatti di causa, va in primo luogo evidenziato che nella specie non è ravvisabile alcuna nullità dell'atto di citazione, nel quale sono stati puntualmente indicati sia il petitum che la causa petendi, avendo gli istanti specificato tutte le doglianze relative al rapporto di conto corrente e quindi chiesto la condanna della banca al pagamento dell'asserito saldo creditorio;
non vi è stata, dunque, alcuna violazione dell'art. 163, n. 3 e 4, cpc, come confermato dal fatto che la convenuta ha compiutamente e diffusamente articolato le proprie difese.
Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che la domanda di ripetizione di indebito debba essere dichiarata inammissibile.
Infatti, come confermato dal TU nominato in fase istruttoria, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato chiuso nel luglio 2020 e, quindi, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 28 gennaio 2020.
La domanda in esame è stata dunque proposta quando il conto era ancora aperto, il che ne comporta la inammissibilità, non potendo il correntista agire per la restituzione di un pagamento che, da parte sua, non ha ancora avuto luogo e di cui può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista medesimo la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
3 corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. n.798/13 e Cass., SS.UU. n.
24418/10).
Ed è appena il caso di rilevare che la domanda di ripetizione resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendosi valutare la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda stessa (cfr. Tribunale Salerno, 30 giugno 2017 n. 3272 e Tribunale Pescara, 19 settembre 2019 n. 1343).
Tanto non impedisce, tuttavia, al cliente di proporre, anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 cc, un'azione di nullità (amplius, di accertamento negativo) intesa ad ottenere: la declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali;
l'accertamento della nullità degli addebiti eseguiti dalla banca in base a clausole nulle o comunque in difetto di conforme previsione contrattuale;
il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto dare-avere.
Questa azione può essere proposta quando il conto è ancora aperto, senza che ostino le condizioni di cui alla suddetta pronuncia della S.C., che riguardano la sola azione di ripetizione dell'indebito.
E, d'altro canto, sul piano degli elementi costitutivi dell'azione, quella di nullità e/o accertamento negativo condivide con l'azione ex art. 2033 cc un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto) il quale esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio thema decidendum della seconda.
Nella specie, parte attrice - pur avendo dichiarato di agire in ripetizione di indebito - ha chiesto espressamente l'accertamento della nullità di alcune clausole, dell'indebita annotazione delle somme e il relativo storno, e tanto è sufficiente per ritenere ammissibile e decidere in ordine alla domanda di nullità e/o di accertamento negativo.
Tanto chiarito, si tratta di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento alle rimesse solutorie.
A riguardo, si osserva che la disciplina della prescrizione viene rinvenuta nell'autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e, dunque, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o
4 in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. scoperto) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo
(qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 740 del 2 maggio 2012).
Se viene, quindi, dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Si ricorda, altresì, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalle SS.UU della Corte di Cassazione, "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2019, n. 15895; si veda anche, nello stesso senso, la più recente Cass. n. 2435/20).
Giova, a questo punto, precisare che "poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata" (Cass. n.27705/18).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, risulta documentalmente provato che il conto corrente di cui si discute è affidato a far data dal novembre 1997 (si veda il doc. A prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cpc).
Conseguentemente, in applicazione dei principi e della giurisprudenza sopra richiamati, dovendosi ritenere che i versamenti eseguiti dal correntista da detta data abbiano avuto solo funzione ripristinatoria, la relativa prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto, avvenuta il
27 luglio 2020, per cui non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.
5 L'eccezione della banca deve, dunque, ritenersi infondata, non rinvenendosi rimesse solutorie prescritte, come peraltro ritenuto dallo stesso TU (sebbene in base all'atto interruttivo della prescrizione del 29 luglio 2009), considerando che in atti sono presenti movimenti bancari a far data dal 1 gennaio 2000.
Tanto chiarito, e passando all'esame del merito, gli attori hanno in primo luogo lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.
Sul punto si osserva, in linea generale, che non vi è dubbio in ordine alla nullità della clausola negoziale disciplinante la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stante le due decisioni emesse dalla Suprema Corte nel 1999 (e precisamente la n.2374/99 e la n.3096/99), alle quali sono seguite altre pronunce conformi, il che lascia intendere una interpretazione innovativa, univoca e consolidata sul punto, che oggi ha trovato la conferma definitiva ed incontestabile nella statuizione n.21095/04 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in data 4.11.2004 (ma si vedano anche Cass. n.24418/10 e n. 17634/21).
In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal cliente, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ovvero di mutuo, in quanto basata su un uso negoziale (come tale non idoneo a derogare al divieto di cui all'art. 1283 cc) ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, deve ritenersi nulla in quanto formata in epoca anteriore alla scadenza ed in quanto prevedeva un periodo di capitalizzazione inferiore rispetto a quello minimo stabilito per legge (sei mesi).
Le conseguenze scaturite da detto nuovo indirizzo giurisprudenziale, che andava a sconfessare una pratica che per anni aveva posto gli istituti di credito in una posizione di privilegio e, come tale, capace di incidere in maniera drastica sugli equilibri economici esistenti, inducevano il legislatore ad intervenire con il D. L.vo n.342/99 il quale, all'art. 25, senza prevedere un'abrogazione espressa dell'art. 1283 cc, andava a completare il disposto dell'art. 120 del T.U. in materia bancaria;
in primo luogo, si prevedeva che il "CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio) avrebbe dovuto stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, affermando in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".
Il dava seguito alla previsione normativa, con delibera del 9.2.2000, che ammetteva la CP_6
possibilità di capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori senza alcun limite, altresì vietando - agli artt. 2 e 7 - la capitalizzazione in relazione ai conti correnti chiusi.
6 In definitiva, deve affermarsi che le clausole contrattuali, sottoscritte in epoca antecedente alla efficacia della delibera del CICR, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sono nulle per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 cc;
inoltre, parimenti nulle devono considerarsi le clausole anatocistiche successive che non si pongono in linea con le direttive del CICR.
Ciò comporta che il cliente, sulla base della statuizione di nullità della clausola, avrà diritto di ripetere dall'istituto di credito tutte le somme da questo indebitamente trattenute in forza della capitalizzazione degli interessi passivi.
Ed allora, il nominato TU ha effettivamente riscontrato la capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto e sino al 24 febbraio 2005 (data di sottoscrizione del contratto di rinegoziazione, contenente la pari periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi), espungendo dal conteggio gli interessi anatocistici.
Gli attori hanno altresì eccepito la mancanza di causa della CMS e la sua indeterminatezza.
A riguardo, il giudicante aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale per cui la CMS è sorretta da valida causa, costituendo il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con conseguente obbligo per la banca stessa di erogare il credito a semplice richiesta del cliente ed operando, quindi, su un piano diverso dalla pattuizione degli interessi, essendo destinata a remunerare una diversa controprestazione della banca (cfr. Cass. n.870/06, in motivazione).
Più recentemente la S.C. ha confermato che l'art.
2-bis del D.L. n. 185 del 2008 - introdotto dalla
Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto,
"pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa" (Cass. n.
12965/2016).
Per altro verso, sulla base dei principi generali, la CMS deve essere determinata o determinabile, dovendo essere indicata la relativa misura percentuale nonché la base e la periodicità di calcolo.
Il TU ha quindi provveduto a stornare gli addebiti derivanti dall'applicazione della CMS e qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista non pattuita nel contratto o, comunque, non determinabile ex ante.
7 Quanto alla asserita applicazione di interessi usurari, il Tribunale ritiene che trattasi di domanda infondata, in quanto affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituiva, infatti, onere degli attori indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene fosse stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorreva indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Tribunale Roma, 20 febbraio 2019 n.3869).
Tale onere non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, come avvenuto nella specie, che rimanda genericamente ed indistintamente agli accertamenti eseguiti dal consulente di parte mediante il mero richiamo all'elaborato nella sua interezza e non a singole parti e/o passaggi (cfr. Tribunale
Bologna, 31 gennaio 2018, n.20093).
A ciò aggiungasi che costituiva onere degli istanti allegare i decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia per i quali non vale la regola "iura novit curia".
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 9441/09), e più volte ribadito, secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto (cfr. Cass. n.2543/19).
La domanda in esame appare, dunque, infondata anche sotto tale profilo stante il mancato adempimento dell'onere probatorio ricadente sulla parte in quanto, pur trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, la stessa può rilevarsi "iuxta alligata et probata".
Per altro verso, non può trovare accoglimento la doglianza della banca che chiede il rigetto della domanda attorea tout court per non avere gli istanti documentato il rapporto di c/c per tutta la durata dello stesso, avendo prodotto la documentazione contabile dal gennaio 2000, fatta eccezione per il terzo trimestre dell'anno 2011 ed il primo trimestre dell'anno 2012 (come accertato dal TU).
Ed invero, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente (cfr. ordinanza 19.9.2022 n. 27362) ad affermare che, nel caso, come quello che ci occupa, di domande contrapposte di pagamento e di accertamento negativo, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esistenza del credito della banca e l'inesistenza di detto credito (per l'ipotesi di
8 contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo, si vedano Cass. n. 12963/05 e n.
3374/07; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice, cfr. Cass.
n. 9201/15, non massimata).
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti aveva l'onere di dare prova delle operazioni da cui si originava il saldo.
Peraltro, con la pronuncia n. 22387/21, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto,
il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma,
al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti”.
In definitiva, quindi (argomentando da Cass. n. 23852 del 2020), la Cass. 27362/2022 ha concluso che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata accertata la invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa;
in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.
Pertanto, va privilegiato il conteggio con cui il TU ha proceduto alla ricostruzione del rapporto di c/c,
con eliminazione degli addebiti illegittimi di cui si è detto sopra, partendo dal primo e/c disponibile con azzeramento del saldo a debito per il correntista, così pervenendo ad un credito per il correntista medesimo di euro 16.912,58.
9 Nè, infine, appare contestabile l'applicazione, da parte del TU, del metodo c.d. "induttivo" per ricongiungere i saldi in caso di mancanza di estratti conto.
Ed invero, la possibilità di avvalersi del criterio del c.d. "saldo di raccordo" in ipotesi di documentazione contabile incompleta e/o lacunosa è sostenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, Cass. n.31187/18) cui il giudicante intende uniformarsi soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, la carenza di documentazione è del tutto minima
(due trimestri a fronte di un periodo esaminato di circa 20 anni).
In definitiva, accertata la nullità degli addebiti come sopra delineata, il saldo creditore del rapporto di conto corrente in oggetto è pari ad euro 16.912,58 in favore del correntista.
Detta statuizione comporta il rigetto della contrapposta domanda riconvenzionale avanzata dalla avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 37.034,68 quale CP_3
asserito saldo debitore del c/c n. 154627.
Resta, a questo punto, da esaminare l'ulteriore richiesta riconvenzionale con cui la ha CP_3
chiesto condannarsi gli attori al pagamento dell'importo di euro 22.411,69 quale residuo del finanziamento chirografario contratto dal (la nei limiti della garanzia Parte_1 Parte_2
prestata).
La domanda è fondata, essendo prive di pregio le eccezioni sollevate a riguardo dagli attori.
Ed invero, per quanto concerne, in primo luogo, la asserita indeterminatezza della clausola degli interessi ex art. 1346 cc e 117 TUB, in relazione agli interessi composti di cui al piano di ammortamento alla francese, sono di recente intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/24 hanno stabilito che "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Parimenti infondato è l'assunto relativo alla nullità del tasso per violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 L. n. 287/90.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12007/24, affermando i seguenti principi di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la
10 misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE"; "le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse".
Vale a dire che, come spiegato dagli stessi Giudici, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso
11 di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.
Nel caso in esame, gli attori non hanno nemmeno allegato che quelle condotte sanzionate si siano concretizzate, effettivamente, nell'alterazione dell'indice Euribor e che quella alterazione abbia reso quell'indice non idoneo a svolgere la funzione propria nel regolamento negoziale.
Per quanto concerne, infine, la mancata indicazione del divisore (se base 360 o 365) per il calcolo degli interessi, si osserva che trattasi di questione di natura squisitamente matematica, che dipende da come si considera la durata dell'anno; la scelta di optare per l'anno commerciale di 360 giorni e, conseguentemente per l'Euribor base 360, anziché per l'anno solare di 365 giorni è di norma addirittura vantaggiosa per il mutuatario perché il tasso Euribor divisore 360 si dimostra essere sempre inferiore rispetto a quello divisore 365. In ogni caso, detta scelta non comporta alcuna incertezza nella interpretazione del contratto ai fini della determinazione dell'obbligazione di corresponsione degli interessi, né viola il disposto di alcuna norma imperativa (Tribunale Treviso
21.1.2019 e Tribunale Pescara, 20.2.2024 n. 323).
In proposito, si osserva come la giurisprudenza di merito abbia avuto modo di osservare che il differenziale tra la base 360 e 365 “di contenuta misura non è tale da fare ritenere configurabile alcuna indeterminatezza passibile di nullità” (Trib. Sondrio 30.05.2016, n. 249). Del resto, “il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche “per relationem”, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito” (Trib. Catania 14.10.2020; Trib. Roma
7.5.2020).
In definitiva, la domanda riconvenzionale in esame deve essere accolta, con conseguente condanna degli attori al pagamento, in favore di della somma di euro 22.411,69 quale residuo del CP_3
finanziamento chirografario contratto dal (la nei limiti della garanzia Parte_1 Parte_2
prestata).
La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di cui alla disposta TU.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
(oggi , con l'intervento ex art. 111 cpc della Controparte_2 Controparte_1 [...]
nonché, in via riconvenzionale, da quest'ultima nei confronti Controparte_3
degli attori, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda principale di ripetizione di indebito;
b) determina il saldo creditore del conto corrente oggetto di causa nella misura di euro 16.912,58 in favore del correntista;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, che per il resto rigetta, condanna gli attori al pagamento, in favore della della somma di euro 22.411,69 quale residuo del CP_3
finanziamento chirografario contratto dal (la nei limiti della garanzia Parte_1 Parte_2
prestata);
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta TU.
Così deciso in Pescara, il 31 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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