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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1005 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Palermo, Piazza S. Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv.to Debora Zaccaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, appellanti
CONTRO
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Rosalia La
Franca n.46, presso lo studio dell'Avv.to Aurelio Anselmo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
E
(C.F.: ), CP_2 C.F._3
appellato-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
10.2.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
I FATTI
1. Con sentenza n. 2372/2019, depositata in data 29.6.2019, il Giudice di Pace di Palermo ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in relazione al sinistro stradale verificatosi in Controparte_3 CP_2 data 8.11.2012, allorché il motociclo tipo Honda HI 150, condotto dal
[...]
e di proprietà del giunto all'incrocio tra la via Pedrazzi e la via Pt_2 Pt_1
Mammana, veniva urtato dall'autocarro tipo Citroen Nemo, di proprietà di
, che essendone alla guida, ometteva di arrestarsi al segnale STOP. CP_2
2. Contro la sentenza gli attori hanno interposto appello, imputando al Gdp di avere erroneamente ritenuto sussistente la presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054 co 2 c.c., stante la prova della esclusiva responsabilità del (contumace in primo grado) nella causazione del CP_2 sinistro. Costituitasi in giudizio, la compagnia ha contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del reclamo. , invece, è rimasto contumace. CP_2
3. La causa, assegnata frattanto allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
10 febbraio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art 2054, co 2, c.c., per avere il Gdp erroneamente interpretato le risultanze probatorie e aver riconosciuto solo in parte, nella misura dell'80%, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, sull'assunto, stimato errato dagli appellanti, di non avere (essi) dimostrato la loro totale esclusione di responsabilità nella causazione dello stesso, né di avere adottato le dovute cautele nell'imminenza del fatto.
1.1. L'appello è fondato.
La controversia investe la pretesa di risarcimento danni da sinistro stradale tra due autoveicoli. Al caso va applicata la nota regola presuntiva dettata dall'art. 2054 c.c. Il Gdp, accertata l'esistenza di un'infrazione stradale commessa dal conducente dell'autovettura danneggiante (i.e.: mancato arresto al segnale di
STOP), che ebbe a scontrarsi con il motoveicolo di proprietà del Pt_1 condotto dal , ha ritenuto di non poter superare la presunzione - di cui Parte_2 alla norma suddetta - di eguale responsabilità del conducente del motociclo coinvolto in assenza di prova che il medesimo si fosse uniformato alle regole della circolazione stradale, ovvero a quelle di comune prudenza. Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte l'idea per cui la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario", operando vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso, già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È pacifico, invero, che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, né di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Costituisce principio altrettanto condiviso, disatteso invece dal Gdp, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro”, idonea a liberare
“quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art.
2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro o dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza -, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente antagonista" (così da ultimo, in motivazione, Cass. n. 12884/2021; Cass. n. 6941/2021; Cass. n.
6655/2020; nello stesso senso già Cass. n. 14379/2019 Cass. n. 13672/2019; Cass. n.
9550/2009; Cass., n. 5226/2006; Cass., n. 11143/2003; Cass. n. 3723/1996; Cass. n.
1143/1981). Anche recentemente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass n. 8311/2023) ha precisato che, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, capace di determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, 2° co., non è sufficiente la prova dell'avvenuta infrazione al codice della strada, essendo altresì necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa, per aver rilievo in termini di responsabilità civile, deve aver avuto un'incidenza causale. Di talché, una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, risultando la sua condotta conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non v'è margine per ulteriori indagini;
ne deriva che il giudice, in caso di sinistro, dovrà valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti: solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità.
Nel caso, di specie, compiutamente provato (e in ogni caso pacifico) il fatto storico così come rappresentato dagli appellanti, può dirsi dimostrata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen nella causazione del sinistro de quo. Per prima cosa, il teste escusso in primo grado (all'udienza del 2.3.2018), testimone oculare della vicenda, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori nell'atto di citazione, riferendo che il (conducente Parte_2 del motociclo Honda HI) rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato dalla condotta di guida imprudente del (conducente del veicolo CP_2 antagonista ), il quale non rispettava il segnale di STOP, omettendo CP_4 con ciò di dare precedenza al motociclo proveniente dalla sua destra. La veridicità del fatto storico è risultata inoltre confermata dal modulo CAI redatto a seguito del sinistro – il quale, giova rammentare, se sottoscritto da entrambe le parti
(come nella specie), pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cass. n. 25468/2020) – e dal certificato di pronto soccorso, dal quale è emerso che, così come riferito pure dal teste, il conducente della moto si recava presso il Presidio Ospedaliero per le cure del caso tramite un'ambulanza sopraggiunta sul posto. La responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista pare perciò debitamente provata dall'istruttoria espletata.
Le dichiarazioni del summenzionato teste hanno confermato la condotta di guida imprudente del , il quale, giunto all'incrocio con la Via Mammana, CP_2 ignorando il segnale di STOP e volgendo lo sguardo soltanto a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza al motociclo condotto dal (proveniente Parte_2 da destra), il quale conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto. Il teste ha aggiunto che il motociclo marciava sulla destra della corsia di marcia, mentre il motocarro procedeva quasi al centro della sua corsia. Nel modulo CAI è stata rappresentata la dinamica del sinistro come in questa sede ricostruita, con l'impatto avvenuto esattamente al centro dell'incrocio e con indicazione del mancato arresto allo STOP. Tali elementi inducono ragionevolmente nel senso della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro. La gravità della violazione CP_2 dell'art. 145 Cds, che prevede che "i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti" e che: "quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione", rende indubbia l'esclusiva responsabilità del stesso, ancor più CP_2 che non si rinviene in atti alcun richiamo a una condotta negligente del conducente della moto. Dunque, il Gdp, accertata la consumazione di una grave infrazione causalmente riconducibile all'evento, confermata da dettagli ricavabili dalla prova testimoniale (relativi al posizionamento dei veicoli antagonisti nelle rispettive carreggiate) ed avvalorata dalle dichiarazioni risultanti dal CAI, ha errato nell'affermare la necessità - perché il potesse essere liberato dalla Parte_2 presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2 - della dimostrazione che egli si fosse "pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune di prudenza", nonché di aver "fatto tutto il possibile per evitare il sinistro".
Egli, per contro, avrebbe dovuto affermare - a fronte di un quadro probatorio che non aveva restituito "evidenze" (e neppure congetture) sul contegno di guida del motociclista, non essendo emersa alcuna inosservanza da parte sua - la responsabilità esclusiva dell'automobilista, ricavabile in via indiretta da tutta una serie di circostanze idonee a vincere la presunzione di legge. Accertato che l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della Citroen, , che ha CP_2 omesso di rispettare il segnale di Stop, risulta, quindi, superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., anche sulla scorta della totale assenza di elementi da cui desumere un comportamento violativo del codice della strada da parte del , conducente del motoveicolo Parte_2 danneggiato.
Alla luce di tali argomentazioni, e in accoglimento della domanda degli appellanti, gli appellati saranno tenuti al versamento di € 1.056,00 al per Parte_2 il danno non patrimoniale subito (pari alla differenza tra l'intera somma ammontante ad € 5.280,07 riconosciuta dal giudice di primo grado ed € 4.224,05
-pari all'80% - già corrisposta dalla compagnia assicurativa in esecuzione della suddetta sentenza), e al , per il danno patrimoniale subito n.q di Pt_1 proprietario del motoveicolo, di € 169,45 (pari alla differenza tra la somma di € 847,23 riconosciuta dal giudice di primo grado ed € 677,78 - pari all'80% - già corrisposta dalla compagnia assicurativa in esecuzione della suddetta sentenza).
A tali importi vanno aggiunti gli interessi come calcolati dal Gdp (dalla decisione di primo grado al soddisfo), non essendovi motivo di appello sul tema.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in virtù delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi;
scaglione di valore compreso sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Gdp di Palermo n.2373/2019 e, a
[...] parziale riforma di quest'ultima, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 1.056,00 e in favore di Parte_2 di € 169,45, oltre interessi come statuiti nella Parte_1 sentenza di prime cure;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi (oltre 189,14 per spese vive), da distrarsi in favore dell'Avv.to Debora Zaccaria, dichiaratasi antistataria, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1005 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Palermo, Piazza S. Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv.to Debora Zaccaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, appellanti
CONTRO
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Rosalia La
Franca n.46, presso lo studio dell'Avv.to Aurelio Anselmo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
E
(C.F.: ), CP_2 C.F._3
appellato-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
10.2.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
I FATTI
1. Con sentenza n. 2372/2019, depositata in data 29.6.2019, il Giudice di Pace di Palermo ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in relazione al sinistro stradale verificatosi in Controparte_3 CP_2 data 8.11.2012, allorché il motociclo tipo Honda HI 150, condotto dal
[...]
e di proprietà del giunto all'incrocio tra la via Pedrazzi e la via Pt_2 Pt_1
Mammana, veniva urtato dall'autocarro tipo Citroen Nemo, di proprietà di
, che essendone alla guida, ometteva di arrestarsi al segnale STOP. CP_2
2. Contro la sentenza gli attori hanno interposto appello, imputando al Gdp di avere erroneamente ritenuto sussistente la presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054 co 2 c.c., stante la prova della esclusiva responsabilità del (contumace in primo grado) nella causazione del CP_2 sinistro. Costituitasi in giudizio, la compagnia ha contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del reclamo. , invece, è rimasto contumace. CP_2
3. La causa, assegnata frattanto allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
10 febbraio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art 2054, co 2, c.c., per avere il Gdp erroneamente interpretato le risultanze probatorie e aver riconosciuto solo in parte, nella misura dell'80%, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, sull'assunto, stimato errato dagli appellanti, di non avere (essi) dimostrato la loro totale esclusione di responsabilità nella causazione dello stesso, né di avere adottato le dovute cautele nell'imminenza del fatto.
1.1. L'appello è fondato.
La controversia investe la pretesa di risarcimento danni da sinistro stradale tra due autoveicoli. Al caso va applicata la nota regola presuntiva dettata dall'art. 2054 c.c. Il Gdp, accertata l'esistenza di un'infrazione stradale commessa dal conducente dell'autovettura danneggiante (i.e.: mancato arresto al segnale di
STOP), che ebbe a scontrarsi con il motoveicolo di proprietà del Pt_1 condotto dal , ha ritenuto di non poter superare la presunzione - di cui Parte_2 alla norma suddetta - di eguale responsabilità del conducente del motociclo coinvolto in assenza di prova che il medesimo si fosse uniformato alle regole della circolazione stradale, ovvero a quelle di comune prudenza. Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte l'idea per cui la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario", operando vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso, già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È pacifico, invero, che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, né di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Costituisce principio altrettanto condiviso, disatteso invece dal Gdp, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro”, idonea a liberare
“quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art.
2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro o dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza -, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente antagonista" (così da ultimo, in motivazione, Cass. n. 12884/2021; Cass. n. 6941/2021; Cass. n.
6655/2020; nello stesso senso già Cass. n. 14379/2019 Cass. n. 13672/2019; Cass. n.
9550/2009; Cass., n. 5226/2006; Cass., n. 11143/2003; Cass. n. 3723/1996; Cass. n.
1143/1981). Anche recentemente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass n. 8311/2023) ha precisato che, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, capace di determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, 2° co., non è sufficiente la prova dell'avvenuta infrazione al codice della strada, essendo altresì necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa, per aver rilievo in termini di responsabilità civile, deve aver avuto un'incidenza causale. Di talché, una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, risultando la sua condotta conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non v'è margine per ulteriori indagini;
ne deriva che il giudice, in caso di sinistro, dovrà valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti: solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità.
Nel caso, di specie, compiutamente provato (e in ogni caso pacifico) il fatto storico così come rappresentato dagli appellanti, può dirsi dimostrata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen nella causazione del sinistro de quo. Per prima cosa, il teste escusso in primo grado (all'udienza del 2.3.2018), testimone oculare della vicenda, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori nell'atto di citazione, riferendo che il (conducente Parte_2 del motociclo Honda HI) rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato dalla condotta di guida imprudente del (conducente del veicolo CP_2 antagonista ), il quale non rispettava il segnale di STOP, omettendo CP_4 con ciò di dare precedenza al motociclo proveniente dalla sua destra. La veridicità del fatto storico è risultata inoltre confermata dal modulo CAI redatto a seguito del sinistro – il quale, giova rammentare, se sottoscritto da entrambe le parti
(come nella specie), pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cass. n. 25468/2020) – e dal certificato di pronto soccorso, dal quale è emerso che, così come riferito pure dal teste, il conducente della moto si recava presso il Presidio Ospedaliero per le cure del caso tramite un'ambulanza sopraggiunta sul posto. La responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista pare perciò debitamente provata dall'istruttoria espletata.
Le dichiarazioni del summenzionato teste hanno confermato la condotta di guida imprudente del , il quale, giunto all'incrocio con la Via Mammana, CP_2 ignorando il segnale di STOP e volgendo lo sguardo soltanto a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza al motociclo condotto dal (proveniente Parte_2 da destra), il quale conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto. Il teste ha aggiunto che il motociclo marciava sulla destra della corsia di marcia, mentre il motocarro procedeva quasi al centro della sua corsia. Nel modulo CAI è stata rappresentata la dinamica del sinistro come in questa sede ricostruita, con l'impatto avvenuto esattamente al centro dell'incrocio e con indicazione del mancato arresto allo STOP. Tali elementi inducono ragionevolmente nel senso della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro. La gravità della violazione CP_2 dell'art. 145 Cds, che prevede che "i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti" e che: "quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione", rende indubbia l'esclusiva responsabilità del stesso, ancor più CP_2 che non si rinviene in atti alcun richiamo a una condotta negligente del conducente della moto. Dunque, il Gdp, accertata la consumazione di una grave infrazione causalmente riconducibile all'evento, confermata da dettagli ricavabili dalla prova testimoniale (relativi al posizionamento dei veicoli antagonisti nelle rispettive carreggiate) ed avvalorata dalle dichiarazioni risultanti dal CAI, ha errato nell'affermare la necessità - perché il potesse essere liberato dalla Parte_2 presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2 - della dimostrazione che egli si fosse "pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune di prudenza", nonché di aver "fatto tutto il possibile per evitare il sinistro".
Egli, per contro, avrebbe dovuto affermare - a fronte di un quadro probatorio che non aveva restituito "evidenze" (e neppure congetture) sul contegno di guida del motociclista, non essendo emersa alcuna inosservanza da parte sua - la responsabilità esclusiva dell'automobilista, ricavabile in via indiretta da tutta una serie di circostanze idonee a vincere la presunzione di legge. Accertato che l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della Citroen, , che ha CP_2 omesso di rispettare il segnale di Stop, risulta, quindi, superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., anche sulla scorta della totale assenza di elementi da cui desumere un comportamento violativo del codice della strada da parte del , conducente del motoveicolo Parte_2 danneggiato.
Alla luce di tali argomentazioni, e in accoglimento della domanda degli appellanti, gli appellati saranno tenuti al versamento di € 1.056,00 al per Parte_2 il danno non patrimoniale subito (pari alla differenza tra l'intera somma ammontante ad € 5.280,07 riconosciuta dal giudice di primo grado ed € 4.224,05
-pari all'80% - già corrisposta dalla compagnia assicurativa in esecuzione della suddetta sentenza), e al , per il danno patrimoniale subito n.q di Pt_1 proprietario del motoveicolo, di € 169,45 (pari alla differenza tra la somma di € 847,23 riconosciuta dal giudice di primo grado ed € 677,78 - pari all'80% - già corrisposta dalla compagnia assicurativa in esecuzione della suddetta sentenza).
A tali importi vanno aggiunti gli interessi come calcolati dal Gdp (dalla decisione di primo grado al soddisfo), non essendovi motivo di appello sul tema.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in virtù delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi;
scaglione di valore compreso sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Gdp di Palermo n.2373/2019 e, a
[...] parziale riforma di quest'ultima, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 1.056,00 e in favore di Parte_2 di € 169,45, oltre interessi come statuiti nella Parte_1 sentenza di prime cure;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi (oltre 189,14 per spese vive), da distrarsi in favore dell'Avv.to Debora Zaccaria, dichiaratasi antistataria, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi