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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3222 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , adiva questo Controparte_1
Giudice del Lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/24 emesso e notificato per il pagamento di € 43.761,64 quale indebito notificatogli e sorto per avere percepito assegno ordinario di invalidità, per il periodo 1.01.2009 al 31.12.2015 poi revocato in virtù della sentenza n. 1491/15 emessa dalla Corte D'Appello di Messina in riforma della decisione di prime cure.
Eccepiva prescrizione decennale, non dovutezza delle somme richieste perché ricevute in buona fede, in subordine chiedeva ridursi il quantum della pretesa restitutoria dell' , con vittoria CP_2
di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2
chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l'accertamento negativo della pretesa Controparte_1 restitutoria che l' ha azionato con l'opposto decreto ingiuntivo. CP_2
L'indebito trae origine dalla liquidazione di ratei di AOI dapprima riconosciuti con sentenza di primo grado successivamente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Messina e divenuti quindi non dovuti.
Vertendosi in materia di indebito previdenziale, è sempre utile premettere che in tema di ripetizione di indebito grava sull'accipiens che agisce per l'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligo restitutorio la prova della legittima percezione della somma richiesta in restituzione (cfr.
Cass. n. 18046/2010); nella specie, viceversa tale prova non solo non è stata offerta ma risulta inequivocabilmente esclusa dalla documentazione prodotta dall'ente previdenziale.
Ciò premesso e avuto riguardo al secondo motivo di impugnazione, la fattispecie va, invero, sussunta nella fattispecie legale di cui all'art. 2033 c.p.c., non essendo applicabile, diversamente da quanto argomentato dalla parte opponente, la speciale disciplina dell'indebito previdenziale al caso di specie.
Vicenda analoga alla presente è stata così ricostruita dalla Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro n. 486/2023, con ineccepibile ragionamento logico giuridico, al quale questo Tribunale si conforma.
Si ha cura di trascrivere i passaggi motivazionali salienti dell'indicato precedente: “va rilevata l'inconferenza del riferimento in sentenza alla normativa che tutela la buona fede dell'accipiens.
In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite (Cass. 24133/2021).
Le somme che l'istituto previdenziale abbia corrisposto in esecuzione di una sentenza
(inizialmente) favorevole al pensionato, poi riformata nel successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore poiché viene meno ab origine il titolo che ne aveva consentito l'erogazione: in tal caso, infatti, v'è la consapevolezza in capo al percipiente della possibile riforma della sentenza favorevole e, dunque, del venir meno del proprio diritto a trattenere la somma.
Anche di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza sezione terza n. 34.011/2021così statuendo: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Nel caso di specie, pertanto, è carente sia la definitività del provvedimento di erogazione
(circostanza di cui è ben consapevole, si ribadisce, il destinatario), nonché l'esistenza di un vizio imputabile all'ente erogatore che, in definitiva, ha liquidato la somma esclusivamente in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.. Ne consegue che alcun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela”.
Quanto al primo motivo di opposizione, relativo alla estinzione del diritto per prescrizione decennale, può essere osservato che, in disparte ogni considerazione sull'efficacia interruttiva o meno della sentenza di secondo grado, l' ha validamente notificato allo una prima diffida CP_2 CP_1
con raccomandata A/R ricevuta, in data 29/12/2015 da sorella dell'odierno Persona_1
ricorrente.
Né vale l'eccezione di parte ricorrente secondo cui i due fratelli avrebbero residenze diverse, dal momento che, come da certificazioni anagrafiche in atti, è residente in Persona_1
Castell'Umberto, C/da Sfaranda Superiore 88, e che è residente in Controparte_1
Castell'Umberto, C/da Sfaranda Superiore 88 int. 2.
È evidente che i due fratelli risiedono presso il medesimo civico e la specificazione del numero di interno, rinvenibile nel certificato di residenza del ricorrente, che si è trasferito in C/da Sfaranda
Superiore n. 88 in epoca successiva alla sorella, ben potrebbe essere apposta in occasione del cambio di residenza del 2009, non necessariamente indicando che i due fratelli risiedano in abitazioni differenti (la ben potrebbe risiedere anch'ella nell'interno 2 dello stabile). CP_1
Né il ricorrente ha superato la presunzione di convivenza con la sorella producendo un certificato di famiglia da cui poter trarre la prova della reale composizione del nucleo familiare.
Sul punto, si fa applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui In tema di notificazione a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la consegna dell'atto non richiede necessariamente il solo rapporto di parentela o affinità, ma presuppone anche
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto. Tale convivenza si presume "iuris tantum" in presenza di un vincolo di parentela o affinità che giustifichi ragionevolmente l'aspettativa che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario. Grava sul destinatario dell'atto l'onere di provare il carattere meramente occasionale della presenza del consegnatario presso la propria abitazione, non essendo a tal fine sufficienti le sole certificazioni anagrafiche del familiare. La prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario non è di per sé idonea ad inficiare la validità della notificazione, dovendo il destinatario dimostrare specificamente l'occasionalità della presenza del familiare nell'abitazione al momento della consegna. Le risultanze anagrafiche da sole non sono sufficienti a vincere la presunzione di convivenza derivante dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2154 del 30 gennaio 2025).
Ciò posto, alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo non risulta trascorso il termine decennale di prescrizione, dal ché il rigetto del relativo motivo di opposizione.
Non miglior sorte merita, il motivo di doglianza relativo all'erronea od eccessiva quantificazione delle somme da recuperare, con particolare riguardo al fatto che l' , nel liquidare CP_2
gli arretrati dell'AOI al ricorrente, avrebbe trattenuto la somma di euro 4.970,51 per il recupero di un precedente indebito.
Sotto il primo profilo, l ha operato, come in suo potere, una compensazione tra il proprio CP_2
debito nei confronti dell'assicurato ed un proprio controcredito. Tale compensazione è pacificamente un mezzo di pagamento che non esime il ricorrente dalla restituzione dell'importo compensato, vieppiù che, né al momento della prima liquidazione, né tanto meno in questa sede è stato mai contestato nel merito che la somma di euro 4.970,51 fosse realmente dovuta all' . CP_2
Quanto alla somma di euro 7.066,74 a titolo di Irpef, l' ha operato quale sostituto CP_2
d'imposta ed ha trattenuto il danaro per versarlo all'Erario a titolo di pagamento dell'imposta sul reddito del pensionato. La somma non è stata quindi risparmiata dall' ma è stata versata a titolo CP_2
di imposta.
Tuttavia l' fa cattivo governo della normativa in materia di recupero di indebito CP_2
previdenziale assoggettato a ritenuta alla fonte, venendo in tal caso in rilievo la previsione di cui all'art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Tale norma risulta applicabile alle somme restituite a far data dall'1.1.2020 (v. art. 150 c. 3) ed è stata recepita dall' con propria circolare CP_2
n. 174 del 22.11.2021 nella quale ha cura di puuntualizzare che “in mancanza di specifica indicazione normativa, trova applicazione il criterio di proporzionalità proposto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2021, in base al quale “il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito”.”
In applicazione della superiore normativa, allora, va correttamente detratta la somma di euro
7.066,74 dall'importo che deve restituire all . CP_1 CP_2
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e va Controparte_1
condannato a restituire all la complessiva somma di euro 36.694,90 oltre interessi legali dal CP_2
dovuto al soddisfo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in misura di un quarto.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento dei restanti tre quarti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
29/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 91/24 emesso da questo Tribunale;
- Condanna a restituire all' la complessiva somma di euro Controparte_1 CP_2
36.694,90 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- Compensa per un quarto le spese del giudizio ed esonera il ricorrente dal pagamento dei restanti tre quarti delle dette spese.
Così deciso in Patti, 17/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena