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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5402/24 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Maria Beatrice Gigli, decisa alla udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso, per delega già depositata nel fascicolo di primo grado (RG 5268/24) dall'Avv. Roberta Marino e dall'Avv. Vanessa Talarico, unitamente e/o disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, Via Podgora, 7
APPELLANTE
CONTRO
(c.f./P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (00131-RM), via Leofreni n. 8, pec difesa e rappresentata dall'Avv. Renata Colopi del Email_1
Foro ocura alle liti in calce alla memoria depositata telematicamente nel procedimento di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seriate (BG), Via Nazionale n. 93
APPELLATA
E CONTRO
(c.f./P. IV , con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in 20158 Milano, Via Filippo Baldinucci n. 3, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_2 al fascicolo telematico (ALL. A), dall'Avv. Lillo Di Carlo del Foro di Lecco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 20871 Vimercate (MB), Via Torri Bianche n. 1 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“in via principale:
1) accertare, anche solo incidenter tantum, la nullità e/o il carattere simulato del contratto stipulato dal ricorrente con Parte_3
2) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, del ricorrente alle dipendenze di a far data dal 1.01.2019 ovvero dal Controparte_3 1.01.2021 ovvero da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, con inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi
3) accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al signor in data Parte_1 21.12.2023 dal formale datore di lavoro e, in assenza di atti del datore effettivo idonei ad interrompere il rapporto di lavoro, ordinare a di reintegrare il Controparte_3 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente ere in favore del signor a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata alla retribuzione Parte_1 maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegra, sulla base del tallone mensile di € 1.043,07 lordi, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al ce e/o CP_1Con l'illiceità dei contratti di subappalto tra e versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo in subordine
4) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'esistenza di una codatorialità nel rapporto di lavoro del ricorrente e la riferibilità dello stesso ad entrambe le società convenute e, conseguentemente dichiarare la responsabilità solidale di e di Controparte_1 [...]
Controparte_3
5) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 21.12.2023 posto in essere in violazione delle norme di legge e dell'obbligo di repechage, conseguentemente
6) condannare le resistenti, solidalmente, al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le sei e le trentasei mensilità, ovvero condannare Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria di importo com
[...] e le sei mensilità, calcolate sulla base di una retribuzione mensile pari ad € 1.043,07 ovvero quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso,
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
8) Sentenza esecutiva.
In via istruttoria - omissis -“
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile l'appello formulato, per i motivi esposti;
Accertare e dichiarare l'autonomia della odierna resistente rispetto all'altra società convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Accertare e dichiarare che la società convenuta occupava alle proprie dipendenze al momento del licenziamento non più di quindici dipendenti nell'appalto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare nel merito l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto Respingere le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di accoglimento della domanda di nullità del licenziamento, ridurre la somma dovuta al lavoratore ad 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultino dovute somme in favore del Signor Parte_1 ridurre la somma richiesta da quest'ultimo alla minor somma ritenuta di Giustizia dal Giudicante;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, in virtù della contestazione dei conteggi allegati e delle motivazioni indicate nella narrativa, ridurre la somma dovuta a quella che verrà accertata quale corretta in corso di causa, e comunque al periodo successivo al momento dell'assunzione con la odierna convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis –
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione: CP_3
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare, per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alla presente memoria difensiva, i motivi di appello formulati in quanto del tutto infondati
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
Confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 5402/2024, emessa in data 3.12.2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, dott. ssa Maria Beatrice Gigli.
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo avere escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5402/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da - dipendente di Parte_1 Controparte_1 dall'1/1/21 con contratto part-time di 25 ore settimanali poi aumentate a 27, mansioni di custode/portiere/addetto ai servizi di reception ed inquadramento al 1^ livello del fino al 31/12/23 quando era Controparte_4 stato licenziato per (asserito) giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'appalto presso il sito dell'Hotel Pioppeto in Saronno, ove era impiegato dall'1/2/23) - ricorso diretto a far accertare, previa declaratoria anche incidenter tantum della nullità e/o della simulazione del contratto stipulato con e/o Controparte_1
l'illiceità dei contratti di subappalto sottoscritti da questa ultima con
[...]
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_3 predetta a far data dall'1/1/19 o dall'1/1/21 ovvero da altra data CP_3 ritenuta di giustizia, con inquadramento nel II livello del CCNL suindicato ed, altresì, l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal formale datore di lavoro con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione maturata dal licenziamento alla reintegra, sulla base del tallone mensile di € 1.043,07 lordi, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
in subordine diretto ad ottenere, previo accertamento di una codatorialità nel rapporto di lavoro con conseguente responsabilità solidale delle due società e della illegittimità del licenziamento de quo per violazione delle norme di legge e dell'obbligo di repechage, il pagamento di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le sei e le trentasei mensilità ovvero il pagamento, a carico della sola di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le Controparte_1 tre e le sei mensilità ovvero quello ritenuto di giustizia.
Il giudice a quo così motivava la sua decisione: “5. Il ricorrente non ha assolto l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un determinato datore di lavoro distinto da quello formalmente risultante dal contratto di assunzione. Il lavoratore che agisce per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale deve, infatti, dimostrare il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro che ritiene effettivo (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720 e Cassazione civile, sez. lav., 8/4/2015, n. 7024). Con 6. Nel corso dell'istruttoria orale svolta, non è emerso che fosse dipendente di al Per_1 momento dei fatti né che lo stesso abbia, per la società, esercitato i tipici poteri datoriali, quali quello direttivo e disciplinare nei confronti del ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 3/10/24 sono piuttosto generiche. Anche quanto dichiarato da , più che non veritiero, Per_1 come sostenuto nel corso della discussione dalla difesa della parte ricorrente, risulta frutto di imprecisione.
7. Né la documentazione in atti consente di giungere a una diversa conclusione. Anzi, CP_1
risulta aver esercitato il potere disciplinare nei confronti del ricorrente ad aprile 2022 (v.
[...] Con doc. 8 .
8. Con riguardo al licenziamento, si osserva che lo stesso risulta legittimo nella misura in cui non è in contestazione la cessazione dell'appalto presso l'hotel Pioppetto e, quanto al repechage, il fatto che sia subentrata nella gestione la società Facility Solutions, cui il nominativo del ricorrente era stato comunicato. Appare, quindi, sussistere un nesso causale tra la cessazione dell'appalto e il licenziamento del ricorrente. “
ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Sull'errata valutazione dei fatti e mancata ammissione dei mezzi istruttori. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “ - impugna la sentenza n. 5402/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine alla esistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato.
Denuncia la erroneità della decisione in quanto “l'esposizione dei fatti richiamata, anche quale capitolato di prova, così come gli ulteriori articolati capitoli, era tesa ad assolvere, in uno con le produzioni documentali e i file audio allegati, all'onere della prova in capo al ricorrente.
I capitoli di prova articolati nella narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c. (da 1 a 78) oltre a quelli ulteriori (da A) a G) in via istruttoria, contengono tutti i dettagli necessari ad individuare gli elementi della subordinazione e sono formulati in modo da consentire la prova contraria.
Il Giudice di prime cure non ha in alcun modo motivato la non ammissione dei capitoli di parte ricorrente né ha considerato rilevante, ai fini del decidere, la messaggistica allegata agli atti e Con proveniente da uno dei testimoni escussi (solo su capitoli della resistente dalla quale emergono evidenti contraddizioni con le dichiarazioni rese, che il giudice ha liquidato quali mere imprecisioni……
E' doveroso aggiungere che la decisione oggi impugnata non ha in nessun modo valutato la documentazione allegata (messaggi WA e screenshot degli stessi, file audio e relative trascrizione dei dialoghi e delle telefonate) ritenendola, evidentemente, ininfluente e non idonea a fornire, un benché minimo principio di prova, o anche solo un indizio, in merito ai fatti esposti dal lavoratore a sostegno delle proprie pretese….
Il lavoratore nelle richieste istruttorie ha espressamente dichiarato di mettere a disposizione del Giudice il dispositivo sul quale sono conservate le chat e le riproduzioni vocali delle conversazioni.
E' vero che controparte nella memoria ne disconosce la paternità, ma la documentazione versata in atti è tale da meritare un approfondimento istruttorio, considerata anche l'incongruenza tra le evidenze documentali e le dichiarazioni del testimone che il Giudice si è limitato a Per_1 qualificare imprecisioni”.
Con il secondo motivo - “Sul travisamento della prova - errore di fatto “ - impugna la sentenza n. 5402/24 Tribunale di Milano sulla valutazione delle risultanze processuali.
Lamenta che il giudice a quo “ha errato nella valutazione delle prove testimoniali laddove Tes_ non si è preoccupato di approfondire le dichiarazioni rese dai testi e , determinanti, Per_1 per come è stata sviluppata l'istruttoria, ai fini del decidere…
Il Tribunale, che sulla base delle conclusioni del ricorrente, avrebbe dovuto verificare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sin dalla sua origine, al fine di comprendere se vi fosse una Tes_ codatorialità o meno, ha focalizzato il proprio interesse sul rapporto in essere tra , e Per_1 Con Tes_
invece di approfondire come i testi e si fossero interfacciati, ed a nome e per Per_1 conto di chi, con il ricorrente. La chat prodotta al doc. 12) del ricorso ex 414 c.p.c. nei messaggi del 12/12/2019 evidenzia come fosse proprio lo stesso a decidere in ordine alle assunzioni Per_1 presso le differenti società. In particolare anche quella della signora , sentita quale teste Tes_2 Con ma solo sui due capitoli della memoria di ammessi, e non a prova diretta sui capitoli di cui al ricorso.
Si legga anche il messaggio del 2/04/20 in ordine alla cassa covid. Con In ogni caso, che al momento del licenziamento di fosse alle dipendenze di o Per_1 Parte_1 Con di altra società, dalla quale era incaricato di gestire i rapporti di lavoro in nome e per conto di Con poco cambia riguardo al rapporto tra e Parte_1
Con Ciò che rileva è che, per contro di gestisse gli appalti e la forza lavoro, il motivo per Per_1 cui strategicamente sia passato alle dipendenze di , continuando a fare ciò che aveva CP_5
Con sempre fatto alle dipendenze di riguarderà altre dinamiche….
Con Al Tribunale, in sede di discussione, è stata rammostrata una memoria difensiva di (il doc. è
Con stato depositato in altra causa instaurata da altro lavoratore sempre contro in un momento successivo al primo grado del presente giudizio) di cui si è chiesta l'autorizzazione alla produzione
Con (negata) in cui la stessa dichiara , essere responsabile operativo di Per_1 CP_3
Dalla memoria, nella quale mai si parla di , si evince che, almeno sino al settembre 2021 CP_5
fosse dipendente di Per_1 CP_3
Il Giudice di prime cure, che è stato più volte invitato a confrontare le risultanze documentali con le vaghe dichiarazioni del teste , ha ritenuto che le evidenti difformità, fossero frutto di mere Per_1 imprecisioni e che i fatti non meritassero ulteriori approfondimenti.”
Con il terzo motivo – “Sulla insufficienza e/o omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, valutazione delle prove e rigetto dell'ìmpugnativa del licenziamento - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 cpc “ - lamenta la mancata motivazione sui mezzi istruttori anche per quanto attiene al rigetto della domanda che attiene al licenziamento.
Richiama quanto esposto nel precedente motivo in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio ed evidenzia come il giudice a quo non abbia considerato “la circostanza che anche nel caso in cui il lavoratore licenziato ottenga immediatamente l'assunzione presso il nuovo appaltatore alle identiche condizioni di cui godeva presso l'appaltante, quest'ultimo debba dimostrare non soltanto l'intervenuta cessazione dell'appalto e l'appartenenza del lavoratore ad esso, ma anche l'impossibilità di un diverso utilizzo del dipendente a mansioni diverse - anche inferiori alla luce dell'art. 2103 c.c. - presso la propria organizzazione. Non può ritenersi assolto l'obbligo di repechage”. resiste in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente eccepisce la inosservanza dell'art. 434 c.p.c.:“l'appello appare una mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, senza una specifica indicazione dei punti della sentenza che si intendono impugnare”.
Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di gravame.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte voglia ritenerla tenuta a versare qualsivoglia somma all'attuale appellante, chiede che la stessa sia ridotta al periodo di sua competenza.
Anche resiste in giudizio, difendendo la Controparte_3 sentenza impugnata.
Replica alle censure di parte appellante e reitera la difesa sviluppata in primo grado.
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento per motivo oggettivo ribadisce, che, in quanto prima appaltatrice dei servizi subappaltati a
[...]
non può in alcun modo era soggetta all'obbligo di repechage. Tra CP_1
l'altro, ricorda di avere, in una mera ottica transattiva, offerto nel mese di luglio 2024 una posizione per l'esercizio delle medesime mansioni che lo stesso svolgeva alle dipendenze della che è stata rifiutata dal lavoratore. Controparte_1
Eccepisce la inammissibilità della documentazione nuova prodotta da Parte_1 in questa sede.
[...]
Alla udienza del 14/10/25 la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità del gravame
Va disattesa l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 434 Controparte_1
c.p.c., poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso. E la riproposizione da parte di della difesa svolta nel giudizio di primo grado Parte_1 non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali e sulla omessa motivazione (I, II e III motivo prima parte)
, dipendente part-time a tempo indeterminato di Parte_1 Controparte_1 con mansioni di “Custode/Portiere addetto si servizi di reception, controllo accessi e/o
[...] uscite di sicurezza, controllo viabilità e/o parcheggi” dall'1/1/21 a seguito di trasformazione del precedente rapporto di lavoro a chiamata instaurato in data 1/1/19, è stato licenziato il 31/12/23 per cessazione dell'appalto cui era addetto.
Ha agito in giudizio per far accertare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con con decorrenza dall'1/1/19 (contratto a chiamata) o CP_3 dall'1/1/21 (contratto part-time) o da altra data ritenuta di giustizia e per l'effetto sentir dichiarare inefficace il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro apparente con conseguente applicazione della tutela di diritto comune (reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento alla reintegra); e in subordine per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento de quo con applicazione della tutela indennitaria a carico di entrambe le società convenute, solidalmente responsabili in caso di accertata codatorialità del rapporto in oggetto o, in via ulteriormente gradata, unicamente a carico di Controparte_1
I fatti di causa sono pacifici e/o documentali e in particolare:
- quale mandataria delle committenti CP_3 Controparte_6 CP_7
e Hotel Pioppeto, ha stipulato con contratti di
[...] Controparte_1 affidamento di servizi di reception, portierato e controllo accessi per i rispettivi siti indicati, oltre ad un contratto di franchising avente ad oggetto l'utilizzo del know-how nella gestione dei servizi di portierato, reception, custodia e controllo accessi (servizi centrale operativa) e l' utilizzo del marchio (docc. 5, 6 e CP_3
7 ; CP_3
- ha prestato servizio dall'1/1/19 al 31/12/21 c/o il sito Parte_1
Metroitalia Isagro, dall'1/1/22 al 31/1/23 c/o il sito e dall'1/2/23 al CP_6
31/12/23 presso il sito Hotel Pioppeto, svolgendo attività di sorveglianza e custodia;
- stante il riconoscimento del II livello di inquadramento, dal novembre 2023 la retribuzione mensile di , parametrata all'orario di lavoro part- Parte_1 time, è stata di € 894,06 lorde (€ 7,65627 x 173 x 67,50%) e la corrispondente utile al fine del calcolo del t.f.r. a € 1.043,07 lorde (doc. 28 ricorrente);
- con lettera del 19/12/23 ha comunicato la cessazione del contratto CP_3 di appalto relativo ai servizi di portierato presso l'Hotel Pioppeto di Saronno, a far tempo dall'1/1/24, indicando alle OO.SS. il nominativo della società subentrante al fine di avviare le procedure necessarie per il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di quest'ultima (doc. 30 ricorrente);
- con lettera del 21/12/23 è stato licenziato con decorrenza Parte_1
31/12/23 per cessazione dell'appalto in oggetto (“Gentile dipendente, in riferimento all'appalto del servizio di portierato presso la sede sopra indicata, dove Lei è attualmente destinato, con la presente si comunica che la scrivente società con decorrenza ore 24.00 del giorno 31.12.23 cesserà la gestione del suddetto appalto. Per tale ragione, La informiamo che la Scrivente società si troverà nella necessità di operare una riduzione di personale, non essendo possibile alcuna ipotesi di ricollocazione della Sua persona. Siamo quindi spiacenti di doverLe comunicare il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal prossimo 31.12.2023 come ultimo giorno di lavorativo da effettuarsi. Così in esecuzione del CCNL applicato, La scrivente società ha già provveduto a comunicare alla società azienda subentrante, Parte_4 il suo nominativo “, doc. 32 ricorrente);
- dall'1/1/24 non è passato alle dipendenze della società Parte_1 subentrante e, pertanto, con lettera raccomandata anticipata via pec il 9/1/24 ha messo a disposizione di la propria prestazione (doc. 27 Controparte_8 ricorrente);
- Facility e con lettera del 12/1/24 24 hanno chiarito che “Nella Parte_4 comunicazione relativa al cambio d'appalto ricevuta dalla scrivente in data 19.12.23, è emerso che presso l'appalto “Hotel Pioppeto” erano impiegate 6 risorse di cui 3 full time e 3 p.time, ma verificando il monte ore del sito è risultato che una risorsa era in esubero. Abbiamo provveduto per tanto a verificare la documentazione ricevuta dalla società uscente per identificare la risorsa da non assumere, la scelta è ricaduta nel Sig. in quanto era la risorsa che aveva un'anzianità Parte_1 di servizio presso il sito “Hotel Pioppeto” inferiore rispetto agli altri operatori ed inoltre era la risorsa più giovane con nessun carico di famiglia.” (doc. 38 ricorrente).
Tanto premesso in fatto, la decisione di primo grado regge alle censure di parte appellante, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Condivisibile è il rilievo inerente la omessa ammissione della prova testimoniale richiesta, non avendo il Tribunale di Milano esternato la ragione per la quale non ha concesso all'attuale appellante la possibilità di dimostrare l'assunto su cui si fondano la domanda di inefficacia del licenziamento (asserito rapporto subordinato con ritenuta effettiva datrice di lavoro) rivolta nei CP_3 confronti di e la domanda di illegittimità del licenziamento (asserita CP_3 codatorialità del rapporto de quo) rivolta a ed a CP_3 Controparte_1 quali parti obbligate in solido.
Ciò nonostante, la prova testimoniale, reiterata in questa sede dalla difesa del lavoratore, non può trovare ingresso. Il presupposto su cui si basa la domanda principale di Parte_1 consiste nell'essere stato, di fatto, eterodiretto da tramite CP_3 Parte_5
(“..il ricorrente è stato sin dall'inizio integrato in una organizzazione – sistema di lavoro
[...] gestita da unitamente ad altri lavoratori dipendenti di altre e differenti società. Ha CP_3 ricevuto istruzioni e direttive dal signor , il quale ha di fatto determinato modalità Parte_5
e tempi dello svolgimento della prestazione, predisponendo turni e orario di lavoro, ricevendo le richieste e autorizzando le richieste di ferie e permessi di tutti i lavoratori addetti agli appalti ove è stato assegnato il ricorrente. Il signor infatti, non ha mai avuto alcuna autonomia nella Parte_1 scelta dei tempi e dei modi dell'attività lavorativa. E 'sempre stata ad organizzare i corsi CP_3 di primo soccorso e antincendio dei lavoratori addetti sugli appalti ad essa assegnati. Nel caso specifico del signor ha, nella sostanza, gestito, diretto e controllato il Parte_1 CP_3 lavoratore come effettivo datore di lavoro…” (così ricorso ex art. 414 c.p.c.); e in tal Con senso sono stati formulati i capitoli di prova testimoniale (“cap. 16) ha, di fatto, operato come effettivo datore di lavoro del signor decidendone tempi e modalità di Parte_1 svolgimento del rapporto di lavoro, fruendo della prestazione del ricorrente;
il lavoratore, al di là della formale assunzione alle dipendenze dell'una o dell'altra società partners o comunque Con
“legate” a ha sempre avuto la percezione di essere dipendente di quest'ultima; cap. 17) Referente diretto del signor è sempre stato il signor , dipendente ed Parte_1 Parte_5 impiegato presso;
cap. 21) Anche gli ordini e le direttive generali sono state sempre CP_3 impartite dal signor , dipendente del Consorzio Leone e oggi di .”). Parte_5 CP_9
Dalle chat intercorse tra e , offerte in visione Parte_1 Parte_5
(doc. 12 ricorrente) - che non coprono l'intero periodo di cui è causa, riguardando il lasso temporale da novembre 2019 ad ottobre 2021 e che sono state tempestivamente disconosciute da controparte per cui il contenuto di tali conversazioni andrebbe confermato in udienza (“i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp
– costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”, così Cass. n. 1254/25 - emergono dei riscontri a supporto dell'assunto attoreo, in quanto sembra essere colui che Parte_5 organizzava e gestiva il personale addetto all'appalto (sostituzioni, predisposizione turni, ferie, richieste per trovare soggetti disponibili per rimpiazzi); riscontri che permetterebbero di ravvisare la fattispecie della interposizione fittizia, mentre alcun elemento utile si ricava, così come dalla restante documentazione, per la pretesa , non risultando alcun Parte_6 interscambio tra il personale delle due società richiesto dalla univoca giurisprudenza di legittimità ( “la codatorialità può sussistere non solo nei casi di frazionamento fraudolento del gruppo, ma anche in presenza di gruppi genuini, quando vi sia effettiva integrazione organizzativa, produttiva ed economico-funzionale e la prestazione lavorativa sia condivisa tra più società del gruppo nell'interesse comune è la circostanza fondamentale”, cfr. Cass. n. 26170/25 ). ha però eccepito che “….il signor è dipendente di CP_3 Parte_5 CP_10
e per la propria datrice di lavoro svolge il compito di gestione e coordinamento delle
[...] Con commesse affidate a in forza del contratto di outsourcing stipulato tra le due società. Il signor non è dipendente di .” Parte_5 CP_3
Il predetto sentito come teste, pur ammettendo di non ricordare con esattezza le date e pur con qualche imprecisione, ha confermato quanto asserito da
[...] Con
riferendo di aver “lavorato per in passato, dal 2012 per 4 o 5 anni circa. Ho CP_3 collaborato con il ricorrente che era dipendente di , non so essere preciso sulle date. CP_1
Io sono passato alle dipendenze di , quando mi interfacciavo con adibito CP_5 Parte_1 all'hotel Pioppetto ero dipendente di ”. CP_5
Nel periodo di interesse, dunque (non prima del gennaio 2020 ovvero quello cui fanno riferimento le chat sopra richiamate), non era più in forza Parte_5
a avendo cessato il rapporto quanto meno nel 2017/2018 “(lavorato per CP_3
CLS in passato, dal 2012 per 4 o 5 anni circa” ) e tale circostanza appare dirimente, contrariamente a quanto sostiene l'attuale appellante, venendo meno il collegamento con la asserita effettiva datrice di lavoro.
Non inficia tale conclusione il documento offerto in visione da - Parte_1 non acquisito dal giudice a quo - e cioè la memoria ex art. 416 c.p.c. di
[...]
nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Milano RG n. CP_3
6022/2024 per l'udienza del 24/10/24, da cui risulterebbe - secondo quanto asserito dal predetto - che “in giudizio recentemente conclusosi per conciliazione CLS ha dichiarato che è responsabile operativo”, attesa la genericità di tale deduzione Per_1 con riferimento al periodo temporale.
Va pertanto confermata sul punto la sentenza impugnata con diversa motivazione.
*Sull'obbligo di repechage (III motivo seconda parte)
Rimane da esaminare la domanda formulata in via gradata nei confronti della ex datrice di lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni, ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario (cfr. Cass. n. 9445/24, Cass n. 29922/18, Cass. n. 12613/07).
non è peraltro transitato alle dipendenze della subentrante ed è Parte_1 principio di diritto consolidato quello per cui "il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore" (così Cass. n. 33341/22; conf. Cass. n. 24882/17).
Il Tribunale di Milano ha ammesso il cap. 3 della memoria di Controparte_1
( “Vero che la società resistente procedeva al licenziamento di tutto il personale in forza presso l'Hotel Il Pioppeto”), ma nessuno teste ha riferito su detta circostanza.
E' pacifico che il fosse adibito al sito per il quale è cessato Parte_1
l'appalto (c/o Hotel Pioppeto di Saronno) e c'è pure la comunicazione di
[...] al riguardo ed è dimostrato il licenziamento della impiegata amministrativa. CP_3
Ma questo fatto non è sufficiente per far ritenere assolto l'onere di repêchage gravante sulla datrice di lavoro;
così come inconferente è la prova reiterata in appello da sul medesimo capitolo già ammesso in primo Controparte_1 grado (appunto il cap.3), essendo incontroverso che nel corso Parte_1 del rapporto de quo sia stato addetto anche ad altri siti oggetto di appalto (nel dettaglio al sito di di Milano e poi al sito di Keiring Eyewear s.p.a. di CP_7
Milano) ed essendo rimasta sfornita di prova la circostanza della cessazione degli altri appalti dedotta da Controparte_1
Essendo l'attuale appellante stato assunto nel gennaio 2019 con contratto a chiamata, poi convertito nel gennaio 2021 in contratto a tempo indeterminato part-time, per la accertata violazione dell'obbligo di repêchage opera la tutela di cui all'art. 3,1^ comma del D.L.vo n. 23/15 con conseguente estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale da sei a trentasei mensilità.
Avendo meno di 15 dipendenti (13 secondo il lavoratore), Controparte_1 trova applicazione l'art. 9 secondo cui “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”
Per la determinazione della misura dell'indennità risarcitoria il Collegio, alla luce dei criteri richiamati dalla sentenza n. 194/18 Corte Cost. - tra cui l'anzianità di servizio del dipendente e la sua '“anzianità nell'appalto” - ritiene congrua la misura di 4 mensilità di retribuzione (€ 1.403,07 lorde), oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo
In parziale accoglimento dell'appello, trova dunque accoglimento la domanda formulata in via subordinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201- € 26.000), alla presenza della fase istruttoria/trattazione in entrambi i gradi ed alla peculiare posizione processuale del lavoratore - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 5402/24 del Tribunale di Milano, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra e in data Parte_1 Controparte_1
31/12/23 e condanna quest'ultima al pagamento di una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità di retribuzione (tallone mensile € 1.043,07), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna alle spese sostenute da , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano per il primo grado in € 7.500,00 e per il secondo grado in € 5.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Condanna alle spese sostenute da che si liquidano Parte_1 CP_3 per il primo grado in € 4.700,00 e per il secondo grado in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5402/24 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Maria Beatrice Gigli, decisa alla udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso, per delega già depositata nel fascicolo di primo grado (RG 5268/24) dall'Avv. Roberta Marino e dall'Avv. Vanessa Talarico, unitamente e/o disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, Via Podgora, 7
APPELLANTE
CONTRO
(c.f./P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (00131-RM), via Leofreni n. 8, pec difesa e rappresentata dall'Avv. Renata Colopi del Email_1
Foro ocura alle liti in calce alla memoria depositata telematicamente nel procedimento di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seriate (BG), Via Nazionale n. 93
APPELLATA
E CONTRO
(c.f./P. IV , con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in 20158 Milano, Via Filippo Baldinucci n. 3, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_2 al fascicolo telematico (ALL. A), dall'Avv. Lillo Di Carlo del Foro di Lecco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 20871 Vimercate (MB), Via Torri Bianche n. 1 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“in via principale:
1) accertare, anche solo incidenter tantum, la nullità e/o il carattere simulato del contratto stipulato dal ricorrente con Parte_3
2) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, del ricorrente alle dipendenze di a far data dal 1.01.2019 ovvero dal Controparte_3 1.01.2021 ovvero da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, con inquadramento nel II livello del CCNL Multiservizi
3) accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al signor in data Parte_1 21.12.2023 dal formale datore di lavoro e, in assenza di atti del datore effettivo idonei ad interrompere il rapporto di lavoro, ordinare a di reintegrare il Controparte_3 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente ere in favore del signor a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata alla retribuzione Parte_1 maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegra, sulla base del tallone mensile di € 1.043,07 lordi, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al ce e/o CP_1Con l'illiceità dei contratti di subappalto tra e versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo in subordine
4) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'esistenza di una codatorialità nel rapporto di lavoro del ricorrente e la riferibilità dello stesso ad entrambe le società convenute e, conseguentemente dichiarare la responsabilità solidale di e di Controparte_1 [...]
Controparte_3
5) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 21.12.2023 posto in essere in violazione delle norme di legge e dell'obbligo di repechage, conseguentemente
6) condannare le resistenti, solidalmente, al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le sei e le trentasei mensilità, ovvero condannare Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria di importo com
[...] e le sei mensilità, calcolate sulla base di una retribuzione mensile pari ad € 1.043,07 ovvero quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso,
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
8) Sentenza esecutiva.
In via istruttoria - omissis -“
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile l'appello formulato, per i motivi esposti;
Accertare e dichiarare l'autonomia della odierna resistente rispetto all'altra società convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Accertare e dichiarare che la società convenuta occupava alle proprie dipendenze al momento del licenziamento non più di quindici dipendenti nell'appalto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare nel merito l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto Respingere le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di accoglimento della domanda di nullità del licenziamento, ridurre la somma dovuta al lavoratore ad 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultino dovute somme in favore del Signor Parte_1 ridurre la somma richiesta da quest'ultimo alla minor somma ritenuta di Giustizia dal Giudicante;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, in virtù della contestazione dei conteggi allegati e delle motivazioni indicate nella narrativa, ridurre la somma dovuta a quella che verrà accertata quale corretta in corso di causa, e comunque al periodo successivo al momento dell'assunzione con la odierna convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis –
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione: CP_3
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare, per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alla presente memoria difensiva, i motivi di appello formulati in quanto del tutto infondati
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
Confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 5402/2024, emessa in data 3.12.2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, dott. ssa Maria Beatrice Gigli.
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA - omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo avere escusso alcuni testi, con la sentenza n. 5402/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da - dipendente di Parte_1 Controparte_1 dall'1/1/21 con contratto part-time di 25 ore settimanali poi aumentate a 27, mansioni di custode/portiere/addetto ai servizi di reception ed inquadramento al 1^ livello del fino al 31/12/23 quando era Controparte_4 stato licenziato per (asserito) giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'appalto presso il sito dell'Hotel Pioppeto in Saronno, ove era impiegato dall'1/2/23) - ricorso diretto a far accertare, previa declaratoria anche incidenter tantum della nullità e/o della simulazione del contratto stipulato con e/o Controparte_1
l'illiceità dei contratti di subappalto sottoscritti da questa ultima con
[...]
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_3 predetta a far data dall'1/1/19 o dall'1/1/21 ovvero da altra data CP_3 ritenuta di giustizia, con inquadramento nel II livello del CCNL suindicato ed, altresì, l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal formale datore di lavoro con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione maturata dal licenziamento alla reintegra, sulla base del tallone mensile di € 1.043,07 lordi, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
in subordine diretto ad ottenere, previo accertamento di una codatorialità nel rapporto di lavoro con conseguente responsabilità solidale delle due società e della illegittimità del licenziamento de quo per violazione delle norme di legge e dell'obbligo di repechage, il pagamento di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le sei e le trentasei mensilità ovvero il pagamento, a carico della sola di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra le Controparte_1 tre e le sei mensilità ovvero quello ritenuto di giustizia.
Il giudice a quo così motivava la sua decisione: “5. Il ricorrente non ha assolto l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un determinato datore di lavoro distinto da quello formalmente risultante dal contratto di assunzione. Il lavoratore che agisce per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale deve, infatti, dimostrare il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro che ritiene effettivo (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720 e Cassazione civile, sez. lav., 8/4/2015, n. 7024). Con 6. Nel corso dell'istruttoria orale svolta, non è emerso che fosse dipendente di al Per_1 momento dei fatti né che lo stesso abbia, per la società, esercitato i tipici poteri datoriali, quali quello direttivo e disciplinare nei confronti del ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 3/10/24 sono piuttosto generiche. Anche quanto dichiarato da , più che non veritiero, Per_1 come sostenuto nel corso della discussione dalla difesa della parte ricorrente, risulta frutto di imprecisione.
7. Né la documentazione in atti consente di giungere a una diversa conclusione. Anzi, CP_1
risulta aver esercitato il potere disciplinare nei confronti del ricorrente ad aprile 2022 (v.
[...] Con doc. 8 .
8. Con riguardo al licenziamento, si osserva che lo stesso risulta legittimo nella misura in cui non è in contestazione la cessazione dell'appalto presso l'hotel Pioppetto e, quanto al repechage, il fatto che sia subentrata nella gestione la società Facility Solutions, cui il nominativo del ricorrente era stato comunicato. Appare, quindi, sussistere un nesso causale tra la cessazione dell'appalto e il licenziamento del ricorrente. “
ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Sull'errata valutazione dei fatti e mancata ammissione dei mezzi istruttori. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “ - impugna la sentenza n. 5402/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine alla esistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato.
Denuncia la erroneità della decisione in quanto “l'esposizione dei fatti richiamata, anche quale capitolato di prova, così come gli ulteriori articolati capitoli, era tesa ad assolvere, in uno con le produzioni documentali e i file audio allegati, all'onere della prova in capo al ricorrente.
I capitoli di prova articolati nella narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c. (da 1 a 78) oltre a quelli ulteriori (da A) a G) in via istruttoria, contengono tutti i dettagli necessari ad individuare gli elementi della subordinazione e sono formulati in modo da consentire la prova contraria.
Il Giudice di prime cure non ha in alcun modo motivato la non ammissione dei capitoli di parte ricorrente né ha considerato rilevante, ai fini del decidere, la messaggistica allegata agli atti e Con proveniente da uno dei testimoni escussi (solo su capitoli della resistente dalla quale emergono evidenti contraddizioni con le dichiarazioni rese, che il giudice ha liquidato quali mere imprecisioni……
E' doveroso aggiungere che la decisione oggi impugnata non ha in nessun modo valutato la documentazione allegata (messaggi WA e screenshot degli stessi, file audio e relative trascrizione dei dialoghi e delle telefonate) ritenendola, evidentemente, ininfluente e non idonea a fornire, un benché minimo principio di prova, o anche solo un indizio, in merito ai fatti esposti dal lavoratore a sostegno delle proprie pretese….
Il lavoratore nelle richieste istruttorie ha espressamente dichiarato di mettere a disposizione del Giudice il dispositivo sul quale sono conservate le chat e le riproduzioni vocali delle conversazioni.
E' vero che controparte nella memoria ne disconosce la paternità, ma la documentazione versata in atti è tale da meritare un approfondimento istruttorio, considerata anche l'incongruenza tra le evidenze documentali e le dichiarazioni del testimone che il Giudice si è limitato a Per_1 qualificare imprecisioni”.
Con il secondo motivo - “Sul travisamento della prova - errore di fatto “ - impugna la sentenza n. 5402/24 Tribunale di Milano sulla valutazione delle risultanze processuali.
Lamenta che il giudice a quo “ha errato nella valutazione delle prove testimoniali laddove Tes_ non si è preoccupato di approfondire le dichiarazioni rese dai testi e , determinanti, Per_1 per come è stata sviluppata l'istruttoria, ai fini del decidere…
Il Tribunale, che sulla base delle conclusioni del ricorrente, avrebbe dovuto verificare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sin dalla sua origine, al fine di comprendere se vi fosse una Tes_ codatorialità o meno, ha focalizzato il proprio interesse sul rapporto in essere tra , e Per_1 Con Tes_
invece di approfondire come i testi e si fossero interfacciati, ed a nome e per Per_1 conto di chi, con il ricorrente. La chat prodotta al doc. 12) del ricorso ex 414 c.p.c. nei messaggi del 12/12/2019 evidenzia come fosse proprio lo stesso a decidere in ordine alle assunzioni Per_1 presso le differenti società. In particolare anche quella della signora , sentita quale teste Tes_2 Con ma solo sui due capitoli della memoria di ammessi, e non a prova diretta sui capitoli di cui al ricorso.
Si legga anche il messaggio del 2/04/20 in ordine alla cassa covid. Con In ogni caso, che al momento del licenziamento di fosse alle dipendenze di o Per_1 Parte_1 Con di altra società, dalla quale era incaricato di gestire i rapporti di lavoro in nome e per conto di Con poco cambia riguardo al rapporto tra e Parte_1
Con Ciò che rileva è che, per contro di gestisse gli appalti e la forza lavoro, il motivo per Per_1 cui strategicamente sia passato alle dipendenze di , continuando a fare ciò che aveva CP_5
Con sempre fatto alle dipendenze di riguarderà altre dinamiche….
Con Al Tribunale, in sede di discussione, è stata rammostrata una memoria difensiva di (il doc. è
Con stato depositato in altra causa instaurata da altro lavoratore sempre contro in un momento successivo al primo grado del presente giudizio) di cui si è chiesta l'autorizzazione alla produzione
Con (negata) in cui la stessa dichiara , essere responsabile operativo di Per_1 CP_3
Dalla memoria, nella quale mai si parla di , si evince che, almeno sino al settembre 2021 CP_5
fosse dipendente di Per_1 CP_3
Il Giudice di prime cure, che è stato più volte invitato a confrontare le risultanze documentali con le vaghe dichiarazioni del teste , ha ritenuto che le evidenti difformità, fossero frutto di mere Per_1 imprecisioni e che i fatti non meritassero ulteriori approfondimenti.”
Con il terzo motivo – “Sulla insufficienza e/o omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, valutazione delle prove e rigetto dell'ìmpugnativa del licenziamento - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 cpc “ - lamenta la mancata motivazione sui mezzi istruttori anche per quanto attiene al rigetto della domanda che attiene al licenziamento.
Richiama quanto esposto nel precedente motivo in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio ed evidenzia come il giudice a quo non abbia considerato “la circostanza che anche nel caso in cui il lavoratore licenziato ottenga immediatamente l'assunzione presso il nuovo appaltatore alle identiche condizioni di cui godeva presso l'appaltante, quest'ultimo debba dimostrare non soltanto l'intervenuta cessazione dell'appalto e l'appartenenza del lavoratore ad esso, ma anche l'impossibilità di un diverso utilizzo del dipendente a mansioni diverse - anche inferiori alla luce dell'art. 2103 c.c. - presso la propria organizzazione. Non può ritenersi assolto l'obbligo di repechage”. resiste in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente eccepisce la inosservanza dell'art. 434 c.p.c.:“l'appello appare una mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, senza una specifica indicazione dei punti della sentenza che si intendono impugnare”.
Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di gravame.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte voglia ritenerla tenuta a versare qualsivoglia somma all'attuale appellante, chiede che la stessa sia ridotta al periodo di sua competenza.
Anche resiste in giudizio, difendendo la Controparte_3 sentenza impugnata.
Replica alle censure di parte appellante e reitera la difesa sviluppata in primo grado.
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento per motivo oggettivo ribadisce, che, in quanto prima appaltatrice dei servizi subappaltati a
[...]
non può in alcun modo era soggetta all'obbligo di repechage. Tra CP_1
l'altro, ricorda di avere, in una mera ottica transattiva, offerto nel mese di luglio 2024 una posizione per l'esercizio delle medesime mansioni che lo stesso svolgeva alle dipendenze della che è stata rifiutata dal lavoratore. Controparte_1
Eccepisce la inammissibilità della documentazione nuova prodotta da Parte_1 in questa sede.
[...]
Alla udienza del 14/10/25 la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità del gravame
Va disattesa l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 434 Controparte_1
c.p.c., poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso. E la riproposizione da parte di della difesa svolta nel giudizio di primo grado Parte_1 non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali e sulla omessa motivazione (I, II e III motivo prima parte)
, dipendente part-time a tempo indeterminato di Parte_1 Controparte_1 con mansioni di “Custode/Portiere addetto si servizi di reception, controllo accessi e/o
[...] uscite di sicurezza, controllo viabilità e/o parcheggi” dall'1/1/21 a seguito di trasformazione del precedente rapporto di lavoro a chiamata instaurato in data 1/1/19, è stato licenziato il 31/12/23 per cessazione dell'appalto cui era addetto.
Ha agito in giudizio per far accertare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con con decorrenza dall'1/1/19 (contratto a chiamata) o CP_3 dall'1/1/21 (contratto part-time) o da altra data ritenuta di giustizia e per l'effetto sentir dichiarare inefficace il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro apparente con conseguente applicazione della tutela di diritto comune (reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento alla reintegra); e in subordine per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento de quo con applicazione della tutela indennitaria a carico di entrambe le società convenute, solidalmente responsabili in caso di accertata codatorialità del rapporto in oggetto o, in via ulteriormente gradata, unicamente a carico di Controparte_1
I fatti di causa sono pacifici e/o documentali e in particolare:
- quale mandataria delle committenti CP_3 Controparte_6 CP_7
e Hotel Pioppeto, ha stipulato con contratti di
[...] Controparte_1 affidamento di servizi di reception, portierato e controllo accessi per i rispettivi siti indicati, oltre ad un contratto di franchising avente ad oggetto l'utilizzo del know-how nella gestione dei servizi di portierato, reception, custodia e controllo accessi (servizi centrale operativa) e l' utilizzo del marchio (docc. 5, 6 e CP_3
7 ; CP_3
- ha prestato servizio dall'1/1/19 al 31/12/21 c/o il sito Parte_1
Metroitalia Isagro, dall'1/1/22 al 31/1/23 c/o il sito e dall'1/2/23 al CP_6
31/12/23 presso il sito Hotel Pioppeto, svolgendo attività di sorveglianza e custodia;
- stante il riconoscimento del II livello di inquadramento, dal novembre 2023 la retribuzione mensile di , parametrata all'orario di lavoro part- Parte_1 time, è stata di € 894,06 lorde (€ 7,65627 x 173 x 67,50%) e la corrispondente utile al fine del calcolo del t.f.r. a € 1.043,07 lorde (doc. 28 ricorrente);
- con lettera del 19/12/23 ha comunicato la cessazione del contratto CP_3 di appalto relativo ai servizi di portierato presso l'Hotel Pioppeto di Saronno, a far tempo dall'1/1/24, indicando alle OO.SS. il nominativo della società subentrante al fine di avviare le procedure necessarie per il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di quest'ultima (doc. 30 ricorrente);
- con lettera del 21/12/23 è stato licenziato con decorrenza Parte_1
31/12/23 per cessazione dell'appalto in oggetto (“Gentile dipendente, in riferimento all'appalto del servizio di portierato presso la sede sopra indicata, dove Lei è attualmente destinato, con la presente si comunica che la scrivente società con decorrenza ore 24.00 del giorno 31.12.23 cesserà la gestione del suddetto appalto. Per tale ragione, La informiamo che la Scrivente società si troverà nella necessità di operare una riduzione di personale, non essendo possibile alcuna ipotesi di ricollocazione della Sua persona. Siamo quindi spiacenti di doverLe comunicare il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal prossimo 31.12.2023 come ultimo giorno di lavorativo da effettuarsi. Così in esecuzione del CCNL applicato, La scrivente società ha già provveduto a comunicare alla società azienda subentrante, Parte_4 il suo nominativo “, doc. 32 ricorrente);
- dall'1/1/24 non è passato alle dipendenze della società Parte_1 subentrante e, pertanto, con lettera raccomandata anticipata via pec il 9/1/24 ha messo a disposizione di la propria prestazione (doc. 27 Controparte_8 ricorrente);
- Facility e con lettera del 12/1/24 24 hanno chiarito che “Nella Parte_4 comunicazione relativa al cambio d'appalto ricevuta dalla scrivente in data 19.12.23, è emerso che presso l'appalto “Hotel Pioppeto” erano impiegate 6 risorse di cui 3 full time e 3 p.time, ma verificando il monte ore del sito è risultato che una risorsa era in esubero. Abbiamo provveduto per tanto a verificare la documentazione ricevuta dalla società uscente per identificare la risorsa da non assumere, la scelta è ricaduta nel Sig. in quanto era la risorsa che aveva un'anzianità Parte_1 di servizio presso il sito “Hotel Pioppeto” inferiore rispetto agli altri operatori ed inoltre era la risorsa più giovane con nessun carico di famiglia.” (doc. 38 ricorrente).
Tanto premesso in fatto, la decisione di primo grado regge alle censure di parte appellante, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Condivisibile è il rilievo inerente la omessa ammissione della prova testimoniale richiesta, non avendo il Tribunale di Milano esternato la ragione per la quale non ha concesso all'attuale appellante la possibilità di dimostrare l'assunto su cui si fondano la domanda di inefficacia del licenziamento (asserito rapporto subordinato con ritenuta effettiva datrice di lavoro) rivolta nei CP_3 confronti di e la domanda di illegittimità del licenziamento (asserita CP_3 codatorialità del rapporto de quo) rivolta a ed a CP_3 Controparte_1 quali parti obbligate in solido.
Ciò nonostante, la prova testimoniale, reiterata in questa sede dalla difesa del lavoratore, non può trovare ingresso. Il presupposto su cui si basa la domanda principale di Parte_1 consiste nell'essere stato, di fatto, eterodiretto da tramite CP_3 Parte_5
(“..il ricorrente è stato sin dall'inizio integrato in una organizzazione – sistema di lavoro
[...] gestita da unitamente ad altri lavoratori dipendenti di altre e differenti società. Ha CP_3 ricevuto istruzioni e direttive dal signor , il quale ha di fatto determinato modalità Parte_5
e tempi dello svolgimento della prestazione, predisponendo turni e orario di lavoro, ricevendo le richieste e autorizzando le richieste di ferie e permessi di tutti i lavoratori addetti agli appalti ove è stato assegnato il ricorrente. Il signor infatti, non ha mai avuto alcuna autonomia nella Parte_1 scelta dei tempi e dei modi dell'attività lavorativa. E 'sempre stata ad organizzare i corsi CP_3 di primo soccorso e antincendio dei lavoratori addetti sugli appalti ad essa assegnati. Nel caso specifico del signor ha, nella sostanza, gestito, diretto e controllato il Parte_1 CP_3 lavoratore come effettivo datore di lavoro…” (così ricorso ex art. 414 c.p.c.); e in tal Con senso sono stati formulati i capitoli di prova testimoniale (“cap. 16) ha, di fatto, operato come effettivo datore di lavoro del signor decidendone tempi e modalità di Parte_1 svolgimento del rapporto di lavoro, fruendo della prestazione del ricorrente;
il lavoratore, al di là della formale assunzione alle dipendenze dell'una o dell'altra società partners o comunque Con
“legate” a ha sempre avuto la percezione di essere dipendente di quest'ultima; cap. 17) Referente diretto del signor è sempre stato il signor , dipendente ed Parte_1 Parte_5 impiegato presso;
cap. 21) Anche gli ordini e le direttive generali sono state sempre CP_3 impartite dal signor , dipendente del Consorzio Leone e oggi di .”). Parte_5 CP_9
Dalle chat intercorse tra e , offerte in visione Parte_1 Parte_5
(doc. 12 ricorrente) - che non coprono l'intero periodo di cui è causa, riguardando il lasso temporale da novembre 2019 ad ottobre 2021 e che sono state tempestivamente disconosciute da controparte per cui il contenuto di tali conversazioni andrebbe confermato in udienza (“i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp
– costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”, così Cass. n. 1254/25 - emergono dei riscontri a supporto dell'assunto attoreo, in quanto sembra essere colui che Parte_5 organizzava e gestiva il personale addetto all'appalto (sostituzioni, predisposizione turni, ferie, richieste per trovare soggetti disponibili per rimpiazzi); riscontri che permetterebbero di ravvisare la fattispecie della interposizione fittizia, mentre alcun elemento utile si ricava, così come dalla restante documentazione, per la pretesa , non risultando alcun Parte_6 interscambio tra il personale delle due società richiesto dalla univoca giurisprudenza di legittimità ( “la codatorialità può sussistere non solo nei casi di frazionamento fraudolento del gruppo, ma anche in presenza di gruppi genuini, quando vi sia effettiva integrazione organizzativa, produttiva ed economico-funzionale e la prestazione lavorativa sia condivisa tra più società del gruppo nell'interesse comune è la circostanza fondamentale”, cfr. Cass. n. 26170/25 ). ha però eccepito che “….il signor è dipendente di CP_3 Parte_5 CP_10
e per la propria datrice di lavoro svolge il compito di gestione e coordinamento delle
[...] Con commesse affidate a in forza del contratto di outsourcing stipulato tra le due società. Il signor non è dipendente di .” Parte_5 CP_3
Il predetto sentito come teste, pur ammettendo di non ricordare con esattezza le date e pur con qualche imprecisione, ha confermato quanto asserito da
[...] Con
riferendo di aver “lavorato per in passato, dal 2012 per 4 o 5 anni circa. Ho CP_3 collaborato con il ricorrente che era dipendente di , non so essere preciso sulle date. CP_1
Io sono passato alle dipendenze di , quando mi interfacciavo con adibito CP_5 Parte_1 all'hotel Pioppetto ero dipendente di ”. CP_5
Nel periodo di interesse, dunque (non prima del gennaio 2020 ovvero quello cui fanno riferimento le chat sopra richiamate), non era più in forza Parte_5
a avendo cessato il rapporto quanto meno nel 2017/2018 “(lavorato per CP_3
CLS in passato, dal 2012 per 4 o 5 anni circa” ) e tale circostanza appare dirimente, contrariamente a quanto sostiene l'attuale appellante, venendo meno il collegamento con la asserita effettiva datrice di lavoro.
Non inficia tale conclusione il documento offerto in visione da - Parte_1 non acquisito dal giudice a quo - e cioè la memoria ex art. 416 c.p.c. di
[...]
nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Milano RG n. CP_3
6022/2024 per l'udienza del 24/10/24, da cui risulterebbe - secondo quanto asserito dal predetto - che “in giudizio recentemente conclusosi per conciliazione CLS ha dichiarato che è responsabile operativo”, attesa la genericità di tale deduzione Per_1 con riferimento al periodo temporale.
Va pertanto confermata sul punto la sentenza impugnata con diversa motivazione.
*Sull'obbligo di repechage (III motivo seconda parte)
Rimane da esaminare la domanda formulata in via gradata nei confronti della ex datrice di lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni, ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario (cfr. Cass. n. 9445/24, Cass n. 29922/18, Cass. n. 12613/07).
non è peraltro transitato alle dipendenze della subentrante ed è Parte_1 principio di diritto consolidato quello per cui "il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore" (così Cass. n. 33341/22; conf. Cass. n. 24882/17).
Il Tribunale di Milano ha ammesso il cap. 3 della memoria di Controparte_1
( “Vero che la società resistente procedeva al licenziamento di tutto il personale in forza presso l'Hotel Il Pioppeto”), ma nessuno teste ha riferito su detta circostanza.
E' pacifico che il fosse adibito al sito per il quale è cessato Parte_1
l'appalto (c/o Hotel Pioppeto di Saronno) e c'è pure la comunicazione di
[...] al riguardo ed è dimostrato il licenziamento della impiegata amministrativa. CP_3
Ma questo fatto non è sufficiente per far ritenere assolto l'onere di repêchage gravante sulla datrice di lavoro;
così come inconferente è la prova reiterata in appello da sul medesimo capitolo già ammesso in primo Controparte_1 grado (appunto il cap.3), essendo incontroverso che nel corso Parte_1 del rapporto de quo sia stato addetto anche ad altri siti oggetto di appalto (nel dettaglio al sito di di Milano e poi al sito di Keiring Eyewear s.p.a. di CP_7
Milano) ed essendo rimasta sfornita di prova la circostanza della cessazione degli altri appalti dedotta da Controparte_1
Essendo l'attuale appellante stato assunto nel gennaio 2019 con contratto a chiamata, poi convertito nel gennaio 2021 in contratto a tempo indeterminato part-time, per la accertata violazione dell'obbligo di repêchage opera la tutela di cui all'art. 3,1^ comma del D.L.vo n. 23/15 con conseguente estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale da sei a trentasei mensilità.
Avendo meno di 15 dipendenti (13 secondo il lavoratore), Controparte_1 trova applicazione l'art. 9 secondo cui “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”
Per la determinazione della misura dell'indennità risarcitoria il Collegio, alla luce dei criteri richiamati dalla sentenza n. 194/18 Corte Cost. - tra cui l'anzianità di servizio del dipendente e la sua '“anzianità nell'appalto” - ritiene congrua la misura di 4 mensilità di retribuzione (€ 1.403,07 lorde), oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo
In parziale accoglimento dell'appello, trova dunque accoglimento la domanda formulata in via subordinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201- € 26.000), alla presenza della fase istruttoria/trattazione in entrambi i gradi ed alla peculiare posizione processuale del lavoratore - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 5402/24 del Tribunale di Milano, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra e in data Parte_1 Controparte_1
31/12/23 e condanna quest'ultima al pagamento di una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale pari a 4 mensilità di retribuzione (tallone mensile € 1.043,07), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna alle spese sostenute da , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano per il primo grado in € 7.500,00 e per il secondo grado in € 5.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Condanna alle spese sostenute da che si liquidano Parte_1 CP_3 per il primo grado in € 4.700,00 e per il secondo grado in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani